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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1705/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1705/2019, avente a oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale” e promossa da:
, nata il [...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Zagarese in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTORE
Contro
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Vittorio Vincenzo Vattimo, n. 6 CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo che:
[...]
- in data 15.10.2000 contraeva matrimonio con;
Controparte_1
- tra gli stessi interveniva sentenza di separazione personale n. 372/2016 del 22.07.2016 con addebito al , mentre pendeva ancora il procedimento di divorzio contenzioso (R.G. n. 1844/2017) CP_1 presso il Tribunale di Castrovillari;
- dal matrimonio nascevano due figli: (il 26.07.2001) e Persona_1 [...]
(il 02.11.2007); Persona_2
- dalla data del 10.05.2008, in cui il abbandonava la residenza familiare, non si curava della CP_1 sorte dei figli e non manifestava mai interesse alla necessità di apportare sostegno economico per il mantenimento degli stessi, a cui provvedeva a stenti la , procacciandosi impieghi giornalieri Pt_1
e con l'aiuto della madre e del padre;
- il , all'epoca dei fatti, aveva un impiego stabile e provvedeva anche a crearsi una nuova CP_1 famiglia con altra donna, avendo dalla stessa altri figli;
- in data 03.06.2008 ed in data 12.01.2009, la presentava due distinte querele nei confronti Pt_1 del coniuge per avere quest'ultimo abbandonato il domicilio domestico, sottraendosi agli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale in ordine all'educazione ed al mantenimento della prole;
- in data 02.02.2010 veniva emesso dalla Procura della Repubblica presso l'ex Tribunale di Rossano decreto di citazione in giudizio nei confronti del per rispondere del reato di cui all'art. 570 CP_1
c.p.;
- conclusosi il procedimento penale n. 1712/08 R.G.N.R. – 500070/11 R.G.T. (ex Tribunale di
Rossano), veniva emessa in data 04.07.2014 dal Tribunale di Castrovillari la sentenza n. 1231/2014 R.G. Sent., ove veniva dichiarata la penale responsabilità di in ordine al reato Controparte_1 ascrittogli e lo stesso veniva condannato alla pena di mesi 4 (quattro) di reclusione, euro 400,00 di pagina 1 di 7 multa ed al risarcimento del danno in favore di , costituitasi parte civile, da Parte_1 liquidarsi in sede civile;
- il impugnava la predetta sentenza presso la Corte d'appello di Catanzaro (R.G. 2898/2016) CP_1 ed in data 26.09.2018 veniva emessa la sentenza n. 3360/2018 R.G.., passata in giudicato, ove veniva confermata la statuizione del giudice di prime cure;
- la sentenza di separazione addebitava la stessa al e disponeva a suo carico del il CP_1 CP_1 versamento mensile della somma di euro 300,00 per provvedere al mantenimento dei figli, assoggettando tale somma a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
- il non aveva mai provveduto al versamento di quanto stabilito dal Tribunale;
CP_1
- accertata la prova – portata da sentenza irrevocabile ed inoltre risultante dagli atti procedimentali relativi al proc. pen. 1712/2008 RGNR Procura della Repubblica presso l'ex Tribunale di Rossano – dell'esistenza di condotte illecite causa di danni risarcibili ne consegue che la commissione di un reato comporta il risarcimento dei danni in favore della parte offesa;
- trattasi, nello specifico, di risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella sopportazione di obblighi di natura economica per legge spettanti ad entrambe i coniugi, e che nel caso de quo risultano essere stati sorretti unicamente dalla sig.ra oltra al danno di natura morale Parte_1 consistenti nella sofferenza psicologica scaturente dalla commissione. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di: “- dichiarare che, per conseguenza dei fatti esposti in premessa per come accertatamente commessi dal sig. , l'attrice ha diritto al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali;
- in conseguenza e per effetto, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti così specificati: 1) A titolo di danno patrimoniale nella misura di € 39.600,00, consistenti in n. 132 mensilità di € 300,00, a decorrere dal mese di maggio 2008,
o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà in ragione e giustizia, oltre interessi e rivalutazione dall'occorso al soddisfo. 2) A titolo di danno morale, la somma da determinarsi in via equitativa, in considerazione del nocumento e della sofferenza psichica arrecata dalla condotta illecita perpetrata a danno della sig.ra ; Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Parte_1 All'esito dell'istruttoria orale, all'udienza del 07.11.2024, sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La contumacia della parte convenuta
La parte convenuta, , seppur ritualmente evocata in giudizio non si è costituita. Pertanto, Controparte_1 alla prima udienza del 07.10.2019, il Tribunale ne ha già dichiarato la contumacia.
3. I rapporti tra il giudizio civile e quello penale nel caso in esame 3.1 Giova, preliminarmente, osservare che ai sensi dell'art. 651, comma 1 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. L'efficacia extra-penale della sentenza di condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato.
L'effetto preclusivo dell'art. 651 c.p.p. non è, invece, suscettibile di incidere sulla necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (cfr. ex multis Cass. civ. 09.03.2018, n. 5660; Cass. civ. 14.02.2019,
n. 4318).
È consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica pagina 2 di 7 condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
“potenzialmente” dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (v. Cass, ord n. 8477/2020; già citate Cass. n. 4318/2019; Cass. n. 5660/2018).
Pertanto, in caso di condanna generica al risarcimento del danno, è necessario in sede civile accertare il nesso causale tra l'evento ed il danno conseguenza ed il quantum del danno, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale. Peraltro, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è da intendersi al danno evento avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223.cc). In relazione all'accertamento del danno conseguenza, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (v. già citate
Cass. n. 5660 del 9.3.2018; Cass. n. 4318 del 14.2.2019).
Dunque, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato.
Più in particolare, il giudicato penale esime l'attore dal dover fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., tale regola prevede che l'attore, il quale invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dalla predetta norma, e cioè: a) della sussistenza del fatto che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa;
c) della sussistenza di un “danno ingiusto”; d) del nesso di causalità tra fatto e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
3.2 Nel caso di specie, invero, la parte attrice non ha fornito la prova della irrevocabilità della statuizione di condanna nei confronti del convenuto.
A tal fine, infatti, va rammentato che la prova del passaggio in giudicato della sentenza penale può discendere, per legge, soltanto dall'apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione cod. proc. pen., in mancanza della quale deve reputarsi, anche ai fini della utilizzabilità delle risultanze probatorie emergenti dalla predetta sentenza in un giudizio civile, che il passaggio in giudicato della sentenza non sia ancora avvenuto (arg. da Cass. civ. n.
11483/2004).
Dall'esame della documentazione prodotta, in effetti, manca la specifica attestazione dell'irrevocabilità della sentenza.
Per l'effetto, nel caso in esame si è al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 651 c.p.c.. 3.3 Da quanto sopra consegue che il giudizio civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale quanto alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato. In particolare, nell'eseguire tale attività il giudice civile può tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale e non gli è vietato ripercorrere lo stesso “iter” argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni. Ai fini di questa rivalutazione delle prove raccolte in sede penale, il giudice ben può tener conto del contenuto di tali prove quale risulta dalla sentenza penale, se in merito non vi sono contestazioni tra le parti (arg. da Cass. n. 16559/2005).
Non vi è dubbio, pertanto, che nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su prove formate in altro processo, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo le parti che vi abbiano interesse pagina 3 di 7 contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie (arg. da Cass. Civ. 16315 del 2018 e, con particolare riferimento al giudizio penale, Cass. Civ. n. 2168 del 2013). Peraltro, la stessa sentenza di condanna, anche al di fuori dell'efficacia di giudicato, rappresenta un documento da cui il giudice civile può trarre elementi di giudizio, anche ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (arg. da Cass. n. 24475/2014; Cass. n. 840/2015; Cass. n. 25067/2018; Cass. n. 16893/2019; Cass. n. 12164/2021). Tali principi consentono, quindi, di meglio delimitare il tema di indagine nella ricorrenza dei contributi ritraibili dagli esiti del processo penale.
5. Le domande proposte ed il thema decidendum
5.1 L'attrice ha chiesto di accertare il proprio diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del comportamento tenuto da , il quale con sentenza di Controparte_1 condanna n. 1231/2014 emessa dal Tribunale di Castrovillari è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p., perché abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine ed alla morale della famiglia, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti la qualità di coniuge e la responsabilità genitoriale. Al , dunque, è stata inflitta la condanna alla CP_1 pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile da liquidarsi in separata sede dinnanzi al competente giudice civile. L'imputato ha proposto appello avverso la predetta sentenza e la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 3360/2018, ha confermato l'appellata sentenza.
5.2 Ciò premesso, alla luce del petitum e della causa petendi evocati nei termini decadenziali delle preclusioni assertive la domanda esperita deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., con le relative conseguenze in termini di onere della prova.
La richiesta formulata, peraltro, va inquadrata nella fattispecie dell'illecito endofamiliare, ricorrente nell'ipotesi in cui il danno si è verificato a causa del comportamento di un altro membro della famiglia stessa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, che ha enucleato la nozione di illecito endofamiliare (Cass. Civ. n. 18853 del 2011; Cass. Civ. n. 5652 del 2012), la violazione dei doveri genitoriali non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma qualora cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059
c.c., come reinterpretato alla luce dei principi recentemente e ripetutamente affermati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 15148 del 2022).
In tale tipologia di illeciti, peraltro, la responsabilità risarcitoria, essendo inquadrabile nella responsabilità aquiliana, comporta per l'attore anche la necessità di provare, innanzitutto, il danno ingiusto subito, patrimoniale o non patrimoniale, e la causale riconducibilità dello stesso ad un fatto colposo o doloso altrui. Ed invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, va ricordato “che l'illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. E' affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato” (Cass. Civ. 6518/2020).
pagina 4 di 7 Alla luce di tali premesse, dunque, può essere esaminata la domanda attorea, rispetto alla quale, nell'ottica della ragione più liquida, assume rilievo assorbente la mancanza di prova del danno.
5.3 Quanto al danno patrimoniale, parte attrice assume la ricorrenza di un danno pari al mantenimento omesso dal mese di maggio del 2008 e per “132 mensilità di € 300,00”. Orbene, non è superfluo osservare che le sentenze penali prodotte - e sulla base delle quali l'attrice agisce assumendone l'irrevocabilità - hanno riguardo alla condotta tenuta dal in un arco Controparte_1 temporale molto inferiore, ossia dal mese di maggio del 2008 al 12 gennaio 2009 (come evidenzia il capo di imputazione).
Il contenuto della domanda, dunque, evidenzia che l'attrice ha inteso riferirsi ad un periodo più ampio di inadempimento al dovere di mantenimento.
Ciò precisato, occorre tuttavia rammentare che il danno risarcibile nella fattispecie in esame è costituito esclusivamente dal pregiudizio derivante dall'inadempimento, ma è diverso e ulteriore rispetto all'inadempimento in sé considerato, ossia all'omesso versamento del contributo per il mantenimento, per ottenere il quale l'avente diritto dispone già di un titolo esecutivo giudiziale, che non può essere duplicato con altra sentenza di condanna per il medesimo petitum.
Per l'effetto, non è l'importo del mantenimento omesso a costituire il danno patrimoniale, quanto piuttosto la perdita patrimoniale o il mancato guadagno derivati da quell'inadempimento, anche nel periodo in cui lo stesso non era stato determinato in sede giudiziale. Orbene, l'analisi sull'individuazione concreta del danno, impone un onere probatorio minimo da parte del richiedente.
Nella specie, invero, deve constatarsi l'assenza di allegazione e di prova circa il pregiudizio patrimoniale patito, oltre che sulla sua concreta quantificazione. In effetti, anche per il periodo in cui l'importo del contributo per il mantenimento non era già stato determinato dal tribunale nel giudizio di separazione, non è possibile riscontrare nell'allegazione di parte attrice lo specifico pregiudizio patrimoniale subito a causa della violazione del dovere di mantenimento gravante sul . CP_1
Alcuna specifica prova del danno emergente o del lucro cessante è stata fornita, né è stato richiesto di fornirne prova.
Sotto tale profilo, dunque, la domanda è infondata.
5.4 Quanto al pregiudizio non patrimoniale, è noto che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti.
Come osservato sopra, tale condotta può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art 2059 c.c..
Al riguardo, innanzitutto, preme evidenziare come non possa essere condiviso l'assunto per cui il danno non patrimoniale sia un danno in re ipsa, ciò contrastando con l'attuale e ormai consolidato (a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2008: si vada segnatamente, Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, sino a Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350) orientamento che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (v. Cass., 12 aprile 2011, n. 8421), che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., 26 settembre
2013, n. 22100; Cass., 15 luglio 2014, n. 16133; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass., 26 maggio 2009, n. 12242), sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti (v. Cass. civ., Sez. III, 26.11.2024, n. 30461; Cass. civ., 13.10.2016, n.
20643; Cass. civ., 18.11.2014, n. 24474).
Orbene, il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (Cass. n. 16133 del 2014).
pagina 5 di 7 Detta ricostruzione muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova
(cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.).
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova.
Come più volte ribadito in giurisprudenza, infatti, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13.05.2011, n. 10527; in senso conforme, si vedano anche Cass. civ., Sez. III, 21.06.2011, n. 13614; Cass. civ., Sez. L., 14.05.2012, n. 7471; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord. 24.9.2013, n. 21865), posto che gli elementi strutturali dell'illecito aquiliano (tutti ricavabili dall'art. 2043 c.c.) devono sempre contemporaneamente sussistere, non facendo evidentemente eccezione la prova del danno (conseguenza) la cui risarcibilità rinvenga il proprio fondamento (anche, ma non solo) nell'art. 2059 c.c. Né, del resto, può dubitarsi che tale principio trovi applicazione anche nella materia degli illeciti realizzati in violazione delle norme poste a protezione della famiglia, come di recente ribadito nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., Sez. III, 18.06.2015,
n. 12614). Chiarito che grava sull'istante l'onere di provare, se del caso anche mediante presunzioni, il danno subito, va nella specie escluso che l'attrice abbia fornito la dimostrazione del pregiudizio di tipo non patrimoniale di cui ha chiesto il ristoro. In particolare, nel caso di specie, non solo non è stato specificato il pregiudizio non patrimoniale subito, ma non è stata offerta alcuna prova a sostegno del ristoro richiesto. Pertanto, non è possibile liquidare alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale.
In particolare, nell'atto di citazione non viene concretamente descritto in cosa sia consistito il danno non patrimoniale di cui l'attrice domanda il risarcimento e deve ritenersi del tutto insufficiente la generica deduzione del nocumento e della sofferenza psichica patiti dalla quale conseguenza della Pt_1 condotta illecita perpetrata dal . CP_1
È pur vero che il danno non patrimoniale (sub specie di danno morale soggettivo) può costituire oggetto di prova per presunzioni, che è data attraverso la deduzione (e concreta dimostrazione) di fatti noti dai quali sia possibile desumere quello ignoto (nella specie, una sofferenza tale da assurgere al rango di danno risarcibile). Sennonché, il relativo onere – che grava evidentemente sulla parte che intende giovarsi delle presunzioni – non può ritenersi adempiuto attraverso l'allegazione della sofferenza, occorrendo almeno la prova, se del caso da dare mediante testimoni, della effettiva verificazione o almeno della verosimiglianza di esiti lesivi.
Nel caso di specie, l'attrice non ha allegato alcuna circostanza fattuale a sostegno della propria domanda risarcitoria, essendosi limitata a descrivere nell'atto di citazione la condotta del convenuto e le prove domandate dalla stessa nel corso del giudizio avevano ad oggetto unicamente quella condotta, ma non l'esistenza e l'entità del danno non patrimoniale patito.
Tali rilievi vengono ritenuti di per sé idonei per rigettare la domanda attorea a causa della mancata e compiuta deduzione e prova di uno dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero l'esistenza e la natura di un danno non patrimoniale risarcibile.
6. Il regime delle spese
Nulla sulle spese di lite, atteso che la parte convenuta vittoriosa non è costituita in giudizio e, per l'effetto, non ha sopportato spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 - RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla parte attrice, Parte_1
;
[...]
- NULLA sulle spese.
Così deciso il giorno 4.4.2025
Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1705/2019, avente a oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale” e promossa da:
, nata il [...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Zagarese in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTORE
Contro
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Vittorio Vincenzo Vattimo, n. 6 CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo che:
[...]
- in data 15.10.2000 contraeva matrimonio con;
Controparte_1
- tra gli stessi interveniva sentenza di separazione personale n. 372/2016 del 22.07.2016 con addebito al , mentre pendeva ancora il procedimento di divorzio contenzioso (R.G. n. 1844/2017) CP_1 presso il Tribunale di Castrovillari;
- dal matrimonio nascevano due figli: (il 26.07.2001) e Persona_1 [...]
(il 02.11.2007); Persona_2
- dalla data del 10.05.2008, in cui il abbandonava la residenza familiare, non si curava della CP_1 sorte dei figli e non manifestava mai interesse alla necessità di apportare sostegno economico per il mantenimento degli stessi, a cui provvedeva a stenti la , procacciandosi impieghi giornalieri Pt_1
e con l'aiuto della madre e del padre;
- il , all'epoca dei fatti, aveva un impiego stabile e provvedeva anche a crearsi una nuova CP_1 famiglia con altra donna, avendo dalla stessa altri figli;
- in data 03.06.2008 ed in data 12.01.2009, la presentava due distinte querele nei confronti Pt_1 del coniuge per avere quest'ultimo abbandonato il domicilio domestico, sottraendosi agli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale in ordine all'educazione ed al mantenimento della prole;
- in data 02.02.2010 veniva emesso dalla Procura della Repubblica presso l'ex Tribunale di Rossano decreto di citazione in giudizio nei confronti del per rispondere del reato di cui all'art. 570 CP_1
c.p.;
- conclusosi il procedimento penale n. 1712/08 R.G.N.R. – 500070/11 R.G.T. (ex Tribunale di
Rossano), veniva emessa in data 04.07.2014 dal Tribunale di Castrovillari la sentenza n. 1231/2014 R.G. Sent., ove veniva dichiarata la penale responsabilità di in ordine al reato Controparte_1 ascrittogli e lo stesso veniva condannato alla pena di mesi 4 (quattro) di reclusione, euro 400,00 di pagina 1 di 7 multa ed al risarcimento del danno in favore di , costituitasi parte civile, da Parte_1 liquidarsi in sede civile;
- il impugnava la predetta sentenza presso la Corte d'appello di Catanzaro (R.G. 2898/2016) CP_1 ed in data 26.09.2018 veniva emessa la sentenza n. 3360/2018 R.G.., passata in giudicato, ove veniva confermata la statuizione del giudice di prime cure;
- la sentenza di separazione addebitava la stessa al e disponeva a suo carico del il CP_1 CP_1 versamento mensile della somma di euro 300,00 per provvedere al mantenimento dei figli, assoggettando tale somma a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
- il non aveva mai provveduto al versamento di quanto stabilito dal Tribunale;
CP_1
- accertata la prova – portata da sentenza irrevocabile ed inoltre risultante dagli atti procedimentali relativi al proc. pen. 1712/2008 RGNR Procura della Repubblica presso l'ex Tribunale di Rossano – dell'esistenza di condotte illecite causa di danni risarcibili ne consegue che la commissione di un reato comporta il risarcimento dei danni in favore della parte offesa;
- trattasi, nello specifico, di risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella sopportazione di obblighi di natura economica per legge spettanti ad entrambe i coniugi, e che nel caso de quo risultano essere stati sorretti unicamente dalla sig.ra oltra al danno di natura morale Parte_1 consistenti nella sofferenza psicologica scaturente dalla commissione. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di: “- dichiarare che, per conseguenza dei fatti esposti in premessa per come accertatamente commessi dal sig. , l'attrice ha diritto al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali;
- in conseguenza e per effetto, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti così specificati: 1) A titolo di danno patrimoniale nella misura di € 39.600,00, consistenti in n. 132 mensilità di € 300,00, a decorrere dal mese di maggio 2008,
o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà in ragione e giustizia, oltre interessi e rivalutazione dall'occorso al soddisfo. 2) A titolo di danno morale, la somma da determinarsi in via equitativa, in considerazione del nocumento e della sofferenza psichica arrecata dalla condotta illecita perpetrata a danno della sig.ra ; Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Parte_1 All'esito dell'istruttoria orale, all'udienza del 07.11.2024, sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La contumacia della parte convenuta
La parte convenuta, , seppur ritualmente evocata in giudizio non si è costituita. Pertanto, Controparte_1 alla prima udienza del 07.10.2019, il Tribunale ne ha già dichiarato la contumacia.
3. I rapporti tra il giudizio civile e quello penale nel caso in esame 3.1 Giova, preliminarmente, osservare che ai sensi dell'art. 651, comma 1 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. L'efficacia extra-penale della sentenza di condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato.
L'effetto preclusivo dell'art. 651 c.p.p. non è, invece, suscettibile di incidere sulla necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (cfr. ex multis Cass. civ. 09.03.2018, n. 5660; Cass. civ. 14.02.2019,
n. 4318).
È consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica pagina 2 di 7 condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
“potenzialmente” dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (v. Cass, ord n. 8477/2020; già citate Cass. n. 4318/2019; Cass. n. 5660/2018).
Pertanto, in caso di condanna generica al risarcimento del danno, è necessario in sede civile accertare il nesso causale tra l'evento ed il danno conseguenza ed il quantum del danno, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale. Peraltro, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è da intendersi al danno evento avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223.cc). In relazione all'accertamento del danno conseguenza, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (v. già citate
Cass. n. 5660 del 9.3.2018; Cass. n. 4318 del 14.2.2019).
Dunque, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato.
Più in particolare, il giudicato penale esime l'attore dal dover fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., tale regola prevede che l'attore, il quale invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dalla predetta norma, e cioè: a) della sussistenza del fatto che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa;
c) della sussistenza di un “danno ingiusto”; d) del nesso di causalità tra fatto e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
3.2 Nel caso di specie, invero, la parte attrice non ha fornito la prova della irrevocabilità della statuizione di condanna nei confronti del convenuto.
A tal fine, infatti, va rammentato che la prova del passaggio in giudicato della sentenza penale può discendere, per legge, soltanto dall'apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione cod. proc. pen., in mancanza della quale deve reputarsi, anche ai fini della utilizzabilità delle risultanze probatorie emergenti dalla predetta sentenza in un giudizio civile, che il passaggio in giudicato della sentenza non sia ancora avvenuto (arg. da Cass. civ. n.
11483/2004).
Dall'esame della documentazione prodotta, in effetti, manca la specifica attestazione dell'irrevocabilità della sentenza.
Per l'effetto, nel caso in esame si è al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 651 c.p.c.. 3.3 Da quanto sopra consegue che il giudizio civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale quanto alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato. In particolare, nell'eseguire tale attività il giudice civile può tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale e non gli è vietato ripercorrere lo stesso “iter” argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni. Ai fini di questa rivalutazione delle prove raccolte in sede penale, il giudice ben può tener conto del contenuto di tali prove quale risulta dalla sentenza penale, se in merito non vi sono contestazioni tra le parti (arg. da Cass. n. 16559/2005).
Non vi è dubbio, pertanto, che nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su prove formate in altro processo, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo le parti che vi abbiano interesse pagina 3 di 7 contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie (arg. da Cass. Civ. 16315 del 2018 e, con particolare riferimento al giudizio penale, Cass. Civ. n. 2168 del 2013). Peraltro, la stessa sentenza di condanna, anche al di fuori dell'efficacia di giudicato, rappresenta un documento da cui il giudice civile può trarre elementi di giudizio, anche ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (arg. da Cass. n. 24475/2014; Cass. n. 840/2015; Cass. n. 25067/2018; Cass. n. 16893/2019; Cass. n. 12164/2021). Tali principi consentono, quindi, di meglio delimitare il tema di indagine nella ricorrenza dei contributi ritraibili dagli esiti del processo penale.
5. Le domande proposte ed il thema decidendum
5.1 L'attrice ha chiesto di accertare il proprio diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del comportamento tenuto da , il quale con sentenza di Controparte_1 condanna n. 1231/2014 emessa dal Tribunale di Castrovillari è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p., perché abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine ed alla morale della famiglia, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti la qualità di coniuge e la responsabilità genitoriale. Al , dunque, è stata inflitta la condanna alla CP_1 pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile da liquidarsi in separata sede dinnanzi al competente giudice civile. L'imputato ha proposto appello avverso la predetta sentenza e la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 3360/2018, ha confermato l'appellata sentenza.
5.2 Ciò premesso, alla luce del petitum e della causa petendi evocati nei termini decadenziali delle preclusioni assertive la domanda esperita deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., con le relative conseguenze in termini di onere della prova.
La richiesta formulata, peraltro, va inquadrata nella fattispecie dell'illecito endofamiliare, ricorrente nell'ipotesi in cui il danno si è verificato a causa del comportamento di un altro membro della famiglia stessa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, che ha enucleato la nozione di illecito endofamiliare (Cass. Civ. n. 18853 del 2011; Cass. Civ. n. 5652 del 2012), la violazione dei doveri genitoriali non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma qualora cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059
c.c., come reinterpretato alla luce dei principi recentemente e ripetutamente affermati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 15148 del 2022).
In tale tipologia di illeciti, peraltro, la responsabilità risarcitoria, essendo inquadrabile nella responsabilità aquiliana, comporta per l'attore anche la necessità di provare, innanzitutto, il danno ingiusto subito, patrimoniale o non patrimoniale, e la causale riconducibilità dello stesso ad un fatto colposo o doloso altrui. Ed invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, va ricordato “che l'illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. E' affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato” (Cass. Civ. 6518/2020).
pagina 4 di 7 Alla luce di tali premesse, dunque, può essere esaminata la domanda attorea, rispetto alla quale, nell'ottica della ragione più liquida, assume rilievo assorbente la mancanza di prova del danno.
5.3 Quanto al danno patrimoniale, parte attrice assume la ricorrenza di un danno pari al mantenimento omesso dal mese di maggio del 2008 e per “132 mensilità di € 300,00”. Orbene, non è superfluo osservare che le sentenze penali prodotte - e sulla base delle quali l'attrice agisce assumendone l'irrevocabilità - hanno riguardo alla condotta tenuta dal in un arco Controparte_1 temporale molto inferiore, ossia dal mese di maggio del 2008 al 12 gennaio 2009 (come evidenzia il capo di imputazione).
Il contenuto della domanda, dunque, evidenzia che l'attrice ha inteso riferirsi ad un periodo più ampio di inadempimento al dovere di mantenimento.
Ciò precisato, occorre tuttavia rammentare che il danno risarcibile nella fattispecie in esame è costituito esclusivamente dal pregiudizio derivante dall'inadempimento, ma è diverso e ulteriore rispetto all'inadempimento in sé considerato, ossia all'omesso versamento del contributo per il mantenimento, per ottenere il quale l'avente diritto dispone già di un titolo esecutivo giudiziale, che non può essere duplicato con altra sentenza di condanna per il medesimo petitum.
Per l'effetto, non è l'importo del mantenimento omesso a costituire il danno patrimoniale, quanto piuttosto la perdita patrimoniale o il mancato guadagno derivati da quell'inadempimento, anche nel periodo in cui lo stesso non era stato determinato in sede giudiziale. Orbene, l'analisi sull'individuazione concreta del danno, impone un onere probatorio minimo da parte del richiedente.
Nella specie, invero, deve constatarsi l'assenza di allegazione e di prova circa il pregiudizio patrimoniale patito, oltre che sulla sua concreta quantificazione. In effetti, anche per il periodo in cui l'importo del contributo per il mantenimento non era già stato determinato dal tribunale nel giudizio di separazione, non è possibile riscontrare nell'allegazione di parte attrice lo specifico pregiudizio patrimoniale subito a causa della violazione del dovere di mantenimento gravante sul . CP_1
Alcuna specifica prova del danno emergente o del lucro cessante è stata fornita, né è stato richiesto di fornirne prova.
Sotto tale profilo, dunque, la domanda è infondata.
5.4 Quanto al pregiudizio non patrimoniale, è noto che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti.
Come osservato sopra, tale condotta può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art 2059 c.c..
Al riguardo, innanzitutto, preme evidenziare come non possa essere condiviso l'assunto per cui il danno non patrimoniale sia un danno in re ipsa, ciò contrastando con l'attuale e ormai consolidato (a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2008: si vada segnatamente, Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, sino a Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350) orientamento che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (v. Cass., 12 aprile 2011, n. 8421), che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., 26 settembre
2013, n. 22100; Cass., 15 luglio 2014, n. 16133; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass., 26 maggio 2009, n. 12242), sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti (v. Cass. civ., Sez. III, 26.11.2024, n. 30461; Cass. civ., 13.10.2016, n.
20643; Cass. civ., 18.11.2014, n. 24474).
Orbene, il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (Cass. n. 16133 del 2014).
pagina 5 di 7 Detta ricostruzione muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova
(cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.).
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova.
Come più volte ribadito in giurisprudenza, infatti, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13.05.2011, n. 10527; in senso conforme, si vedano anche Cass. civ., Sez. III, 21.06.2011, n. 13614; Cass. civ., Sez. L., 14.05.2012, n. 7471; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord. 24.9.2013, n. 21865), posto che gli elementi strutturali dell'illecito aquiliano (tutti ricavabili dall'art. 2043 c.c.) devono sempre contemporaneamente sussistere, non facendo evidentemente eccezione la prova del danno (conseguenza) la cui risarcibilità rinvenga il proprio fondamento (anche, ma non solo) nell'art. 2059 c.c. Né, del resto, può dubitarsi che tale principio trovi applicazione anche nella materia degli illeciti realizzati in violazione delle norme poste a protezione della famiglia, come di recente ribadito nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., Sez. III, 18.06.2015,
n. 12614). Chiarito che grava sull'istante l'onere di provare, se del caso anche mediante presunzioni, il danno subito, va nella specie escluso che l'attrice abbia fornito la dimostrazione del pregiudizio di tipo non patrimoniale di cui ha chiesto il ristoro. In particolare, nel caso di specie, non solo non è stato specificato il pregiudizio non patrimoniale subito, ma non è stata offerta alcuna prova a sostegno del ristoro richiesto. Pertanto, non è possibile liquidare alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale.
In particolare, nell'atto di citazione non viene concretamente descritto in cosa sia consistito il danno non patrimoniale di cui l'attrice domanda il risarcimento e deve ritenersi del tutto insufficiente la generica deduzione del nocumento e della sofferenza psichica patiti dalla quale conseguenza della Pt_1 condotta illecita perpetrata dal . CP_1
È pur vero che il danno non patrimoniale (sub specie di danno morale soggettivo) può costituire oggetto di prova per presunzioni, che è data attraverso la deduzione (e concreta dimostrazione) di fatti noti dai quali sia possibile desumere quello ignoto (nella specie, una sofferenza tale da assurgere al rango di danno risarcibile). Sennonché, il relativo onere – che grava evidentemente sulla parte che intende giovarsi delle presunzioni – non può ritenersi adempiuto attraverso l'allegazione della sofferenza, occorrendo almeno la prova, se del caso da dare mediante testimoni, della effettiva verificazione o almeno della verosimiglianza di esiti lesivi.
Nel caso di specie, l'attrice non ha allegato alcuna circostanza fattuale a sostegno della propria domanda risarcitoria, essendosi limitata a descrivere nell'atto di citazione la condotta del convenuto e le prove domandate dalla stessa nel corso del giudizio avevano ad oggetto unicamente quella condotta, ma non l'esistenza e l'entità del danno non patrimoniale patito.
Tali rilievi vengono ritenuti di per sé idonei per rigettare la domanda attorea a causa della mancata e compiuta deduzione e prova di uno dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero l'esistenza e la natura di un danno non patrimoniale risarcibile.
6. Il regime delle spese
Nulla sulle spese di lite, atteso che la parte convenuta vittoriosa non è costituita in giudizio e, per l'effetto, non ha sopportato spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 - RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla parte attrice, Parte_1
;
[...]
- NULLA sulle spese.
Così deciso il giorno 4.4.2025
Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
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