Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2007, n. 17631
CASS
Sentenza 10 agosto 2007

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In tema di appalti per la realizzazione di opera pubblica, l'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, consente di considerare gli appalti stipulati direttamente da detta Cassa, o (come nella specie) dagli Enti cui quest'ultima affidi o conceda ovvero ancora si limiti a finanziare la loro realizzazione, alla stregua dei contratti di appalto conclusi dallo Stato, con conseguente applicazione della disciplina, avente valore normativo e non contrattuale, contenuta nel Capitolato generale per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Ne deriva che, in siffatti contratti d'appalto, le eventuali deroghe pattizie alla predetta disciplina normativa possono avere effetti esclusivamente rispetto a norme a carattere dispositivo e non già riguardo a quelle assistite da forza cogente, fra le quali rientra la norma di cui all'art. 45 del Capitolato stesso, concernente la composizione del collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie insorte in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche, risultando, quindi, affetta da nullità la clausola compromissoria con cui le parti (come nella specie) abbiano previsto una composizione del collegio anzidetto difforme da quella stabilita dal citato art. 45, senza che detta nullità necessiti di essere previamente dedotta nel giudizio arbitrale (Nell'enunciare tale principio di diritto, di cui la sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione, la S.C. ha escluso che potesse aver rilievo al fine di circoscriverne la portata, secondo quanto dedotto dal corrispondente motivo di ricorso, l'operatività: 1) della regola posta dall'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ. in quanto dettata esclusivamente per le nullità processuali; 2) della previsione dell'art. 829, primo comma, n. 2 cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla novella recata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)in riferimento alla deduzione delle nullità nel giudizio arbitrale, giacché nel caso di specie era applicabile la diversa disposizione di cui al n. 1 dello stesso primo comma dell'art. 829 cod. proc. civ.; 3) della disciplina sulla composizione del collegio arbitrale nelle controversie relative ad appalti di opere pubbliche di cui all'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, inapplicabile alla fattispecie "ratione temporis").

Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa, potendo anche pervenire ad un provvedimento di compensazione, totale o parziale, (delle spese dell'intero giudizio). (Nella specie, la S.C., nel rigettare il motivo di ricorso che lamentava l'omessa pronuncia della sentenza impugnata sulle spese dell'intero procedimento arbitrale del quale era stata dichiarata la nullità, asserendo che era stata disposta soltanto la totale compensazione delle spese del giudizio d'appello in presenza di "giusti motivi", ha ritenuto che la generica espressione "spese processuali", utilizzata dalla pronuncia, potesse reputarsi "omnicomprensiva", così da risultare riferibile anche alle spese del procedimento arbitrale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2007, n. 17631
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17631
    Data del deposito : 10 agosto 2007

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