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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/04/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1963\2020 RG in materia di regolamento di confini (appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino 9.03.2020), vertente tra
, c.f. , nata a [...] il [...], con do- Parte_1 C.F._1
micilio eletto in Avellino, Via Giuseppe Zigarelli 43, nello studio dell'avv. Brigida Cesta, c.f.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante C.F._2
e c.f. nata a LE (Av) il [...], in [...] Controparte_1 C.F._3
di erede testamentaria di , nata a [...] il [...], deceduta in Persona_1
AI (USA) il 5.10.2023, con domicilio eletto in Avellino, Via Trinità 3, studio dell'avv.
Alfredo Giannella, c.f. , che la rappresenta e difende giusta procura al- C.F._4
legata alla comparsa di costituzione e risposta del 4.12.2024, appellata / appellante incidentale
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2024.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 10.12.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni
1 per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Antefatto
1- , in qualità di procuratrice speciale di , premesso Controparte_1 Persona_1
che la sua rappresentata era proprietaria di un fondo in LE, località Tropeani, in ca- tasto terreni al fg. 7, p.lla 801, convenne in giudizio , proprietaria di un fon- Controparte_2
do confinante (p.lla 937, ex p.lla 800), assumendo che costei aveva erroneamente individua- to il confine tra i rispettivi fondi, appropriandosi di una striscia di terreno di mq. 158. I due fondi erano stati attribuiti in proprietà all'esito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti da , definito con sentenza del Tribunale di Avellino Persona_2
30.09.1996 n. 914, confermata in appello con sentenza di questa Corte 19.07.1999 n. 1816. I confini erano stati individuati secondo il progetto divisionale redatto dalla c.t.u., dr.ssa Per_3
; ma poi la linea di demarcazione tra il lotto “C” ( ) e il lotto “B” (Spi-
[...] Persona_1
niello ) era stata erroneamente tracciata dal tecnico incaricato in sede di ese- CP_2 Per_4
cuzione. Sicché l'attrice chiese accertarsi l'esatto confine con demolizione delle opere (cor- dolo di cemento e rete metallica) che, individuando l'errato confine, avevano determinato lo sconfinamento.
2- Nel contraddittorio delle parti, all'esito dell'istruttoria – consulenze d'ufficio del geom.
(13.04.2015) e del geom. (10.05.2017) – il Tribunale di Avellino, con senten- Per_5 Per_6
za 3.07.2018 n. 1270, per quanto ancora interessa, così decise:
- Accerta e dichiara che il confine tra il fondo censito in catasto terreni del Comune di Grotto- lella al fg. 7 p.lla 801, di proprietà di , e quello censito in catasto terreni Persona_1
del medesimo comune al fg. 7 p.lla 937, di proprietà di , è quello individuato Controparte_2
Per_ dalla dividente di colore nero “proposta dalla d.ssa ” così come graficamente rappresen- tata a pag. 15 della c.t.u. , depositata in data 10 maggio 2017; Per_6
- Per l'effetto condanna a reimmettere , in qualità di pro- Controparte_2 Controparte_1
curatrice di , nel possesso della porzione di fondo oggetto di sconfinamen- Persona_1
to, della superficie di mq. 149 circa, e a demolire il cordolo in cemento e la rete metallica insi- stenti sulla proprietà attorea (…).
3- propose appello. Si costituì , sempre in qualità di Controparte_2 Controparte_1
procuratrice di . Persona_1
4- Con sentenza del 9.04.2024 n. 1556, questa Corte confermò la sentenza di primo grado, salvo il capo di condanna alla rimozione del cordolo e della rete, in quanto installati sulla sua
2 proprietà dalla stessa , dunque in facoltà di rimuovere ella stessa i manu- Persona_1
fatti se e quando avesse voluto.
In particolare, la Corte ritenne che nessun valore negoziale poteva essere attribuito al du- plice verbale del 3 e 11 giugno 1997 redatto dall'Ufficiale giudiziario in sede di esecuzione della sentenza di divisione n. 914\1996, non sottoscritto da tutti i condividenti e, per quanto qui interessa, non sottoscritto da . Inoltre dal verbale non emerge affatto la volontà CP_2
delle parti (in ipotesi negoziale) di accettare eventuali difformità (dei lotti assegnati e dei confini tracciati) dalle risultanze della relazione di c.t.u. trasfuse nella sentenza di divisione, passata in giudicato. Al contrario, l'Ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione di quella sentenza con l'ausilio del tecnico, dr. , precisa espressamente che “dette dividenti in- Per_4
dividuate con misurazioni in sito e non con appropriata strumentazione topografica, quest'ul- tima necessaria per la redazione del tipo di frazionamento, che dovrà comunque redigersi nei modi e termini di legge, sono suscettibili di probabili modesti spostamenti in quanto bisogne- rà individuare la giusta superficie come riportata nella perizia del c.t.u.“. Dunque nessuna vo- lontà viene espressa o ratificata di modificare o correggere quanto stabilito dalla sentenza di divisione sulla scorta della c.t.u. di , o comunque discostarsene o altrimenti accet- Per_3
Per_ tare divergenze tra la sentenza (e quindi la relazione ) e le misurazioni approssimative eseguite in sede di accesso dell'Ufficiale giudiziario.
Osservò ancora questa Corte che non aveva chiesto la modifica del progetto divi- CP_1
Per_ sionale della dr.ssa , trasfuso nella sentenza 914\1996 del Tribunale di Avellino, passata in giudicato;
né aveva chiesto la modifica del tipo di frazionamento elaborato e formalizzato dal dr. . Aveva chiesto invece l'adeguamento del confine di fatto con il fondo di Palmi- Per_4
ra (materializzato da rete e cordolo) all'esatto confine come risulta dalla predetta sentenza.
La domanda era dunque limitata alla verifica di un solo confine – sul giusto presupposto che il titolo di acquisto (la sentenza) dovesse prevalere sul tipo di frazionamento, ove difforme dal titolo – e non aveva invece ad oggetto la revisione delle superfici dei lotti attribuiti ai vari assegnatari. In altri termini, non contestava bensì presupponeva l'intangibilità del CP_1
giudicato e, per quanto di suo interesse, del confine come individuato nella sentenza e non nel successivo frazionamento. Ne conseguiva l'insussistenza della necessità del litisconsorzio con gli altri assegnatari, laddove restava legittimata passiva pur se nelle more (in da- CP_2
ta 23.09.2010) aveva venduto il terreno a terzi (art. 111 comma 1° c.p.c.) e precisamente alla nuora . Parte_1
3 Qualificata la domanda di come azione di regolamento del confine tra il fondo di CP_1
e quello della convenuta , questa Corte confermò la ret- Persona_1 Controparte_2
tifica del confine operata dal Tribunale sulla base della relazione del c.t.u. geom. , in Per_6
assenza di obiezioni tecniche delle parti, se non sotto il profilo – estraneo al tema decisiona- le – dell'incidenza della rettifica del confine sull'estensione del fondo di , che veniva a CP_2
ridursi della superficie di mq. 149 da restituire a . Per_1
Il primo grado di giudizio
5- In pendenza del giudizio fra (procuratrice di ) e Controparte_1 Persona_1
, definito con la menzionata sentenza di questa Corte n. 1556\2024, Controparte_2 [...]
(sempre nella qualità) propose ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Parte_2
Avellino per ottenere da – che frattanto aveva acquistato il fondo da Parte_1 [...]
– la restituzione della porzione di suolo usurpata da così come risul- Parte_3 CP_2
tante dalla relazione di c.t.u. del geom. e dalla sentenza del Tribunale che aveva de- Per_6
finito il primo giudizio (poi confermata in appello).
Si costituì per eccepire la pendenza in appello del primo giudizio e l'inuti- Parte_1
lizzabilità della relazione perché acquisita in un differente procedimento. Per_6
L'ordinanza impugnata
6- L'ordinanza qui impugnata del 9.03.2020 osserva che la sentenza del Tribunale di Avelli- no 3.07.2018 n. 1270 è esecutiva e va eseguita nei confronti delle parti ( ) e – Controparte_2
a norma dell'art. 111 c.p.c. – nei confronti dei loro aventi causa a titolo particolare ( Pt_1
). Il giudizio deve considerarsi accertativo dell'efficacia esecutiva della citata sen-
[...]
tenza con la conseguenza che l'acquirente, subentrata nella posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, sarà la naturale destinataria della pronuncia medesima.
Sono perciò infondate – secondo il Tribunale – le eccezioni sollevate da , sia con ri- Pt_1
guardo alle censure mosse alla sentenza n. 1270/2018 del Tribunale di Avellino, da farsi vale- re in sede di impugnazione della medesima, sia con riguardo al preteso proprio difetto di le- gittimazione passiva per non essere stata parte di quel giudizio, il cui esito è ad essa opponi- bile in virtù del richiamato art. 111 c.p.c..
Tanto premesso, il Tribunale ha così statuito: «in accoglimento della domanda, condanna
all'immediato rilascio di mq 149 come individuati nella consulenza del Parte_1
geometra , alla pagina 15, con immediata rimozione del cordolo di cemento e della Per_6
rete metallica;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
4 80,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15%».
L'appello di Parte_1
7- Ha proposto appello , rassegnando le seguenti conclusioni: «in riforma Parte_1
dell'impugnata ordinanza (…), a) (…); b) Nel merito, accertato e dichiarato che la sentenza n.
1270/2018, emessa dal Tribunale Civile di Avellino, non ha efficacia esecutiva nei confronti della SI , quale avente causa della SI , rimettere Parte_1 Controparte_2
la causa, ex art. 354 cpc, al giudice di prime cure, affinché voglia pronunciarsi sulle conclusio- ni già rassegnate in primo grado e che testualmente si riportano: 1) preliminarmente, so- spendere il giudizio de quo, ex art. 337, 2 comma, cpc;
2) sempre in via preliminare e nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza ex art. 337, 2 co, cpc, disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario, con ogni conseguenza di legge;
3) in subordine (…), dichiarare l'i- nammissibilità della domanda per violazione del principio del “ne bis in idem” (…), con con- seguenziale rigetto della domanda attorea;
4) sempre in via subordinata (…), disporre una nuova CTU, al fine di accertare l'esatta corrispondenza dei confini al progetto divisionale re- Per_ datto dall'arch. , con conseguenziale rigetto della domanda attorea».
La costituzione di Controparte_1
8- si è costituita e ha così concluso: «rigettare l'appello infondato in Controparte_1
fatto e diritto;
in via subordinata correggendo e/o integrando la motivazione della sentenza ovvero in accoglimento dell'appello incidentale: accerti e dichiari provato il confine tra i due fondi così come rappresentato dal C.T.U. nella sua perizia redatta nel giudizio tra la Per_6
concludente e definito con sentenza n. 1270/2018 appellata, costituendo la Controparte_2
Per_ stessa fonte di prova in uno alla perizia dell'ing. ai fini del libero convincimento del giu- dice e per l'effetto confermi l'ordinanza appellata ovvero in accoglimento dell'appello inci- dentale accerti e dichiari che il confine tra il fondo (…) di proprietà di e Persona_1
quello (…) di proprietà di è quello individuato dalla dividente di colore nero Parte_1
Per_ proposta dall'ing. così come graficamente rappresentata a pag. 15 della c.t.u. Per_6
Per_ costituendo gli elaborati peritali e fonte di prova per l'accoglimento della Per_7
domanda per tutto quanto esposto;
condannare a reimmettere nel posses- Parte_1
so nella qualità di procuratrice di nella porzione di Controparte_1 Persona_1
fondo oggetto di sconfinamento della superficie di mq. 149 circa e a demolire il cordolo di cemento e la rete metallica insistenti sulla proprietà della concludente;
in via gradata rimet-
5 tere la causa al primo Giudice per la prosecuzione del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese».
La nuova costituzione di in proprio Controparte_1
9- Il 4.12.2024 ha depositato una nuova comparsa di costituzione, non Controparte_1
più quale procuratrice di , frattanto deceduta il 5.10.2023 in Montclair Persona_1
(USA), ma in proprio in quanto erede universale testamentaria della predetta . Ha Per_1
confermato le conclusioni rassegnate con la precedente comparsa di costituzione e risposta.
La risposta di Parte_1
10- Con note scritte del 9.12.2024, , in merito alla costituzione di Parte_1 Pt_4
[... in proprio, ha riferito della pendenza di una procedura di mediazione volta all'accerta- mento dell'autenticità del testamento olografo che avrebbe istituito erede Parte_5
[...
Di tale giudizio, non è e non può essere parte. Ella ritiene però di aver Parte_1
subito – pur avendo chiesto (ma invano) la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337, 2° comma, c.p.c. – un vero e proprio stalking giudiziario attuato mediante la procedura espro- priativa n. 455\2021 RGEM Trib. Avellino – relativa all'unico capo della sentenza n. 1556\
2024 di questa Corte (“verosimilmente passata in giudicato”) di accoglimento dell'appello di
(a proposito della rimozione di cordolo di cemento e rete) – conclusasi con Controparte_2
ingenti spese (anche per l'attività peritale) a carico dell'esecutata.
Le valutazioni della Corte
11- Appena un accenno merita la questione adombrata da sulla legittima- Parte_1
zione attiva di , la quale, in seguito alla morte di , si è Controparte_1 Persona_1
qualificata – con apposita comparsa di (ri)costituzione – non più procuratrice generale della defunta ma sua erede testamentaria. L'esistenza del testamento non è contestata ed è anzi implicitamente ammessa da , la quale riferisce vagamente che qualcuno l'ha impu- Pt_1
gnato e pende il relativo giudizio. Su tali presupposti non può – allo stato – dubitarsi della le- gittimazione processuale di . Controparte_1
12- È fondato il primo motivo di gravame, con cui deduce che, ai sensi degli artt. Pt_1
111, 4° co., c.p.c., e 2653 c.c., l'onere della trascrizione della domanda è previsto ai fini dell'opponibilità della sentenza nei confronti di chi succeda a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del processo e quindi prima della formazione del giudicato [ex pluri- mis, Cass. 14.02.2013 n. 3643]. È pacifico che non abbia trascritto la do- Controparte_1
manda giudiziale proposta nei confronti di prima che costei vendesse il Controparte_2
6 fondo a o meglio prima della trascrizione di tale compravendita. Ne conse- Parte_1
gue che la sentenza di questa Corte n. 1556/2024, di parziale riforma della sentenza del Tri- bunale di Avellino n. 1270/2018, non spiega effetti diretti nei confronti di . Parte_1
Ne consegue inoltre che restano assorbite le eccezioni, formulate da con il secondo Pt_1
(subordinato) motivo di gravame, di litispendenza o comunque di bis in idem. Resta assorbita anche la richiesta di sospensione di questo processo ai sensi dell'art. 337 comma 2° c.p.c., trattandosi di giudizio autonomo rispetto al precedente, svoltosi peraltro nei confronti di una diversa convenuta.
13- Con il terzo motivo di gravame denuncia la violazione, da parte del primo giudi- Pt_1
ce, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché nel libello introduttivo del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. non vi era alcuna richiesta di “accertamento della efficacia esecutiva della sentenza n. 1270/2018”. La censura si riferisce al passaggio della motivazione con il quale – sul presupposto erroneo che la sentenza n. 1270/2018 pronunciata nei con- fronti di sia opponibile anche a ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_2 Parte_1
onde l'inutilità di un nuovo e analogo titolo esecutivo – il Tribunale ritiene che il presente giudizio “deve considerarsi accertativo della efficacia esecutiva della citata sentenza…”, salvo poi ad accogliere la domanda attrice con statuizione di condanna – “all'immediato rilascio di mq 149 come individuati nella consulenza del geometra , alla pagina 15, con imme- Per_6
diata rimozione del cordolo di cemento e della rete metallica” – e non di mero accertamento.
Sebbene la censura sia fondata dal momento che la sentenza n. 1270/2018 non è titolo esecutivo opponibile a , la Corte deve comunque confrontarsi con il decisum, ossia Pt_1
con le statuizioni contenute nel dispositivo.
14- Con il quarto motivo di gravame, imputa al primo giudice di non essersi pro- Pt_1
nunciato sulla richiesta di conversione del rito (da sommario a ordinario) per un approfon- dimento istruttorio;
e di aver deciso la causa in base a prove raccolte in altro processo (al quale non ha partecipato essa appellante), qualificabili come elementi istruttori liberamente valutabili dal giudice se non addirittura inutilizzabili in quanto assunte in violazione del prin- cipio del contraddittorio (così, in particolare, la relazione del c.t.u. , che il Tribunale Per_6
ha ritenuto decisiva in favore dell'assunto di ). Per di più le conclusioni del geom. CP_1
sarebbero basate esclusivamente sulla rispondenza della situazione dei luoghi alle Per_6
mappe catastali (metodo sussidiario e residuale).
Dal canto suo, ha chiesto confermarsi le statuizioni dell'ordinanza im- Controparte_1
7 pugnata, pur eventualmente in base a una motivazione diversa, formulando al riguardo un appello incidentale condizionato, ove necessario a conseguire la condanna di CP_3
al rilascio della striscia di terreno in contestazione e alla rimozione di cordolo e rete.
[...]
15- Osserva la Corte che il giudice non ha l'obbligo bensì la facoltà di convertire il rito da sommario di cognizione a ordinario ove ritenga che le difese svolte dalle parti richiedano una istruzione non sommaria (art. 702 ter, 3° comma, c.p.c., abrogato ma applicabile ratione temporis). Del resto, l'istanza di conversione formulata dall'appellante si basa sull'asserita inutilizzabilità formale e inadeguatezza sostanziale della relazione del c.t.u. geom. Per_6
resa nell'altro giudizio. Valutazioni che questa Corte non condivide.
Va precisato al riguardo che il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un diverso processo tra le stesse o al- tre parti [Cass.
3.11.2021 n. 31312]. In particolare, spiega Cass. 24.03.2023 n. 8496 che la re- lazione di consulenza tecnica formatasi in altro processo (la pronuncia richiamata riguardava un ATP), se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non abbia partecipato all'altro procedimento;
perciò è liberamente ap- prezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giu- dice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. E quel che conta non è il rispetto del contraddittorio nel processo in cui la prova – nel nostro caso, la c.t.u. – si è formata (sicché è irrilevante che non abbia Parte_1
partecipato a quel processo), ma il rispetto del contraddittorio nella causa in cui la prova – aliunde espletata – sia acquisita, quando il relativo documento sia stato prodotto nei termini di rito, di talché su di esso le altre parti abbiano potuto controdedurre come rispetto a qual- siasi altra prova precostituita [tanto si argomenta da Cass. ord. 13.12.2019 n. 32784].
Nemmeno può condividersi la deduzione dell'appellante sull'inadeguatezza degli Pt_1
accertamenti del geom. in quanto – dice – basati, secondo il metodo sussi- Per_6 Pt_1
diario e residuale, sulle risultanze catastali.
In proposito, occorre premettere che i due fondi confinanti delle parti provengono dallo scioglimento della comunione ereditaria sul patrimonio relitto da , realizzata Persona_2
in sede giudiziale con sentenza del Tribunale di Avellino 30.09.1996 n. 914, confermata in appello con sentenza 19.07.1999 n. 1816. Già in esecuzione della sentenza di primo grado si provvide a immettere e (dante causa di Persona_1 Controparte_2 Parte_6
8 na) nel possesso dei rispettivi lotti con verbale (in produzione ) dell'Ufficiale giudi- CP_1
ziario, coadiuvato dal tecnico dr. , in data 11.06.1997. Da un lato non risulta alcuna Per_4
volontà negoziale delle parti di accettare eventuali difformità (dei lotti assegnati e dei confini tracciati) dal progetto divisionale redatto dalla c.t.u. ing. , trasfuso nella sentenza Per_3
di divisione, passata in giudicato;
dall'altro, rileva ai nostri fini che l'Ufficiale giudiziario inca- ricato dell'esecuzione di quella sentenza precisa espressamente (in base alle indicazioni del dr. ) che “dette dividenti individuate con misurazioni in sito e non con appropriata Per_4
strumentazione topografica, quest'ultima necessaria per la redazione del tipo di fraziona- mento, che dovrà comunque redigersi nei modi e termini di legge, sono suscettibili di proba- bili modesti spostamenti… “.
Dunque già in sede di operazioni divisorie si ammetteva la possibilità che le misurazioni del dr. fossero approssimative e perciò non perfettamente coincidenti con il progetto di- Per_4
visionale fatto proprio dalla sentenza n.914/1996, costituente il titolo delle rispettive pro- prietà, prevalente sul successivo eseguito frazionamento. E l'approssimazione delle misure, la possibile non coincidenza tra la situazione di fatto determinata dalle operazioni dell'Uffi- ciale giudiziario e la situazione di diritto risultante dal titolo, ha generato il contenzioso pri- ma fra e e poi tra la stessa e . Controparte_1 Controparte_2 CP_1 Parte_1
Alle approssimative misure del dr. ha posto rimedio il geom. (relazione in Per_4 Per_6
produzione ), il quale si è servito della moderna strumentazione topografica di pre- CP_1
cisione di cui il dr. era privo: “Rover GNSS Geomax GPS Zenith 20 con appoggio alle Per_4
reti ITALPOS e CAMPANIA” e “Distanziometro laser con telecamera modello Disto A5” (rela- zione , pagg. 7-8). Di seguito è riportato lo stralcio del rilievo eseguito. Per_6
Ebbene, si limita alla generica e infondata affermazione che il geom. si sia Pt_1 Per_6
attenuto alle risultanze catastali ma non contesta alcuno dei dati tecnici riportati nella rela- zione , che questa Corte ritiene ben argomentata e meritevole di essere condivisa e Per_6
posta a base della decisione. Né rileva la doglianza di relativa alla mancata ammis- Pt_1
sione di prove testimoniali, atteso il carattere squisitamente tecnico dell'accertamento dell'esatto confine secondo il titolo di proprietà e non secondo circostanze di fatto (quale ad esempio il possesso) su cui i testimoni avrebbero potuto invece riferire.
Dunque la sentenza impugnata va confermata nelle sue statuizioni, sia pure con diversa motivazione. Occorre soltanto aggiungere che l'appello di non contiene al- Parte_1
cun motivo di censura in ordine alla condanna accessoria alla rimozione del cordolo di ce-
9 mento e della rete, onde nulla deve statuirsi al riguardo.
16- Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55/2014 e successive modifiche, scaglione fino a € 5.200,00.
17- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale condizionato di Parte_1 CP_1
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino del 9.03.2020, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello di e dichiara assorbito l'appello incidentale condiziona- Parte_1
to di;
Controparte_1
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado, che liquida in € 2.500,00 per compensi ed € 375,00 per rim- borso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari Parte_1
a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 1° aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1963\2020 RG in materia di regolamento di confini (appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino 9.03.2020), vertente tra
, c.f. , nata a [...] il [...], con do- Parte_1 C.F._1
micilio eletto in Avellino, Via Giuseppe Zigarelli 43, nello studio dell'avv. Brigida Cesta, c.f.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante C.F._2
e c.f. nata a LE (Av) il [...], in [...] Controparte_1 C.F._3
di erede testamentaria di , nata a [...] il [...], deceduta in Persona_1
AI (USA) il 5.10.2023, con domicilio eletto in Avellino, Via Trinità 3, studio dell'avv.
Alfredo Giannella, c.f. , che la rappresenta e difende giusta procura al- C.F._4
legata alla comparsa di costituzione e risposta del 4.12.2024, appellata / appellante incidentale
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2024.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 10.12.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni
1 per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Antefatto
1- , in qualità di procuratrice speciale di , premesso Controparte_1 Persona_1
che la sua rappresentata era proprietaria di un fondo in LE, località Tropeani, in ca- tasto terreni al fg. 7, p.lla 801, convenne in giudizio , proprietaria di un fon- Controparte_2
do confinante (p.lla 937, ex p.lla 800), assumendo che costei aveva erroneamente individua- to il confine tra i rispettivi fondi, appropriandosi di una striscia di terreno di mq. 158. I due fondi erano stati attribuiti in proprietà all'esito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti da , definito con sentenza del Tribunale di Avellino Persona_2
30.09.1996 n. 914, confermata in appello con sentenza di questa Corte 19.07.1999 n. 1816. I confini erano stati individuati secondo il progetto divisionale redatto dalla c.t.u., dr.ssa Per_3
; ma poi la linea di demarcazione tra il lotto “C” ( ) e il lotto “B” (Spi-
[...] Persona_1
niello ) era stata erroneamente tracciata dal tecnico incaricato in sede di ese- CP_2 Per_4
cuzione. Sicché l'attrice chiese accertarsi l'esatto confine con demolizione delle opere (cor- dolo di cemento e rete metallica) che, individuando l'errato confine, avevano determinato lo sconfinamento.
2- Nel contraddittorio delle parti, all'esito dell'istruttoria – consulenze d'ufficio del geom.
(13.04.2015) e del geom. (10.05.2017) – il Tribunale di Avellino, con senten- Per_5 Per_6
za 3.07.2018 n. 1270, per quanto ancora interessa, così decise:
- Accerta e dichiara che il confine tra il fondo censito in catasto terreni del Comune di Grotto- lella al fg. 7 p.lla 801, di proprietà di , e quello censito in catasto terreni Persona_1
del medesimo comune al fg. 7 p.lla 937, di proprietà di , è quello individuato Controparte_2
Per_ dalla dividente di colore nero “proposta dalla d.ssa ” così come graficamente rappresen- tata a pag. 15 della c.t.u. , depositata in data 10 maggio 2017; Per_6
- Per l'effetto condanna a reimmettere , in qualità di pro- Controparte_2 Controparte_1
curatrice di , nel possesso della porzione di fondo oggetto di sconfinamen- Persona_1
to, della superficie di mq. 149 circa, e a demolire il cordolo in cemento e la rete metallica insi- stenti sulla proprietà attorea (…).
3- propose appello. Si costituì , sempre in qualità di Controparte_2 Controparte_1
procuratrice di . Persona_1
4- Con sentenza del 9.04.2024 n. 1556, questa Corte confermò la sentenza di primo grado, salvo il capo di condanna alla rimozione del cordolo e della rete, in quanto installati sulla sua
2 proprietà dalla stessa , dunque in facoltà di rimuovere ella stessa i manu- Persona_1
fatti se e quando avesse voluto.
In particolare, la Corte ritenne che nessun valore negoziale poteva essere attribuito al du- plice verbale del 3 e 11 giugno 1997 redatto dall'Ufficiale giudiziario in sede di esecuzione della sentenza di divisione n. 914\1996, non sottoscritto da tutti i condividenti e, per quanto qui interessa, non sottoscritto da . Inoltre dal verbale non emerge affatto la volontà CP_2
delle parti (in ipotesi negoziale) di accettare eventuali difformità (dei lotti assegnati e dei confini tracciati) dalle risultanze della relazione di c.t.u. trasfuse nella sentenza di divisione, passata in giudicato. Al contrario, l'Ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione di quella sentenza con l'ausilio del tecnico, dr. , precisa espressamente che “dette dividenti in- Per_4
dividuate con misurazioni in sito e non con appropriata strumentazione topografica, quest'ul- tima necessaria per la redazione del tipo di frazionamento, che dovrà comunque redigersi nei modi e termini di legge, sono suscettibili di probabili modesti spostamenti in quanto bisogne- rà individuare la giusta superficie come riportata nella perizia del c.t.u.“. Dunque nessuna vo- lontà viene espressa o ratificata di modificare o correggere quanto stabilito dalla sentenza di divisione sulla scorta della c.t.u. di , o comunque discostarsene o altrimenti accet- Per_3
Per_ tare divergenze tra la sentenza (e quindi la relazione ) e le misurazioni approssimative eseguite in sede di accesso dell'Ufficiale giudiziario.
Osservò ancora questa Corte che non aveva chiesto la modifica del progetto divi- CP_1
Per_ sionale della dr.ssa , trasfuso nella sentenza 914\1996 del Tribunale di Avellino, passata in giudicato;
né aveva chiesto la modifica del tipo di frazionamento elaborato e formalizzato dal dr. . Aveva chiesto invece l'adeguamento del confine di fatto con il fondo di Palmi- Per_4
ra (materializzato da rete e cordolo) all'esatto confine come risulta dalla predetta sentenza.
La domanda era dunque limitata alla verifica di un solo confine – sul giusto presupposto che il titolo di acquisto (la sentenza) dovesse prevalere sul tipo di frazionamento, ove difforme dal titolo – e non aveva invece ad oggetto la revisione delle superfici dei lotti attribuiti ai vari assegnatari. In altri termini, non contestava bensì presupponeva l'intangibilità del CP_1
giudicato e, per quanto di suo interesse, del confine come individuato nella sentenza e non nel successivo frazionamento. Ne conseguiva l'insussistenza della necessità del litisconsorzio con gli altri assegnatari, laddove restava legittimata passiva pur se nelle more (in da- CP_2
ta 23.09.2010) aveva venduto il terreno a terzi (art. 111 comma 1° c.p.c.) e precisamente alla nuora . Parte_1
3 Qualificata la domanda di come azione di regolamento del confine tra il fondo di CP_1
e quello della convenuta , questa Corte confermò la ret- Persona_1 Controparte_2
tifica del confine operata dal Tribunale sulla base della relazione del c.t.u. geom. , in Per_6
assenza di obiezioni tecniche delle parti, se non sotto il profilo – estraneo al tema decisiona- le – dell'incidenza della rettifica del confine sull'estensione del fondo di , che veniva a CP_2
ridursi della superficie di mq. 149 da restituire a . Per_1
Il primo grado di giudizio
5- In pendenza del giudizio fra (procuratrice di ) e Controparte_1 Persona_1
, definito con la menzionata sentenza di questa Corte n. 1556\2024, Controparte_2 [...]
(sempre nella qualità) propose ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Parte_2
Avellino per ottenere da – che frattanto aveva acquistato il fondo da Parte_1 [...]
– la restituzione della porzione di suolo usurpata da così come risul- Parte_3 CP_2
tante dalla relazione di c.t.u. del geom. e dalla sentenza del Tribunale che aveva de- Per_6
finito il primo giudizio (poi confermata in appello).
Si costituì per eccepire la pendenza in appello del primo giudizio e l'inuti- Parte_1
lizzabilità della relazione perché acquisita in un differente procedimento. Per_6
L'ordinanza impugnata
6- L'ordinanza qui impugnata del 9.03.2020 osserva che la sentenza del Tribunale di Avelli- no 3.07.2018 n. 1270 è esecutiva e va eseguita nei confronti delle parti ( ) e – Controparte_2
a norma dell'art. 111 c.p.c. – nei confronti dei loro aventi causa a titolo particolare ( Pt_1
). Il giudizio deve considerarsi accertativo dell'efficacia esecutiva della citata sen-
[...]
tenza con la conseguenza che l'acquirente, subentrata nella posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, sarà la naturale destinataria della pronuncia medesima.
Sono perciò infondate – secondo il Tribunale – le eccezioni sollevate da , sia con ri- Pt_1
guardo alle censure mosse alla sentenza n. 1270/2018 del Tribunale di Avellino, da farsi vale- re in sede di impugnazione della medesima, sia con riguardo al preteso proprio difetto di le- gittimazione passiva per non essere stata parte di quel giudizio, il cui esito è ad essa opponi- bile in virtù del richiamato art. 111 c.p.c..
Tanto premesso, il Tribunale ha così statuito: «in accoglimento della domanda, condanna
all'immediato rilascio di mq 149 come individuati nella consulenza del Parte_1
geometra , alla pagina 15, con immediata rimozione del cordolo di cemento e della Per_6
rete metallica;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
4 80,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15%».
L'appello di Parte_1
7- Ha proposto appello , rassegnando le seguenti conclusioni: «in riforma Parte_1
dell'impugnata ordinanza (…), a) (…); b) Nel merito, accertato e dichiarato che la sentenza n.
1270/2018, emessa dal Tribunale Civile di Avellino, non ha efficacia esecutiva nei confronti della SI , quale avente causa della SI , rimettere Parte_1 Controparte_2
la causa, ex art. 354 cpc, al giudice di prime cure, affinché voglia pronunciarsi sulle conclusio- ni già rassegnate in primo grado e che testualmente si riportano: 1) preliminarmente, so- spendere il giudizio de quo, ex art. 337, 2 comma, cpc;
2) sempre in via preliminare e nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza ex art. 337, 2 co, cpc, disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario, con ogni conseguenza di legge;
3) in subordine (…), dichiarare l'i- nammissibilità della domanda per violazione del principio del “ne bis in idem” (…), con con- seguenziale rigetto della domanda attorea;
4) sempre in via subordinata (…), disporre una nuova CTU, al fine di accertare l'esatta corrispondenza dei confini al progetto divisionale re- Per_ datto dall'arch. , con conseguenziale rigetto della domanda attorea».
La costituzione di Controparte_1
8- si è costituita e ha così concluso: «rigettare l'appello infondato in Controparte_1
fatto e diritto;
in via subordinata correggendo e/o integrando la motivazione della sentenza ovvero in accoglimento dell'appello incidentale: accerti e dichiari provato il confine tra i due fondi così come rappresentato dal C.T.U. nella sua perizia redatta nel giudizio tra la Per_6
concludente e definito con sentenza n. 1270/2018 appellata, costituendo la Controparte_2
Per_ stessa fonte di prova in uno alla perizia dell'ing. ai fini del libero convincimento del giu- dice e per l'effetto confermi l'ordinanza appellata ovvero in accoglimento dell'appello inci- dentale accerti e dichiari che il confine tra il fondo (…) di proprietà di e Persona_1
quello (…) di proprietà di è quello individuato dalla dividente di colore nero Parte_1
Per_ proposta dall'ing. così come graficamente rappresentata a pag. 15 della c.t.u. Per_6
Per_ costituendo gli elaborati peritali e fonte di prova per l'accoglimento della Per_7
domanda per tutto quanto esposto;
condannare a reimmettere nel posses- Parte_1
so nella qualità di procuratrice di nella porzione di Controparte_1 Persona_1
fondo oggetto di sconfinamento della superficie di mq. 149 circa e a demolire il cordolo di cemento e la rete metallica insistenti sulla proprietà della concludente;
in via gradata rimet-
5 tere la causa al primo Giudice per la prosecuzione del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese».
La nuova costituzione di in proprio Controparte_1
9- Il 4.12.2024 ha depositato una nuova comparsa di costituzione, non Controparte_1
più quale procuratrice di , frattanto deceduta il 5.10.2023 in Montclair Persona_1
(USA), ma in proprio in quanto erede universale testamentaria della predetta . Ha Per_1
confermato le conclusioni rassegnate con la precedente comparsa di costituzione e risposta.
La risposta di Parte_1
10- Con note scritte del 9.12.2024, , in merito alla costituzione di Parte_1 Pt_4
[... in proprio, ha riferito della pendenza di una procedura di mediazione volta all'accerta- mento dell'autenticità del testamento olografo che avrebbe istituito erede Parte_5
[...
Di tale giudizio, non è e non può essere parte. Ella ritiene però di aver Parte_1
subito – pur avendo chiesto (ma invano) la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337, 2° comma, c.p.c. – un vero e proprio stalking giudiziario attuato mediante la procedura espro- priativa n. 455\2021 RGEM Trib. Avellino – relativa all'unico capo della sentenza n. 1556\
2024 di questa Corte (“verosimilmente passata in giudicato”) di accoglimento dell'appello di
(a proposito della rimozione di cordolo di cemento e rete) – conclusasi con Controparte_2
ingenti spese (anche per l'attività peritale) a carico dell'esecutata.
Le valutazioni della Corte
11- Appena un accenno merita la questione adombrata da sulla legittima- Parte_1
zione attiva di , la quale, in seguito alla morte di , si è Controparte_1 Persona_1
qualificata – con apposita comparsa di (ri)costituzione – non più procuratrice generale della defunta ma sua erede testamentaria. L'esistenza del testamento non è contestata ed è anzi implicitamente ammessa da , la quale riferisce vagamente che qualcuno l'ha impu- Pt_1
gnato e pende il relativo giudizio. Su tali presupposti non può – allo stato – dubitarsi della le- gittimazione processuale di . Controparte_1
12- È fondato il primo motivo di gravame, con cui deduce che, ai sensi degli artt. Pt_1
111, 4° co., c.p.c., e 2653 c.c., l'onere della trascrizione della domanda è previsto ai fini dell'opponibilità della sentenza nei confronti di chi succeda a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del processo e quindi prima della formazione del giudicato [ex pluri- mis, Cass. 14.02.2013 n. 3643]. È pacifico che non abbia trascritto la do- Controparte_1
manda giudiziale proposta nei confronti di prima che costei vendesse il Controparte_2
6 fondo a o meglio prima della trascrizione di tale compravendita. Ne conse- Parte_1
gue che la sentenza di questa Corte n. 1556/2024, di parziale riforma della sentenza del Tri- bunale di Avellino n. 1270/2018, non spiega effetti diretti nei confronti di . Parte_1
Ne consegue inoltre che restano assorbite le eccezioni, formulate da con il secondo Pt_1
(subordinato) motivo di gravame, di litispendenza o comunque di bis in idem. Resta assorbita anche la richiesta di sospensione di questo processo ai sensi dell'art. 337 comma 2° c.p.c., trattandosi di giudizio autonomo rispetto al precedente, svoltosi peraltro nei confronti di una diversa convenuta.
13- Con il terzo motivo di gravame denuncia la violazione, da parte del primo giudi- Pt_1
ce, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché nel libello introduttivo del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. non vi era alcuna richiesta di “accertamento della efficacia esecutiva della sentenza n. 1270/2018”. La censura si riferisce al passaggio della motivazione con il quale – sul presupposto erroneo che la sentenza n. 1270/2018 pronunciata nei con- fronti di sia opponibile anche a ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_2 Parte_1
onde l'inutilità di un nuovo e analogo titolo esecutivo – il Tribunale ritiene che il presente giudizio “deve considerarsi accertativo della efficacia esecutiva della citata sentenza…”, salvo poi ad accogliere la domanda attrice con statuizione di condanna – “all'immediato rilascio di mq 149 come individuati nella consulenza del geometra , alla pagina 15, con imme- Per_6
diata rimozione del cordolo di cemento e della rete metallica” – e non di mero accertamento.
Sebbene la censura sia fondata dal momento che la sentenza n. 1270/2018 non è titolo esecutivo opponibile a , la Corte deve comunque confrontarsi con il decisum, ossia Pt_1
con le statuizioni contenute nel dispositivo.
14- Con il quarto motivo di gravame, imputa al primo giudice di non essersi pro- Pt_1
nunciato sulla richiesta di conversione del rito (da sommario a ordinario) per un approfon- dimento istruttorio;
e di aver deciso la causa in base a prove raccolte in altro processo (al quale non ha partecipato essa appellante), qualificabili come elementi istruttori liberamente valutabili dal giudice se non addirittura inutilizzabili in quanto assunte in violazione del prin- cipio del contraddittorio (così, in particolare, la relazione del c.t.u. , che il Tribunale Per_6
ha ritenuto decisiva in favore dell'assunto di ). Per di più le conclusioni del geom. CP_1
sarebbero basate esclusivamente sulla rispondenza della situazione dei luoghi alle Per_6
mappe catastali (metodo sussidiario e residuale).
Dal canto suo, ha chiesto confermarsi le statuizioni dell'ordinanza im- Controparte_1
7 pugnata, pur eventualmente in base a una motivazione diversa, formulando al riguardo un appello incidentale condizionato, ove necessario a conseguire la condanna di CP_3
al rilascio della striscia di terreno in contestazione e alla rimozione di cordolo e rete.
[...]
15- Osserva la Corte che il giudice non ha l'obbligo bensì la facoltà di convertire il rito da sommario di cognizione a ordinario ove ritenga che le difese svolte dalle parti richiedano una istruzione non sommaria (art. 702 ter, 3° comma, c.p.c., abrogato ma applicabile ratione temporis). Del resto, l'istanza di conversione formulata dall'appellante si basa sull'asserita inutilizzabilità formale e inadeguatezza sostanziale della relazione del c.t.u. geom. Per_6
resa nell'altro giudizio. Valutazioni che questa Corte non condivide.
Va precisato al riguardo che il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un diverso processo tra le stesse o al- tre parti [Cass.
3.11.2021 n. 31312]. In particolare, spiega Cass. 24.03.2023 n. 8496 che la re- lazione di consulenza tecnica formatasi in altro processo (la pronuncia richiamata riguardava un ATP), se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non abbia partecipato all'altro procedimento;
perciò è liberamente ap- prezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giu- dice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. E quel che conta non è il rispetto del contraddittorio nel processo in cui la prova – nel nostro caso, la c.t.u. – si è formata (sicché è irrilevante che non abbia Parte_1
partecipato a quel processo), ma il rispetto del contraddittorio nella causa in cui la prova – aliunde espletata – sia acquisita, quando il relativo documento sia stato prodotto nei termini di rito, di talché su di esso le altre parti abbiano potuto controdedurre come rispetto a qual- siasi altra prova precostituita [tanto si argomenta da Cass. ord. 13.12.2019 n. 32784].
Nemmeno può condividersi la deduzione dell'appellante sull'inadeguatezza degli Pt_1
accertamenti del geom. in quanto – dice – basati, secondo il metodo sussi- Per_6 Pt_1
diario e residuale, sulle risultanze catastali.
In proposito, occorre premettere che i due fondi confinanti delle parti provengono dallo scioglimento della comunione ereditaria sul patrimonio relitto da , realizzata Persona_2
in sede giudiziale con sentenza del Tribunale di Avellino 30.09.1996 n. 914, confermata in appello con sentenza 19.07.1999 n. 1816. Già in esecuzione della sentenza di primo grado si provvide a immettere e (dante causa di Persona_1 Controparte_2 Parte_6
8 na) nel possesso dei rispettivi lotti con verbale (in produzione ) dell'Ufficiale giudi- CP_1
ziario, coadiuvato dal tecnico dr. , in data 11.06.1997. Da un lato non risulta alcuna Per_4
volontà negoziale delle parti di accettare eventuali difformità (dei lotti assegnati e dei confini tracciati) dal progetto divisionale redatto dalla c.t.u. ing. , trasfuso nella sentenza Per_3
di divisione, passata in giudicato;
dall'altro, rileva ai nostri fini che l'Ufficiale giudiziario inca- ricato dell'esecuzione di quella sentenza precisa espressamente (in base alle indicazioni del dr. ) che “dette dividenti individuate con misurazioni in sito e non con appropriata Per_4
strumentazione topografica, quest'ultima necessaria per la redazione del tipo di fraziona- mento, che dovrà comunque redigersi nei modi e termini di legge, sono suscettibili di proba- bili modesti spostamenti… “.
Dunque già in sede di operazioni divisorie si ammetteva la possibilità che le misurazioni del dr. fossero approssimative e perciò non perfettamente coincidenti con il progetto di- Per_4
visionale fatto proprio dalla sentenza n.914/1996, costituente il titolo delle rispettive pro- prietà, prevalente sul successivo eseguito frazionamento. E l'approssimazione delle misure, la possibile non coincidenza tra la situazione di fatto determinata dalle operazioni dell'Uffi- ciale giudiziario e la situazione di diritto risultante dal titolo, ha generato il contenzioso pri- ma fra e e poi tra la stessa e . Controparte_1 Controparte_2 CP_1 Parte_1
Alle approssimative misure del dr. ha posto rimedio il geom. (relazione in Per_4 Per_6
produzione ), il quale si è servito della moderna strumentazione topografica di pre- CP_1
cisione di cui il dr. era privo: “Rover GNSS Geomax GPS Zenith 20 con appoggio alle Per_4
reti ITALPOS e CAMPANIA” e “Distanziometro laser con telecamera modello Disto A5” (rela- zione , pagg. 7-8). Di seguito è riportato lo stralcio del rilievo eseguito. Per_6
Ebbene, si limita alla generica e infondata affermazione che il geom. si sia Pt_1 Per_6
attenuto alle risultanze catastali ma non contesta alcuno dei dati tecnici riportati nella rela- zione , che questa Corte ritiene ben argomentata e meritevole di essere condivisa e Per_6
posta a base della decisione. Né rileva la doglianza di relativa alla mancata ammis- Pt_1
sione di prove testimoniali, atteso il carattere squisitamente tecnico dell'accertamento dell'esatto confine secondo il titolo di proprietà e non secondo circostanze di fatto (quale ad esempio il possesso) su cui i testimoni avrebbero potuto invece riferire.
Dunque la sentenza impugnata va confermata nelle sue statuizioni, sia pure con diversa motivazione. Occorre soltanto aggiungere che l'appello di non contiene al- Parte_1
cun motivo di censura in ordine alla condanna accessoria alla rimozione del cordolo di ce-
9 mento e della rete, onde nulla deve statuirsi al riguardo.
16- Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55/2014 e successive modifiche, scaglione fino a € 5.200,00.
17- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale condizionato di Parte_1 CP_1
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino del 9.03.2020, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello di e dichiara assorbito l'appello incidentale condiziona- Parte_1
to di;
Controparte_1
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado, che liquida in € 2.500,00 per compensi ed € 375,00 per rim- borso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari Parte_1
a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 1° aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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