Articolo 1020 del Codice civile
Articolo 1019Articolo 1021
Versione
19 aprile 1942
Art. 1020.

(Requisizione o espropriazione).

Se la cosa e' requisita o espropriata per pubblico interesse, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' relativa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente