Articolo 1021 del Codice civile
Articolo 1020Articolo 1022
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19 aprile 1942
Art. 1021.

(Uso).

Chi ha il diritto d'uso di una cosa puo' servirsi di essa e, se e' fruttifera, puo' raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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