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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2024, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14225/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14225/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NOCI MARCO
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di;
CP_3 CP_1
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da nota di trattazione scritta per la data del 5.12.2024: “previa sospensione (…) dell'esecutività del provvedimento impugnato fino alla pronuncia di merito, annullare il
pagina 1 di 4 decreto prot. 625/2023 del 24/11/2023 della Questura di notificato in pari data, di CP_1
diniego/inammissibilità al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (…)”.
Per la convenuta, come da comparsa, per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Fatto e diritto
Il ricorrente ha esposto di aver presentato in data 24 novembre 2023 alla Questura di la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ex articolo 19 CP_1
T.U. Immigrazione, in quanto fratello convivente di cittadino italiano, . La Per_1
Questura di , sempre il 24/11/2023, ha notificato al cittadino straniero il decreto di CP_1
rifiuto / inammissibilità della domanda di rilascio del titolo di soggiorno perché, a parere della stessa Amministrazione, “dagli estratti degli atti di nascita prodotti” non sussisterebbe il dichiarato rapporto di parentela fra i due fratelli in quanto “risultano figli di differenti genitori”, e ciò a causa delle discordanze sui dati anagrafici. Il Ricorrente, in data 30/11/2023, si è recato presso la rappresentanza diplomatica tunisina che ha certificato, dopo avere preso visione dei documenti – gli stessi mostrati il 24/11/2023 alla Questura di - che CP_1
e ono fratelli. CP_4 Parte_1
Il ricorrente ha quindi concluso come sopra indicato.
La scrivente ha concesso la sospensione del provvedimento di diniego impugnato richiesta in via preliminare e fissato la trattazione ex art. 127ter cpc della causa.
Gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
La parte convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
5.12.2024.
Nel merito si osserva che la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano di parte ricorrente deve inquadrarsi nell'ambito del combinato disposto degli articoli 19, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 286/1998 e 28, comma 1, lettera b) del
D.P.R. n. 394/1999.
pagina 2 di 4 La richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano formulata dal ricorrente in sede amministrativa si basa sul divieto di espulsione dello straniero convivente con il fratello di nazionalità italiana e dal conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. L'art. 19, comma 2, lettera c) D.lgs. n.
286/1998, infatti, dispone che “Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.” A norma dell'art. 28, comma 1, lettera b) D.P.R. n. 394/1999, inoltre, è previsto, che “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico.”.
Nel caso in esame deve ritenersi chiarito che tra il ricorrente e il cittadino italiano Per_1
sono fratelli, come chiarito ulteriormente dalla dichiarazione consolare
[...]
dell'8.11.2024 del di Roma (cfr. documento allegato alla nota del Persona_2
13.11.2024), sulla base della lettura del registro degli atti dello stato civile di Fiesole e di quelli tunisini indicati nella stessa dichiarazione.
Ciò posto, la questione della convivenza effettiva tra il ricorrente e il fratello cittadino italiano, non è stata posta in discussione nel Decreto impugnato, ma eccepita nella comparsa di costituzione di parte convenuta.
Al riguardo, si osserva come l'oggetto della verifica nella presente sede sia limitato ai rilievi di cui alla motivazione del provvedimento del Questore, e ai motivi della impugnazione del ricorrente. Tale interpretazione si conforma alla prevalente giurisprudenza di legittimità, e in particolare alla pronuncia della Corte di Cassazione del 15.2.2019, n. 10925, emessa in un caso afferente un diverso titolo di soggiorno, e tuttavia con valutazioni estensibili al caso in esame: “(…) l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato dalla motivazione del provvedimento amministrativo e deve limitarsi al riscontro, alla luce della disciplina applicabile, delle condizioni riconducibili all'unione coniugale. (…) Orbene, la sentenza impugnata ha respinto il ricorso della richiedente proprio in forza del carattere fittizio del matrimonio, ma si è in tal modo discostata, in violazione dell'art.
112 cpc, dal thema decidendum del presente giudizio, quale determinato dalla motivazione del
pagina 3 di 4 provvedimento di diniego del questore e dai motivi della impugnazione della ricorrente, che delimitano
l'ambito dell'accertamento giurisdizionale.”;
In ogni caso, si osserva che la situazione familiare e alloggiativa del fratello del ricorrente sia stata documentata attraverso l'estratto dell'atto di matrimonio con , il Persona_3
certificato di stato di famiglia, il contratto di comodato dell'abitazione, e la visura camerale
La ER RO agricola sas di , proprietaria dell'abitazione. Per quanto Persona_3
riguarda il ricorrente risulta depositata in atti la cessione di fabbricato a suo favore da parte del fratello per l'alloggio di Fiesole Via di Collina 3, dove vive proprio il fratello con la sua famiglia. Tale documentazione appare sufficiente a integrare il presupposto della convivenza, vista l'assenza di specifici rilievi sulla sua effettività nel Decreto impugnato.
Ciò depone per l'accoglimento del ricorso rispetto alla domanda di permesso di soggiorno a favore del ricorrente quale fratello di cittadino italiano.
I chiarimenti in questa sede sui rapporti parentali (visti gli specifici rilievi contenuti nel decreto impugnato) e sul domicilio del ricorrente (coincidente con quello di , Per_1
in base all'istruttoria compiuta, depongono per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) in accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente al permesso per motivi di famiglia quale fratello di cittadino italiano, annulla il provvedimento impugnato;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 6.12.2024
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14225/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NOCI MARCO
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di;
CP_3 CP_1
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da nota di trattazione scritta per la data del 5.12.2024: “previa sospensione (…) dell'esecutività del provvedimento impugnato fino alla pronuncia di merito, annullare il
pagina 1 di 4 decreto prot. 625/2023 del 24/11/2023 della Questura di notificato in pari data, di CP_1
diniego/inammissibilità al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (…)”.
Per la convenuta, come da comparsa, per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Fatto e diritto
Il ricorrente ha esposto di aver presentato in data 24 novembre 2023 alla Questura di la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ex articolo 19 CP_1
T.U. Immigrazione, in quanto fratello convivente di cittadino italiano, . La Per_1
Questura di , sempre il 24/11/2023, ha notificato al cittadino straniero il decreto di CP_1
rifiuto / inammissibilità della domanda di rilascio del titolo di soggiorno perché, a parere della stessa Amministrazione, “dagli estratti degli atti di nascita prodotti” non sussisterebbe il dichiarato rapporto di parentela fra i due fratelli in quanto “risultano figli di differenti genitori”, e ciò a causa delle discordanze sui dati anagrafici. Il Ricorrente, in data 30/11/2023, si è recato presso la rappresentanza diplomatica tunisina che ha certificato, dopo avere preso visione dei documenti – gli stessi mostrati il 24/11/2023 alla Questura di - che CP_1
e ono fratelli. CP_4 Parte_1
Il ricorrente ha quindi concluso come sopra indicato.
La scrivente ha concesso la sospensione del provvedimento di diniego impugnato richiesta in via preliminare e fissato la trattazione ex art. 127ter cpc della causa.
Gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
La parte convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
5.12.2024.
Nel merito si osserva che la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano di parte ricorrente deve inquadrarsi nell'ambito del combinato disposto degli articoli 19, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 286/1998 e 28, comma 1, lettera b) del
D.P.R. n. 394/1999.
pagina 2 di 4 La richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano formulata dal ricorrente in sede amministrativa si basa sul divieto di espulsione dello straniero convivente con il fratello di nazionalità italiana e dal conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. L'art. 19, comma 2, lettera c) D.lgs. n.
286/1998, infatti, dispone che “Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.” A norma dell'art. 28, comma 1, lettera b) D.P.R. n. 394/1999, inoltre, è previsto, che “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico.”.
Nel caso in esame deve ritenersi chiarito che tra il ricorrente e il cittadino italiano Per_1
sono fratelli, come chiarito ulteriormente dalla dichiarazione consolare
[...]
dell'8.11.2024 del di Roma (cfr. documento allegato alla nota del Persona_2
13.11.2024), sulla base della lettura del registro degli atti dello stato civile di Fiesole e di quelli tunisini indicati nella stessa dichiarazione.
Ciò posto, la questione della convivenza effettiva tra il ricorrente e il fratello cittadino italiano, non è stata posta in discussione nel Decreto impugnato, ma eccepita nella comparsa di costituzione di parte convenuta.
Al riguardo, si osserva come l'oggetto della verifica nella presente sede sia limitato ai rilievi di cui alla motivazione del provvedimento del Questore, e ai motivi della impugnazione del ricorrente. Tale interpretazione si conforma alla prevalente giurisprudenza di legittimità, e in particolare alla pronuncia della Corte di Cassazione del 15.2.2019, n. 10925, emessa in un caso afferente un diverso titolo di soggiorno, e tuttavia con valutazioni estensibili al caso in esame: “(…) l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato dalla motivazione del provvedimento amministrativo e deve limitarsi al riscontro, alla luce della disciplina applicabile, delle condizioni riconducibili all'unione coniugale. (…) Orbene, la sentenza impugnata ha respinto il ricorso della richiedente proprio in forza del carattere fittizio del matrimonio, ma si è in tal modo discostata, in violazione dell'art.
112 cpc, dal thema decidendum del presente giudizio, quale determinato dalla motivazione del
pagina 3 di 4 provvedimento di diniego del questore e dai motivi della impugnazione della ricorrente, che delimitano
l'ambito dell'accertamento giurisdizionale.”;
In ogni caso, si osserva che la situazione familiare e alloggiativa del fratello del ricorrente sia stata documentata attraverso l'estratto dell'atto di matrimonio con , il Persona_3
certificato di stato di famiglia, il contratto di comodato dell'abitazione, e la visura camerale
La ER RO agricola sas di , proprietaria dell'abitazione. Per quanto Persona_3
riguarda il ricorrente risulta depositata in atti la cessione di fabbricato a suo favore da parte del fratello per l'alloggio di Fiesole Via di Collina 3, dove vive proprio il fratello con la sua famiglia. Tale documentazione appare sufficiente a integrare il presupposto della convivenza, vista l'assenza di specifici rilievi sulla sua effettività nel Decreto impugnato.
Ciò depone per l'accoglimento del ricorso rispetto alla domanda di permesso di soggiorno a favore del ricorrente quale fratello di cittadino italiano.
I chiarimenti in questa sede sui rapporti parentali (visti gli specifici rilievi contenuti nel decreto impugnato) e sul domicilio del ricorrente (coincidente con quello di , Per_1
in base all'istruttoria compiuta, depongono per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) in accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente al permesso per motivi di famiglia quale fratello di cittadino italiano, annulla il provvedimento impugnato;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 6.12.2024
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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