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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/08/2025, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 6393/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott. Antonio Cirma, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversi iscritta al numero 6393/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
PENDENTE TRA
(P.IVA indicata: , in persona Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.pt, come da mandato conferito dal Procuratore Speciale indicato nel mandato allegato all'atto di appello, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo
Martignetti (C.F. ) con domicilio digitale indicato in atti, giusta C.F._1
mandato allegato all'atto di appello;
-APPELLANTE-
E
(C.F. indicato: ); Controparte_1 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carla Marciano (C.F. , con il C.F._3
quale elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio in San Cipriano d'Aversa
(CE) alla via Roma, 107, presso gli uffici dell'Avvocatura Municipale (domicilio
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digitale indicato in atti);
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: Appello
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. , con atto di citazione tempestivamente notificato Parte_2
alle parti appellate, ha proposto appello avverso la sentenza n. 8101/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata il 15.07.2024 con cui, in accoglimento della domanda proposta da era stata annullata la cartella di Controparte_1
pagamento n. 02820150015182234.
L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
1.2. Si è costituito il chiedendo l'accoglimento Controparte_2
dell'appello.
1.3. benché regolarmente citato in giudizio, ha omesso di Controparte_1
costituirsi, talché ne va dichiarata la contumacia.
2. L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
4. Nel corso del giudizio di primo grado era intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
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Il giudice di prime cure ha ritenuto la norma non applicabile perché dal suo tenore letterale non si evinceva “alcun elemento da cui trarre la sua efficacia retroattiva”.
In contrario, le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n.
26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, deve ritenersi non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R.
n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
5. In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
6. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione della circostanza che la minuta della sentenza appellata è di data anteriore
(14.06.2022) all'intervento chiarificatore della Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Antonio Cirma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8101/2024 del Giudice di Parte_2
Pace di Napoli Nord, pubblicata il 15.07.2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia della;
Controparte_1
2) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile la domanda proposta da
; Controparte_1
- 3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
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Così deciso in Aversa il 31.07.2025
Il Giudice
dott. Antonio Cirma
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