Articolo 7 della Legge 11 ottobre 1960, n. 1178
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 novembre 1960
Art. 7. Trasferimenti

L'assistente puo' essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato e previo consenso del titolare della cattedra presso la quale dovra' assumere servizio.
Entrata in vigore il 11 novembre 1960