Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/01/2023, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00190/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02829/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2829 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Castiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Cerbara n. 64;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Napoli, Sez. VI, n. -OMISSIS- del 19.2.2021 confermata dalla sent. Cons. St, Sez. II, n. 5815 pubblicata in data 9/8/2021 e notificata in data 17.9.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza del Tar Napoli Sez. VI, n. -OMISSIS- del 19.2.2021 confermata dalla sent. Cons. St, Sez. II, n. 5815 pubblicata in data 9/8/2021 e notificata in data 17.9.2021.
La sentenza ottemperanda è stata emessa all’esito di una articolata vicenda che così può essere sintetizzata.
Con la sentenza n. -OMISSIS- del 2017 questo Tar accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento con il quale era stata applicata, nei suoi confronti, la misura della perdita del grado ai sensi degli artt. 866, comma primo, e 867, comma terzo, del d.lgs. n. 66/2010 (C.O.M.) nonché l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano senza alcun grado, ai sensi dell’articolo 861 comma quarto del richiamato testo normativo, e la definitiva cessazione del rapporto ex articolo 923 C.O.M.
Il provvedimento impugnato era stato adottato seguito alla definizione, con condanna, del procedimento penale promosso nei suoi confronti per i seguenti addebiti “… in qualità di pubblico ufficiale, nello svolgimento delle funzioni, perché in servizio di pattuglia nell’espletamento del controllo alla circolazione stradale, in violazione dell’articolo 172 comma 1 e 10 del codice della strada – che prevede una contravvenzione per il conducente di autoveicolo che non indossa la cintura di sicurezza – intenzionalmente procurava un vantaggio patrimoniale a ..Omissis.., consistito nella mancata elevazione del verbale di contravvenzione al codice della strada atteso che la stessa non indossava la cintura di sicurezza. In Castello di Cisterna l’11.5.2008”.
All’esito del giudizio di prime cure il G.U.P. di Nola, in sede di rito abbreviato, con sentenza n. 7/09 del 15.1.2009, condannava, il ricorrente per i reati a lui ascritti (artt. -OMISSIS- c.p.) ritenendo al contempo configurabile l’ipotesi attenuata di cui all’articolo -OMISSIS- c.p. e, per l’effetto, applicava nei suoi confronti la pena finale di mesi 2 e gg 20 di reclusione, nonché, ai sensi degli artt. -OMISSIS- c.p., quella accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di mesi 2 e gg. 20, disponendo la sospensione della pena inflitta a termine e condizioni di legge.
In sede di gravame, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1354 del 14.5.2012, riformando la decisione di primo grado, sostituiva la pena detentiva di mesi due e giorni 20 di reclusione con la corrispondente pena pecuniaria di € 3.040,00 di multa. Tanto per la “…modestia del fatto e l’incensuratezza dell’appellante”. Il giudice d’appello, inoltre, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena (..come da richiesta difensiva accompagnata dal parere favorevole del P.G.) e confermava, per il resto, l’impugnata sentenza.
Tale statuizione giurisdizionale, una volta respinto dalla Suprema Corte di Cassazione il relativo ricorso, acquisiva, in data 27.5.2014, l’incontrovertibilità propria del giudicato.
Di qui, dunque, ed a decorrere proprio dal 27.5.2014, la misura amministrativa applicata consistente nella perdita del grado ai sensi degli artt. 866, comma primo, e 867, comma terzo, del d.lgs. n. 66/2010 (di seguito anche C.O.M.) nonché nell’iscrizione d’ufficio del ricorrente nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano senza alcun grado, ai sensi dell’articolo 861 comma quarto del richiamato testo normativo, e nella definitiva cessazione del rapporto ex articolo 923 C.O.M.
La sentenza del Tar veniva emessa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 268 del 15 dicembre 2016 con cui la Corte dichiarava costituzionalmente illegittimi gli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lett. i) d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui, istituendo l’automatismo decadenziale, non prevedevano l'instaurazione del procedimento disciplinare per l’inflizione della sanzione di stato della perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
In accoglimento del ricorso, il Tar disponeva la “restitutio in integrum del ricorrente sia agli effetti economici sia agli effetti giuridici dalla data di cessazione del rapporto di impiego”.
Il -OMISSIS- con ricorso al T.A.R. Napoli, Sez. VI, sub nrg. 3350/2020 ha chiesto l’ottemperanza alla detta sentenza; il ricorso è stato deciso con la sentenza n. -OMISSIS-/2021 che ha confermato l’obbligo di “reintegrare il ricorrente nella posizione giuridica ed economica a far data dalla cessazione del rapporto”.
Contro detta decisione l’Avvocatura dello Stato ha proposto appello.
Il Consiglio di Stato con la sent. n. 5815/2021, ha rigettato l’appello proposto dal Ministero poiché “dalla disamina degli atti emessi dall’Amministrazione in esecuzione del dictum giudiziale, non si evince la piena restitutio in integrum della posizione del signor -OMISSIS- a causa della mancata attribuzione del grado militare di Maresciallo Maggiore, reintrodotto dopo la riforma delle carriere di cui al d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97, nonostante ne avesse diritto in considerazione degli anni di servizio complessivamente riconosciutigli a fini ripristinatori” condannandolo, altresì, “al rimborso, in favore dell’appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre s.g. e accessori di legge”.
In data 17.9.2021 il ricorrente notificava la sentenza all’amministrazione e con successiva diffida in data 6.10.2021 intimava alla stessa amministrazione di ottemperare la sentenza stessa, attribuendo al Sig. -OMISSIS- il grado militare di Maresciallo Maggiore e corrispondendogli le spese di lite, oltre accessori di legge, così come liquidati in sentenza.
Con il provv. prot. n. 20/5 del 25.10.2021 l’Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento comunicava l’esito negativo delle valutazioni per l’aliquota 31.12.2014 e 31.12.2015 con la motivazione che per la prima delle dette aliquote l’interessato “ha fornito un rendimento complessivo di stentata sufficienza (…)” e per quanto riguarda la seconda aliquota “il valutando nel periodo oggetto di scrutinio non ha prestato alcun servizio” .
Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna tale provvedimento ritenendolo elusivo del giudicato e comunque illegittimo deducendo che il giudicato imponeva all’amministrazione di riconoscere al ricorrente la qualifica di Maresciallo.
Il ricorso va respinto nella parte in cui ha dedotto l’elusività degli atti emessi in esecuzione del giudicato, mentre va accolto nella parte in cui ha lamentato il mancato pagamento delle spese processuali su cui si è formato il giudicato.
Il provvedimento con il quale è stata denegata al ricorrente la qualifica di maresciallo Capo è stato adottato all’esito di una valutazione delle caratteristiche del ricorrente in esecuzione del giudicato, valutazione che si è conclusa con esito negativo per le ragioni esposte nel provvedimento impugnato e che non attengono ai presupposti per i quali il militare era stato esonerato dal servizio.
Si tratta di giudizi che riguardano profili di competenza ed esperienza che accompagnano ogni avanzamento di carriera
Il contenuto dell’obbligo di restitutio in integrum su cui si è formato il giudicato non poteva che riguardare il riconoscimento a favore del ricorrente vittorioso di tutte le opportunità di carriera a cui egli avrebbe potuto accedere qualora non fosse stato adottato il provvedimento di esonero dal servizio poi annullato in sede giurisdizionale.
L’avanzamento di grado nella carriera militare presuppone, infatti, in ogni caso che il militare venga sottoposto a procedimenti valutativi con esito positivo.
Il procedimento, tuttavia, nel caso di specie, si è concluso con l’esito negativo delle valutazioni per l’aliquota 31.12.2014 e 31.12.2015 con la motivazione che per la prima delle dette aliquote l’interessato “ha fornito un rendimento complessivo di stentata sufficienza (…)” e per quanto riguarda la seconda aliquota “il valutando nel periodo oggetto di scrutinio non ha prestato alcun servizio”.
Il provvedimento non è elusivo del giudicato in quanto la sentenza ottemperanda che ha disposto la restitutio in integrum sia agli effetti giuridici che economici imponeva all’amministrazione di esercitare i suoi poteri al fine di assicurare al ricorrente vittorioso tutte le utilità discendenti dal giudicato ma non più di tanto.
Ebbene, dal giudicato sorgeva l’obbligo per l’amministrazione di consentire l’avanzamento di grado ma fermi i presupposti che regolano il relativo procedimento e tra questi, la valutazione di meritevolezza ed idoneità che, tuttavia, si è conclusa con esito negativo.
Né parte ricorrente ha impugnato per motivi di legittimità tale determinazione, sicché è preclusa a questo giudice ogni valutazione sulla ragionevolezza del provvedimento adottato dall’amministrazione.
Vale poi evidenziare che con memoria del 5 ottobre 2022 il ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione ha comunicato di voler procedere alla liquidazione delle spese di lite riconosciute al -OMISSIS- dal Consiglio di Stato, che però non ancora sono state corrisposte.
L’amministrazione per questa parte che spetta al ricorrente non ha dato esecuzione al giudicato ed il ricorso va accolto in parte qua.
Va dunque ordinato all’amministrazione resistente di procedere alla liquidazione delle spese processuali su cui si è formato il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto ordina alla resistente amministrazione di procedere al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese processuali su cui si è formato il giudicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.