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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3548/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Sandra Maria Colombino CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7604/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2023 ha convenuto l' Parte_1 CP_1 davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma esponendo di avere presentato all'Istituto nella data del 6 maggio 2022 domanda per il riconoscimento dell'origine professionale della patologia di “spondilodiscopatia” riferita come contratta nello svolgimento della propria attività di cuoca, svolta dal 2004 all'attualità; che l' CP_2 aveva cionondimeno respinto la domanda escludendo l'esistenza di qualsivoglia nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stata esposta e la patologia denunciata, nonostante essa fosse tabellata.
Pag. 1 di 4 Ritenuta ingiusta una tale pronuncia, ha quindi concluso richiedendo di accertare l'origine professionale della malattia in questione e di dichiarare residuata un'inabilità permanente in misura del 25%, da accertarsi mediante c.t.u. medica, con la condanna dell' CP_1 alla liquidazione della relativa prestazione e al pagamento delle spese processuali, da distrarsi.
Costituitosi tardivamente in giudizio, l' ha dedotto l'infondatezza del ricorso CP_1 definendo la malattia riportata dalla ricorrente come patologia comune e non professionale.
Esaminati alcuni testi ed espletata consulenza tecnica medico-legale, la causa è stata decisa con sentenza n. 7604/2024, depositata il 27 giugno 2024, di rigetto del ricorso, atteso che non risultava dimostrata l'origine professionale della patologia lamentata e che la stessa non risultava tabellata, ma solo inserita col codice I.2.03-M 47.8 tra le malattie di limitata probabilità di origine professionale nell'elenco di cui all'art. 139 del d.P.R. n.
1124/1965, che non integra una tabella secondo il sistema della presunzione di eziologia professionale. Il Tribunale ha inoltre dichiarato irripetibili le spese processuali e posto quelle di consulenza a carico dell' CP_1
Con atto depositato presso questa Corte il 19 dicembre 2024 la ha quindi Pt_1 interposto tempestivo appello censurando, sotto un primo profilo, l'affermazione per la quale la spondilodiscopatia non sarebbe una malattia tabellata, richiamando all'uopo il d.m. 12 luglio 2000 che al codice 193 individua ogni “patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”, cioè, in altre parole, la patologia da cui è affetta l'appellante.
Sotto un secondo profilo, si è doluta dell'acritico recepimento da parte del primo giudice delle immotivate conclusioni raggiunte dal c.t.u., il quale, prima di stendere la sua relazione, avrebbe omesso di procedere “ad esami, visite ed accertamenti tecnici pertinenti e specialistici circa l'entità del complesso stato patologico”. Ha dunque rimandato sul punto alla letteratura scientifica citata dal proprio consulente di parte, secondo il quale “fra i principali fattori di rischio per la salute e per la sicurezza a cui è esposto il personale addetto alla cucina ed i cuochi ci sono, al terzo posto, i disordini
Pag. 2 di 4 muscoloscheletrici: movimentazione manuale dei carichi e cumulative trauma disorders”.
Ha pertanto sollecitato la rinnovazione della consulenza e la riforma della sentenza concludendo per l'accoglimento delle domande proposte in ricorso, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' deducendo CP_1
l'infondatezza del gravame.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si illustrano a seguire.
La censura la sentenza impugnata sostanzialmente sostenendo che nel caso di Pt_1 specie si tratterebbe di una malattia tabellata, con conseguente presunzione di origine professionale, richiamando all'uopo la voce n. 193 del d.m. del 12 luglio 2000 nel punto in cui prevede “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti
e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi polidistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare” (con percentuale di danno biologico fino al 25%).
La censura non ha pregio in quanto il decreto richiamato dalla parte appellante si limita a stabilire il danno biologico derivante dalla rilevazione di determinate patologie e comunque sia l'istruttoria testimoniale svolta, sia la consulenza medica esperita, ciò che conduce anche allo scrutinio della seconda doglianza, non hanno fornito elementi tali da poter considerare la patologia lamentata dalla come di origine professionale. Pt_1
Infatti, le deposizioni dei testi esaminati hanno restituito un quadro assai generico di sollevamento di pesi di caratteristiche indeterminate, anche alla luce del rilievo che la lavorava solamente a tempo parziale e movimentava carichi in maniera del tutto Pt_1 saltuaria. Si aggiunga che il consulente nominato ha specificamente risposto alle osservazioni sollevate dal consulente di parte e riproposte nell'atto di appello, evidenziando non solo che la patologia in questione risulta essersi manifestata già dopo soli due anni di lavoro, il che contrasta con la sua origine professionale, ma anche che le
Pag. 3 di 4 mansioni rilevate non comportano l'effettuazione di “azioni ripetitive con prolungata durata dei movimenti effettuati, condizione che ha rilievo nella valutazione dell'esposizione al rischio dove vengono analizzate la durata, l'intensità e la frequenza delle azioni lavorative”.
A tale proposito la parte appellante si è limitata dunque a proporre una valutazione alternativa senza indicare errori metodologici o tecnici in ipotesi commessi dal consulente di ufficio, così risolvendosi il motivo in una censura inaccoglibile.
Per le ragioni esposte l'appello va, pertanto, rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Per quanto concerne le spese del presente grado, vista la dichiarazione contenuta in atti, la parte appellante non è tenuta alla loro rifusione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si deve dare tuttavia atto della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 19 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
7604/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3548/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Sandra Maria Colombino CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7604/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2023 ha convenuto l' Parte_1 CP_1 davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma esponendo di avere presentato all'Istituto nella data del 6 maggio 2022 domanda per il riconoscimento dell'origine professionale della patologia di “spondilodiscopatia” riferita come contratta nello svolgimento della propria attività di cuoca, svolta dal 2004 all'attualità; che l' CP_2 aveva cionondimeno respinto la domanda escludendo l'esistenza di qualsivoglia nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stata esposta e la patologia denunciata, nonostante essa fosse tabellata.
Pag. 1 di 4 Ritenuta ingiusta una tale pronuncia, ha quindi concluso richiedendo di accertare l'origine professionale della malattia in questione e di dichiarare residuata un'inabilità permanente in misura del 25%, da accertarsi mediante c.t.u. medica, con la condanna dell' CP_1 alla liquidazione della relativa prestazione e al pagamento delle spese processuali, da distrarsi.
Costituitosi tardivamente in giudizio, l' ha dedotto l'infondatezza del ricorso CP_1 definendo la malattia riportata dalla ricorrente come patologia comune e non professionale.
Esaminati alcuni testi ed espletata consulenza tecnica medico-legale, la causa è stata decisa con sentenza n. 7604/2024, depositata il 27 giugno 2024, di rigetto del ricorso, atteso che non risultava dimostrata l'origine professionale della patologia lamentata e che la stessa non risultava tabellata, ma solo inserita col codice I.2.03-M 47.8 tra le malattie di limitata probabilità di origine professionale nell'elenco di cui all'art. 139 del d.P.R. n.
1124/1965, che non integra una tabella secondo il sistema della presunzione di eziologia professionale. Il Tribunale ha inoltre dichiarato irripetibili le spese processuali e posto quelle di consulenza a carico dell' CP_1
Con atto depositato presso questa Corte il 19 dicembre 2024 la ha quindi Pt_1 interposto tempestivo appello censurando, sotto un primo profilo, l'affermazione per la quale la spondilodiscopatia non sarebbe una malattia tabellata, richiamando all'uopo il d.m. 12 luglio 2000 che al codice 193 individua ogni “patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”, cioè, in altre parole, la patologia da cui è affetta l'appellante.
Sotto un secondo profilo, si è doluta dell'acritico recepimento da parte del primo giudice delle immotivate conclusioni raggiunte dal c.t.u., il quale, prima di stendere la sua relazione, avrebbe omesso di procedere “ad esami, visite ed accertamenti tecnici pertinenti e specialistici circa l'entità del complesso stato patologico”. Ha dunque rimandato sul punto alla letteratura scientifica citata dal proprio consulente di parte, secondo il quale “fra i principali fattori di rischio per la salute e per la sicurezza a cui è esposto il personale addetto alla cucina ed i cuochi ci sono, al terzo posto, i disordini
Pag. 2 di 4 muscoloscheletrici: movimentazione manuale dei carichi e cumulative trauma disorders”.
Ha pertanto sollecitato la rinnovazione della consulenza e la riforma della sentenza concludendo per l'accoglimento delle domande proposte in ricorso, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' deducendo CP_1
l'infondatezza del gravame.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si illustrano a seguire.
La censura la sentenza impugnata sostanzialmente sostenendo che nel caso di Pt_1 specie si tratterebbe di una malattia tabellata, con conseguente presunzione di origine professionale, richiamando all'uopo la voce n. 193 del d.m. del 12 luglio 2000 nel punto in cui prevede “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti
e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi polidistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare” (con percentuale di danno biologico fino al 25%).
La censura non ha pregio in quanto il decreto richiamato dalla parte appellante si limita a stabilire il danno biologico derivante dalla rilevazione di determinate patologie e comunque sia l'istruttoria testimoniale svolta, sia la consulenza medica esperita, ciò che conduce anche allo scrutinio della seconda doglianza, non hanno fornito elementi tali da poter considerare la patologia lamentata dalla come di origine professionale. Pt_1
Infatti, le deposizioni dei testi esaminati hanno restituito un quadro assai generico di sollevamento di pesi di caratteristiche indeterminate, anche alla luce del rilievo che la lavorava solamente a tempo parziale e movimentava carichi in maniera del tutto Pt_1 saltuaria. Si aggiunga che il consulente nominato ha specificamente risposto alle osservazioni sollevate dal consulente di parte e riproposte nell'atto di appello, evidenziando non solo che la patologia in questione risulta essersi manifestata già dopo soli due anni di lavoro, il che contrasta con la sua origine professionale, ma anche che le
Pag. 3 di 4 mansioni rilevate non comportano l'effettuazione di “azioni ripetitive con prolungata durata dei movimenti effettuati, condizione che ha rilievo nella valutazione dell'esposizione al rischio dove vengono analizzate la durata, l'intensità e la frequenza delle azioni lavorative”.
A tale proposito la parte appellante si è limitata dunque a proporre una valutazione alternativa senza indicare errori metodologici o tecnici in ipotesi commessi dal consulente di ufficio, così risolvendosi il motivo in una censura inaccoglibile.
Per le ragioni esposte l'appello va, pertanto, rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Per quanto concerne le spese del presente grado, vista la dichiarazione contenuta in atti, la parte appellante non è tenuta alla loro rifusione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si deve dare tuttavia atto della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 19 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
7604/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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