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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4315/2024
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 4315/2024 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. PESCE ALESSIA
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CP_1 P.IVA_2
NEGRO SARA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: contratto di appalto – pagamento somme pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Parte opposta hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025; parte opponente con note scritte depositate il 3 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato la ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino nr. 425/2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di complessivi € CP_1
20.220,00 oltre interessi e spese, in forza della fattura nr. 28/2023, relativa a lavori di realizzazione di micropali in Via Montebello 25, a Torino.
In via preliminare ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per vizio di forma e sostanza dell'atto notificato, attesa l'omessa notifica del decreto stesso, essendo stato notificato a mezzo pec del
24.1.2024 unicamente il ricorso monitorio. Ha, inoltre, eccepito l'improcedibilità della domanda poiché non preceduta dal tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dal Dlgs. n. 28/2010.
Nel merito, ha contestato la pretesa creditoria avversari deducendo l'inesatto adempimento di CP_1
alle obbligazioni contrattuali assunte per aver violato il termine ultimo di consegna delle opere e per aver realizzato solo parzialmente i lavori commissionati, sospendendo il cantiere.
Parte
ha quindi chiesto di dichiarare nullo e privo di efficacia e/o, in subordine, revocare totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo opposto;
nella denegata ipotesi di accoglimento del decreto ingiuntivo, accertare la somma effettivamente dovuta alla in via subordinata, dichiarare CP_1
compensate le somme.
La si è costituita in giudizio contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
In via preliminare ha dedotto che la eccepita nullità del decreto ingiuntivo è stata sanata dalla proposizione dell'opposizione al decreto stesso da parte di evidenziando che la Parte_1
mancata allegazione del file relativo al decreto ingiuntivo nella notifica a mezzo pec eseguita ex art. 3 bis L. 53/94 è stata frutto di un mero errore materiale che non ha di fatto impedito né compromesso il diritto di difesa dell'opponente.
Nel merito, ha rilevato di aver correttamente eseguito le obbligazioni assunte, entro i tempi previsti, senza maturare alcun ritardo e senza alcuna sospensione dei lavori. Sul punto ha precisato che:
- la ha commissionato a l'esecuzione di lavori di realizzazione di Parte_1 CP_1
micropali in Via Montebello 25, a Torino, accettando l'offerta, predisposta dall'opposta in data
5.12.2022, circa due mesi dopo in data 31.01.2023. Il prezzo complessivo è stato concordato in complessivi € 28.950,00 di cui, € 3.000 per impianto e spianto del cantiere ed € 25.950,00 per la pagina 2 di 11 realizzazione dei predetti n. 32 micropali, da corrispondersi nella misura del 30% ad inizio lavori e per la restante parte con ricevuta bancaria, a trenta giorni a saldo;
-nell'offerta non era previsto alcuno specifico termine né di inizio né di fine lavori, l'unico termine indicativamente previsto era quello di giorni trenta per l'inizio dei lavori con decorrenza dalla conferma d'ordine;
a iniziato i lavori otto giorni dopo l'accettazione dell'offerta, ovvero in data 8.2.2023 ed CP_1
ha eseguito e completato i lavori in 5 giorni lavorativi ovvero dal 13 al 17 febbraio, come risulta dai verbali di visita in cantiere del Coordinatore, ing. in fase di esecuzione;
CP_2
- on ha mai sospeso i lavori, anzi, tra l'8.2.2023 e il 13.2.2023 ha dovuto attendere che CP_1
provvedesse ad eliminare la tubazione elettrica interferente con i lavori oggetto di Parte_1
causa;
-in data 4.8.2023 il collaudatore ing. ha accertato la corretta esecuzione dei lavori e ne ha Per_1
certificato il positivo collaudo;
- ha pagato solo la fattura n. 8 del 31.1.2023 di € 8.700,00 a titolo di acconto, pari al Parte_1
30% del corrispettivo dovuto. La fattura nr. 28/23 di e 20.200,00, di cui al decreto ingiuntivo, non è mai stata saldata, nonostante i ripetuti solleciti.
Ha, infine, contestato la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 5 del Dlgs. n. 28/2010, non attenendo il giudizio ad alcuna delle materie da esso previsto, nonché dell'istituto della negoziazione assistita non applicabile ai procedimenti di opposizione.
Ha, quindi, chiesto in via principale respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo;
in via subordinata di condannare al pagamento di € 20.200,00 oltre interessi moratori Parte_1
dalla scadenza della fattura al saldo.
***
In via preliminare, va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, non rientrando l'oggetto della presente controversia tra quelli soggetti alla procedura di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Dlgs. n. 28/2010, vertendosi in materia di pagamento del corrispettivo in forza di contratto di appalto.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per vizio di “forma e sostanza” dell'atto notificato, stante l'omessa allegazione nella notifica a mezzo pec eseguita da il 24.1.2024 del file del decreto ingiuntivo;
ciò che avrebbe impedito CP_1 all'opponente di “visionare la regolare emissione del decreto nonché di verificare i termini di pagamento e quelli oppositivi” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
pagina 3 di 11 È provato in via documentale ed è incontestato tra le parti che la notifica inoltrata a mezzo p.e.c. dal procuratore della opposta non contenga la copia informatica del decreto ingiuntivo n. CP_1
425/2024 emesso da questo Tribunale e oggetto della presente opposizione, bensì solo il ricorso monitorio, la procura alle liti e la relata di notifica.
Ciò nonostante, ritiene questo Tribunale che tale omissione integri un'ipotesi di nullità della notifica e non anche di inesistenza giuridica della stessa, con conseguente intervenuta sanatoria del vizio, ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c., per effetto della tempestiva opposizione proposta dall'opponente.
La difformità della notifica di un atto processuale rispetto alla normativa che disciplina il procedimento di notificazione può integrare il vizio di nullità ovvero una vera e propria inesistenza.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14916 del 20.07.2016, nel determinare i criteri distintivi tra notifica nulla ed inesistente hanno statuito che "L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione e' configurabile, in base ai principi di strumentalita' delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtu' dei quali, cioe', la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, si' da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".
In presenza di una notifica nulla la costituzione o l'opposizione del destinatario dell'atto (in caso di opposizione a decreto ingiuntivo) ha efficacia sanante del vizio in forza del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c. dell'avvenuto raggiungimento dello scopo;
diversamente, la notifica inesistente non può essere sanata, stante la mancanza degli elementi essenziali dell'atto.
L'inesistenza giuridica della notificazione, equiparabile alla sua assoluta materiale omissione, è, tuttavia, ravvisabile soltanto nel caso in cui l'attività notificatoria compiuta non appaia in alcun modo riconducibile allo schema legale dell'atto, cioè nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto pagina 4 di 11 qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (cfr. Cass. n. 14692/2023).
Con particolare riferimento a fattispecie assimilabili a quella in esame, la S.C. ha avuto modo di precisare che la consegna al destinatario della notifica di una copia incompleta dell'atto non determina inesistenza bensì nullità della notificazione, difettando il presupposto dell'inesistenza giuridica (cfr. Cass. n. 26364/2011) e che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo pec non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato, quale la conoscenza dell'atto alla controparte, determinando così il raggiungimento dello scopo legale (cfr.
Cass. n. 6518/2017).
Ancora, anche nell'ipotesi in cui venga notificato esclusivamente il decreto ingiuntivo e non anche il ricorso monitorio – ossia in fattispecie più grave sotto il profilo della impossibilità della parte destinataria della notifica di conoscere tempestivamente la causa petendi del titolo azionato – la giurisprudenza di legittimità ha confermato l'orientamento meno formalistico e maggiormente improntato al principio di conservazione degli atti processuali e di raggiungimento dello scopo, affermando che non si verte in ipotesi di inesistenza giuridica della notifica bensì di nullità per incompletezza, con conseguente inapplicabilità del rimedio previsto dall'art. 188 Disp att. c.p.c. che presuppone, invece, una notificazione totalmente omessa o giuridicamente inesistente, laddove nell'ipotesi di opposizione da parte dell'ingiunto, il vizio risulta sanato, non essendosi determinata alcuna lesione del diritto di difesa. (cfr. Cass. n. 24137/2016).
Nel caso in esame, la notificazione a mezzo pec eseguita dal procuratore della CP_1
proveniente da soggetto titolare della possibilità giuridica di compiere l'attività notificatoria, contenente l'allegazione del ricorso e l'indicazione degli estremi del provvedimento giudiziario che si intendeva notificare - sebbene privo della sua materiale allegazione - ritualmente consegnata nella casella di posta certificata della società destinataria, ha posto quest'ultima nella possibilità di conoscere l'atto, tanto che la stessa ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. non limitandosi a dedurre la nullità del decreto ingiuntivo, ma difendendosi anche nel merito, contestando la pretesa creditoria della ricorrente e chiedendo accertarsi l'insussistenza del credito o la compensazione.
L'omessa allegazione del decreto ingiuntivo non ha, dunque, di fatto, minimamente inciso né compromesso il diritto di difesa della parte e la notifica così eseguita, pur nulla per incompletezza di quanto notificato, ha comunque raggiunto il suo scopo.
pagina 5 di 11 Si osserva, infatti, che nel testo della comunicazione pec di notifica, trasmessa all'opponente in data
24.01.2024 e nella relazione di notifica ivi allegata, il difensore della ha dettagliatamente CP_1
menzionato tutti gli estremi identificativi del decreto ingiuntivo per cui è causa, ovvero il numero
(425/2024), la data di emissione e deposito da parte del Tribunale di Torino (22.1.2024), il Giudice che si è occupato del relativo procedimento (Stefano Miglietta) e il ruolo generale di riferimento
(R.G. n. 22143/2023), consentendo alla parte ingiunta di accedere al titolo emesso.
Si richiamano, altresì, i principi espressi anche parte della giurisprudenza di merito che ha ricondotto l'ipotesi della omessa allegazione del decreto ingiuntivo nella notifica eseguita a mezzo pec a quella della nullità e non dell'inesistenza giuridica dell'atto (cfr. Trib. Napoli n. 1086/2018; Trib. Frosinone
n. 545/2018).
Deve, pertanto, ritenersi inapplicabile alla fattispecie in esame la disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., atteso che l'inefficacia del decreto ingiuntivo prevista dalla citata norma “è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi del tutto (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta e non anche alla ipotesi di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poichè la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso” (cfr. Cass. n. 17478 del 2011; confr. Cass. n. 24223 del 2015).
Accertata, dunque, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e la intervenuta sanatoria del suddetto vizio manifestata dalla tempestiva opposizione spiegata anche con riguardo alla contestazione nel merito della pretesa, occorre esaminare la fondatezza della domanda creditoria azionata dalla società opposta mediante la presentazione del ricorso monitorio
L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura, difatti, un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che abbia chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. 7 ottobre 2011, n. 20613; Cass. 28 maggio 2019, n. 14486), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di pagina 6 di 11 fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero dalla persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Non è oggetto di contestazione tra le parti e risulta provato in via documentale che tra le stesse sia intercorso un contratto avente ad oggetto la realizzazione di trentadue micropali presso il cantiere di via Montebello 25 a Torino. Il corrispettivo dei lavori è stato pattuito in complessivi € 28.920,00 da corrispondersi nella misura del 30 % ad inizio lavori, la restante parte a 30 giorni su SAL mensili
(doc. 2). ha accettato l'offerta come da preventivo lavori del 5.12.2022 predisposto da Parte_1
in data 31.01.2023. CP_1
Parte ha agito in sede monitoria allegando l'inadempimento di rispetto all'obbligazione CP_1 assunta di pagamento del prezzo, non avendo quest'ultima provveduto a saldare la fattura nr. 28/23 di
€ 20.220,00, emessa a saldo lavori. pur riconoscendo di non aver pagato le somme oggetto di ingiunzione, ha contestato a Parte_1 di non aver eseguito l'opera commissionata a regola d'arte. In particolare, secondo quanto CP_1 sostenuto dall'opponente, sarebbe incorsa in una “pluralità di inadempimenti: la violazione CP_1
del termine di consegna delle opere, la realizzazione parziale delle opere stesse, la sospensione dei lavori”. (p.2 ricorso in opposizione). A sostegno delle proprie argomentazioni ha Parte_1 allegato una mail del 4.03.2024 trasmessa a nella quale l'opponente lamenta che la CP_1 realizzazione dei pali sarebbe avvenuta “né in squadra rispetto alla parete di riferimento, nè con un allineamento accettabile dei pali stessi”, circostanza che avrebbe determinato l'impossibilità di realizzare “la cabina” con le misure richieste da (doc. 4) CP_3
L'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opposta (e inquadrabile nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 1460 cod. civ.) per paralizzare la pretesa creditoria azionata in via monitoria, non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri di allegazione e probatori, il creditore (odierno opposto) è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. S.U. n.
pagina 7 di 11 13533/2001). Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento (odierno opponente) si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente a mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Nel caso in esame, a fronte della contestazione di inesatto e tardivo inadempimento sollevato dalla parte opponente – peraltro del tutto generica - ha assolto all'onere su di lei incombente di CP_1 dimostrare di aver eseguito l'opera a regola d'arte, senza ritardo.
In via preliminare, quanto all'asserito e non meglio precisato ritardo nella consegna dei lavori, Parte occorre rilevare che nell'offerta accettata da nella parte relativa al “Programma lavori” viene specificato che “Il programma lavori verrà concordato in sede di definizione della trattativa. Siamo in ogni caso disponibili a iniziare i lavori entro 30 gg. circa a seguito di Vs. gradita conferma
d'ordine”, poi pervenuta il 31.1.2023; alcun altro specifico termine per la conclusione dei lavori risulta essere stato pattuito: il lamentato ritardo rispetto alla consegna va, dunque, valutato, sulla base di tali accordi contrattuali e non può ritenersi in alcun modo maturato.
L'opposta ha infatti documentalmente provato:
- di essersi recata in data 8.2.2023 presso il cantiere di Torino – Via Montebello 25 per il c.d.
“impianto del cantiere”, con lo scarico dei materiali e delle attrezzature e macchinari necessari, ossia ampiamente entro il termine di 30 giorni dalla conferma dell'ordine. Tale circostanza risulta provata dal “Verbale di visita in cantiere n. 29” dell'8.2.2023, redatto dal
Coordinatore in fase di esecuzione ing. , che ha attestato (doc. F): “Sono in Persona_2
corso i lavori di scarico dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione della palificazione perimetrale della nuova cabina interrata. L'esecuzione avviene da parte dell (…). Le lavorazioni inizieranno lunedì 13/02 ...”. Nel medesimo verbale, Controparte_4 si legge che l'ing. dichiarava: “Prima dell'inizio delle suddette lavorazioni si prescrive CP_2
l'intervento di un elettricista per la rimozione della colonnina dotata di chiave per l'apertura del cancello automatico, la quale interferisce con l'area di cantiere. Si prescrive di inguainare la tubazione elettrica parzialmente rotta e di prolungarla...”. Tali prescrizioni sono state altresì ribadite dall'Ing. nella mail di trasmissione del verbale in questione, CP_2 ove ancor più chiaramente ha comunicato “Si sottolinea la necessità di risolvere il problema
pagina 8 di 11 legato alla presenza della tubazione elettrica interferente, senza la rimozione della quale non sarà autorizzato l'inizio dei lavori di palificazione” (doc. F);
- che tutte le opere di rimozione di quanto potesse essere di ostacolo alla realizzazione della palificazione, nonché la messa a disposizione di aree adeguate all'installazione e il tracciamento e picchettamento delle opere da eseguire, era a carico della Tale CP_5 circostanza si evince dalla lettura del punto 3 “oneri a carico del committente” del preventivo redatto da ed accettato da (doc. D); CP_1 CP_5
- che la realizzazione dei micropali è iniziata lunedì 13.2.2023, così come certificato nel
“Verbale di visita in cantiere n. 30” del 14.2.2023, redatto dal Coordinatore in fase di esecuzione ing. e sottoscritto dalla “Sono in corso i lavori di CP_2 Parte_1
perforazione e formazione dei micropali perimetrali alla cabina elettrica interrata da parte dell'impresa (….) Da programma le lavorazioni dovrebbero essere completate CP_1
entro un paio di giorni” (doc. G); ne consegue che la posticipazione dell'attività di realizzazione dell'opera, peraltro di pochi giorni, è dipesa esclusivamente dalla non tempestiva rimozione – a carico di MFA – della tubazione elettrica interferente;
- di aver concluso la realizzazione dei micropali nell'arco di una settimana, ovvero il 17 febbraio 2023, e dunque, entro un congruo termine e comunque entro 30 giorni dalla conferma dell'ordine, senza configurabilità di alcun ritardo. Tale circostanza trova specifico riscontro nel “Verbale di visita in cantiere n.31” del 24.2.2023, stilato dal Coordinatore in fase di esecuzione ing. e sottoscritto anche dal dove si legge: CP_2 Parte_1
“...I lavori di perforazione e formazione dei micropali perimetrali alla cabina elettrica interrata da parte dell sono stati completati nella settimana scorsa;
i Controparte_4 materiali e le attrezzature sono state rimosse”;
- che i lavori sono stati positivamente collaudati in data 4.8.2023 dall' ing. , come Parte_2 risulta dal “Certificato di Collaudo Statico” (doc. I;
doc. L) in cui si legge: “La cabina è stata eseguita previo scavo, realizzato a seguito dell'esecuzione di pali. La cabina ha struttura formata da muri in c.a. e solaio di copertura costituito da soletta in c.a.. Il progetto strutturale eseguito corrisponde a quanto depositato nella suddetta denuncia strutturale”. Ed ancora: “il sottoscritto collaudatore, dopo il citato sopralluogo, accertava la conformità delle opere ai documenti del progetto e la loro rispondenza alle disposizioni riguardanti procedimenti di calcolo, entità dei sovraccarichi e tassi di lavoro dei materiali impiegati”.
Infine l'ing. ha concluso: “CONSIDERATO... - che le opere sono state ben eseguite e Per_1
prive d'evidenti manchevolezze o difetti costruttivi;
(...) il sottoscritto collaudatore
pagina 9 di 11 CERTIFICA che ai sensi dell'art.67 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n°380 le opere in conglomerato cementizio armato normale eseguite per i lavori di
REALIZZAZIONE DI CABINA ELETTRICA INTERRATA IN CEMENTO ARMATO, presso il civico di via Montebello 25/E a Torino, di proprietà “ Parte_3
- c.f. ” a Torino – Legale rappresentante
[...] P.IVA_3
Amministratore: per quanto possibile accertare SONO Controparte_6
STATICAMENTE COLLAUDABILI ad ogni effetto di Legge, come in effetti con il presente atto COLLAUDA entro i limiti della loro destinazione prevista in progetto” (doc. I;
doc. L).
Dalla documentazione sopraelencata risulta, dunque, che i micropali sono stati realizzati da CP_1 senza ritardo, ovvero nell'arco di una sola settimana lavorativa e, quindi, in tempi assolutamente consoni alla tipologia di opera costruttiva commissionata. Gli stessi sono stati altresì realizzati ad opera d'arte, come certificato dal collaudatore incaricato.
L'eccezione di inadempimento sollevata da parte attrice non trova quindi alcun riscontro ed è rimasta del tutto sfornita di prova. A differenza di quanto allegato da parte opponente, non risulta dai verbali di cantiere prodotti da né che i micropali siano stati posizionati in modo errato né che CP_1
vi siano stati problemi con la conseguente realizzazione della cabina nel rispetto delle misure
CP_ richieste da Il collaudatore ha, infatti, accertato che le opere che hanno interessato il cantiere di
Via Montebello “sono state ben eseguite e prive d'evidenti manchevolezze o difetti costruttivi”, confermando la corretta esecuzione anche della cabina. In altri termini la documentazione prodotta ha del tutto smentito il contenuto della mail di contestazione trasmessa da CP_5 CP_1
In definitiva, la pretesa creditoria vantata da dell'importo di € 20.220,00 di cui alla fattura CP_1
28/23 emessa a saldo dei lavori azionata in via monitoria è fondata e l'opposizione va respinta.
Le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n.
55 per le fasi introduttiva e di studio e minimi per le fasi istruttoria e decisionale in considerazione della minima attività svolta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 425/2024 emesso dal
Tribunale di Torino il 22.1.2024.
pagina 10 di 11 • Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.387,00, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Torino, 19 marzo 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 11 di 11
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 4315/2024 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. PESCE ALESSIA
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CP_1 P.IVA_2
NEGRO SARA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: contratto di appalto – pagamento somme pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Parte opposta hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025; parte opponente con note scritte depositate il 3 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato la ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino nr. 425/2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di complessivi € CP_1
20.220,00 oltre interessi e spese, in forza della fattura nr. 28/2023, relativa a lavori di realizzazione di micropali in Via Montebello 25, a Torino.
In via preliminare ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per vizio di forma e sostanza dell'atto notificato, attesa l'omessa notifica del decreto stesso, essendo stato notificato a mezzo pec del
24.1.2024 unicamente il ricorso monitorio. Ha, inoltre, eccepito l'improcedibilità della domanda poiché non preceduta dal tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dal Dlgs. n. 28/2010.
Nel merito, ha contestato la pretesa creditoria avversari deducendo l'inesatto adempimento di CP_1
alle obbligazioni contrattuali assunte per aver violato il termine ultimo di consegna delle opere e per aver realizzato solo parzialmente i lavori commissionati, sospendendo il cantiere.
Parte
ha quindi chiesto di dichiarare nullo e privo di efficacia e/o, in subordine, revocare totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo opposto;
nella denegata ipotesi di accoglimento del decreto ingiuntivo, accertare la somma effettivamente dovuta alla in via subordinata, dichiarare CP_1
compensate le somme.
La si è costituita in giudizio contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
In via preliminare ha dedotto che la eccepita nullità del decreto ingiuntivo è stata sanata dalla proposizione dell'opposizione al decreto stesso da parte di evidenziando che la Parte_1
mancata allegazione del file relativo al decreto ingiuntivo nella notifica a mezzo pec eseguita ex art. 3 bis L. 53/94 è stata frutto di un mero errore materiale che non ha di fatto impedito né compromesso il diritto di difesa dell'opponente.
Nel merito, ha rilevato di aver correttamente eseguito le obbligazioni assunte, entro i tempi previsti, senza maturare alcun ritardo e senza alcuna sospensione dei lavori. Sul punto ha precisato che:
- la ha commissionato a l'esecuzione di lavori di realizzazione di Parte_1 CP_1
micropali in Via Montebello 25, a Torino, accettando l'offerta, predisposta dall'opposta in data
5.12.2022, circa due mesi dopo in data 31.01.2023. Il prezzo complessivo è stato concordato in complessivi € 28.950,00 di cui, € 3.000 per impianto e spianto del cantiere ed € 25.950,00 per la pagina 2 di 11 realizzazione dei predetti n. 32 micropali, da corrispondersi nella misura del 30% ad inizio lavori e per la restante parte con ricevuta bancaria, a trenta giorni a saldo;
-nell'offerta non era previsto alcuno specifico termine né di inizio né di fine lavori, l'unico termine indicativamente previsto era quello di giorni trenta per l'inizio dei lavori con decorrenza dalla conferma d'ordine;
a iniziato i lavori otto giorni dopo l'accettazione dell'offerta, ovvero in data 8.2.2023 ed CP_1
ha eseguito e completato i lavori in 5 giorni lavorativi ovvero dal 13 al 17 febbraio, come risulta dai verbali di visita in cantiere del Coordinatore, ing. in fase di esecuzione;
CP_2
- on ha mai sospeso i lavori, anzi, tra l'8.2.2023 e il 13.2.2023 ha dovuto attendere che CP_1
provvedesse ad eliminare la tubazione elettrica interferente con i lavori oggetto di Parte_1
causa;
-in data 4.8.2023 il collaudatore ing. ha accertato la corretta esecuzione dei lavori e ne ha Per_1
certificato il positivo collaudo;
- ha pagato solo la fattura n. 8 del 31.1.2023 di € 8.700,00 a titolo di acconto, pari al Parte_1
30% del corrispettivo dovuto. La fattura nr. 28/23 di e 20.200,00, di cui al decreto ingiuntivo, non è mai stata saldata, nonostante i ripetuti solleciti.
Ha, infine, contestato la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 5 del Dlgs. n. 28/2010, non attenendo il giudizio ad alcuna delle materie da esso previsto, nonché dell'istituto della negoziazione assistita non applicabile ai procedimenti di opposizione.
Ha, quindi, chiesto in via principale respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo;
in via subordinata di condannare al pagamento di € 20.200,00 oltre interessi moratori Parte_1
dalla scadenza della fattura al saldo.
***
In via preliminare, va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, non rientrando l'oggetto della presente controversia tra quelli soggetti alla procedura di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Dlgs. n. 28/2010, vertendosi in materia di pagamento del corrispettivo in forza di contratto di appalto.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per vizio di “forma e sostanza” dell'atto notificato, stante l'omessa allegazione nella notifica a mezzo pec eseguita da il 24.1.2024 del file del decreto ingiuntivo;
ciò che avrebbe impedito CP_1 all'opponente di “visionare la regolare emissione del decreto nonché di verificare i termini di pagamento e quelli oppositivi” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
pagina 3 di 11 È provato in via documentale ed è incontestato tra le parti che la notifica inoltrata a mezzo p.e.c. dal procuratore della opposta non contenga la copia informatica del decreto ingiuntivo n. CP_1
425/2024 emesso da questo Tribunale e oggetto della presente opposizione, bensì solo il ricorso monitorio, la procura alle liti e la relata di notifica.
Ciò nonostante, ritiene questo Tribunale che tale omissione integri un'ipotesi di nullità della notifica e non anche di inesistenza giuridica della stessa, con conseguente intervenuta sanatoria del vizio, ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c., per effetto della tempestiva opposizione proposta dall'opponente.
La difformità della notifica di un atto processuale rispetto alla normativa che disciplina il procedimento di notificazione può integrare il vizio di nullità ovvero una vera e propria inesistenza.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14916 del 20.07.2016, nel determinare i criteri distintivi tra notifica nulla ed inesistente hanno statuito che "L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione e' configurabile, in base ai principi di strumentalita' delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtu' dei quali, cioe', la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, si' da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".
In presenza di una notifica nulla la costituzione o l'opposizione del destinatario dell'atto (in caso di opposizione a decreto ingiuntivo) ha efficacia sanante del vizio in forza del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c. dell'avvenuto raggiungimento dello scopo;
diversamente, la notifica inesistente non può essere sanata, stante la mancanza degli elementi essenziali dell'atto.
L'inesistenza giuridica della notificazione, equiparabile alla sua assoluta materiale omissione, è, tuttavia, ravvisabile soltanto nel caso in cui l'attività notificatoria compiuta non appaia in alcun modo riconducibile allo schema legale dell'atto, cioè nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto pagina 4 di 11 qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (cfr. Cass. n. 14692/2023).
Con particolare riferimento a fattispecie assimilabili a quella in esame, la S.C. ha avuto modo di precisare che la consegna al destinatario della notifica di una copia incompleta dell'atto non determina inesistenza bensì nullità della notificazione, difettando il presupposto dell'inesistenza giuridica (cfr. Cass. n. 26364/2011) e che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo pec non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato, quale la conoscenza dell'atto alla controparte, determinando così il raggiungimento dello scopo legale (cfr.
Cass. n. 6518/2017).
Ancora, anche nell'ipotesi in cui venga notificato esclusivamente il decreto ingiuntivo e non anche il ricorso monitorio – ossia in fattispecie più grave sotto il profilo della impossibilità della parte destinataria della notifica di conoscere tempestivamente la causa petendi del titolo azionato – la giurisprudenza di legittimità ha confermato l'orientamento meno formalistico e maggiormente improntato al principio di conservazione degli atti processuali e di raggiungimento dello scopo, affermando che non si verte in ipotesi di inesistenza giuridica della notifica bensì di nullità per incompletezza, con conseguente inapplicabilità del rimedio previsto dall'art. 188 Disp att. c.p.c. che presuppone, invece, una notificazione totalmente omessa o giuridicamente inesistente, laddove nell'ipotesi di opposizione da parte dell'ingiunto, il vizio risulta sanato, non essendosi determinata alcuna lesione del diritto di difesa. (cfr. Cass. n. 24137/2016).
Nel caso in esame, la notificazione a mezzo pec eseguita dal procuratore della CP_1
proveniente da soggetto titolare della possibilità giuridica di compiere l'attività notificatoria, contenente l'allegazione del ricorso e l'indicazione degli estremi del provvedimento giudiziario che si intendeva notificare - sebbene privo della sua materiale allegazione - ritualmente consegnata nella casella di posta certificata della società destinataria, ha posto quest'ultima nella possibilità di conoscere l'atto, tanto che la stessa ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. non limitandosi a dedurre la nullità del decreto ingiuntivo, ma difendendosi anche nel merito, contestando la pretesa creditoria della ricorrente e chiedendo accertarsi l'insussistenza del credito o la compensazione.
L'omessa allegazione del decreto ingiuntivo non ha, dunque, di fatto, minimamente inciso né compromesso il diritto di difesa della parte e la notifica così eseguita, pur nulla per incompletezza di quanto notificato, ha comunque raggiunto il suo scopo.
pagina 5 di 11 Si osserva, infatti, che nel testo della comunicazione pec di notifica, trasmessa all'opponente in data
24.01.2024 e nella relazione di notifica ivi allegata, il difensore della ha dettagliatamente CP_1
menzionato tutti gli estremi identificativi del decreto ingiuntivo per cui è causa, ovvero il numero
(425/2024), la data di emissione e deposito da parte del Tribunale di Torino (22.1.2024), il Giudice che si è occupato del relativo procedimento (Stefano Miglietta) e il ruolo generale di riferimento
(R.G. n. 22143/2023), consentendo alla parte ingiunta di accedere al titolo emesso.
Si richiamano, altresì, i principi espressi anche parte della giurisprudenza di merito che ha ricondotto l'ipotesi della omessa allegazione del decreto ingiuntivo nella notifica eseguita a mezzo pec a quella della nullità e non dell'inesistenza giuridica dell'atto (cfr. Trib. Napoli n. 1086/2018; Trib. Frosinone
n. 545/2018).
Deve, pertanto, ritenersi inapplicabile alla fattispecie in esame la disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., atteso che l'inefficacia del decreto ingiuntivo prevista dalla citata norma “è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi del tutto (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta e non anche alla ipotesi di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poichè la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso” (cfr. Cass. n. 17478 del 2011; confr. Cass. n. 24223 del 2015).
Accertata, dunque, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e la intervenuta sanatoria del suddetto vizio manifestata dalla tempestiva opposizione spiegata anche con riguardo alla contestazione nel merito della pretesa, occorre esaminare la fondatezza della domanda creditoria azionata dalla società opposta mediante la presentazione del ricorso monitorio
L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura, difatti, un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che abbia chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. 7 ottobre 2011, n. 20613; Cass. 28 maggio 2019, n. 14486), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di pagina 6 di 11 fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero dalla persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Non è oggetto di contestazione tra le parti e risulta provato in via documentale che tra le stesse sia intercorso un contratto avente ad oggetto la realizzazione di trentadue micropali presso il cantiere di via Montebello 25 a Torino. Il corrispettivo dei lavori è stato pattuito in complessivi € 28.920,00 da corrispondersi nella misura del 30 % ad inizio lavori, la restante parte a 30 giorni su SAL mensili
(doc. 2). ha accettato l'offerta come da preventivo lavori del 5.12.2022 predisposto da Parte_1
in data 31.01.2023. CP_1
Parte ha agito in sede monitoria allegando l'inadempimento di rispetto all'obbligazione CP_1 assunta di pagamento del prezzo, non avendo quest'ultima provveduto a saldare la fattura nr. 28/23 di
€ 20.220,00, emessa a saldo lavori. pur riconoscendo di non aver pagato le somme oggetto di ingiunzione, ha contestato a Parte_1 di non aver eseguito l'opera commissionata a regola d'arte. In particolare, secondo quanto CP_1 sostenuto dall'opponente, sarebbe incorsa in una “pluralità di inadempimenti: la violazione CP_1
del termine di consegna delle opere, la realizzazione parziale delle opere stesse, la sospensione dei lavori”. (p.2 ricorso in opposizione). A sostegno delle proprie argomentazioni ha Parte_1 allegato una mail del 4.03.2024 trasmessa a nella quale l'opponente lamenta che la CP_1 realizzazione dei pali sarebbe avvenuta “né in squadra rispetto alla parete di riferimento, nè con un allineamento accettabile dei pali stessi”, circostanza che avrebbe determinato l'impossibilità di realizzare “la cabina” con le misure richieste da (doc. 4) CP_3
L'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opposta (e inquadrabile nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 1460 cod. civ.) per paralizzare la pretesa creditoria azionata in via monitoria, non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri di allegazione e probatori, il creditore (odierno opposto) è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. S.U. n.
pagina 7 di 11 13533/2001). Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento (odierno opponente) si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente a mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Nel caso in esame, a fronte della contestazione di inesatto e tardivo inadempimento sollevato dalla parte opponente – peraltro del tutto generica - ha assolto all'onere su di lei incombente di CP_1 dimostrare di aver eseguito l'opera a regola d'arte, senza ritardo.
In via preliminare, quanto all'asserito e non meglio precisato ritardo nella consegna dei lavori, Parte occorre rilevare che nell'offerta accettata da nella parte relativa al “Programma lavori” viene specificato che “Il programma lavori verrà concordato in sede di definizione della trattativa. Siamo in ogni caso disponibili a iniziare i lavori entro 30 gg. circa a seguito di Vs. gradita conferma
d'ordine”, poi pervenuta il 31.1.2023; alcun altro specifico termine per la conclusione dei lavori risulta essere stato pattuito: il lamentato ritardo rispetto alla consegna va, dunque, valutato, sulla base di tali accordi contrattuali e non può ritenersi in alcun modo maturato.
L'opposta ha infatti documentalmente provato:
- di essersi recata in data 8.2.2023 presso il cantiere di Torino – Via Montebello 25 per il c.d.
“impianto del cantiere”, con lo scarico dei materiali e delle attrezzature e macchinari necessari, ossia ampiamente entro il termine di 30 giorni dalla conferma dell'ordine. Tale circostanza risulta provata dal “Verbale di visita in cantiere n. 29” dell'8.2.2023, redatto dal
Coordinatore in fase di esecuzione ing. , che ha attestato (doc. F): “Sono in Persona_2
corso i lavori di scarico dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione della palificazione perimetrale della nuova cabina interrata. L'esecuzione avviene da parte dell (…). Le lavorazioni inizieranno lunedì 13/02 ...”. Nel medesimo verbale, Controparte_4 si legge che l'ing. dichiarava: “Prima dell'inizio delle suddette lavorazioni si prescrive CP_2
l'intervento di un elettricista per la rimozione della colonnina dotata di chiave per l'apertura del cancello automatico, la quale interferisce con l'area di cantiere. Si prescrive di inguainare la tubazione elettrica parzialmente rotta e di prolungarla...”. Tali prescrizioni sono state altresì ribadite dall'Ing. nella mail di trasmissione del verbale in questione, CP_2 ove ancor più chiaramente ha comunicato “Si sottolinea la necessità di risolvere il problema
pagina 8 di 11 legato alla presenza della tubazione elettrica interferente, senza la rimozione della quale non sarà autorizzato l'inizio dei lavori di palificazione” (doc. F);
- che tutte le opere di rimozione di quanto potesse essere di ostacolo alla realizzazione della palificazione, nonché la messa a disposizione di aree adeguate all'installazione e il tracciamento e picchettamento delle opere da eseguire, era a carico della Tale CP_5 circostanza si evince dalla lettura del punto 3 “oneri a carico del committente” del preventivo redatto da ed accettato da (doc. D); CP_1 CP_5
- che la realizzazione dei micropali è iniziata lunedì 13.2.2023, così come certificato nel
“Verbale di visita in cantiere n. 30” del 14.2.2023, redatto dal Coordinatore in fase di esecuzione ing. e sottoscritto dalla “Sono in corso i lavori di CP_2 Parte_1
perforazione e formazione dei micropali perimetrali alla cabina elettrica interrata da parte dell'impresa (….) Da programma le lavorazioni dovrebbero essere completate CP_1
entro un paio di giorni” (doc. G); ne consegue che la posticipazione dell'attività di realizzazione dell'opera, peraltro di pochi giorni, è dipesa esclusivamente dalla non tempestiva rimozione – a carico di MFA – della tubazione elettrica interferente;
- di aver concluso la realizzazione dei micropali nell'arco di una settimana, ovvero il 17 febbraio 2023, e dunque, entro un congruo termine e comunque entro 30 giorni dalla conferma dell'ordine, senza configurabilità di alcun ritardo. Tale circostanza trova specifico riscontro nel “Verbale di visita in cantiere n.31” del 24.2.2023, stilato dal Coordinatore in fase di esecuzione ing. e sottoscritto anche dal dove si legge: CP_2 Parte_1
“...I lavori di perforazione e formazione dei micropali perimetrali alla cabina elettrica interrata da parte dell sono stati completati nella settimana scorsa;
i Controparte_4 materiali e le attrezzature sono state rimosse”;
- che i lavori sono stati positivamente collaudati in data 4.8.2023 dall' ing. , come Parte_2 risulta dal “Certificato di Collaudo Statico” (doc. I;
doc. L) in cui si legge: “La cabina è stata eseguita previo scavo, realizzato a seguito dell'esecuzione di pali. La cabina ha struttura formata da muri in c.a. e solaio di copertura costituito da soletta in c.a.. Il progetto strutturale eseguito corrisponde a quanto depositato nella suddetta denuncia strutturale”. Ed ancora: “il sottoscritto collaudatore, dopo il citato sopralluogo, accertava la conformità delle opere ai documenti del progetto e la loro rispondenza alle disposizioni riguardanti procedimenti di calcolo, entità dei sovraccarichi e tassi di lavoro dei materiali impiegati”.
Infine l'ing. ha concluso: “CONSIDERATO... - che le opere sono state ben eseguite e Per_1
prive d'evidenti manchevolezze o difetti costruttivi;
(...) il sottoscritto collaudatore
pagina 9 di 11 CERTIFICA che ai sensi dell'art.67 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n°380 le opere in conglomerato cementizio armato normale eseguite per i lavori di
REALIZZAZIONE DI CABINA ELETTRICA INTERRATA IN CEMENTO ARMATO, presso il civico di via Montebello 25/E a Torino, di proprietà “ Parte_3
- c.f. ” a Torino – Legale rappresentante
[...] P.IVA_3
Amministratore: per quanto possibile accertare SONO Controparte_6
STATICAMENTE COLLAUDABILI ad ogni effetto di Legge, come in effetti con il presente atto COLLAUDA entro i limiti della loro destinazione prevista in progetto” (doc. I;
doc. L).
Dalla documentazione sopraelencata risulta, dunque, che i micropali sono stati realizzati da CP_1 senza ritardo, ovvero nell'arco di una sola settimana lavorativa e, quindi, in tempi assolutamente consoni alla tipologia di opera costruttiva commissionata. Gli stessi sono stati altresì realizzati ad opera d'arte, come certificato dal collaudatore incaricato.
L'eccezione di inadempimento sollevata da parte attrice non trova quindi alcun riscontro ed è rimasta del tutto sfornita di prova. A differenza di quanto allegato da parte opponente, non risulta dai verbali di cantiere prodotti da né che i micropali siano stati posizionati in modo errato né che CP_1
vi siano stati problemi con la conseguente realizzazione della cabina nel rispetto delle misure
CP_ richieste da Il collaudatore ha, infatti, accertato che le opere che hanno interessato il cantiere di
Via Montebello “sono state ben eseguite e prive d'evidenti manchevolezze o difetti costruttivi”, confermando la corretta esecuzione anche della cabina. In altri termini la documentazione prodotta ha del tutto smentito il contenuto della mail di contestazione trasmessa da CP_5 CP_1
In definitiva, la pretesa creditoria vantata da dell'importo di € 20.220,00 di cui alla fattura CP_1
28/23 emessa a saldo dei lavori azionata in via monitoria è fondata e l'opposizione va respinta.
Le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n.
55 per le fasi introduttiva e di studio e minimi per le fasi istruttoria e decisionale in considerazione della minima attività svolta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 425/2024 emesso dal
Tribunale di Torino il 22.1.2024.
pagina 10 di 11 • Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.387,00, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Torino, 19 marzo 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
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