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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/02/2024, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
n. 985/2021 del 09.03.2021 CP_ Oggetto: Fondo garanzia ex art. 2 della Legge n. 297/82. – TFR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Daniela Cavuoto Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n.797/2021 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Calò, come da procura in atti, Parte_1
e presso la medesima elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, come da CP_1
procura speciale in atti dall'Avv. Marcello Raho ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Marche n. 12, nell'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'istituto
APPELLATO
All'udienza del 13.12.2023, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo, si rivolgeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Lecce, esponendo che, con decreto ingiuntivo n.518/2016 del
08.03.2016 RG n. 1931/2016 e con decreto ingiuntivo n.1000/2017 del 15.06.2017 RG n.
6814/2017, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce ingiungeva alla società
[...] di pagare nei confronti dell'istante delle somme, pari rispettivamente ad CP_2
€.523,52 a titolo di TFR sino ad agosto 2015 ed indennità finali ed €.1.075,07 a titolo di mensilità di settembre 2015 e quota TFR per settembre 2015; che la ricorrente, a seguito del mancato recupero dei crediti suindicati, aveva esperito esecuzione forzata presso la sede della ditta, e presso la residenza del legale rappresentante, in data 11.05.2018, e l'ufficiale giudiziario aveva attestato che il legale rappresentante era irreperibile e da informazioni assunte in loco risultava separato dalla moglie e trasferito in Germania e che la società non svolgesse da tempo alcuna attività; che da certificato storico della CCIAA di Lecce risultava che la società era in liquidazione e non svolgeva più Controparte_2
alcuna attività da oltre un anno, e, come attestato dal funzionario della CCIAA di Lecce, non depositava i bilanci d'esercizio dal 2014, con la conseguenza che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2490 c.c., qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società dovrebbe essere cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.; che, alla stregua di quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.1178/2009, nel caso di specie, avendo la società cessato l'attività da oltre un anno, la datrice di lavoro, seppure astrattamente assoggettabile a fallimento, in concreto non poteva essere dichiarata fallito poiché l'avere cessato l'attività di impresa da oltre un anno lo fa considerare “non soggetto” a fallimento;
che essa ricorrente aveva presentato in data 20.06.2018 all' la domanda e tutta la CP_1
documentazione necessaria intesa ad ottenere la liquidazione del TFR a carico del Fondo CP_ di Garanzia previsto dall'art. 2 della Legge n. 297/82; che, con nota del 02.10.2018, l' comunicava il rigetto della suddetta istanza;
tanto premesso, chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti dell' per una somma complessiva pari € 1.598,59, di cui CP_1
€166,44 a titolo di TFR ed € 1.432,15 a titolo di crediti di lavoro;
il Giudice del Lavoro di Lecce, in accoglimento del ricorso, emetteva decreto ingiuntivo n. 1770/2018, con il quale si ingiungeva all' di pagare in favore della ricorrente la somma di € 1.598,59 CP_1
2 per le causali di cui in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché spese e competenze della procedura con distrazione.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, l' proponeva opposizione innanzi al CP_1
Tribunale di Lecce, con ricorso depositato il 24.1.2019, chiedendone la revoca e/o l'annullamento, sul presupposto che la lavoratrice non aveva attivato la procedura fallimentare in danno della società datrice di lavoro ed aveva altresì omesso di fornire dimostrazione della non assoggettabilità a fallimento della società medesima.
Con memoria del 21.10.2019, si costituiva la contestando l'opposizione e Pt_1
chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 797/2021, il Tribunale di Lecce accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello, con ricorso del 2.8.2021. Parte_1
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante formulava un unico, complesso, motivo di gravame, intitolato “nullità della sentenza per violazione dell'art. 2 della L. n. 297/1982; errata interpretazione ed applicazione di norme di diritto”.
Più in particolare, l'appellante sosteneva che il primo Giudice, pur avendo correttamente inquadrato dal punto di vista normativo la questione posta al suo esame, era pervenuto a conclusioni non corrette, in quanto non aveva considerato che essa creditrice, prima di formulare istanza di pagamento al Fondo di Garanzia presso l' aveva tentato CP_1
l'esecuzione mobiliare in danno della società debitrice, attività che si era conclusa, come da verbale di pignoramento prodotto, senza esito positivo, in quanto l'Ufficiale
Giudiziario non aveva rinvenuto beni da pignorare ed aveva attestato che la società non era operativa da tempo e il suo legale rappresentante era irreperibile.
Inoltre, dalla documentazione allegata al proprio fascicolo (certificato storico e Org_1
ultimi bilanci) era emerso che la società era impossidente.
Insisteva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell' al pagamento delle spese del doppio grado, con distrazione. CP_1
Con memoria del 17.3.2023, si costituiva l' , che contestava l'appello, ne chiedeva CP_1
il rigetto, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
3 All'udienza del 13.12.2023, a seguito di discussione orale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto.
Come si legge nell'atto di appello, il primo Giudice ha ben inquadrato dal punto di vista giuridico la questione posta al suo esame ed ha eseguito opportuni richiami di giurisprudenza che indicano il comportamento che deve tenere e gli oneri probatori che incombono sul lavoratore che chieda al Fondo di Garanzia il TFR e gli altri crediti di lavoro previsti dalla L. n. 297/1982.
In particolare, ogni qual volta non sia stata emessa dichiarativa di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale, incombe sul lavoratore l'onere di provare che la società non fosse soggetto fallibile, ad esempio per decorso del termine di cui all'art. 10 L.Fall. (un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese) e che, comunque, come disposto dal comma quinto dell'art. 2 della L. n. 297/1982, a seguito di esperimento di esecuzione formata per la realizzazione del credito garantito dall'Fondo presso l' , emerga che CP_1
le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Orbene, il primo Giudice ha sostanzialmente soprasseduto rispetto al tema della fallibilità della società, sebbene abbia evidenziato come dalle risultanze della CCIAA risultasse che la stessa da oltre tre anni non avesse depositato i bilanci di esercizio, il che, ad avviso della Corte, porta a ritenere che sia provato in concreto che il fallimento non era più esperibile per ragioni oggettive, come indicato da Cass. n. 1887/2020.
In ordine alla prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali, il primo Giudice ha ritenuto la prova fornita dalla non adeguata, in quanto, a fronte di tre decreti Pt_1
ingiuntivi, sarebbe stato tentato un unico pignoramento mobiliare e poi perché la Pt_1
non avrebbe in ogni caso fornito prova del fatto che la non fosse Controparte_2
proprietaria di immobili.
Orbene, va innanzitutto precisato che fra i tre decreti ingiuntivi indicati dal Tribunale di
Lecce, quali titoli esecutivi a disposizione della non può essere considerato anche Pt_1 quello n. 1770/2018 per € 1.589,59, perché trattasi non già di titolo esecutivo ottenuto nei confronti della datrice di lavoro, ma proprio di quello opposto dall' ed oggetto del CP_1
presente giudizio.
4 Va da sé che quel titolo non poteva essere azionato nei confronti della Controparte_2
che non era il soggetto intimato.
Quanto alla mancata attivazione di azione esecutiva in relazione al D.I. n. 1000/2017, appare evidente che si sarebbe trattato di attività inutilmente dispendiosa, posto che il precedente tentativo di esecuzione, come emerso dal pignoramento mobiliare dell'11.5.2018, avviato sulla base del D.I. n 518/2016, si era rivelato totalmente infruttuoso.
Resta il tema dell'omessa dimostrazione dell'eventuale proprietà in capo alla datrice di lavoro di immobili.
Orbene, se è vero che l'appellante non ha prodotto, come sarebbe stato più opportuno ed ortodosso, documentazione ipocastatale che dimostrasse l'impossidenza di cespiti immobiliari, può senz'altro affermarsi che la prova è stata comunque raggiunta, tenendo conto delle risultanze dei bilanci della società prodotti dalla Org_2 Pt_1
Dagli stessi emerge con evidenza che alcun immobile risultava nel patrimonio della società datrice di lavoro;
parimenti, non emerge il pagamento di tasse connesse alla proprietà di immobili, ovvero poste di bilancio attestanti ricavi da eventuali locazioni.
Conseguentemente, deve ritenersi raggiunta la prova richiesta dal comma quinto dell'art. 2 della L. n. 297/1982, come innanzi richiamato, e quindi, l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' . CP_1
All'accoglimento dell'appello, deve seguire, per il principio di soccombenza, la condanna dell' al pagamento in favore dell'appellante e con distrazione alla sua procuratrice, CP_1
dichiaratasi antistataria, delle spese del doppio grado, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014. A tal fine, si precisa che nel dispositivo per mero errore è stata omessa la distrazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 5.8.2021 da nei Parte_1 confronti dell' , avverso la sentenza del 9.3.2021 del Tribunale di Lecce, così CP_1
provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
5 condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 886,00 per il primo grado ed in € 962,00, per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, 13.12.2023
La presente sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del Collegio a norma dell'art.132 ultimo comma c.p.c., stante l'impedimento del Presidente, dott.ssa Daniela Cavuoto, in quiescenza dal 01.01.2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Consigliere avv. Domenico Monterisi dott.ssa Maria Grazia Corbascio
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n. 985/2021 del 09.03.2021 CP_ Oggetto: Fondo garanzia ex art. 2 della Legge n. 297/82. – TFR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Daniela Cavuoto Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n.797/2021 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Calò, come da procura in atti, Parte_1
e presso la medesima elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, come da CP_1
procura speciale in atti dall'Avv. Marcello Raho ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Marche n. 12, nell'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'istituto
APPELLATO
All'udienza del 13.12.2023, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo, si rivolgeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Lecce, esponendo che, con decreto ingiuntivo n.518/2016 del
08.03.2016 RG n. 1931/2016 e con decreto ingiuntivo n.1000/2017 del 15.06.2017 RG n.
6814/2017, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce ingiungeva alla società
[...] di pagare nei confronti dell'istante delle somme, pari rispettivamente ad CP_2
€.523,52 a titolo di TFR sino ad agosto 2015 ed indennità finali ed €.1.075,07 a titolo di mensilità di settembre 2015 e quota TFR per settembre 2015; che la ricorrente, a seguito del mancato recupero dei crediti suindicati, aveva esperito esecuzione forzata presso la sede della ditta, e presso la residenza del legale rappresentante, in data 11.05.2018, e l'ufficiale giudiziario aveva attestato che il legale rappresentante era irreperibile e da informazioni assunte in loco risultava separato dalla moglie e trasferito in Germania e che la società non svolgesse da tempo alcuna attività; che da certificato storico della CCIAA di Lecce risultava che la società era in liquidazione e non svolgeva più Controparte_2
alcuna attività da oltre un anno, e, come attestato dal funzionario della CCIAA di Lecce, non depositava i bilanci d'esercizio dal 2014, con la conseguenza che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2490 c.c., qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società dovrebbe essere cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.; che, alla stregua di quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.1178/2009, nel caso di specie, avendo la società cessato l'attività da oltre un anno, la datrice di lavoro, seppure astrattamente assoggettabile a fallimento, in concreto non poteva essere dichiarata fallito poiché l'avere cessato l'attività di impresa da oltre un anno lo fa considerare “non soggetto” a fallimento;
che essa ricorrente aveva presentato in data 20.06.2018 all' la domanda e tutta la CP_1
documentazione necessaria intesa ad ottenere la liquidazione del TFR a carico del Fondo CP_ di Garanzia previsto dall'art. 2 della Legge n. 297/82; che, con nota del 02.10.2018, l' comunicava il rigetto della suddetta istanza;
tanto premesso, chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti dell' per una somma complessiva pari € 1.598,59, di cui CP_1
€166,44 a titolo di TFR ed € 1.432,15 a titolo di crediti di lavoro;
il Giudice del Lavoro di Lecce, in accoglimento del ricorso, emetteva decreto ingiuntivo n. 1770/2018, con il quale si ingiungeva all' di pagare in favore della ricorrente la somma di € 1.598,59 CP_1
2 per le causali di cui in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché spese e competenze della procedura con distrazione.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, l' proponeva opposizione innanzi al CP_1
Tribunale di Lecce, con ricorso depositato il 24.1.2019, chiedendone la revoca e/o l'annullamento, sul presupposto che la lavoratrice non aveva attivato la procedura fallimentare in danno della società datrice di lavoro ed aveva altresì omesso di fornire dimostrazione della non assoggettabilità a fallimento della società medesima.
Con memoria del 21.10.2019, si costituiva la contestando l'opposizione e Pt_1
chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 797/2021, il Tribunale di Lecce accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello, con ricorso del 2.8.2021. Parte_1
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante formulava un unico, complesso, motivo di gravame, intitolato “nullità della sentenza per violazione dell'art. 2 della L. n. 297/1982; errata interpretazione ed applicazione di norme di diritto”.
Più in particolare, l'appellante sosteneva che il primo Giudice, pur avendo correttamente inquadrato dal punto di vista normativo la questione posta al suo esame, era pervenuto a conclusioni non corrette, in quanto non aveva considerato che essa creditrice, prima di formulare istanza di pagamento al Fondo di Garanzia presso l' aveva tentato CP_1
l'esecuzione mobiliare in danno della società debitrice, attività che si era conclusa, come da verbale di pignoramento prodotto, senza esito positivo, in quanto l'Ufficiale
Giudiziario non aveva rinvenuto beni da pignorare ed aveva attestato che la società non era operativa da tempo e il suo legale rappresentante era irreperibile.
Inoltre, dalla documentazione allegata al proprio fascicolo (certificato storico e Org_1
ultimi bilanci) era emerso che la società era impossidente.
Insisteva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell' al pagamento delle spese del doppio grado, con distrazione. CP_1
Con memoria del 17.3.2023, si costituiva l' , che contestava l'appello, ne chiedeva CP_1
il rigetto, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
3 All'udienza del 13.12.2023, a seguito di discussione orale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto.
Come si legge nell'atto di appello, il primo Giudice ha ben inquadrato dal punto di vista giuridico la questione posta al suo esame ed ha eseguito opportuni richiami di giurisprudenza che indicano il comportamento che deve tenere e gli oneri probatori che incombono sul lavoratore che chieda al Fondo di Garanzia il TFR e gli altri crediti di lavoro previsti dalla L. n. 297/1982.
In particolare, ogni qual volta non sia stata emessa dichiarativa di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale, incombe sul lavoratore l'onere di provare che la società non fosse soggetto fallibile, ad esempio per decorso del termine di cui all'art. 10 L.Fall. (un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese) e che, comunque, come disposto dal comma quinto dell'art. 2 della L. n. 297/1982, a seguito di esperimento di esecuzione formata per la realizzazione del credito garantito dall'Fondo presso l' , emerga che CP_1
le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Orbene, il primo Giudice ha sostanzialmente soprasseduto rispetto al tema della fallibilità della società, sebbene abbia evidenziato come dalle risultanze della CCIAA risultasse che la stessa da oltre tre anni non avesse depositato i bilanci di esercizio, il che, ad avviso della Corte, porta a ritenere che sia provato in concreto che il fallimento non era più esperibile per ragioni oggettive, come indicato da Cass. n. 1887/2020.
In ordine alla prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali, il primo Giudice ha ritenuto la prova fornita dalla non adeguata, in quanto, a fronte di tre decreti Pt_1
ingiuntivi, sarebbe stato tentato un unico pignoramento mobiliare e poi perché la Pt_1
non avrebbe in ogni caso fornito prova del fatto che la non fosse Controparte_2
proprietaria di immobili.
Orbene, va innanzitutto precisato che fra i tre decreti ingiuntivi indicati dal Tribunale di
Lecce, quali titoli esecutivi a disposizione della non può essere considerato anche Pt_1 quello n. 1770/2018 per € 1.589,59, perché trattasi non già di titolo esecutivo ottenuto nei confronti della datrice di lavoro, ma proprio di quello opposto dall' ed oggetto del CP_1
presente giudizio.
4 Va da sé che quel titolo non poteva essere azionato nei confronti della Controparte_2
che non era il soggetto intimato.
Quanto alla mancata attivazione di azione esecutiva in relazione al D.I. n. 1000/2017, appare evidente che si sarebbe trattato di attività inutilmente dispendiosa, posto che il precedente tentativo di esecuzione, come emerso dal pignoramento mobiliare dell'11.5.2018, avviato sulla base del D.I. n 518/2016, si era rivelato totalmente infruttuoso.
Resta il tema dell'omessa dimostrazione dell'eventuale proprietà in capo alla datrice di lavoro di immobili.
Orbene, se è vero che l'appellante non ha prodotto, come sarebbe stato più opportuno ed ortodosso, documentazione ipocastatale che dimostrasse l'impossidenza di cespiti immobiliari, può senz'altro affermarsi che la prova è stata comunque raggiunta, tenendo conto delle risultanze dei bilanci della società prodotti dalla Org_2 Pt_1
Dagli stessi emerge con evidenza che alcun immobile risultava nel patrimonio della società datrice di lavoro;
parimenti, non emerge il pagamento di tasse connesse alla proprietà di immobili, ovvero poste di bilancio attestanti ricavi da eventuali locazioni.
Conseguentemente, deve ritenersi raggiunta la prova richiesta dal comma quinto dell'art. 2 della L. n. 297/1982, come innanzi richiamato, e quindi, l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' . CP_1
All'accoglimento dell'appello, deve seguire, per il principio di soccombenza, la condanna dell' al pagamento in favore dell'appellante e con distrazione alla sua procuratrice, CP_1
dichiaratasi antistataria, delle spese del doppio grado, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014. A tal fine, si precisa che nel dispositivo per mero errore è stata omessa la distrazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 5.8.2021 da nei Parte_1 confronti dell' , avverso la sentenza del 9.3.2021 del Tribunale di Lecce, così CP_1
provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
5 condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 886,00 per il primo grado ed in € 962,00, per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, 13.12.2023
La presente sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del Collegio a norma dell'art.132 ultimo comma c.p.c., stante l'impedimento del Presidente, dott.ssa Daniela Cavuoto, in quiescenza dal 01.01.2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Consigliere avv. Domenico Monterisi dott.ssa Maria Grazia Corbascio
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