Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
dott. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1279/2021 RG vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi del foro di
Milano ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Giovanni Bovio, n. 30, presso l'avv. Maria Vittoria Moretti;
PARTE ATTRICE – CONVENUTA IN VIA RICONVENZIOANLE
E
, in proprio e quale procuratrice di CP_1 Controparte_2
, e di in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Ficoli del foro di Perugia;
PARTE CONVENUTA – ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
All'udienza del 10.9.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
1
Per la parte attrice: < In via preliminare: - previa fissazione di apposita udienza ex art. 351 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato, definitivo e parziale, sussistendo, nel caso di specie, i “gravi motivi” di cui agli artt. 283 e 830
c.p.c., come meglio indicato in atto;
- sospendere il presente procedimento ex art. 295
c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza che verrà resa nel procedimento pendente tra le stesse parti avanti al Tribunale di Siena con R.G. 1328/2015 per i motivi analiticamente esposti in atto;
Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità ex art. 829
c.p.c. del lodo arbitrale parziale emesso in data 14 giugno 2019 e comunicato a mezzo pec sempre in data 14 giugno 2019, non notificato e del lodo arbitrale definitivo emesso in data 11 settembre 2020 e comunicato a mezzo pec sempre in data 11 settembre 2020, non notificato ex art. 828 c.p.c., entrambi dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti
Alessandro Rolandi, Marco Sangalli e Francesco avente sede presso Controparte_4 lo studio del primo sito in Colle di Val d'Elsa (SI), Via San Sebastiano n. 1, per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
- condannare , in persona del legale rappresentante CO
pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Sig. Controparte_1
personalmente alla ripetizione e restituzione, in favore di Controparte_3 [...]
delle somme eventualmente versate da quest'ultima nelle more del Controparte_6
giudizio in esecuzione del lodo arbitrale impugnato ovvero della condanna di pagamento alle spese di giudizio in via solidale;
Nell'auspicata ipotesi di pronuncia di nullità del lodo arbitrale impugnato ex art. 829 c.p.c. e di decisione della controversia nel merito ex art. 830 c.p.c. In via preliminare - rigettare la richiesta di chiamata della Pt_1 [...] in quanto irrituale, tardiva, avanzata senza l'accordo del terzo Parte_1
e delle parti ex art. 816 quinquies c.p.c. e, comunque, irrilevante per la presente procedura oltre che per le ragioni tutte 3 esposte in narrativa, con tutte le conseguenze di legge, proseguendo quindi l'arbitrato con le uniche ed originarie parti legittimate;
- accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, il proprio difetto di potere a decidere in merito alla controversia de qua nei confronti del fideiussore Sig. CP_3
e della mera cessionaria di un'aspettativa di credito ed in quanto tale priva della
[...]
titolarità di qualsivoglia azione in proprio nei confronti di Controparte_6
in proprio, estromettendoli, dunque, dal corrente procedimento,
[...] Controparte_1
2 con ogni conseguente statuizione;
Nel merito - accertata e dichiarata la scadenza del contratto di leasing n. 1114233 per lo spirare del termine pattuito inter partes e, comunque, la sua perdita di efficacia per i motivi esposti in narrativa, condannare
(P.IVA ) in persona del Liquidatore, CO P.IVA_1
legale rappresentane pro tempore, con sede in Perugia (PG), Strada Vicinale Romano di
Sotto Snc San Martino in Campo, a restituire immediatamente a
[...]
libero e vuoto da persone e cose, il bene immobile oggetto del contratto Controparte_6
di locazione finanziaria n. 1114233, e in particolare: due unità immobiliari distinte poste nel Comune di Perugia nel complesso edilizio Fontivegge, censite al N.C.E.U. di detto
Comune al Foglio 252 particella 1550 Sub. 56 Z.C. 1, il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita a rogito del notaio Dott. con efficacia del Persona_1
provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti;
- rigettare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, tutte le avversarie domande, siano esse preliminari, di merito o riconvenzionali, perché infondate in fatto e diritto oltre che prive di supporti probatori, assolvendo da qualsivoglia richiesta di accertamento, Controparte_6
pagamento o condanna. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge>>.
Per la parte convenuta: <1) in via pregiudiziale e assorbente: in accoglimento dell'impugnazione incidentale qui promossa dichiarare la nullità integrale del lodo -non definitivo e definitivo. di cui è causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.829, comma 1°
n. 1 c.p.c., ritenendo la nullità o inefficacia della clausola arbitrale di cui all'art.8 del contratto di leasing immobiliare del 31.07.2003, e quindi per conseguenza l'incompetenza del Collegio Arbitrale adito da parte istante con domanda del
17.10.2018-22.01. 2019 a giudicare con riferimento alle controversie relative al contratto di leasing immobiliare del 31.07.2003 azionato dalla _6
, alla luce di quanto deciso dalla Cassazione con ordinanza n. 20078/2019 e
[...]
dal Tribunale Civile di Perugia nel giudizio n. R.G. 5676/2017 con sentenza n. 1811/2022 per tutti i motivi espressi al § 1 del retroesteso atto, dichiarando per l'effetto la competenza a decidere del solo giudice statale ordinario previamente adito nel richiamato giudizio n. R.G. 5676/2017 conclusosi con sentenza n. 1811/2022, con ogni conseguente provvedimento anche in punto di spese della procedura e di lite da porsi a carico di parte istante;
2) In via subordinata, nella sola ipotesi di mancato accoglimento
3 della conclusione che precede2.1.) rigettare l'impugnazione proposta da _6
in quanto infondata per i motivi espressi al § 2 del retroesteso atto,
[...]
confermando nelle relative parti la decisione impugnata;
in subordine ove ritenuto di accogliere l'infondata impugnazione promossa da , salvo Controparte_6
gravame, comunque accogliere le domande riconvenzionali formulate in via principale da parte resistente, sempre subordinatamente all'eccezione di incompetenza, che qui si ripropongono: - In via istruttoria accogliere le istanze istruttorie formulate in atti, e anche di espletamento della CTU del valore del bene immobile oggetto di contratto, nei limiti e per i motivi espressi, come ribaditi anche nei verbali di udienza (v. anche verbale di adunanza del 28.02.2020) oltre che in sede di precisazione delle conclusioni, da intendersi qui integralmente ritrascritti;
il tutto nella misura in cui i fatti allegati da parte resistente non fossero ritenuti pacifici ex art. 115 c.p.c. in quanto non contestati da parte istante;
- Nel merito -accertare e dichiarare che la complessiva operazione negoziale posta in essere in data 31.07.2003, e attuata tramite la stipula di negozi tra loro collegati, tra la e la controllata società CO Controparte_6
su impulso della banca controllante configura, Parte_1
in ragione dei fatti e motivi dedotti, una operazione negoziale di c.d. sale and lease back,
- accertare e dichiarare sulla scorta dei fatti e dei motivi espressi, la illiceità e/o la invalidità e/o la nullità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2744 c.c., in combinato disposto con l'art. 1344 e art. 1418, comma secondo c.c., di questa complessiva operazione negoziale del 31.07.2003 nonché dunque di ogni singolo collegato contratto di vendita, di leasing e anche occorrendo di garanzia, di cui la stessa si compone, anche in forza dei principi del collegamento negoziale, per i motivi espressi e data l'infondatezza di ogni rilievo (in diritto ma non in fatto) ex adverso formulato, rimettendo preliminarmente la causa in istruttoria in accoglimento delle istanze formulate nella misura in cui i fatti allegati non fossero ritenuti provati per mancata contestazione ad opera di controparte ex art. 115 c.p.c. per i motivi espressi;
e per l'effetto di quanto sopra accertato e dichiarato: - rigettare ogni domanda promossa dalla _6
nei confronti della e sulla base dei titoli da questa
[...] CO
azionati e che risultano tuttavia radicalmente invalidi ab origine stante la violazione di norme di ordine pubblico e per quanto sopra accertato e dichiarato;
- nonché dunque, e in via riconvenzionale, in ragione dell'accertamento della invalidità del trasferimento di
4 proprietà dei beni immobili siti in Perugia, Loc. Fontivegge, Via Mario Angeloni, 65/67
(facenti parte del sub-comparto sito nel detto Comune e censiti al foglio 252, particelle
1550 sub 56 e sub 17), e attuato con il contratto di compravendita del 31.07.2003 stipulato a rogito notaio Dott. (rep. 47.711; racc. 13472), tra la Per_1 [...]
e la e dunque CO Parte_1
in ragione della invalidità di questo contratto, condannare Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., a ri-trasferire e/o re-intestare alla
[...]
la proprietà di questi beni immobili come sopra CO
descritti, con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla prescritte annotazioni e/o trascrizioni, con ogni consequenziale pronuncia;
2.2.) fermo quanto richiesto alla conclusione che precede al n. 1), ed ove ritenuta la competenza degli Arbitri, in accoglimento dell'impugnazione incidentale qui promossa, dichiarare la nullità parziale del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, comma 1° n. 12 e/o n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art.829, comma 1° n. 9 c.p.c., nonché ex art. 829, comma terzo c.p.c. per contrarietà a norme di ordine pubblico, nella parte in cui rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c. per i motivi espressi al § 3 del retroesteso atto e per l'effetto, attesa l'invalidità ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2744 c.c., art.1344
e art. 1418 c.c. del (collegato) contratto di leasing immobiliare n. 1114233 del31.07.2003 stipulato tra la e la CO Parte_1
come già accertata nella decisione di cui è causa, condannare parte
[...]
istante, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di tutte le somme corrisposte a fronte di questo contratto nullo dalla dall'origine CO
sino alla sua cessazione, sì come le stesse, già quantificate in atti in una misura non inferiore incontestata di euro 1.318.039,45 (iva inclusa) ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta sulla scorta dei documenti in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1224 comma secondo c.c., e tenuto conto della natura imprenditoriale della dal dovuto sino ad effettivo CO
soddisfo, disponendo il pagamento, in considerazione della cessione del relativo credito maturato a favore della , in forza di atto a rogito CO
notaio Dott. del 29/05/2017 (rep. 20.740; racc. 8797, registrata a Persona_2
Perugia, in data 8/06/2017, al n. 128883 serie 1 T), e notificata in data 14/06/2017, direttamente, come richiesto, a favore della cessionaria in persona del Controparte_1
5 legale rappresentante p.t., ritenendola legittimata all'intervento effettuato a questo titolo in questo procedimento ex art. 816 quinquies terzo comma c.p.c., per i motivi espressi ovvero in subordine, comunque, nei confronti della con ogni CO
conseguente provvedimento anche in punto di spese della procedura e di lite da porsi a carico di parte istante;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni come sopra gradatamente formulate,
e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione formulata da _6
in relazione alla declaratoria di nullità della complessa operazione di sale
[...]
and lease back di cui è causa e relative conseguente come solo richieste da parte resistente nel processo, così decidere in accoglimento delle difese qui riproposte in relazione alle domande avanzate da parte resistente in via ulteriormente subordinata nel giudizio arbitrale, ritenute assorbite dal Collegio Arbitrale: In via istruttoria- disporre la rinnovazione della CTU espletata innanzi il Collegio Arbitrale sulle condizioni del contratto di leasing oggetto di causa perché vengano compiuti corretti e reali accertamenti conformemente a quanto disposto dalle norme di ordine pubblico, per i motivi espressi, sulla scorta dei rilievi espressi in primo grado, ivi incluse con le osservazioni rese dai CTP Dott. e Dott. per i motivi dedotti anche in Per_3 Per_4
udienza innanzi il Collegio Arbitrale (v. verbale di adunanza del 28.02.2020), da intendersi ivi integralmente ritrascritti;
-Nel merito - accertare e dichiarare: 1) che il contratto di leasing del 31.07.2003 contiene, alla luce dei rilievi in atti, condizioni usurarie in violazione dell'art. 644 c.p. e con le conseguenze di cui all'art. 1815, comma secondo c.c., tali da evidenziare pagamenti da parte della di CO somme non dovute, come già quantificate in atti dai CTP, con l'aggiunta degli interessi attivi e della rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo soddisfo, sempre come quantificate dai CTP, per un importo non inferiore ad euro 392.442,26; 2) che a fronte del rapporto di cui al contratto di leasing del 31.07.2003 la Controparte_6
ha applicato, data la costruzione del piano di rimborso da parte della banca, senza alcuna valida clausola, in regime di capitalizzazione composta e non di capitalizzazione semplice, interessi anatocistici, e con le conseguenze disposte dal Collegio Arbitrale, tali da evidenziare pagamenti da parte della di somme non dovute, CO come già quantificate in atti dai CTP con l'aggiunta degli interessi attivi e della rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo soddisfo, per un importo non
6 inferiore ad euro 392.442,26; 3) che il contratto di leasing del 31.07.2003 non indica in ogni caso il tasso di interesse da applicare al rapporto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 117, comma quarto TUB, all'art. 116 TUB in combinato disposto con le norme regolamentari, ovvero dell'art. 1284, comma terzo c.c., anche in combinato disposto con l'art. 1346 c.c., con le conseguenze di cui all'art. 117, comma settimo TUB, tali da evidenziare pagamenti da parte della di somme non dovute, con CO
l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo soddisfo, come già quantificate in atti dai CTP per un importo non inferiore ad euro
329.098,96; 4) che sussiste ad ogni modo un patto di “adeguamento del corrispettivo” che comporta la rideterminazione del dare/avere tra le parti in ragione di quanto si evince dai dati riportati in questo patto in relazione al tasso di riferimento ivi indicato, tali da evidenziare, per i motivi espressi, crediti della verso la CO
a titolo di conguaglio in relazione all'accordo di cui si tratta Controparte_6 per una somma comunque sempre superiore all'importo a titolo di prezzo di opzione (pari ad euro 275.000,00), in relazione ai calcoli da effettuare per quanto indicato in atti;
e per l'effetto di quanto accertato e dichiarato In via principale, rigettare ogni pretesa della istante in quanto priva dei presupposti legittimanti per i motivi espressi avendo difatti la pagato somme superiori alla misura del prezzo di CO
opzione e/o comunque avendo maturato diritti di credito per un importo maggiore alla misura del prezzo di opzione verso l'istante, con ogni conseguente provvedimento;
con riserva di richiedere in separato giudizio l'eccedenza rispetto al dovuto maturata a qualsiasi titolo da parte della a fronte di tutti i patti sottoscritti CO
nei confronti della;
In via subordinata, nella misura in cui Controparte_6
fossero accolte in tutto o in parte le richieste dell'istante, in ragione dell'applicazione al rapporto di cui al contratto di leasing oggetto di causa delle disposizioni imperative dettata dalla legge 124/2017, art. 1, comma 138 e 139 e/o comunque dei principi di ordine pubblico sottesi al divieto dell'indebito arricchimento espressi dalla Cassazione
(v. Cass., n.888/2014), sempre in via riconvenzionale - accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nell'art. 17 delle condizioni generali del contratto del
31.07.2003 in quanto contraria ai principi dell'indebito arricchimento e comunque anche all'art. 1, commi 138 e 139 dalla legge 124/2017 per i motivi espressi, con conseguente sua disapplicazione nella regolamentazione dei rapporti tra le parti a seguito della
7 dichiarata cessazione del contratto e conseguenziale restituzione dei beni immobili per cui è causa, - accertare e dichiarare la misura del corrispettivo solo dovuto a fronte del contratto di leasing del 31.07.2003 previa epurazione in via principale di tutte le somme non dovute in ragione della accertata violazione della disposizione di ordine pubblico di cui all'art. 644 c.p.c. oltre che per effetto della sussistenza di interessi anatocistici applicati al rapporto, come da conseguenze indicate dal Collegio Arbitrale, per una misura non inferiore ad euro 248.334,13 ovvero a quella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre in ogni caso interessi attivi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo soddisfo ovvero previa epurazione in subordine di tutte le somme non dovute in ragione della accertata violazione della disposizione di ordine pubblico di cui all'art. 117, comma quarto TUB ovvero di cui all'art. 1284 c.c., per una misura non inferiore ad euro 150.939,78 ovvero a quella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre in ogni caso interessi attivi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare, previo ogni più opportuno approfondimento istruttorio tramite CTU, anche tramite ispezione sui luoghi, con rimessione della causa in istruttoria nella misura in cui i fatti allegati non fossero ritenuti provati anche ex art. 115 c.p.c., il valore di mercato della porzione immobiliare oggetto della operazione di leasing per cui è causa alla data della cessazione del contratto, secondo i criteri espressi anche all'art. 1, comma 139 della legge 124/2017; per l'effetto di tutto quanto sopra accertato e dichiarato in ogni aspetto che viene in rilievo ai fini della legge 124/2017, art. 1 comma 138 e 139 ovvero in ogni caso dei principi immanenti del nostro ordinamento sottesi al divieto di indebito arricchimento come espressi anche dalla
Cassazione (v. Cass., 888/2014), per i motivi espressi;
- accertare il diritto della
[...]
di ottenere dalla , per effetto della dichiarata CO Controparte_6
cessazione del contratto per cui è causa, la corresponsione della somma risultante in eccedenza dalla differenza tra quanto dovuto dalla alla CO [...] per l'operazione finanziaria del 31.07.2003, come sopra Controparte_6
rideterminato secondolegge, secondo le causali indicate in atti e il prezzo ricavabile dalla vendita del bene oggetto del contratto ai valori di mercato come sopra determinati secondo legge alla data della cessazione del contratto, per i motivi espressi, e secondo le quantificazioni indicate in atti ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento anche di fissazione di un termine a carico della
8 concedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1183, comma 2° c.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 139, ultima parte della legge 124/2017, per la vendita del bene oggetto di contratto, in caso di disaccordo tra le parti su detto punto per i motivi espressi;
In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese della procedura e di lite del giudizio arbitrale, nonché al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. che si dichiara antistatario. In via istruttoria si allegano i seguenti atti e documenti … II) Si insiste, subordinatamente al mancato accoglimento delle preliminari conclusioni, nelle istanze istruttorie formulate innanzi il
Collegio Arbitrale, qui riproposte>>.
I FATTI DI CAUSA
La Parte_2
(da ora in poi ) proponeva,
[...] Controparte_6
in forza dell'art. 22 del contratto di locazione finanziaria, domanda di arbitrato allegando:
- che il 31.7.2003 aveva stipulato con la un contratto CO
di locazione finanziaria avente ad oggetto due unità immobiliari in Perugia;
- che aveva acquistato la piena proprietà degli Controparte_6
immobili e li consegnava all'utilizzatrice come risultava dalla fattura n. 34 del 31
luglio 2003;
- che la durata della locazione era fissata in 96 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto per un importo complessivo di € 1.023.548,70 oltre
Iva, da versare mediante un primo corrispettivo di € 275.000,00 oltre Iva e la restante parte mediante 95 rate mensili di € 7.879,46 oltre Iva, con facoltà per la di riscattare gli immobili alla scadenza contrattuale del CP_5 CP_5
31.7.2011 attraverso il pagamento di € 275.000;
- che la non optava per il riscatto, omettendo di CO
esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 14 del contratto.
9 Su tali premesse chiedeva che, accertata la cessazione del contratto di locazione finanziaria, fosse condannata al rilascio degli CO
immobili ed al pagamento di € 330.937,32 a titolo di indennità di occupazione.
Si costituiva in proprio e quale procuratrice della CP_1 [...]
e di personalmente allegando, a sua volta: CP_5 Controparte_3
- che la aveva debiti nei confronti della CO Parte_1
(titolare dell'intera partecipazione della
[...] Parte_1 _6
) per scoperti di conto corrente, maturati oltre il fido concesso, pari a
[...]
circa € 570.000,00, oltre ad un debito per mutuo fondiario per oltre € 500.000,00;
- che la e lo stesso socio accomandatario CO CP_3
erano gravati da ulteriori esposizioni debitorie con istituti di credito;
[...]
- che la aveva acquistato dalla Controparte_6 CO
il complesso immobiliare da concedere alla stessa società in locazione
[...]
finanziaria al prezzo di € 1.100.000, oltre Iva;
- che i contratti di compravendita e di locazione finanziaria erano stati conclusi lo stesso giorno 31 luglio 2003;
- che il valore di mercato dell'immobile era pari ad una somma non inferiore a € 1.405.000,00;
- che il prezzo della vendita, accreditato sul c/c della CO
era stato destinato a ripianare lo scoperto di € 579.578,28 e per il pagamento del primo canone di leasing di € 331.030,33, di alcuni canoni mensili e delle imposte;
- che la liquidità conseguita dalla pari a circa 60mila CO
euro, era servita per pagare i canoni della locazione finanziaria;
- che l'operazione finanziaria in oggetto era da definirsi come sale and lease back ed era nulla per violazione del patto commissorio.
Il Collegio arbitrale, con lodo parziale emesso il 14.6.2019:
10 - rigettava la richiesta, avanzata dalla parte resistente, di chiamata in causa della
, posto che quest'ultima, che non rivestiva la Parte_1
qualità di litisconsorte necessario, non aveva sottoscritto il contratto di leasing e non era vincolata alla clausola arbitrale;
- rigettava altresì l'eccezione di nullità formali della domanda di arbitrato perché
non redatta nel formato richiesto e per carenza di contenuto;
- rigettava l'eccezione di invalidità della clausola compromissoria, sollevata dalla parte resistente sotto il profilo della non compromettibilità in arbitri della controversia, in considerazione dell'eccepita violazione di norme imperative, e della conseguente incompetenza del Collegio arbitrale;
- respingeva a maggioranza, richiamando Cass. 5733/2008 ed ulteriore giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di inefficacia della clausola compromissoria contenuta nel contratto, perché non specificatamente approvata per iscritto, posto che le pattuizioni ad essa relative erano sufficientemente chiare, ben evidenziate, con intestazione in carattere maiuscolo e di dimensione appropriata, presentandosi anche distanziate;
- respingeva anche la richiesta, avanzata da di Controparte_6
estromissione dei soggetti diversi dall'originario contraente CO
reputando che nel giudizio arbitrale era sempre consentito l'intervento del
[...]
terzo;
- rigettava infine l'eccezione, proposta da di ne bis in Controparte_6
idem perché sulle domande formulate dalla parte resistente erano pendenti due giudizi (il n. 1328/2015 RG di opposizione a decreto ingiuntivo ed il n. 5676/2017
relativo ad una domanda cautelare svolta da ), posto Controparte_6
che in tali giudizi non era stata ancora emesso alcun provvedimento definitivo.
Con il lodo definitivo emesso in data 11 settembre 2020, il Collegio
arbitrale premetteva di dover: <principalmente far ricorso a criteri di equit che deve>11 adottare tenuto conto del chiaro tenore letterale della clausola compromissoria che è
perentoria nell'indicare ad inizio del periodo: “gli arbitri decideranno secondo equità”>>.
Dopo aver disatteso la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica, il
Collegio arbitrale qualificava il contratto di locazione finanziaria come contratto sale and lease back o locazione finanziaria di ritorno e riteneva che il contratto fosse nullo, considerato che, all'esito della vendita, nelle casse della CO
erano rimasti € 245.421,72 per cui doveva ritenersi che gli importi corrisposti
[...]
a seguito dell'operazione commerciale del 31 luglio 2003 non avevano alcuna destinazione per la finalità tipica del sale and lease back costituita dall'ottenere la liquidità necessaria a far fronte ad investimenti o piani produttivi e di sviluppo della ma l'operazione soddisfaceva, piuttosto, le finalità di CO
garanzia del preesistente debito di € 579.578,28 celando, in definitiva, una vendita a scopo di garanzia vietata dall'art. 2744 cod. civ.. Evidenziava, al riguardo, che non era: <francamente sostenibile come abilmente ha cercato di fare parte istante che:>“non sussistano elementi che possono far ritenere che fosse a Controparte_6
conoscenza e, quindi, abbia approfittato, di non provate difficoltà economiche in cui versava la controparte onde ottenerne un qualche beneficio”. Infatti, non solo è evidente il rapporto di controllo societario ma è incontestato che la procura per la stipula degli atti veniva rilasciata dalla direttrice della filiale del Monte dei di dove la Pt_1 Parte_1
aveva la propria posizione debitoria, il pagamento del corrispettivo CO
della compravendita veniva effettuato nei conti della filiale con effetto di estinzione immediata di ogni posizione debitoria. Non da ultimo da un esame della Centrale Rischi
della Banca d'AL (doc 11 di parte resistente) emerge che la CO
difficilmente avrebbe potuto ottenere un finanziamento (anche nella forma del sale and lease back) data la presenza di un notevole sconfinamento proprio sul conto corrente acceso presso la detta filiale del … Inoltre, e come evidenziato dal Parte_1
c.t.u., la stessa durata del contratto (8 anni) è anomala rispetto alla ordinaria durata dei
12 contratti di leasing. Detti elementi sono anche sintomatici di una volontà di approfittamento (inteso in senso di perseguire i propri interessi in danno degli altri creditori>>.
Inoltre, il Collegio arbitrale riscontrava che nella causa pendente dinanzi al tribunale di Perugia era stata evidenziata l'assenza di meccanismi di compensazione e riequilibrio garantiti dalla c.d. clausola marciana ed evidenziava che dalla c.t.u. dell'ing. effettivamente emergeva una CP_7
differenza tra i valori indicati nell'atto di trasferimento ed il valore degli immobili trasferiti, nonché una notevole sproporzione tra il valore del bene e la somma
“effettivamente” corrisposta.
Quindi, con il lodo definitivo, il Collegio arbitrale, a maggioranza, e dando atto delle ragioni dell'arbitro dissenziente:
a) reputava sussistente la lamentata nullità del contratto di locazione finanziaria sale and lease back;
b) rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito così come formulata dalla parte resistente:
Iva) e la somma restituita in circa dieci anni (il pagamento delle rate è rimasto sospeso per un periodo su richiesta della appena superiore CO
a €1.000.000 oltre iva, appare ictu oculi che le rispettive controprestazioni,
effettuate in attuazione di contratti nulli, non hanno determinato alcuno squilibrio fra le controprestazioni delle parti. Il tutto, peraltro, trova ampia conferma nella c.t.u. espletata che ha chiarito che non vi erano condizioni contrattuali pattuizioni usurarie (con conseguente legittimità dell'obbligo di pagare gli interessi)>>;
Pera tali ragioni, così statuiva: <dichiara la nullit del contratto di>compravendita a rogito notaio dott. di Perugia rep. 47711 racc. Persona_5
13 13472 del 31 luglio 2003 stipulato fra la e la CO
, registrato a Perugia il 18 agosto 2003 al n. 5402, trascritto Controparte_6
a Perugia in data 19 agosto 2003 al n. 14.882 di reg. part. e n. 23.399 reg. gen. Avente
ad oggetto a) locale sala ristorante sito in Perugia località Fontivegge posto al piano secondo e rappresentato in catasto al foglio 252 con la particella 1550 sub 56, via
Cortonese snc, …; b) locale commerciale sito in Perugia località Fontivegge posto al piano primo con annessi wc, antibagno e ripostiglio, rappresentato in catasto con la particella 1550 sub 16, via Cortonese snc …; ordina al Dirigente dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Perugia – Territorio – Servizio Pubblicità
Immobiliare, già Conservatore dei Registri Immobiliari, l'annotazione o la trascrizione del presente lodo …; rigetta la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito formulata dalla resistente per le ragioni sopra esposte e ritiene assorbita ogni altra questione;
- compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti per le ragioni esposte nella parte motiva;
liquida complessivamente in favore degli arbitri le spese di arbitrato a carico solidale delle parti nella somma complessiva di € 83.120,00
di cui …; conferma la liquidazione delle spese di c.t.u che pone a carico delle parti in misura del 50% ciascuna, fermo restando il principio della solidarietà>>
Con citazione notificata in data 6.7.2021 Controparte_6
impugnava il lodo per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo impugnava il lodo per nullità ex art. 829 numeri 4,
11 e 12 cod. proc. civ. perché il Collegio arbitrale non si era pronunciato,
nemmeno in sede di lodo parziale, sull'eccezione circa l'esistenza di un unico oggetto del procedimento arbitrale stabilito sin da subito nella richiesta di rilascio dell'immobile, ossia il contratto di leasing del 31 luglio 2003, che precludeva agli arbitri di pronunciarsi sulle eccezioni e sulle domande sollevate dalla parte resistente che esulavano dal contratto di leasing ed erano già state proposte dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria;
14 2) col secondo motivo impugnava il lodo ex art. 829, n. 12, cod. proc. civ.
in quanto il Collegio arbitrale non si era pronunciato nemmeno sull'eccezione relativa all'esistenza della clausola marciana contenuta nell'art. 17 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria del 31 luglio 2003,
nonostante che lo stesso collegio arbitrale avesse dato atto che il divieto di patto commissorio non operava quando si era in presenza di siffatta clausola;
3) col terzo motivo impugnava il lodo ex art. 829, n. 4, cod. proc. civ. per avere gli arbitri pronunciato fuori dai limiti della domanda e della convenzione di arbitrato con riguardo alle doglianze della controparte attinenti sia ad una presunta usurarietà del contratto di leasing de quo, smentita per tabulas dalla c.t.u.,
sia con riguardo alla supposta nullità del contratto di compravendita del
31.7.2003, sebbene l'unico oggetto della domanda fosse il contratto di leasing;
4) con il quarto motivo impugnava il lodo ex art. 829 n. 11 cod. proc. civ.
per avere respinto la richiesta di chiamata in causa della Parte_1
perché la stessa non era firmataria della clausola compromissoria,
[...]
salvo poi decidere la controversia proprio facendo riferimento alla posizione di quest'ultima, peraltro totalmente estranea al contratto di leasing, mentre, in modo del tutto contraddittorio, era stata respinta la richiesta di estromissione di e di i quali, parimenti, non erano litisconsorti CP_1 Controparte_3
necessari né avevano sottoscritto la clausola compromissoria;
5) col quinto motivo impugnava il lodo ex art. 829 n. 11 cod. proc. civ. per aver formulato una proposta transattiva in netta contraddizione con le motivazioni del medesimo lodo;
6) col sesto impugnava il lodo ex art. 829 n. 11 cod. proc. civ. perché aveva pronunciato fuori dai limiti della domanda e della convenzione di arbitrato per quanto concerneva la ritenuta nullità ex art. 2744 cod. civ., motivando testualmente che: <la vendita e il conseguente contratto di leasing non avevano una>15 causa di finanziamento, operazione posta in essere esclusivamente con finalità di garanzia del preesistente debito>> salvo poi riferire, in netta contraddizione, che
per estinguere un proprio debito>>;
[...]
7) infine, col settimo motivo impugnava il lodo arbitrale ex art. 829, n. 11,
cod. proc. civ. anche in merito alla compensazione delle spese, perché non sorretta da adeguata motivazione e contraddittoria, atteso che le numerose ed infondate eccezioni preliminari erano state sollevate dalla resistente e respinte dal Collegio arbitrale.
Concludeva affinché, previa inibitoria, il presente processo fosse sospeso ex art. 295 cod. proc. civ. fino al passaggio in giudicato della sentenza che sarà
resa nel processo n. 1328/2015 RG pendente dinanzi al Tribunale di Siena;
nel merito chiedeva che, dichiarata la nullità del lodo arbitrale parziale e del lodo definitivo:
- fosse respinta la richiesta di chiamata in causa della Parte_1
;
[...]
- fosse accertato il difetto degli arbitri di pronunciarsi nei confronti del fideiussore e della in quanto mera Controparte_3 CP_1
cessionaria di un'aspettativa di credito, estromettendoli dal processo;
- fosse accertata la scadenza del contratto di leasing e condannata la alla restituzione degli immobili oggetto del contratto CO
di locazione finanziaria;
- fossero respinte tutte le avversarie domande, preliminari, di merito o riconvenzionali;
16 - con la condanna di , e CO CP_1
a restituire a le somme Controparte_3 Controparte_6
eventualmente versate nelle more del giudizio in esecuzione del lodo arbitrale.
Si costituiva in proprio e quale mandataria della CP_1 [...]
e di per chiedere il rigetto dell'impugnazione CP_5 Controparte_3
avanzata da , rispetto alla quale prendevano Controparte_6
analitica posizione su tutti i motivi di nullità prospettati ex adverso. Proponeva
inoltre impugnazione incidentale per i seguenti motivi:
1) col primo eccepiva la nullità del lodo parziale e di quello definitivo per invalidità della clausola compromissoria, perché non specificatamente approvata per iscritto e contenuta in una clausola (art. 8 del contratto) che prevedeva ulteriori e svariate pattuizioni (condizione sospensiva;
forniture di servizi e spese condominiali;
atipicità del contratto, ecc.). Pertanto, a suo dire,
la competenza a conoscere del contratto di leasing dedotto in giudizio non apparteneva agli arbitri, ma al giudice ordinario e la relativa controversia era,
peraltro, già pendente;
2) col secondo, che proponeva in via subordinata, lamentava la nullità
parziale del lodo per aver respinto la domanda di ripetizione dell'indebito proposta ex art. 2033 cod. civ. con riguardo a quanto corrisposto dalla in esecuzione di un contratto nullo per violazione degli CO
artt. 2744 e 1418 cod. civ., sulla scorta di una serie di prospettazioni esposte per la prima volta nella parte motiva della decisione circa una presunta funzione “riequilibratrice” dell'art. 2033 cod. civ. pur in assenza di domanda o di eccezione di parte e senza alcuna sollecitazione del contraddittorio sul punto.
17 Concludeva come in epigrafe riproponendo tutte le domande, le eccezioni e le istanze, anche istruttorie, già avanzate dinanzi agli arbitri, col favore delle spese, da distrarsi.
Dichiarata l'inammissibilità dell'inibitoria, rimessa al merito dell'eventuale fase rescissoria ogni valutazione sull'istanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. avanzata dalla parte attrice, respinte infine le istanze istruttorie di parte convenuta, all'udienza del 10.9.2024, svoltasi nelle forme della c.d.
trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e, la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
I lodi impugnati sono stati dichiaratamente pronunciati secondo equità,
avendo il Collegio arbitrale ritenuto di: <principalmente far ricorso a criteri di equit che deve>che deve adottare tenuto conto del chiaro tenore letterale della clausola compromissoria che è perentoria nell'indicare ad inizio del periodo: “gli arbitri decideranno secondo equità”>>. Tale pronuncia non è stata impugnata da alcuna delle parti.
La clausola compromissoria è stata stipulata il 31 luglio 2003 e, quindi,
prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006.
Il giudizio arbitrale è stato introdotto con domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro notificata il 17.10.2018.
L'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 40/2006, ai sensi dell'art. 27 del citato d.lgs. n. 40/2006, si applica a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo la sua entrata in vigore.
Dovendosi avere riguardo alla disciplina applicabile al tempo della stipula della convenzione di arbitrato (31 luglio 2003), l'impugnazione del lodo per motivi di merito non è ammissibile. Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte,
18 possono essere rilevati o eccepiti errores in iudicando a prescindere da qualsiasi rinuncia delle parti e nonostante l'inappellabilità del lodo:
cod. proc. civ., fatta salva l'ipotesi dell'art. 817, terzo comma cod. proc. civ. (secondo cui la parte che non eccepisce nel corso del giudizio arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione di arbitrato, non può, per questo motivo,
impugnare il lodo)>> (v. Cass. 7201/2023).
Pertanto: <la vendita e il conseguente contratto di leasing non avevano una>merito, ma non quelle processuali afferenti all'invalidità della clausola, come invero dispone la norma e come già riconosciuto da questa Corte anche nel regime in vigore prima dell'adozione del d.lgs. 40/2006 (Cass. 4943/2001; Cass. 12543/2013>> (ibidem
Cass. 7201/2023).
Entro tali limiti vanno quindi esaminati i motivi di impugnazione sollevati dalle parti che si passa adesso ad esaminare iniziando, per ragioni di priorità
logica, dal primo motivo sollevato dalle parti appellate in via di impugnazione incidentale, inerente alla nullità della convenzione di arbitrato perché non specificatamente approvata per iscritto.
L'art. 1341 cod. civ. prevede che:
… clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria>>.
Il contratto di locazione finanziaria è stato stipulato su un modulo predisposto da e, all'art. 8, rubricato come “Clausole Controparte_6
varie”, sono contenute, appunto, varie clausole contrattuali, inerenti la condizione sospensiva degli effetti del contratto, subordinato alla stipula della
19 vendita dei beni concessi in leasing, la fornitura di servizi e spese condominiali
(con obbligo per l'utilizzatore di sopportare tutte le spese relative alle forniture di acqua e energia elettrica), l'atipicità del contratto (con la precisazione che ad esso non sarebbero state applicabili le norme di carattere vincolistico in materia di locazioni immobiliari) e, infine, la “clausola arbitrale”.
L'art. 8 del contratto di locazione finanziaria è stato specificatamente approvato per iscritto con una postilla che reca la seguente dicitura: <la vendita e il conseguente contratto di leasing non avevano una>1341 e 1342 cod. civ., le seguenti disposizioni: lettere B), D) (assunzione dei rischi relativi al bene), F) (responsabilità verso terzi) delle premesse;
art. 5 (indicizzazione), art. 6
(assicurazione), art. 7 (oneri accessori), art. 8 (clausole varie, approvazione della condizione sospensiva) delle Condizioni Particolari>>.
Sostengono le parti appellate (che già in sede di arbitrato avevano eccepito l'inefficacia della clausola compromissoria ex art. 1341 cod. civ.) che la convenzione di arbitrato sia stata specificatamente approvata per iscritto,
siccome non espressamente richiamata nella postilla di approvazione delle clausole vessatorie.
Sostiene invece l'appellante che il richiamo all'art. 8 del contratto nella sua interezza ed in relazione a tutte le varie clausole che lo compongono contenuto nella postilla del contratto di locazione finanziaria del 31.7.2003 valga ad integrare il requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341
cod. civ..
Ritiene questa Corte che il primo motivo dell'impugnazione incidentale sia fondato.
La Suprema Corte, con sentenza n. 20078 del 2019, occupandosi di fattispecie uguale a quella che oggi si discute, ha avuto modo di rilevare che: <
la corte territoriale, affrontando la questione, nella sentenza impugnata afferma che, "se
20 è vero che la clausola 8 in cui la clausola compromissoria è contenuta è intitolata sotto la formula generica "clausole varie", tuttavia ciascuna clausola ha avuto poi una distinta collocazione testuale e in particolare la clausola compromissoria reca una apposita rubrica autonomamente intitolata con la dizione "clausola arbitrale", riportata in lettere maiuscole, tale da suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato della stessa e tale da escludere una possibile confusione con le altre disposizioni che regolamentavano aspetti diversi del contratto" da ciò deducendo che "la tecnica redazionale e testuale della clausola" non avrebbe assunto "nessuna portata ingannatoria". L'argomento della corte territoriale è privo di consistenza. Invero, la fattispecie rientra nel paradigma unilateralmente del contratto predisposto il di cui è regolamento negoziale, nel quale pertanto la parte non predisponente deve essere tutelata non solo, direttamente, nel contenuto delle clausole, ma anche - in via indiretta, eppur sempre di tutela della formazione di una consapevole volontà contrattuale - nella modalità della conformazione/esternazione di ogni clausola, così che la volontà della parte non predisponente sia congiunta al più alto livello di specifica cognizione del suo oggetto. Una
strutturazione eterogenea, che riversi in un unico articolo del contratto una congerie di pattuizioni di differente natura, alcune di natura vessatoria e altre invece esenti da tale natura, potrebbe comunque - indipendentemente dal tasso di probabilità più o meno elevato che ciò si verifichi - inibire il raggiungimento di una lucida cognizione da parte di chi non ha predisposto il regolamento contrattuale che pur viene a vincolarlo, in tal modo facendo valere la posizione oggettivamente predominante della parte predisponente al di là dei limiti che per tale posizione il legislatore ha imposto. Non è dunque conforme alla ratio normativa affastellare in un unico articolo contrattuale una pluralità di clausole eterogenee, introducendole con una rubrica dal contenuto in realtà assente, come
"clausole varie". Che poi, all'interno della clausola, vi siano elementi atti a sottolineare alcuni dei contenuti della clausola stessa - come una ulteriore rubrica specifica - non è
sufficiente, appunto, a rispettare la suddetta ratio per quanto sopra osservato in ordine
21 alla permanente possibilità che una siffatta struttura complessiva possa indurre ad una cognizione incompleta in parte qua del regolamento contrattuale della parte non predisponente>>.
Alla luce di tali principi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, siccome enunciati in caso identico a quello oggetto di causa, deve ritenersi che la convenzione di arbitrato non possa reputarsi specificatamente approvata per iscritto e pertanto la stessa è inefficace.
Ne deriva che, il primo motivo dell'impugnazione incidentale avanzata dalle parti convenute va accolto e va pronunciato l'annullamento del lodo parziale e di quello definitivo, siccome emessi in forza di una clausola compromissoria inefficace ed in difetto della potestas judicandi degli arbitri.
Di conseguenza è precluso a questa Corte dare seguito alla fase rescissoria,
in quanto la competenza da parte del giudice dell'impugnazione a conoscere il merito presuppone un lodo emesso da arbitri investiti effettivamente della potestas judicandi.
Le ulteriori questioni e richieste sollevate dalla parte attrice _6
con i propri motivi di impugnazione, al pari degli ulteriori motivi di
[...]
impugnazione fatti valere in via subordinata dalle parti convenute sono assorbiti.
E ciò anche con riguardo alla chiesta sospensione del presente processo ex art. 295 cod. proc. civ., restando precluso in questa sede il passaggio alla fase rescissoria.
Le spese del giudizio arbitrale (Cass. 8919/2012; Cass. 20399/2017; Cass.
17631/2007) e del presente giudizio di impugnazione seguono alla soccombenza della parte attrice e sono liquidate in favore della parte convenuta in base al valore della causa (indeterminabile di media complessità) e ai parametri medi delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria in questo grado perché non tenuta.
22
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del lodo arbitrale proposta da _6
nei confronti di in proprio e quale mandataria di
[...] CP_1
e di ogni contraria istanza, eccezione e CO Controparte_3
difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in accoglimento dell'impugnazione incidentale, annulla il lodo parziale ed il lodo definitivo;
2) condanna al rimborso, in favore di Controparte_6 CP_1
in proprio e quale mandataria di e di
[...] CO Controparte_3
delle spese del giudizio che, quanto al procedimento arbitrale, liquida in €
10.860,00 per compensi e quanto al presente giudizio liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Firenze, 7 aprile 2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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