Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 23/06/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01993/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2025, proposto da
IA LD, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Pietro, Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza n. 222/24 del 26.03.2024 del Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Caltagirone – sez. lavoro ha dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 in relazione al servizio prestato per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per l’effetto condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare in favore dello stesso la somma di € 1.315,19, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94.
La predetta sentenza è passata in giudicato, giusta attestazione del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro del 23 dicembre 2024, in atti.
Il Ministero intimato si è costituito in data 9 gennaio 2025 con comparsa di mera forma, ed ha depositato in data 10 gennaio 2025 copia del decreto n. 1002 dell’8/8/2024 del Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale “ G. Arcoleo – V. da Feltre” di Caltagirone, contenente l’ordine di pagamento in favore del ricorrente delle somme allo stesso spettanti sulla base della sentenza ottemperanda.
All’odierna camera di consiglio, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato non essere ancora intervenuto il pagamento, insistendo per l’accoglimento del ricorso; quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso per esecuzione del giudicato è fondato e va accolto.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione è passata in giudicato, la stessa è stata notificata ai sensi del novellato art. 475 c.p.c. in data 10.02.2024 ed è
decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Risultando osservate le formalità procedurali vigenti, e risultando che le statuizioni contenute nella sentenza in epigrafe non sono state eseguite, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, ordinato all’amministrazione resistente di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esatto adempimento alla sentenza in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o notifica di parte se antecedente.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina Commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza diritto al compenso anche al fine di prevenire ulteriori esborsi che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale, ma con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i sessanta (60) giorni successivi;
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale in epigrafe, all’uopo assegnando il termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia;
- dispone che, in caso di perdurante inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, protrattasi oltre il predetto termine, all’esecuzione della sentenza provveda, nel termine di ulteriori sessanta (60) giorni, in qualità di commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza diritto al compenso ma con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima Direzione;
- condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre agli accessori di legge, nonché alla ripetizione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO