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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2541/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE composta dai magistrati
Dott. UR SA GN Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. AN OR Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello, con atto di citazione in riassunzione conseguente ad ordinanza del 16 luglio 2024 della OR di Cassazione, notificato il 13.9.2024 da già Parte_1 Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Salvia AN, con elezione di domicilio P.IVA_2
in Via Turati, 40 Milano, presso e nello studio del difensore;
attrici in riassunzione
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
OL AN, con elezione di domicilio in Largo Quinto Alpini, 12 Milano, presso e nello studio del difensore;
convenuta in riassunzione
1 OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI per e Parte_1 [...]
Parte_2
“Piaccia alla Ecc.ma OR di Appello di Milano, quale Giudice di rinvio, in diversa composizione rispetto al Collegio giudicante della sent. n. 335/2020, contrariis rejectis, con riferimento al principio di diritto enunciato dalla OR di Cassazione in data 16 luglio 2024 nel giudizio di legittimità R.G. n. 17782/2020, Numero sezionale
1325/2024, Numero di raccolta generale 19502/2024, riformare in parte qua l'impugnata sentenza e per l'effetto:
- previa conferma, dell'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Milano, Via Calvino – Galileo Ferraris, censito al NCT del Comune di Milano, già
Foglio n. 221, mapp. nn. 62 e 64, ora Foglio 221, mapp. 98 e 101, da parte della società e della statuizione di condanna al rilascio del citato Controparte_1
immobile e alla liberazione definitiva da persone e cose della detta unità immobiliare, condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Milano, Via Giovanni Battista Piranesi, 26, al risarcimento del danno per effetto della privazione del possesso e del godimento delle due unità descritte in atti, in favore di per il periodo 1° Parte_1
febbraio 2005 – 25 ottobre 2009, nonché dal 26 ottobre 2009 al 28 marzo 2024 in favore di a titolo di indennità risarcitoria, oltre interessi Parte_2
legali e rivalutazione monetaria, o nella minore o maggior somma che risulterà in corso di causa ed in via subordinata ed in via equitativa ex art. 1226 c.c..
In via istruttoria, ove ritenuto utile e conducente disporre consulenza tecnica di ufficio finalizzata a quantificare l'importo del risarcimento subito dalle parti appellanti quale conseguenza dell'occupazione illegittima dell'immobile di loro proprietà
2 Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di merito e di legittimità”.
Per L Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma OR d'Appello di Milano: respingere ogni domanda proposta nei confronti di Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con convenne dinanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Milano, chiedendo che fosse accertata l'occupazione sine titulo da parte di questa società di un'area di sua proprietà, sita in Milano, alla Via Calvino-Galileo Ferraris, iscritta a Foglio 221, mapp. 98 e 101, e che l'occupante fosse condannata al rilascio dell'immobile, nonché al risarcimento del danno “per effetto della privazione del possesso e godimento” dello stesso, oltre al rimborso delle spese di riduzione in pristino stato.
Costituitasi in giudizio la convenuta –che formulò domande Controparte_1
riconvenzionali di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale dell'attrice e di arricchimento senza causa– e intervenuta in Controparte_2
via litisconsortile, il Tribunale, con sentenza n. 8191/2015, depositata in data
2.7.2015, rigettò sia le domande principali che quelle riconvenzionali, compensando le spese.
(succeduta a e Parte_1 Parte_1 [...]
proposero appello, al quale resistette Controparte_2 Controparte_1
Con sentenza 31.1.2020 n. 335/2020 la OR d'Appello di Milano, disposta ed espletata CTU, con incarico al geom. riteneva l'occupazione Persona_1
sine titulo da parte di di fondi di proprietà di Controparte_1 [...]
e di ne ordinava la restituzione e Parte_1 Parte_2
condannava a corrispondere l'indennità di occupazione per tali Controparte_1
3 aree, liquidata in € 119.735,87, oltre interessi sino al saldo, a favore di Parte_3
per mancato godimento e privazione del bene dal febbraio 2005 all'ottobre 2009; in €
284.844,50, oltre interessi, a favore di dal mese di Parte_2
novembre 2009 al mese di marzo 2019, oltre ad € 2.800,83 per ogni mese da aprile
2019 sino a rilascio effettivo.
Su ricorso di che lamentava, tra l'altro, l'avvenuto Controparte_1
riconoscimento del danno in re ipsa e, comunque, la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto discusso e decisivo, ex art.360 c.p.c., comma 1,
n. 5”, la OR di Cassazione, con ordinanza 16.7.2024 n. 19502/2024, riteneva il motivo infondato con riferimento alla denunciata violazione di legge, mentre lo riteneva fondato, per quanto di ragione, con riferimento alla denunciata carenza motivazionale e, dunque, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava ad altra Sezione della OR d'appello di Milano, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
e proponevano dunque Parte_2 Parte_1
atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. col quale chiedevano, preso atto dell'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile de quo e della statuizione di condanna al rilascio del citato immobile e alla liberazione definitiva da persone e cose della detta unità immobiliare, condannare al Controparte_1
risarcimento del danno per effetto della privazione del possesso e del godimento delle due unità, mediante condanna al versamento di individuanda indennità risarcitoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva L osservando che per la liquidazione di un danno Controparte_1
nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa e prospettando la mancanza di qualunque allegazione da parte di Parte_2
e in merito a quale sarebbe stata la “concreta
[...] Parte_1
possibilità di godimento perduta”; chiedendo quindi respingere le domande.
4 A seguito di ricorso in corso di causa, con ordinanza 26.11.2024, la OR d'Appello autorizzava e a eseguire il Parte_2 Parte_1
sequestro conservativo ai sensi dell'art. 671 c.p.c. dei beni mobili ed immobili nonché dei crediti di pertinenza di fino a concorrenza della Controparte_1
somma di € 500.000,00.
La OR, alla prima udienza del 21.1.2025, invitava le parti a una integrazione documentale e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.2.2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, con assegnazione di termini per le memorie conclusionali. Spirati i termini per il deposito degli scritti difensivi finali, la causa perviene alla camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Investita di motivo riguardante il dedotto riconoscimento del danno in re ipsa e, comunque, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, la OR di
Cassazione, con ordinanza 16.7.2024 n. 19502/2024, affermava:
“La denunciata violazione di legge non sussiste perché la sentenza impugnata non ha accolto la teorica del danno in re ipsa in spregio ai principi affermati dalla Sezioni
Unite di questa OR con la pronuncia n. 33645 del 2022, peraltro non espressamente richiamata da alcuna delle parti nelle memorie illustrative depositate;
la OR territoriale, infatti, non ha liquidato il risarcimento sulla base dell'accertamento del solo danno-evento, materialmente cagionato dalla condotta di illecita occupazione, indipendentemente dall'ulteriore accertamento del danno-conseguenza (sub specie di danno emergente o lucro cessante) giuridicamente determinato dall'evento lesivo;
piuttosto il giudice d'appello ha ritenuto che tale danno-conseguenza fosse quantificabile alla stregua della “metodologia” utilizzata dal CTU, che ha espressamente dichiarato di “condividere”. Però, nel dichiarare assertivamente che la metodologia con cui il CTU aveva proceduto alla quantificazione del danno era una
«metodologia condivisa da questa OR» (pag. 8 della sentenza impugnata), la OR di merito è incorsa nel vizio di carenza assoluta di motivazione (vizio che assume
5 rilevanza costituzionale, in quanto proietta la motivazione al disotto del “minimo” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e che determina la nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ.: Cass., Sez. Un., 7/4/2014, nn. 8053 e 8054; Cass.
12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598 – Cass. 3/3/2022, n. 7090), dal momento che ha omesso completamente di spiegare le ragioni di quella condivisione”.
Si deve dunque dare atto che risulta accertata l'esistenza di un danno conseguente all'occupazione abusiva e che, oggetto del procedimento di rinvio, è meramente la sua quantificazione.
L'elaborato del CTU 9.5.2019, a pagine 5 e seguenti, descrive compiutamente il compendio, dando atto che l'area oggetto di causa è costituita da un'area recintata, con accesso dalla pubblica via attraverso sbarra metallica ruotante, pavimentata in cemento battuto, sulla quale insta una tettoria, adibita a deposito e stoccaggio di materiali e residui di demolizione, una pesa per automezzi e dei locali in materiale prefabbricato ad uso uffici.
Attesta altresì che gli immobili che instano sul terreno sono vetusti e in mediocri condizioni di manutenzione e conservazione.
Alle successive pagine 8 e 9 espone dettagliatamente i criteri utilizzati per il calcolo
(condizioni strutturali degli immobili e relativi impianti fissi, stato di vetustà, condizioni di conservazione e manutenzione, condizioni del mercato, con raffronto con contratti per immobili analoghi;
valutazione degli strumenti urbanistici e della presenza di opere primarie e secondarie;
ubicazione, destinazione etc.).
I parametri utilizzati sono frutto di indagine di mercato eseguita su contratti consimili per tipologia e localizzazione dei beni ma, ciò che più conta, sono del tutto conformi rispetto a quelli fissati in epoca precedente nel contratto stipulato il 15.10.2002 tra
Metropolis s.p.a., per conto di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., e Controparte_1
relativo a beni confinanti, dalle caratteristiche in tutto comparabili (doc. 10,
[...]
fasc. di primo grado ), trattandosi in entrambi i casi di reliquati di Pt_1
6 stabilimenti ferroviari. Ed invero, quel contratto aveva ad oggetto i contigui mappali
62 di mq 1.380 e 64 di mq 720 (ora 97 e 102 del foglio 221), per complessivi 2.100 mq, e prevedeva un corrispettivo di 16.000 € l'anno, il che significa che il prezzo convenuto tra le parti annuo era di € 7,62/mq, valore del tutto compatibile con quello indicato nella CTU di € 7.50/mq.
Ancora: che il bene abbia un valore si evince dall'uso, protratto sino ad oggi, che ne sta facendo avendolo adibito a deposito di materiali edili e Controparte_1
di residui di demolizioni, e avendone chiesto la concessione in locazione o la vendita
(fasc. di primo grado , missiva 22.2.2005, doc. 4; missiva 17.4.2007, doc. 8). Pt_1
Quanto alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, si deve osservare, in primo luogo, che nel restituire gli atti per nuovo esame la Suprema OR ha delimitato il perimetro della decisione del Giudice del rinvio al profilo della quantificazione del danno, decisione che logicamente presuppone l'avvenuto accertamento in ordine alla sua sussistenza.
D'altro canto, nelle note 24.4.2019 di osservazioni alla CTU, L' Controparte_1
non esclude che l'area abbia un valore, essendosi essa stessa offerta di prenderla
[...]
in affitto o comprarla, ma lo ritiene inferiore a quello indicato dal CTU.
Può comunque darsi atto del fatto che la contigua area, contraddistinta dai mappali 97
e 103 del foglio 221, è stata concessa in locazione a da Controparte_1
Metropolis s.p.a., per conto di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., con il contratto sopra citato, per un canone di 16.000,00 € l'anno; inoltre si deve dare atto che l'intento da parte degli attori in riassunzione di fare uso dell'area è dimostrata dal fatto che, sin dal 2005, ne ha chiesto all'occupante la restituzione e il Parte_1
pagamento delle relative indennità; infine che, nelle more del giudizio, ha ceduto la proprietà dell'area in via onerosa a Controparte_3
Alla luce delle argomentazioni che precedono, si impone pertanto l'accoglimento della domanda svolta dalle odierne attrici in riassunzione.
7 La liquidazione deve operarsi sulla scorta dell'accertamento della consistenza metrica operato in sede di CTU, pari a complessivi mq 3.361, e sulla scorta del valore di locazione individuato come sopra in € 7.50/ mq, e, quindi, in € 119.735,87 in favore di per il periodo 1° febbraio 2005 – 25 ottobre Parte_1
2009; in € 284.844,50 in favore di per il periodo dal 26 Parte_2
ottobre 2009 al marzo 2019, oltre ad € 2.800,83 mensili da tale data al rilascio, avvenuto il 28 marzo 2024. Oltre interessi e rivalutazione, nei termini già stabiliti con statuizione non contestata.
Le spese dei diversi gradi, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati dal DM 55/14 e ss., nei termini di cui alla precedente sentenza di appello per le fasi di primo e secondo grado, non impugnata sul punto, nei valori medi per le fasi di introduzione studio e decisione dei giudizi di cassazione e di rinvio;
minimi quanto alla trattazione del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La OR d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio conseguente a ordinanza della OR di Cassazione in data 16 luglio 2024 n. 19502/2024, così provvede:
- dato atto dell'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile sito in
Milano, Via Calvino/Galileo Ferraris, censito al NCT del Comune di Milano, già
Foglio n. 221, mapp. nn. 62 e 64, ora Foglio 221, mapp. 98 e 101, da parte della società e della condanna al rilascio del citato immobile e Controparte_1
alla liberazione definitiva da persone e cose della detta unità immobiliare, per come stabiliti dalla sentenza della OR d'appello di Milano resa in data 31.1.2020 n.
335/2020, con statuizione confermata dalla Suprema OR, condanna
[...]
al pagamento della somma di € 119.735,87, in favore di CP_1 [...]
per il periodo 1° febbraio 2005 – 25 ottobre 2009; della somma di Parte_1
€ 284.844,50 in favore di per il periodo dal 26 ottobre 2009 Parte_2
8 al marzo 2019, e dell'ulteriore somma di € 167.863,00, per il periodo sino al 28 marzo 2024; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e di delle spese processuali che liquida, per
[...] Parte_2
compensi defensionali: in € 3.972,00 per il giudizio di primo grado;
in € 5.338,00 per il giudizio di secondo grado;
in € 10.773,00 per il giudizio di cassazione;
in € 17.179,00 per il giudizio di rinvio;
il tutto, oltre contributi unificati, spese generali 15%, IVA e cpa;
- pone a carico de le spese di CTU, già liquidate in atti. Controparte_1
Così deciso in Milano, il 13/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AN OR UR SA GN
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE composta dai magistrati
Dott. UR SA GN Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. AN OR Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello, con atto di citazione in riassunzione conseguente ad ordinanza del 16 luglio 2024 della OR di Cassazione, notificato il 13.9.2024 da già Parte_1 Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Salvia AN, con elezione di domicilio P.IVA_2
in Via Turati, 40 Milano, presso e nello studio del difensore;
attrici in riassunzione
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
OL AN, con elezione di domicilio in Largo Quinto Alpini, 12 Milano, presso e nello studio del difensore;
convenuta in riassunzione
1 OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI per e Parte_1 [...]
Parte_2
“Piaccia alla Ecc.ma OR di Appello di Milano, quale Giudice di rinvio, in diversa composizione rispetto al Collegio giudicante della sent. n. 335/2020, contrariis rejectis, con riferimento al principio di diritto enunciato dalla OR di Cassazione in data 16 luglio 2024 nel giudizio di legittimità R.G. n. 17782/2020, Numero sezionale
1325/2024, Numero di raccolta generale 19502/2024, riformare in parte qua l'impugnata sentenza e per l'effetto:
- previa conferma, dell'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Milano, Via Calvino – Galileo Ferraris, censito al NCT del Comune di Milano, già
Foglio n. 221, mapp. nn. 62 e 64, ora Foglio 221, mapp. 98 e 101, da parte della società e della statuizione di condanna al rilascio del citato Controparte_1
immobile e alla liberazione definitiva da persone e cose della detta unità immobiliare, condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Milano, Via Giovanni Battista Piranesi, 26, al risarcimento del danno per effetto della privazione del possesso e del godimento delle due unità descritte in atti, in favore di per il periodo 1° Parte_1
febbraio 2005 – 25 ottobre 2009, nonché dal 26 ottobre 2009 al 28 marzo 2024 in favore di a titolo di indennità risarcitoria, oltre interessi Parte_2
legali e rivalutazione monetaria, o nella minore o maggior somma che risulterà in corso di causa ed in via subordinata ed in via equitativa ex art. 1226 c.c..
In via istruttoria, ove ritenuto utile e conducente disporre consulenza tecnica di ufficio finalizzata a quantificare l'importo del risarcimento subito dalle parti appellanti quale conseguenza dell'occupazione illegittima dell'immobile di loro proprietà
2 Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di merito e di legittimità”.
Per L Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma OR d'Appello di Milano: respingere ogni domanda proposta nei confronti di Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con convenne dinanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Milano, chiedendo che fosse accertata l'occupazione sine titulo da parte di questa società di un'area di sua proprietà, sita in Milano, alla Via Calvino-Galileo Ferraris, iscritta a Foglio 221, mapp. 98 e 101, e che l'occupante fosse condannata al rilascio dell'immobile, nonché al risarcimento del danno “per effetto della privazione del possesso e godimento” dello stesso, oltre al rimborso delle spese di riduzione in pristino stato.
Costituitasi in giudizio la convenuta –che formulò domande Controparte_1
riconvenzionali di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale dell'attrice e di arricchimento senza causa– e intervenuta in Controparte_2
via litisconsortile, il Tribunale, con sentenza n. 8191/2015, depositata in data
2.7.2015, rigettò sia le domande principali che quelle riconvenzionali, compensando le spese.
(succeduta a e Parte_1 Parte_1 [...]
proposero appello, al quale resistette Controparte_2 Controparte_1
Con sentenza 31.1.2020 n. 335/2020 la OR d'Appello di Milano, disposta ed espletata CTU, con incarico al geom. riteneva l'occupazione Persona_1
sine titulo da parte di di fondi di proprietà di Controparte_1 [...]
e di ne ordinava la restituzione e Parte_1 Parte_2
condannava a corrispondere l'indennità di occupazione per tali Controparte_1
3 aree, liquidata in € 119.735,87, oltre interessi sino al saldo, a favore di Parte_3
per mancato godimento e privazione del bene dal febbraio 2005 all'ottobre 2009; in €
284.844,50, oltre interessi, a favore di dal mese di Parte_2
novembre 2009 al mese di marzo 2019, oltre ad € 2.800,83 per ogni mese da aprile
2019 sino a rilascio effettivo.
Su ricorso di che lamentava, tra l'altro, l'avvenuto Controparte_1
riconoscimento del danno in re ipsa e, comunque, la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto discusso e decisivo, ex art.360 c.p.c., comma 1,
n. 5”, la OR di Cassazione, con ordinanza 16.7.2024 n. 19502/2024, riteneva il motivo infondato con riferimento alla denunciata violazione di legge, mentre lo riteneva fondato, per quanto di ragione, con riferimento alla denunciata carenza motivazionale e, dunque, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava ad altra Sezione della OR d'appello di Milano, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
e proponevano dunque Parte_2 Parte_1
atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. col quale chiedevano, preso atto dell'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile de quo e della statuizione di condanna al rilascio del citato immobile e alla liberazione definitiva da persone e cose della detta unità immobiliare, condannare al Controparte_1
risarcimento del danno per effetto della privazione del possesso e del godimento delle due unità, mediante condanna al versamento di individuanda indennità risarcitoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva L osservando che per la liquidazione di un danno Controparte_1
nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa e prospettando la mancanza di qualunque allegazione da parte di Parte_2
e in merito a quale sarebbe stata la “concreta
[...] Parte_1
possibilità di godimento perduta”; chiedendo quindi respingere le domande.
4 A seguito di ricorso in corso di causa, con ordinanza 26.11.2024, la OR d'Appello autorizzava e a eseguire il Parte_2 Parte_1
sequestro conservativo ai sensi dell'art. 671 c.p.c. dei beni mobili ed immobili nonché dei crediti di pertinenza di fino a concorrenza della Controparte_1
somma di € 500.000,00.
La OR, alla prima udienza del 21.1.2025, invitava le parti a una integrazione documentale e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.2.2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, con assegnazione di termini per le memorie conclusionali. Spirati i termini per il deposito degli scritti difensivi finali, la causa perviene alla camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Investita di motivo riguardante il dedotto riconoscimento del danno in re ipsa e, comunque, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, la OR di
Cassazione, con ordinanza 16.7.2024 n. 19502/2024, affermava:
“La denunciata violazione di legge non sussiste perché la sentenza impugnata non ha accolto la teorica del danno in re ipsa in spregio ai principi affermati dalla Sezioni
Unite di questa OR con la pronuncia n. 33645 del 2022, peraltro non espressamente richiamata da alcuna delle parti nelle memorie illustrative depositate;
la OR territoriale, infatti, non ha liquidato il risarcimento sulla base dell'accertamento del solo danno-evento, materialmente cagionato dalla condotta di illecita occupazione, indipendentemente dall'ulteriore accertamento del danno-conseguenza (sub specie di danno emergente o lucro cessante) giuridicamente determinato dall'evento lesivo;
piuttosto il giudice d'appello ha ritenuto che tale danno-conseguenza fosse quantificabile alla stregua della “metodologia” utilizzata dal CTU, che ha espressamente dichiarato di “condividere”. Però, nel dichiarare assertivamente che la metodologia con cui il CTU aveva proceduto alla quantificazione del danno era una
«metodologia condivisa da questa OR» (pag. 8 della sentenza impugnata), la OR di merito è incorsa nel vizio di carenza assoluta di motivazione (vizio che assume
5 rilevanza costituzionale, in quanto proietta la motivazione al disotto del “minimo” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e che determina la nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ.: Cass., Sez. Un., 7/4/2014, nn. 8053 e 8054; Cass.
12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598 – Cass. 3/3/2022, n. 7090), dal momento che ha omesso completamente di spiegare le ragioni di quella condivisione”.
Si deve dunque dare atto che risulta accertata l'esistenza di un danno conseguente all'occupazione abusiva e che, oggetto del procedimento di rinvio, è meramente la sua quantificazione.
L'elaborato del CTU 9.5.2019, a pagine 5 e seguenti, descrive compiutamente il compendio, dando atto che l'area oggetto di causa è costituita da un'area recintata, con accesso dalla pubblica via attraverso sbarra metallica ruotante, pavimentata in cemento battuto, sulla quale insta una tettoria, adibita a deposito e stoccaggio di materiali e residui di demolizione, una pesa per automezzi e dei locali in materiale prefabbricato ad uso uffici.
Attesta altresì che gli immobili che instano sul terreno sono vetusti e in mediocri condizioni di manutenzione e conservazione.
Alle successive pagine 8 e 9 espone dettagliatamente i criteri utilizzati per il calcolo
(condizioni strutturali degli immobili e relativi impianti fissi, stato di vetustà, condizioni di conservazione e manutenzione, condizioni del mercato, con raffronto con contratti per immobili analoghi;
valutazione degli strumenti urbanistici e della presenza di opere primarie e secondarie;
ubicazione, destinazione etc.).
I parametri utilizzati sono frutto di indagine di mercato eseguita su contratti consimili per tipologia e localizzazione dei beni ma, ciò che più conta, sono del tutto conformi rispetto a quelli fissati in epoca precedente nel contratto stipulato il 15.10.2002 tra
Metropolis s.p.a., per conto di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., e Controparte_1
relativo a beni confinanti, dalle caratteristiche in tutto comparabili (doc. 10,
[...]
fasc. di primo grado ), trattandosi in entrambi i casi di reliquati di Pt_1
6 stabilimenti ferroviari. Ed invero, quel contratto aveva ad oggetto i contigui mappali
62 di mq 1.380 e 64 di mq 720 (ora 97 e 102 del foglio 221), per complessivi 2.100 mq, e prevedeva un corrispettivo di 16.000 € l'anno, il che significa che il prezzo convenuto tra le parti annuo era di € 7,62/mq, valore del tutto compatibile con quello indicato nella CTU di € 7.50/mq.
Ancora: che il bene abbia un valore si evince dall'uso, protratto sino ad oggi, che ne sta facendo avendolo adibito a deposito di materiali edili e Controparte_1
di residui di demolizioni, e avendone chiesto la concessione in locazione o la vendita
(fasc. di primo grado , missiva 22.2.2005, doc. 4; missiva 17.4.2007, doc. 8). Pt_1
Quanto alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, si deve osservare, in primo luogo, che nel restituire gli atti per nuovo esame la Suprema OR ha delimitato il perimetro della decisione del Giudice del rinvio al profilo della quantificazione del danno, decisione che logicamente presuppone l'avvenuto accertamento in ordine alla sua sussistenza.
D'altro canto, nelle note 24.4.2019 di osservazioni alla CTU, L' Controparte_1
non esclude che l'area abbia un valore, essendosi essa stessa offerta di prenderla
[...]
in affitto o comprarla, ma lo ritiene inferiore a quello indicato dal CTU.
Può comunque darsi atto del fatto che la contigua area, contraddistinta dai mappali 97
e 103 del foglio 221, è stata concessa in locazione a da Controparte_1
Metropolis s.p.a., per conto di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., con il contratto sopra citato, per un canone di 16.000,00 € l'anno; inoltre si deve dare atto che l'intento da parte degli attori in riassunzione di fare uso dell'area è dimostrata dal fatto che, sin dal 2005, ne ha chiesto all'occupante la restituzione e il Parte_1
pagamento delle relative indennità; infine che, nelle more del giudizio, ha ceduto la proprietà dell'area in via onerosa a Controparte_3
Alla luce delle argomentazioni che precedono, si impone pertanto l'accoglimento della domanda svolta dalle odierne attrici in riassunzione.
7 La liquidazione deve operarsi sulla scorta dell'accertamento della consistenza metrica operato in sede di CTU, pari a complessivi mq 3.361, e sulla scorta del valore di locazione individuato come sopra in € 7.50/ mq, e, quindi, in € 119.735,87 in favore di per il periodo 1° febbraio 2005 – 25 ottobre Parte_1
2009; in € 284.844,50 in favore di per il periodo dal 26 Parte_2
ottobre 2009 al marzo 2019, oltre ad € 2.800,83 mensili da tale data al rilascio, avvenuto il 28 marzo 2024. Oltre interessi e rivalutazione, nei termini già stabiliti con statuizione non contestata.
Le spese dei diversi gradi, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati dal DM 55/14 e ss., nei termini di cui alla precedente sentenza di appello per le fasi di primo e secondo grado, non impugnata sul punto, nei valori medi per le fasi di introduzione studio e decisione dei giudizi di cassazione e di rinvio;
minimi quanto alla trattazione del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La OR d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio conseguente a ordinanza della OR di Cassazione in data 16 luglio 2024 n. 19502/2024, così provvede:
- dato atto dell'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile sito in
Milano, Via Calvino/Galileo Ferraris, censito al NCT del Comune di Milano, già
Foglio n. 221, mapp. nn. 62 e 64, ora Foglio 221, mapp. 98 e 101, da parte della società e della condanna al rilascio del citato immobile e Controparte_1
alla liberazione definitiva da persone e cose della detta unità immobiliare, per come stabiliti dalla sentenza della OR d'appello di Milano resa in data 31.1.2020 n.
335/2020, con statuizione confermata dalla Suprema OR, condanna
[...]
al pagamento della somma di € 119.735,87, in favore di CP_1 [...]
per il periodo 1° febbraio 2005 – 25 ottobre 2009; della somma di Parte_1
€ 284.844,50 in favore di per il periodo dal 26 ottobre 2009 Parte_2
8 al marzo 2019, e dell'ulteriore somma di € 167.863,00, per il periodo sino al 28 marzo 2024; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e di delle spese processuali che liquida, per
[...] Parte_2
compensi defensionali: in € 3.972,00 per il giudizio di primo grado;
in € 5.338,00 per il giudizio di secondo grado;
in € 10.773,00 per il giudizio di cassazione;
in € 17.179,00 per il giudizio di rinvio;
il tutto, oltre contributi unificati, spese generali 15%, IVA e cpa;
- pone a carico de le spese di CTU, già liquidate in atti. Controparte_1
Così deciso in Milano, il 13/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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