Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 27/03/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria
in composizione monocratica, in persona del Cons. ER D’AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.83/2026
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 24422 del registro di segreteria
proposto da
R. M. A., nata a omissis (omissis) il omissised ivi residente in via omissis, (cod. fisc.: omissis), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’avv. Sergio Notarianni (cod. fisc.: [...]), con studio in Lamezia Terme, via Mario Paola, 4, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sergionotarianni@legalmail.it (fax n. 0968.400234);
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. Caterina Battaglia (cod. fisc.: [...]), indirizzo di posta elettronica certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall’avv. Silvia Parisi (cod. fisc.: [...]), indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silvia.parisi@postacert,inps.gov.it, come da procura generale ad lites versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, presso la sede dell’Avvocatura INPS;
per la riassunzione
del giudizio, iscritto al n. 1814/2024 R.G., instaurato dinanzi al Tribunale ordinario di Catanzaro, Sezione lavoro, per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico “in quota 100”, definito con sentenza n. 592 del 22 maggio 2025 con la quale è stata declinata la giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
visti gli altri atti e documenti di causa;
visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;
udita, nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, l’avv. Caterina Battaglia, per l’INPS, che ha concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per la ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, in riassunzione del giudizio meglio specificato in epigrafe, depositato il 4 novembre 2025, la signora M. A. R., ex dipendente di Poste Italiane, ha rappresentato che, il 30 ottobre 2021, ha presentato domanda di pensione anticipata “in quota 100” in regime di cumulo; che la stessa le è stata rigettata da parte dell’INPS l’11 novembre 2021, per il mancato raggiungimento del requisito contributivo; che, il 15 dicembre 2021, ha chiesto l’estratto conto relativo alla sua posizione contributiva; che, in ragione del menzionato estratto conto, alla data del 31 dicembre 2019, data di cessazione dal servizio con Poste Italiane s.p.a., possedeva, nella sola posizione contributiva fondo ex IPOST, n. 1.559 contributi settimanali; che, inoltre, ha diritto alla maggiorazione di servizio prevista per gli invalidi civili superiore al 74%, dal 17 ottobre 2013 al 15 aprile 2021, ai sensi dell’art. 80 della legge n. 388/2000; che, essendo cessata dal servizio il 31 dicembre 2019, la maggiorazione di servizio deve essere quantificata in 1 anno e 12 giorni, pari a 54 settimane; che, il 30 novembre 2017, l’INPS, a seguito di domanda di ricongiunzione del 27 maggio 2016, ha quantificato le settimane contributive in 390 contributi settimanali invece delle 343 settimane indicate nell’estratto conto certificativo; che, pertanto, la somma dei contributi utili al 31 dicembre 2019, risulta essere pari a n. 2.003 contributi settimanali, pari a 38 anni e 6 mesi; che la ricorrente ha compiuto 62 anni di età il 2 agosto 2021, e ha maturato l’accesso al pensionamento il 1° dicembre 2021. Ha, pertanto, chiesto il riconoscimento del trattamento pensionistico “in quota 100”, con la conseguente condanna dell’istituto previdenziale e con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Con decreto del 5 novembre 2025, ritualmente notificato all’INPS unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per il giorno 23 marzo 2026. Con successivo decreto, ritualmente comunicato alle parti, l’udienza è stata rinviata al giorno 25 marzo 2026, a causa di un impedimento di questo GUP.
3. Con memoria, depositata il 4 marzo 2026, si è costituito in giudizio l’INPS ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, nessuno è comparso per la ricorrente. Si è, dunque, dato atto di una memoria conclusiva depositata in prima mattinata dalla difesa della ricorrente, con la quale ha insistito nell’accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo, contestando il calcolo dell’anzianità contributiva effettuato dall’istituto previdenziale resistente. L’avv. Caterina Battaglia, per conto dell’INPS, si è opposta all’ammissione dello scritto difensivo perché tardivo e ne ha, comunque, contestato il contenuto, riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese contenute nella memoria di costituzione. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare, si rigettano le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza della preventiva domanda amministrativa, ove si consideri che risulta per tabulas che la ricorrente ha proposto domanda di pensionamento anticipato “in quota cento” e che la stessa è stata rigettata dall’istituto previdenziale, e di decadenza dall’azione, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, perché la disposizione in esame si riferisce all’azione che “(…) può essere proposta (…) dinanzi l’autorità giudiziaria ai sensi degli articolo 459 e seguenti del codice di procedura civile” e, quindi, dinanzi al solo giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. In forza del tenore letterale della disposizione, la stessa non può, pertanto, essere estesa anche al giudizio pensionistico dinanzi a questa Corte (cfr. in termini, da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 231/2025).
6. Il ricorso è, comunque, infondato. In disparte la tardività della memoria conclusiva del ricorrente, che, comunque, ad avviso di questo GUP non assume particolare rilievo ai fini del decidere, si osservare, infatti, che, come correttamente osservato dall’INPS, la signora M. A. R., al momento della presentazione della domanda di pensione anticipata non aveva maturato né i 35 anni di contributi utili per il trattamento pensionistico richiesto né i 38 anni di contribuzione complessiva, ai sensi dell’art. 14 del d.L. n. 4/2019 e della circolare INPS n. 11/2019. Infatti, risulta per tabulas che la ricorrente raggiungeva una contribuzione effettiva utile pari a 31 anni, 6 mesi e 2 giorni di cui Fondo IPOST dal 2 gennaio 1990 al 31 dicembre 2019 e FLPD dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1989, sicché è ictu oculi carente il requisito contributivo minino di 35 anni effettivi per la pensione richiesta e di 38 anni di contribuzione complessiva. La ignora R. considera, infatti, per il calcolo dell’anzianità pensionistica dati contributivi non utili ai fini dell’accesso al trattamento di quiescenza anticipato, ove si consideri che le settimane di contribuzione utile ai fini del diritto al trattamento di anzianità anticipato sono 241 e non 343, le quali, anche se calcolate, non consentono all’istante di maturare il requisito contributivo complessivo di 38 anni. Da qui la infondatezza del ricorso.
7. Ai sensi dell’art. 31, primo comma, c.g.c., si dispone la liquidazione delle spese e degli onorari di difesa in favore dell’INPS nell’importo omnicomprensivo di euro 1.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese e degli onorari di difesa che liquida nell’importo omnicomprensivo di euro 1.000,00.
Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Il GUP ER D’AL
Firmato digitalmente
Depositata in data 25.03.2026 Il Funzionario Dott.ssa Francesca Deni
Firmato digitalmente