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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/06/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 317/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
composto dai seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 317/2025, posta in decisione all'udienza del
12.6.2025 su domanda proposta da promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Guercio e con questi elettivamente domiciliata in Roma, al viale G. Mazzini n. 113, studio del difensore;
Ricorrente
Nei confronti di
, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Viterbo;
Interventore ex lege
1 OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico ex artt. 2 e 3, legge n. 164/1982 e rettificazione registri stato civile.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, ha chiesto l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico- Parte_1 chirurgico, per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli femminili e la modifica del proprio prenome in con conseguente ordine all'ufficiale dello Stato civile competente di Per_1 effettuare le necessarie modifiche nell'apposito registro.
A fondamento ha dedotto: la manifestazione, sin dall'infanzia, della sua natura psicologica e comportamentale, tipicamente femminile, nonostante il sesso biologico di tipo maschile;
le difficoltà quotidiane, derivanti dalla propria attuale condizione, anche in relazione alla possibilità di rapportarsi a terzi;
l'interesse a sottoporsi al trattamento chirurgico per la necessaria modifica dei propri caratteri sessuali;
la diagnosi di disforia di genere effettuata, con relazione psico-sessuale, dai dott. ri e psicologi e psichiatri presso l'Azienda Ospedaliera San Testimone_1 Testimone_2
Camillo-Forlanini di Roma;
l'essersi sottoposto a terapia ormonale presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico Umberto I;
l'aver, oramai, assunto l'aspetto di una donna unitamente alla circostanza di essere noto, nel proprio contesto sociale, con il nome di al fine di adeguare Per_1
l'identità personale alla propria psiche.
2. Nonostante la rituale notifica il P.M. non si è costituito.
All'udienza del 12.06.2025, in sede di libero interrogatorio, il ricorrente ha confermato le istanze articolate nell'atto introduttivo, rinunciando ai termini di cui all'art. 189 c.p.c. e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale
3. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Osserva il Collegio che il ricorrente, già nel marzo del 2023, ha iniziato una terapia ormonale femminilizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma, ancora in corso, come risultante dalla relazione, versata in atti, a firma del dott. del 9 Persona_2
dicembre 2024.
Ciò ha consentito, ai dottori psicologi e psicoterapeuti e operanti Testimone_2 Testimone_1 presso il Servizio per l'Adeguamento tra identità fisica e identità psichica, istituito presso l'Azienda
Ospedaliera San Camillo-Forlanini, con certificazione del 27 novembre 2024, di diagnosticare al
2 ricorrente un'incongruenza di genere, avendo quest'ultimo intrapreso e portato a termine il relativo percorso psico-diagnostico.
La medesima documentazione, inoltre, ha attestato: lo svolgimento, da parte del ricorrente, di
“controlli regolari per la valutazione del proprio stato di salute” unitamente all'assenza di elementi idonei a ritenere sussistente una condizione di intersessualità che potrebbe inficiare la diagnosi di disforia di genere. I professionisti, infatti, hanno certificato che: “L'identificazione al femminile e le possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato ha permesso a di poter Per_1
contenere i disagi relativi alla Incongruenza di Genere nonostante il desiderio di poter effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso sia rimasto stabile e immutato nel corso del tempo”, aggiungendo che “la condizione esistenziale della persona ed i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica ritenuta, attualmente nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con incongruenza di genere”; tanto più che “la persona appare in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso, interventi che non presentano di per sé particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono”. (cfr. relazione psico-diagnostica – Safip- azienda ospedaliera San Camillo Forlanini – dott.
[...]
e dott.ssa . Tes_2 Persona_3
In tale contesto, pertanto, si ritiene che debba trovare accoglimento non solo la domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico ma anche, sin d'ora, quella di rettificazione anagrafica.
Quest'ultima, infatti, prescinde dagli aspetti biologici, richiedendo essenzialmente la sola prova della definitività della scelta di realizzare il percorso di transizione. Come evidenziato dalla
Suprema Corte, in conformità alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 3 legge n. 164/1982, ora art.31 4°c. d.lgs. n. 150/2011, “per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”, essendo invece rilevante “la serietà ed univocità del percorso scelto”, risultante dagli accertamenti tecnici ritenuti necessari (Cass. 15138/2015). Impostazione ulteriormente confermata dalla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto irragionevole l'art. 31 4°c.
d.lgs. n. 150/2011, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”, precisando che le menzionate modificazioni ben possono derivare anche da
“trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico” (Corte Cost. n.143/2024).
3 Nella specie, si ritiene che la certificazione sanitaria prodotta, rilasciata da struttura ospedaliera pubblica, unitamente alla presenza e alle dichiarazioni del ricorrente all'udienza del 12 giugno
2025, sia ampiamente sufficiente nell'attestare, inequivocabilmente, la condizione dedotta dal richiedente.
In ultimo, si nota che il riconoscimento del primario diritto all'identità personale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettifica del prenome, dovendosi tenere conto, sul punto, dell'indicazione del ricorrente, purché la stessa sia legittima e conforme al nuovo stato (Cass. n. 3877/2020). Nulla osta, pertanto, all'attribuzione del prenome richiesto, con cui il soggetto viene già, da diverso tempo, identificato.
Nel provvedere come da dispositivo, non si fa luogo al rimborso delle spese, stante la mancanza di opposizione e la qualità del litisconsorte necessario del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- autorizza a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per Parte_1
l'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere femminile;
- autorizza altresì la rettificazione anagrafica, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di rettificare l'atto di nascita di nel senso che il nome è Parte_1 Pt_1 sostituito con e il “sesso maschile” con quello “femminile” Per_1
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 13.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
composto dai seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 317/2025, posta in decisione all'udienza del
12.6.2025 su domanda proposta da promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Guercio e con questi elettivamente domiciliata in Roma, al viale G. Mazzini n. 113, studio del difensore;
Ricorrente
Nei confronti di
, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Viterbo;
Interventore ex lege
1 OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico ex artt. 2 e 3, legge n. 164/1982 e rettificazione registri stato civile.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, ha chiesto l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico- Parte_1 chirurgico, per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli femminili e la modifica del proprio prenome in con conseguente ordine all'ufficiale dello Stato civile competente di Per_1 effettuare le necessarie modifiche nell'apposito registro.
A fondamento ha dedotto: la manifestazione, sin dall'infanzia, della sua natura psicologica e comportamentale, tipicamente femminile, nonostante il sesso biologico di tipo maschile;
le difficoltà quotidiane, derivanti dalla propria attuale condizione, anche in relazione alla possibilità di rapportarsi a terzi;
l'interesse a sottoporsi al trattamento chirurgico per la necessaria modifica dei propri caratteri sessuali;
la diagnosi di disforia di genere effettuata, con relazione psico-sessuale, dai dott. ri e psicologi e psichiatri presso l'Azienda Ospedaliera San Testimone_1 Testimone_2
Camillo-Forlanini di Roma;
l'essersi sottoposto a terapia ormonale presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico Umberto I;
l'aver, oramai, assunto l'aspetto di una donna unitamente alla circostanza di essere noto, nel proprio contesto sociale, con il nome di al fine di adeguare Per_1
l'identità personale alla propria psiche.
2. Nonostante la rituale notifica il P.M. non si è costituito.
All'udienza del 12.06.2025, in sede di libero interrogatorio, il ricorrente ha confermato le istanze articolate nell'atto introduttivo, rinunciando ai termini di cui all'art. 189 c.p.c. e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale
3. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Osserva il Collegio che il ricorrente, già nel marzo del 2023, ha iniziato una terapia ormonale femminilizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma, ancora in corso, come risultante dalla relazione, versata in atti, a firma del dott. del 9 Persona_2
dicembre 2024.
Ciò ha consentito, ai dottori psicologi e psicoterapeuti e operanti Testimone_2 Testimone_1 presso il Servizio per l'Adeguamento tra identità fisica e identità psichica, istituito presso l'Azienda
Ospedaliera San Camillo-Forlanini, con certificazione del 27 novembre 2024, di diagnosticare al
2 ricorrente un'incongruenza di genere, avendo quest'ultimo intrapreso e portato a termine il relativo percorso psico-diagnostico.
La medesima documentazione, inoltre, ha attestato: lo svolgimento, da parte del ricorrente, di
“controlli regolari per la valutazione del proprio stato di salute” unitamente all'assenza di elementi idonei a ritenere sussistente una condizione di intersessualità che potrebbe inficiare la diagnosi di disforia di genere. I professionisti, infatti, hanno certificato che: “L'identificazione al femminile e le possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato ha permesso a di poter Per_1
contenere i disagi relativi alla Incongruenza di Genere nonostante il desiderio di poter effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso sia rimasto stabile e immutato nel corso del tempo”, aggiungendo che “la condizione esistenziale della persona ed i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica ritenuta, attualmente nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con incongruenza di genere”; tanto più che “la persona appare in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso, interventi che non presentano di per sé particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono”. (cfr. relazione psico-diagnostica – Safip- azienda ospedaliera San Camillo Forlanini – dott.
[...]
e dott.ssa . Tes_2 Persona_3
In tale contesto, pertanto, si ritiene che debba trovare accoglimento non solo la domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico ma anche, sin d'ora, quella di rettificazione anagrafica.
Quest'ultima, infatti, prescinde dagli aspetti biologici, richiedendo essenzialmente la sola prova della definitività della scelta di realizzare il percorso di transizione. Come evidenziato dalla
Suprema Corte, in conformità alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 3 legge n. 164/1982, ora art.31 4°c. d.lgs. n. 150/2011, “per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”, essendo invece rilevante “la serietà ed univocità del percorso scelto”, risultante dagli accertamenti tecnici ritenuti necessari (Cass. 15138/2015). Impostazione ulteriormente confermata dalla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto irragionevole l'art. 31 4°c.
d.lgs. n. 150/2011, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”, precisando che le menzionate modificazioni ben possono derivare anche da
“trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico” (Corte Cost. n.143/2024).
3 Nella specie, si ritiene che la certificazione sanitaria prodotta, rilasciata da struttura ospedaliera pubblica, unitamente alla presenza e alle dichiarazioni del ricorrente all'udienza del 12 giugno
2025, sia ampiamente sufficiente nell'attestare, inequivocabilmente, la condizione dedotta dal richiedente.
In ultimo, si nota che il riconoscimento del primario diritto all'identità personale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettifica del prenome, dovendosi tenere conto, sul punto, dell'indicazione del ricorrente, purché la stessa sia legittima e conforme al nuovo stato (Cass. n. 3877/2020). Nulla osta, pertanto, all'attribuzione del prenome richiesto, con cui il soggetto viene già, da diverso tempo, identificato.
Nel provvedere come da dispositivo, non si fa luogo al rimborso delle spese, stante la mancanza di opposizione e la qualità del litisconsorte necessario del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- autorizza a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per Parte_1
l'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere femminile;
- autorizza altresì la rettificazione anagrafica, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di rettificare l'atto di nascita di nel senso che il nome è Parte_1 Pt_1 sostituito con e il “sesso maschile” con quello “femminile” Per_1
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 13.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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