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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO VI, TO
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2919/2023 depositato il 28/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2191/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 10/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030100555 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 , propone appello nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, per la riforma della sentenza n. 2191/2022, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Reggio
Calabria in data 27/05/2022, depositata il 10/06/2022, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TD7030100555/2018, emesso per l'anno d'imposta 2014, che aveva determinato una minore perdita pari ad € 292.398,00 a fronte di quella dichiarata pari ad € 643.875,00; un valore della produzione pari ad € - 118.810,00, a fronte di quello dichiarato in misura pari ad € - 470.287,00; una maggiore Iva accertata pari ad € 71.255,00 oltre ad irrogare una sanzione pecuniaria di € 80.161,00.
L'accertamento è fondato su di un pvc elevato dalla Guardia di Finanza, contenente recupero a tassazione di due fatture emesse dalla Società_3 Società Consortile, in ragione della circostanza dell'eccessiva genericità delle prestazioni rese, per come descritte nelle fatture stesse.
In particolare, l'ufficio ha recuperato a tassazione il costo portato dalla fattura n. 3797 del 31.03.2014 emessa dalla Società_3 per fornitura di servizi commerciali e di logistica resi nel 2013, il cui costo era stato contabilizzato per competenza nel 2013 ma detratto ai fini Iva nel 2014. Veniva quindi accertato anche l'altro recupero relativo alla fattura n. 6536 del 2015 ai soli fini Ires, essendo stato rilevato il costo per competenza nell'anno
2014.
Parte ricorrente aveva eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 del TUIR e 19 Dpr 633/72, osservando allo scopo che la genericità delle fatture ben poteva essere superata dalle informazioni complementari rese dalla società contribuente;
il mancato rispetto del principio di neutralità dell'Iva, osservando che l'Iva a monte era stata regolarmente versata dalla società Società_3 e quindi non avrebbe potuto essere denegato al cessionario il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.
La Corte Tributaria di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese liquidate in complessive
€ 3.000,00 rilevando che la società ricorrente, sulla quale gravava l'onere di dimostrare l'inerenza dei costi sostenuti, non aveva fornito prova della tipologia dei beni e dei servizi forniti né della loro qualità o quantità, così anche impedendo alla Commissione di vagliare la ricorrenza del requisito dell'inerenza.
Con l'atto di appello si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in quanto il Giudicante si sarebbe limitato a confermare l'indeducibilità dei costi privilegiando l'aspetto formale della carenza descrittiva della fattura e non tenendo in debito conto che l'inerenza dei suddetti servizi poteva essere rilevata dalle informazioni complementari fornite dalla società nel corso del giudizio di primo grado. Deduce in proposito l'appellante che si serviva del Società_3 non solo per l'acquisto della merce destinata alla rivendita ma, in ragione della circostanza che la società controllante Società_2 srl era consorziata della Società_3, si avvaleva anche dei servizi di logistica, magazzinaggio, pubblicità e commerciali;
che, a fronte di acquisti pari a
€ 5.373.011,65 (come risultante dal prospetto di calcolo costi addebitati) la richiesta del pattuito corrispettivo, per il trasporto della merce oltre che per gli altri servizi correlati, è pari al 6 % di detto importo e dunque pari ad € 323.889,64, così come oggettivamente determinato da un contratto del 20.12.2010.
In via gradata, l'appellante ripropone il motivo della spettanza della detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti atteso che i soggetti emittenti risultano averla versata e richiamando in proposito giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ammetteva il diritto alla detrazione dell'imposta oggetto di rivalsa, anche in presenza di operazioni inesistenti, a condizione che il cedente abbia provveduto a versare integralmente l'Iva esposta nella relativa fattura, mancando il danno erariale.
E' costituito l'ufficio che prende posizione su tutti i motivi di appello e ne chiede il rigetto.
In particolare l'ufficio contesta la validità probatoria del contratto stipulato in data 20/12/2020 contenente il regolamento dei rapporti commerciali fra Società_3 e l'appellante, sostenendo che tale documento non era stato esibito durante la verifica né prodotto in giudizio di primo grado in violazione del generale ius novorum in appello ex 7 art. 57 Dlgs.546/92, né nella procedura conciliativa di altro avviso di accertamento annualità
2015, e oltretutto privo di data certa.
L'ufficio insiste sull'antieconomicità dell'attività di impresa riportante rilevanti perdite nel corso degli anni e notando che , sulla scorta dello stesso PVC sopra richiamato e in relazione alla medesima fattispecie controversa dedotta in questa sede, l'ufficio aveva già provveduto ad accertare le annualità 2012 e 2013 i cui esiti erano i seguenti:
• per l'anno 2012 la società aveva definito la propria posizione sottoscrivendo apposito accordo di mediazione, ex art. 17 bis del Dlgs. 546/92, per effetto del quale aveva provveduto a versare integralmente le imposte accertate, usufruendo soltanto della riduzione delle sanzioni irrogate come previsto dalla norma appena richiamata;
• per l'anno 2013, l'ufficio aveva provveduto a recuperare a tassazione molteplici fatture emesse dal suddetto fornitore (tra le quali, ai fini delle II.DD., il costo relativo alla fattura n. 3797 che è stato dedotto nell'anno
2013 - come costo afferente la competenza economica di tale esercizio - mentre l'Iva è stata detratta nel
2014 e, dunque, recuperata tramite l'avviso di accertamento impugnato in questa sede).
Aggiunge l'ufficio che l'accertamento n. TD7030100379/2016, emesso per il 2013, era divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Con memoria aggiunta parte appellante insiste sull'utilizzabilità del contratto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Questa Corte reputa, conformemente a quanto apprezzato dai primi giudici, che parte ricorrente non abbia convenientemente dimostrato l'inerenza delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi commerciali e di logistica.
Parte ricorrente, nel contestare il recupero della spesa portata dalle due fatture emesse dalla società Società_3, quale costo indeducibile, ha sostenuto di avere provato l'inerenza delle spese attraverso la produzione del contratto stipulato in data 20/12/2020 contenente il regolamento dei rapporti commerciali fra Società_3 e l'appellante.
Deve tuttavia osservare questa Corte che la valutazione dell'ufficio è pienamente condivisibile in quanto le prestazioni pagate dalla ricorrente sono indicate in modo assolutamente generico e sono finalizzate ad abbattere il reddito generando perdite ripetute nel corso degli anni.
Peraltro va detto che parte ricorrente non ha provato l'esistenza del riferito contratto, limitandosi a riportarne il contenuto nell'atto di appello ma non producendolo in giudizio.
La richiesta formulata in udienza di acquisizione dello stesso non può essere accolta attesa la tardività della stessa e la improbabile rilevanza probatoria attesa la mancata produzione nei precedenti gradi di giudizio e nel corso del procedimento di accertamento.
Con riguardo all'inerenza l'art. 109 c. 5 TUIR definisce come costi deducibili ..... "Le spese e gli altri componenti negativi ... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito... ".
Per poter procedere alla deduzione dei costi è quindi fondamentale che essi siano considerati inerenti all'attività svolta, che cioè il loro sostenimento sia necessario per la produzione dei ricavi.
Con la sentenza n. 22611 dell'11 dicembre 2012, la Corte di cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui “ in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova circa l'esistenza e inerenza dei componenti negativi del reddito incombe al contribuente… prova che può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, purché costituenti elementi “certi e precisi” (ex plurimis, Cass. nn. 2168 del
2001, 4218 del 2006, 1561 del 2007, 3305 del 2009, 1147 del 2010)”.
In conclusione, nel caso specifico ritiene questa Commissione che la genericità della fattura non consente di ritenere sussistente il requisito della certezza del costo, alla quale segue poi la verifica della inerenza e della competenza (Cassazione, sentenza n. 4502/2009).
Va infine osservato che la giurisprudenza indicata da parte appellante per sostenere la detraibilità dell'IVA si riferisce a operazioni con fatture per operazioni inesistente e non si attaglia a costi non inerenti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
RC 6/10/2025
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO VI, TO
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2919/2023 depositato il 28/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2191/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 10/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030100555 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 , propone appello nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, per la riforma della sentenza n. 2191/2022, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Reggio
Calabria in data 27/05/2022, depositata il 10/06/2022, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TD7030100555/2018, emesso per l'anno d'imposta 2014, che aveva determinato una minore perdita pari ad € 292.398,00 a fronte di quella dichiarata pari ad € 643.875,00; un valore della produzione pari ad € - 118.810,00, a fronte di quello dichiarato in misura pari ad € - 470.287,00; una maggiore Iva accertata pari ad € 71.255,00 oltre ad irrogare una sanzione pecuniaria di € 80.161,00.
L'accertamento è fondato su di un pvc elevato dalla Guardia di Finanza, contenente recupero a tassazione di due fatture emesse dalla Società_3 Società Consortile, in ragione della circostanza dell'eccessiva genericità delle prestazioni rese, per come descritte nelle fatture stesse.
In particolare, l'ufficio ha recuperato a tassazione il costo portato dalla fattura n. 3797 del 31.03.2014 emessa dalla Società_3 per fornitura di servizi commerciali e di logistica resi nel 2013, il cui costo era stato contabilizzato per competenza nel 2013 ma detratto ai fini Iva nel 2014. Veniva quindi accertato anche l'altro recupero relativo alla fattura n. 6536 del 2015 ai soli fini Ires, essendo stato rilevato il costo per competenza nell'anno
2014.
Parte ricorrente aveva eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 del TUIR e 19 Dpr 633/72, osservando allo scopo che la genericità delle fatture ben poteva essere superata dalle informazioni complementari rese dalla società contribuente;
il mancato rispetto del principio di neutralità dell'Iva, osservando che l'Iva a monte era stata regolarmente versata dalla società Società_3 e quindi non avrebbe potuto essere denegato al cessionario il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.
La Corte Tributaria di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese liquidate in complessive
€ 3.000,00 rilevando che la società ricorrente, sulla quale gravava l'onere di dimostrare l'inerenza dei costi sostenuti, non aveva fornito prova della tipologia dei beni e dei servizi forniti né della loro qualità o quantità, così anche impedendo alla Commissione di vagliare la ricorrenza del requisito dell'inerenza.
Con l'atto di appello si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in quanto il Giudicante si sarebbe limitato a confermare l'indeducibilità dei costi privilegiando l'aspetto formale della carenza descrittiva della fattura e non tenendo in debito conto che l'inerenza dei suddetti servizi poteva essere rilevata dalle informazioni complementari fornite dalla società nel corso del giudizio di primo grado. Deduce in proposito l'appellante che si serviva del Società_3 non solo per l'acquisto della merce destinata alla rivendita ma, in ragione della circostanza che la società controllante Società_2 srl era consorziata della Società_3, si avvaleva anche dei servizi di logistica, magazzinaggio, pubblicità e commerciali;
che, a fronte di acquisti pari a
€ 5.373.011,65 (come risultante dal prospetto di calcolo costi addebitati) la richiesta del pattuito corrispettivo, per il trasporto della merce oltre che per gli altri servizi correlati, è pari al 6 % di detto importo e dunque pari ad € 323.889,64, così come oggettivamente determinato da un contratto del 20.12.2010.
In via gradata, l'appellante ripropone il motivo della spettanza della detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti atteso che i soggetti emittenti risultano averla versata e richiamando in proposito giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ammetteva il diritto alla detrazione dell'imposta oggetto di rivalsa, anche in presenza di operazioni inesistenti, a condizione che il cedente abbia provveduto a versare integralmente l'Iva esposta nella relativa fattura, mancando il danno erariale.
E' costituito l'ufficio che prende posizione su tutti i motivi di appello e ne chiede il rigetto.
In particolare l'ufficio contesta la validità probatoria del contratto stipulato in data 20/12/2020 contenente il regolamento dei rapporti commerciali fra Società_3 e l'appellante, sostenendo che tale documento non era stato esibito durante la verifica né prodotto in giudizio di primo grado in violazione del generale ius novorum in appello ex 7 art. 57 Dlgs.546/92, né nella procedura conciliativa di altro avviso di accertamento annualità
2015, e oltretutto privo di data certa.
L'ufficio insiste sull'antieconomicità dell'attività di impresa riportante rilevanti perdite nel corso degli anni e notando che , sulla scorta dello stesso PVC sopra richiamato e in relazione alla medesima fattispecie controversa dedotta in questa sede, l'ufficio aveva già provveduto ad accertare le annualità 2012 e 2013 i cui esiti erano i seguenti:
• per l'anno 2012 la società aveva definito la propria posizione sottoscrivendo apposito accordo di mediazione, ex art. 17 bis del Dlgs. 546/92, per effetto del quale aveva provveduto a versare integralmente le imposte accertate, usufruendo soltanto della riduzione delle sanzioni irrogate come previsto dalla norma appena richiamata;
• per l'anno 2013, l'ufficio aveva provveduto a recuperare a tassazione molteplici fatture emesse dal suddetto fornitore (tra le quali, ai fini delle II.DD., il costo relativo alla fattura n. 3797 che è stato dedotto nell'anno
2013 - come costo afferente la competenza economica di tale esercizio - mentre l'Iva è stata detratta nel
2014 e, dunque, recuperata tramite l'avviso di accertamento impugnato in questa sede).
Aggiunge l'ufficio che l'accertamento n. TD7030100379/2016, emesso per il 2013, era divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Con memoria aggiunta parte appellante insiste sull'utilizzabilità del contratto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Questa Corte reputa, conformemente a quanto apprezzato dai primi giudici, che parte ricorrente non abbia convenientemente dimostrato l'inerenza delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi commerciali e di logistica.
Parte ricorrente, nel contestare il recupero della spesa portata dalle due fatture emesse dalla società Società_3, quale costo indeducibile, ha sostenuto di avere provato l'inerenza delle spese attraverso la produzione del contratto stipulato in data 20/12/2020 contenente il regolamento dei rapporti commerciali fra Società_3 e l'appellante.
Deve tuttavia osservare questa Corte che la valutazione dell'ufficio è pienamente condivisibile in quanto le prestazioni pagate dalla ricorrente sono indicate in modo assolutamente generico e sono finalizzate ad abbattere il reddito generando perdite ripetute nel corso degli anni.
Peraltro va detto che parte ricorrente non ha provato l'esistenza del riferito contratto, limitandosi a riportarne il contenuto nell'atto di appello ma non producendolo in giudizio.
La richiesta formulata in udienza di acquisizione dello stesso non può essere accolta attesa la tardività della stessa e la improbabile rilevanza probatoria attesa la mancata produzione nei precedenti gradi di giudizio e nel corso del procedimento di accertamento.
Con riguardo all'inerenza l'art. 109 c. 5 TUIR definisce come costi deducibili ..... "Le spese e gli altri componenti negativi ... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito... ".
Per poter procedere alla deduzione dei costi è quindi fondamentale che essi siano considerati inerenti all'attività svolta, che cioè il loro sostenimento sia necessario per la produzione dei ricavi.
Con la sentenza n. 22611 dell'11 dicembre 2012, la Corte di cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui “ in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova circa l'esistenza e inerenza dei componenti negativi del reddito incombe al contribuente… prova che può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, purché costituenti elementi “certi e precisi” (ex plurimis, Cass. nn. 2168 del
2001, 4218 del 2006, 1561 del 2007, 3305 del 2009, 1147 del 2010)”.
In conclusione, nel caso specifico ritiene questa Commissione che la genericità della fattura non consente di ritenere sussistente il requisito della certezza del costo, alla quale segue poi la verifica della inerenza e della competenza (Cassazione, sentenza n. 4502/2009).
Va infine osservato che la giurisprudenza indicata da parte appellante per sostenere la detraibilità dell'IVA si riferisce a operazioni con fatture per operazioni inesistente e non si attaglia a costi non inerenti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
RC 6/10/2025