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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 37 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, elettivamente domiciliato a Roma a Via Giuseppe Ferrari n. Parte_1
11, presso lo studio dell'avv. Massimo Tirone e dell'Avv. Vittoria Tirone che lo rappresentano e difendono, in forza di procura speciale 14 dicembre 2023
Appellante
E assistita e difesa, dagli avv.ti Enzo Morrico e Camilla Controparte_1
Nannetti ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, Via Luigi Giuseppe
Faravelli, n. 22, in virtù di mandato in atti
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione
Lavoro n. 10830/2023 pubbl. il 30/11/2023
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado allegava di essere stato Parte_1
dipendente della società dal 15 aprile 1982 al 30 novembre 2021, Controparte_1
data nella quale era cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per risoluzione consensuale, a fronte di incentivazione all'esodo nell'ambito di una transazione generale convenuta con la datrice di lavoro.
Con Verbale di Conciliazione e Risoluzione Consensuale sottoscritto in data 29 novembre 2021 il e avevano disciplinato i loro accordi in Parte_1 CP_1
ordine alla cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo, tra l'altro, all'art. 3 che la società dovesse corrispondere al dipendente la normale retribuzione fissa maturata fino alla data di cessazione, il Trattamento di Fine Rapporto, i ratei di mensilità aggiuntive e l'indennità per eventuali giorni di ferie non godute, nonchè l'importo di € 17.000,00 per "Incentivo all'Esodo".
All'art. 4 le parti avevano concordato la rinuncia del dipendente a "qualsiasi domanda o pretesa, comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'instaurazione, esecuzione e cessazione del rapporto" e quantificando nella misura di € 2.500,00 l'importo spettante al per tali rinunce. Parte_1
All'art.
4.3 era stata prevista da parte di l'omologa rinuncia a CP_1
qualsivoglia ulteriore pretesa in relazione al rapporto di lavoro.
In fatto l'attuale appellante ha evidenziato che < convenuta ha inviato al ricorrente il cedolino con l'indicazione di tutti gli importi corrisposti lo stesso giorno al dott. tramite bonifico. Da tale documento Parte_1
predisposto da risulta versata dalla Società a favore di la CP_1 Parte_1 somma complessiva di € 72.231,37 rispetto all'importo lordo di € 108.336,81, che dalla indicazione analitica contenuta nel cedolino risulta composta da: 1) la somma di € 4.263,99 dovuta per "Tredicesima Mensilità"; 2) la somma di € 78.139,31 dovuta per "Trattamento di fine rapporto"; 3) la somma di € 101,52 dovuta per
"Conguaglio contributivo aggiuntivo"; 4) la somma di € 2.500,00 dovuta per
"Transazione novativa"; 5) la somma di € 17.000,00 dovuta per "Esodi incentivanti"; 6) la somma di € 19,24 dovuta per "Polizza extraprofessionale"; 7) la somma di € 12,25 dovuta per "Polizza extraprof"; 8) la somma di € 178,91 dovuta per "Giorni festività non fruite"; 9) la somma di € 6.121,59 con la causale "fiscale netto".
Secondo l'appellante la questione riguarderebbe le trattenute operate da CP_1 ed in particolare la somma di € 2.699,51 per "Ferie non fruite" e la somma di €
14.153,83 per "Ex festività / par pagati" (laddove "par" sta per "permessi").
Precisa l'appellante che (doc. 5) che "la voce NE43 corrisponde al saldo PAR (-
526,42 ore) calcolato come differenza fra l'eccedenza positiva anno 2021 (+ 32,08 ore) e il negativo anni precedenti (- 558,5 ore); la voce AB 54 corrisponde al saldo
FERIE (- 15,08 giorni) derivante dalla differenza fra l'eccedenza positiva anno 2021
(15,3 giorni / 8 ore) e il negativo anni precedenti (- 136 giorni / 8 ore).
Secondo il le trattenute predette, pari a complessivi € 16.853,34, Parte_1
sarebbero state illegittime alla luce degli accordi sottoscritti.
Ed infatti l'art.
4.3. del Verbale di Conciliazione prevedeva che La Società datrice di lavoro, a sua volta, rinunciasse, anche in nome e per conto delle altre società del
Gruppo, con corrispettiva accettazione di tale rinuncia da parte del Dipendente, ad ogni e qualsiasi domanda o pretesa comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del Rapporto, salvo solo i casi di dolo e colpa grave.
Secondo la prospettazione del , avrebbe quindi rinunciato il Parte_1 CP_1
29 novembre 2021 a qualsivoglia credito nei propri confronti originato dal rapporto medesimo e dalla sua esecuzione e quindi anche al credito per i giorni di ferie e le ore di permesso retribuito fruiti dal dipendente in eccesso rispetto a quelli che gli competevano, per cui sarebbe stato ancora debitore della somma di € CP_1
16.853,34.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Il Tribunale con la sentenza gravata ha così motivato il rigetto del ricorso: << …
Come ha correttamente rilevato la parte convenuta, al punto 3.1. del vebale di conciliazione si dispone che “la società corrisponderà al Dipendente nei normali termini contrattuali e in conformità alle policy aziendali: i) la normale retribuzione fissa maturata sino alla Data di cessazione;
e ii) le competenze di fine rapporto ( ossia il TFR ove accantonato in azienda, i ratei di mensilità aggiuntive e l'indennità per eventuali ferie non godute) il tutto calcolato sino alla Data di Cessazione”. Non risulta contestato il quantum delle trattenute, ma solo l'an, avendo parte ricorrente sostenuto che la società nulla dovesse trattenere in virtù delle rinunce formulate nel verbale di conciliazione. Deve, tuttavia, rilevarsi che la tesi proposta non può essere condivisa poiché la società ha legittimamente corrisposto quanto dovuto per competenze di fine rapporto effettuando il conteggio relativo ai giorni di ferie ed alle ore di PAR spettanti. I calcoli effettuati non possono essere ricondotti alla richiamata rinuncia, trattandosi di un mero conteggio delle competenze di fine rapporto dovute. Il ricorso deve, quindi, essere respinto. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza…>>
Con atto di appello il ha censurato la decisione chiedendone la riforma Parte_1
con accogliemento della domanda di condanna spiegata in primo grado.
Si è costituita resistendo all'appello di cui ha chiesto la reiezione. Controparte_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con l'appello la difesa del ha sostanzialmente riproposto le medesime Parte_1
argomentazioni già svolte in primo grado a sostegno della propria tesi.
La lettura interpretativa riproposta in questa sede non è condivisivile.
L'accordo conciliativo, concluso dalle parti in sede protetta il 29.11.2021, ha regolato e disciplinato e modi e tempi di risoluzione del rapporto di lavoro in essere tra le parti, anche al fine di prevenire ed evitare qualsiasi contenzioso futuro in relazione ad esso ed allo svolgimento del rapporto di lavoro stesso.
Nelle premesse le parti si sono date atto della durata del rapporto e dei termini di esso, mentre nella parte della stipula, dopo avere pattuito, al punto 2., i tempi e le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro (risoluzione consensuale senza obbligo, reciproco, di preavviso), ai successivi punti 3. e 4. hanno fissato le dazioni e le rinunce reciproche.
Al punto 3. le parti hanno convenuto che erano escluse dalle rinunce reciproche
(disciplinate al successivo punto 4. dell'accordo) le competenze dovute in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
Si è così previsto, al punto 3.1, che la società corrisponderà al Dipendente nei normali termini contrattuali e in conformità alle policy aziendali: i) la normale retribuzione fissa maturata sino alla Data di cessazione;
e ii) le competenze di fine rapporto (ossia il TFR ove accantonato in azienda, i ratei di mensilità aggiuntive e l'indennità per eventuali ferie non godute) il tutto calcolato sino alla data di cessazione del rapporto.
Le somme connesse alla transazione (aliquid datum aliquid retentum) sono state pattuite tra le Parti al punto 3.2 ed al punto 4.2.
Al punto 3.2 la Società si è impegnata a corrispondere al lavoratore una somma (€
17.000,00) a titolo di incentivo all'esodo, a fronte della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (con il relativo trattamento fiscale), mentre al punto 4.2 la Società si è impegnata a corrispondere al lavoratore una somma (€ 2.500,00) a titolo transattivo-novativo a fronte delle rinunce svolte. Come correttamente rilevato dal primo giudice i calcoli relativi alle competenze di fine rapporto (ivi comprese le conseguenti trattenute) non hanno costituito oggetto di transazione ed hanno seguito l'ordinario corso.
Quelle rivendicate sono voci che all'evidenza non sono rientrate nell'accordo (art. 1364 “Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare”)
Del resto è proprio la struttura dell'accordo che milita nel senso già condiviso dal primo grado (cfr. punto 3.1 dell'accordo).
Ne consegue che la clausola 4.3 dove la Società ha a sua volta rinunciato “ad ogni e qualsiasi domanda o pretesa comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del Rapporto”, non può intendersi riferita alle previsioni contenute nella clausola 3.1 ma al sinallgma contrattuale transattivo.
Ed infatti le somme indicate al punto 3.1 dell'accordo sono state corrisposte “nei normali termini contrattuali e in conformità alle policy aziendali”, come sopra detto secondo il normale corso ovvero seguendo le regole generali e non quelle conciliative.
Quella del primo giudice è una interpretazione dell'accordo conciliativo corretta alla luce dei principi di interpretazione del contratto non ultimo quello di buona fede.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della controparte che si liquidano in € 2.426,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17
L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 37 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, elettivamente domiciliato a Roma a Via Giuseppe Ferrari n. Parte_1
11, presso lo studio dell'avv. Massimo Tirone e dell'Avv. Vittoria Tirone che lo rappresentano e difendono, in forza di procura speciale 14 dicembre 2023
Appellante
E assistita e difesa, dagli avv.ti Enzo Morrico e Camilla Controparte_1
Nannetti ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, Via Luigi Giuseppe
Faravelli, n. 22, in virtù di mandato in atti
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione
Lavoro n. 10830/2023 pubbl. il 30/11/2023
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado allegava di essere stato Parte_1
dipendente della società dal 15 aprile 1982 al 30 novembre 2021, Controparte_1
data nella quale era cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per risoluzione consensuale, a fronte di incentivazione all'esodo nell'ambito di una transazione generale convenuta con la datrice di lavoro.
Con Verbale di Conciliazione e Risoluzione Consensuale sottoscritto in data 29 novembre 2021 il e avevano disciplinato i loro accordi in Parte_1 CP_1
ordine alla cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo, tra l'altro, all'art. 3 che la società dovesse corrispondere al dipendente la normale retribuzione fissa maturata fino alla data di cessazione, il Trattamento di Fine Rapporto, i ratei di mensilità aggiuntive e l'indennità per eventuali giorni di ferie non godute, nonchè l'importo di € 17.000,00 per "Incentivo all'Esodo".
All'art. 4 le parti avevano concordato la rinuncia del dipendente a "qualsiasi domanda o pretesa, comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'instaurazione, esecuzione e cessazione del rapporto" e quantificando nella misura di € 2.500,00 l'importo spettante al per tali rinunce. Parte_1
All'art.
4.3 era stata prevista da parte di l'omologa rinuncia a CP_1
qualsivoglia ulteriore pretesa in relazione al rapporto di lavoro.
In fatto l'attuale appellante ha evidenziato che < convenuta ha inviato al ricorrente il cedolino con l'indicazione di tutti gli importi corrisposti lo stesso giorno al dott. tramite bonifico. Da tale documento Parte_1
predisposto da risulta versata dalla Società a favore di la CP_1 Parte_1 somma complessiva di € 72.231,37 rispetto all'importo lordo di € 108.336,81, che dalla indicazione analitica contenuta nel cedolino risulta composta da: 1) la somma di € 4.263,99 dovuta per "Tredicesima Mensilità"; 2) la somma di € 78.139,31 dovuta per "Trattamento di fine rapporto"; 3) la somma di € 101,52 dovuta per
"Conguaglio contributivo aggiuntivo"; 4) la somma di € 2.500,00 dovuta per
"Transazione novativa"; 5) la somma di € 17.000,00 dovuta per "Esodi incentivanti"; 6) la somma di € 19,24 dovuta per "Polizza extraprofessionale"; 7) la somma di € 12,25 dovuta per "Polizza extraprof"; 8) la somma di € 178,91 dovuta per "Giorni festività non fruite"; 9) la somma di € 6.121,59 con la causale "fiscale netto".
Secondo l'appellante la questione riguarderebbe le trattenute operate da CP_1 ed in particolare la somma di € 2.699,51 per "Ferie non fruite" e la somma di €
14.153,83 per "Ex festività / par pagati" (laddove "par" sta per "permessi").
Precisa l'appellante che (doc. 5) che "la voce NE43 corrisponde al saldo PAR (-
526,42 ore) calcolato come differenza fra l'eccedenza positiva anno 2021 (+ 32,08 ore) e il negativo anni precedenti (- 558,5 ore); la voce AB 54 corrisponde al saldo
FERIE (- 15,08 giorni) derivante dalla differenza fra l'eccedenza positiva anno 2021
(15,3 giorni / 8 ore) e il negativo anni precedenti (- 136 giorni / 8 ore).
Secondo il le trattenute predette, pari a complessivi € 16.853,34, Parte_1
sarebbero state illegittime alla luce degli accordi sottoscritti.
Ed infatti l'art.
4.3. del Verbale di Conciliazione prevedeva che La Società datrice di lavoro, a sua volta, rinunciasse, anche in nome e per conto delle altre società del
Gruppo, con corrispettiva accettazione di tale rinuncia da parte del Dipendente, ad ogni e qualsiasi domanda o pretesa comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del Rapporto, salvo solo i casi di dolo e colpa grave.
Secondo la prospettazione del , avrebbe quindi rinunciato il Parte_1 CP_1
29 novembre 2021 a qualsivoglia credito nei propri confronti originato dal rapporto medesimo e dalla sua esecuzione e quindi anche al credito per i giorni di ferie e le ore di permesso retribuito fruiti dal dipendente in eccesso rispetto a quelli che gli competevano, per cui sarebbe stato ancora debitore della somma di € CP_1
16.853,34.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Il Tribunale con la sentenza gravata ha così motivato il rigetto del ricorso: << …
Come ha correttamente rilevato la parte convenuta, al punto 3.1. del vebale di conciliazione si dispone che “la società corrisponderà al Dipendente nei normali termini contrattuali e in conformità alle policy aziendali: i) la normale retribuzione fissa maturata sino alla Data di cessazione;
e ii) le competenze di fine rapporto ( ossia il TFR ove accantonato in azienda, i ratei di mensilità aggiuntive e l'indennità per eventuali ferie non godute) il tutto calcolato sino alla Data di Cessazione”. Non risulta contestato il quantum delle trattenute, ma solo l'an, avendo parte ricorrente sostenuto che la società nulla dovesse trattenere in virtù delle rinunce formulate nel verbale di conciliazione. Deve, tuttavia, rilevarsi che la tesi proposta non può essere condivisa poiché la società ha legittimamente corrisposto quanto dovuto per competenze di fine rapporto effettuando il conteggio relativo ai giorni di ferie ed alle ore di PAR spettanti. I calcoli effettuati non possono essere ricondotti alla richiamata rinuncia, trattandosi di un mero conteggio delle competenze di fine rapporto dovute. Il ricorso deve, quindi, essere respinto. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza…>>
Con atto di appello il ha censurato la decisione chiedendone la riforma Parte_1
con accogliemento della domanda di condanna spiegata in primo grado.
Si è costituita resistendo all'appello di cui ha chiesto la reiezione. Controparte_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con l'appello la difesa del ha sostanzialmente riproposto le medesime Parte_1
argomentazioni già svolte in primo grado a sostegno della propria tesi.
La lettura interpretativa riproposta in questa sede non è condivisivile.
L'accordo conciliativo, concluso dalle parti in sede protetta il 29.11.2021, ha regolato e disciplinato e modi e tempi di risoluzione del rapporto di lavoro in essere tra le parti, anche al fine di prevenire ed evitare qualsiasi contenzioso futuro in relazione ad esso ed allo svolgimento del rapporto di lavoro stesso.
Nelle premesse le parti si sono date atto della durata del rapporto e dei termini di esso, mentre nella parte della stipula, dopo avere pattuito, al punto 2., i tempi e le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro (risoluzione consensuale senza obbligo, reciproco, di preavviso), ai successivi punti 3. e 4. hanno fissato le dazioni e le rinunce reciproche.
Al punto 3. le parti hanno convenuto che erano escluse dalle rinunce reciproche
(disciplinate al successivo punto 4. dell'accordo) le competenze dovute in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
Si è così previsto, al punto 3.1, che la società corrisponderà al Dipendente nei normali termini contrattuali e in conformità alle policy aziendali: i) la normale retribuzione fissa maturata sino alla Data di cessazione;
e ii) le competenze di fine rapporto (ossia il TFR ove accantonato in azienda, i ratei di mensilità aggiuntive e l'indennità per eventuali ferie non godute) il tutto calcolato sino alla data di cessazione del rapporto.
Le somme connesse alla transazione (aliquid datum aliquid retentum) sono state pattuite tra le Parti al punto 3.2 ed al punto 4.2.
Al punto 3.2 la Società si è impegnata a corrispondere al lavoratore una somma (€
17.000,00) a titolo di incentivo all'esodo, a fronte della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (con il relativo trattamento fiscale), mentre al punto 4.2 la Società si è impegnata a corrispondere al lavoratore una somma (€ 2.500,00) a titolo transattivo-novativo a fronte delle rinunce svolte. Come correttamente rilevato dal primo giudice i calcoli relativi alle competenze di fine rapporto (ivi comprese le conseguenti trattenute) non hanno costituito oggetto di transazione ed hanno seguito l'ordinario corso.
Quelle rivendicate sono voci che all'evidenza non sono rientrate nell'accordo (art. 1364 “Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare”)
Del resto è proprio la struttura dell'accordo che milita nel senso già condiviso dal primo grado (cfr. punto 3.1 dell'accordo).
Ne consegue che la clausola 4.3 dove la Società ha a sua volta rinunciato “ad ogni e qualsiasi domanda o pretesa comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del Rapporto”, non può intendersi riferita alle previsioni contenute nella clausola 3.1 ma al sinallgma contrattuale transattivo.
Ed infatti le somme indicate al punto 3.1 dell'accordo sono state corrisposte “nei normali termini contrattuali e in conformità alle policy aziendali”, come sopra detto secondo il normale corso ovvero seguendo le regole generali e non quelle conciliative.
Quella del primo giudice è una interpretazione dell'accordo conciliativo corretta alla luce dei principi di interpretazione del contratto non ultimo quello di buona fede.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della controparte che si liquidano in € 2.426,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17
L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa