Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 2
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una "utilità" al bene principale, e non al proprietario di esso; l'accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno di essi al servizio dell'altro comporta un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici.
Ai sensi dell'art. 1020 cod. civ. il diritto d'uso, che ha natura personale, trova la sua fonte in un'obbligazione assunta da un soggetto nei confronti di un altro soggetto, il quale può servirsi della cosa secondo lo schema delineato dalla norma citata, con conseguente divieto di cedere il diritto stesso, ex art. 1024 cod. civ., salvo espressa pattuizione di deroga ad opera delle parti.
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di Maurizio Villani e Lucia Morciano 1.Normativa di riferimento. L'IMU è stata introdotta nell'ambito della legislazione attuativa del federalismo fiscale dal il D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (artt. 7, 8 e 9), pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23 marzo 2011, che ne stabiliva la vigenza dal 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 8, comma 2°, D.lgs. n. 23/2011). Il governo Monti, con decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 251), recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come “manovra Salva Italia“), poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/03/2006, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE TI CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 7 6, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO DEL VECCHIO (c/o ST LIBERATI - D'AMORE), difeso dall'avvocato DEL VECCHIO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MI ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, difeso dagli avvocati PROCACCINI ERNESTO, ROBERTA RIVELLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
NA DE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2227/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/07/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/12/2005 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato PERNA SABATO G., con delega dell'Avvocato PROCACCINI Ernesto depositata in udienza, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 22 ed il 23/10/1997, LM AN, proprietario della nuda proprietà di metà della quota ideale dello spiazzo adibito a cortile di circa 100 mq. antistante il fabbricato in Bacoli, via Miseno n. 40, conveniva in giudizio davanti alla pretura di AP (poi Tribunale), sezione distaccata di Pozzuoli, De NO EN e AR AR OS, i quali, proprietari di appartamenti rispettivamente ai nn. 40 e 38 della predetta via, vantando un presunto diritto di uso sul cortile, vi facevano sostare autovetture di parenti ed amici;
ciò premesso, chiedeva declaratoria di insussistenza, in capo ai convenuti, del diritto di uso del cortile, per intrasmissibilità dello stesso e per non uso. Si costituivano entrambi i convenuti, i quali replicavano che il diritto di uso del cortile in contestazione era previsto nei rispettivi titoli di acquisto e nei titoli dei loro danti causa e chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda.
Interveniva volontariamente nel giudizio TU RI, usufruttuaria del bene, aderendo alla domanda proposta dall'attore. Con sentenza del 17-8-2000, l'adito Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando inesistente il diritto di uso dei convenuti e condannandoli al pagamento delle spese processuali. Proposto appello da De NO EN, e costituitisi LM AN e TU RI per resistervi, la Corte di Appello di AP, con sentenza del 2 luglio 2002, pronunciata nella contumacia di AR AR OS, ha rigettato l'appello, condannando l'appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume. Ha spiegato, innanzitutto, la Corte Territoriale che non esiste alcun vincolo pertinenziale tra il cortile oggetto di causa e l'abitazione dell'appellante ai sensi della L. n. 765 del 1967, art. 18 (che ha trovato conferma nella successiva L. n. 122 del 1982), in quanto il vincolo pubblicistico inderogabile riguardante gli spazi adibiti a parcheggio di cui alla citata norma non può riguardare, come ha chiarito la Suprema Corte, le costruzioni anteriori all'entrata in vigore della norma stessa;
e, nel caso che ne occupa, deve escludersi il vincolo di pertinenzialità di natura pubblicistica, perché l'edificio risulta costruito in epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta legge.
Deve escludersi, poi, anche il vincolo di pertinenzialità previsto dall'art. 817 c.c., non essendovi agli atti la prova ne' dell'elemento soggettivo ne' del rapporto funzionale tra cosa accessoria e cosa principale, che sono richiesti per la configurabilità della natura pertinenziale della prima. D'altra parte, proprio la previsione del diritto di uso del cortile negli atti di trasferimento dell'appartamento è la riprova, secondo la Corte, dell'inesistenza del vincolo pertinenziale, che, se esistente, non avrebbe richiesto la creazione di un apposito diritto di uso del cortile.
Per rispondere, infine, al terzo motivo di appello, la Corte ha rilevato che la deroga alla incedibilità di siffatto diritto prevista nell'atto di compravendita per notaio Golia del 24-11-1963, con cui le venditrici De Rosa-TU avevano ceduto il diritto di uso sul cortile in oggetto agli acquirenti De BU, con la specificazione che esso doveva intendersi a favore degli acquirenti e del loro aventi causa, non è stata prevista ne' nell'atto di trasferimento del 26-7-1986 da De BU a ON EN nè in quello successivo del 16-10-1987 da quest'ultimo a De NO EN, essendosi stabilito in detti atti semplicemente il "trasferimento del diritto proporzionale di uso, sosta e parcheggio sul piccolo spazio antistante il fabbricato"; cosicché, quando con il predetto atto 16-10-1987 ON ha venduto a De NO il diritto di uso su detto cortile, non avendo egli previsto con i suoi danti causa alcuna deroga alla cedibilità di tale diritto, ha violato quanto disposto dall'art. 1024 c.c.. Ricorre per la cassazione della sentenza De NO EN con un unico articolato motivo. Resiste con controricorso LM AN.
Non ha svolto attività processuale TU RI. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia, con un unico motivo:
"Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 817, 1024 e 1362 c.c., e ss. nonché della L. n. 765 del 1967, art. 18). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)", con riferimento ai seguenti punti:
a) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, che non ha interpretato secondo i canoni ermeneutici i negozi giuridici di donazione e di vendita relativi ai trasferimenti dell'appartamento ora di proprietà di esso ricorrente, lo spiazzo antistante l'immobile nel quale è compreso detto appartamento costituisce pertinenza pro quota di questo, ciò ricavandosi chiaramente dalle clausole contenute negli atti predetti, nei quali si dichiara espressamente che l'appartamento viene, rispettivamente, venduto ed acquistato "con tutti i relativi diritti, pertinenze, dipendenze, usi e servitù", ai sensi degli artt. 817 e 819 c.c.. In particolare, con l'atto del 16-10-1987 per notaio Trinchino, veniva trasferito a De NO EN, tra l'altro, "il diritto proporzionale di uso, di sosta, di parcheggio di veicoli di qualsiasi specie sul piccolo spazio di cortile antistante il fabbricato".
Si è verificato, pertanto, secondo il ricorrente, "un rapporto pertinenziale tra l'appartamento sito al 1^ piano ed una quota della porzione del cortile, appartenenti entrambi ad un unico proprietario, il De BU, con espressa deroga all'art. 1024 c.c.. Sul punto si è formato il giudicato"; e "sta di fatto che le porzioni immobiliari successivamente acquistate dai coniugi -P e poi dal convenuto De NO sono sempre rimaste legate dal rapporto pertinenziale", per cui, in definitiva, deve ritenersi che "la proprietà dell'appartamento al 1^ piano è in rapporto pertinenziale con una piccola quota, in misura proporzionale, dello spazio antistante, con destinazione duratura e dimostrata dalle scritture citate".
b) Non sussiste la violazione dell'art. 1024 c.c. per insussistenza di una deroga espressa,come erroneamente ritenuto dal Giudice di appello, risultando viceversa tale deroga per tabulas, posto che in tutti gli atti successivi a quello per notaio Golia del 24-11-1963, e, quindi, anche in quello del 1987 di acquisto dell'appartamento da parte del De NO, viene manifestata, di volta in volta, l'inequivoca ed espressa volontà di utilizzare la deroga di cui all'art. 1024 c.c., attraverso il trasferimento del diritto sul cortile antistante i beni immobili.
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza del bene accessorio e del bene principale in proprietà al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una "utilità" al bene principale, e non al proprietario di esso (sent. 12983/2002, n. 14350/2000 ed altre conformi). È stato, altresì, affermato e ribadito da questa Corte che l'accertamento della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno dei due beni al servizio dell'altro, comporta un giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (sent. n. 4772/1977, n. 2989/1974). Nel caso di specie, la natura pertinenziale dello spiazzo antistante l'edificio rispetto all'appartamento del ricorrente è stata esclusa dalla Corte di merito sulla base di valutazioni compiute in conformità ai principi e criteri sopra richiamati e con motivazione congrua e aderente ai fatti accertati. È stato affermato, in particolare, dal Giudice di appello - che ha condiviso sul punto la statuizione del Tribunale - che non vi è la prova agli atti della esistenza degli elementi che - caratterizzano la natura pertinenziale dello spiazzo in questione, non riscontrandosi ne' l'elemento soggettivo ne' il rapporto funzionale tra il predetto spiazzo e l'appartamento del De NO;
rinvenendosi se mai, sempre secondo la Corte, la prova contraria nella previsione, negli atti di trasferimento relativi all'appartamento, di un apposito diritto d'uso sul cortile, che non sarebbe stata necessaria qualora questo (rectius quota Ideale di esso, n.d.e.) fosse stato pertinenza dell'appartamento. Analoghe considerazioni valgono per il diritto di uso del cortile che l'odierno ricorrente pretende che gli sia riconosciuto quale proprietario dell'appartamento. Posto, invero, che il diritto de quo è di natura personale e trova la sua fonte in un'obbligazione assunta da un soggetto nei confronti di altro soggetto, che può servirsi della cosa concessagli in uso secondo lo schema delineato dall'art. 1020 c.c., con conseguente divieto di cessione, ancorché suscettibile di deroga, del diritto stesso (art. 1024 c.c.; sent. n. 3565/1989), non ha errato la Corte nel negare,
nella fattispecie sottoposta al suo esame, l'esistenza di tale diritto in capo al ricorrente, una volta accertato che con l'atto per notaio Trinchino del 16-10-1987, con cui UO EN ebbe a vendere al De NO, oltre che l'appartamento, anche il diritto d'uso sul cortile, fu violata, con riferimento alla cessione di questo, la disposizione dell'art. 1024 c.c., non avendo il venditore previsto con i suoi danti causa alcuna deroga al divieto di cessione di cui alla citata norma.
Non riscontrandosi, in conclusione, nella sentenza impugnata le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati dal ricorrente, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006