Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 21/01/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1283/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1
dall'avv. Carmelo Guidotto;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti, dall'avv. Valeria Salvati;
-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 6.02.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 5932023000657404, emesso dall' per il CP_1
pagamento dei contributi I.V.S. sul reddito eccedente il minimale, asseritamente dovuti per il 2016, oggetto dell'atto di accertamento n. TYS01PD00154, comunicato in data
08.03.2022.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che in data
02.01.2024, il ricorrente riceveva l'avviso di addebito n. 5932023000657404, emesso dall' per il pagamento dei contributi I.V.S. sul reddito eccedente il minimale, CP_1
asseritamente dovuti per il 2016, oggetto dell'atto di accertamento nn., TYS01PD00154 comunicato in data 08.03.2022; che il predetto accertamento, presupposto di tale avviso di addebito, è stato definito, con accoglimento per il sig. , giusta sentenza Parte_1
della Corte di Giustizia Tributaria n. 3205/2023, emessa il 9.05.2023 e, dunque, passata in giudicato;
che l'avviso di addebito opposto è stato emesso sulla base dell'atto di accertamento n. TYS01PD00154, comunicato in data 08.03.2022; che tale atto di accertamento, come detto, è stato impugnato dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con ricorso iscritto a ruolo con n. RGR 2948/2022, riunito al n.
RGR 2946/2022; che il predetto procedimento risulta già definito con sentenza n.
3205/2023, emessa dall'Autorità Giudiziaria, in data 09.05.2023, già passata in CP_ giudicato;
che l' però, ha emesso l'avviso di addebito oggi impugnato per CP_ riscuotere le predette somme, non più oggetto di contestazione;
che all' era ed è precluso di procedere al recupero dei suoi asseriti predetti crediti con iscrizione a ruolo od emissione di un avviso di addebito avente efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46 del 1999; che, infatti, in materia di iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale oggetto di impugnazione sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice;
l' potrà iscrivere a ruolo il CP_1
contributo a percentuale dovuto dal contribuente solo dopo la decisione definitiva emessa dal Giudice Tributario che conferma l'accertamento, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto e conseguentemente annullarlo;
CP_ condannare l' a restituire quanto eventualmente pagato dal ricorrente nelle more del presente giudizio.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente Controparte_2 svolgendo articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'odierna udienza dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatti ed in diritto della decisione.
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Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva il giudicante che l'impugnato avviso “costituisce titolo esecutivo” e scaturisce dagli accertamenti tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate, precisamente dall'ACCERTAMENTO UNIFICATO dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, N.
TYS01PD00154 comunicato in data 08.03.2022.
Orbene, il ricorrente, a mezzo difensore, ha proposto ricorso davanti alla competente
C.T.P. di Catania dove è stato iscritto il procedimento R.G.R. 2946/2022. Va evidenziato che i contribuenti che hanno un contenzioso in corso contro accertamenti basati sulla rettifica del reddito d'impresa, ricevono di regola da parte dell' degli CP_1
avvisi di addebito portanti la richiesta di pagamento dei contributi che sarebbero dovuti sulla maggiore base imponibile (che diviene fiscalmente e previdenzialmente rilevante) in base all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate competente, nonostante sia pendente ricorso tributario contro detti avvisi di accertamento. L'Istituto di previdenza evidenzia in genere che, indipendentemente dalla pendenza del ricorso, della quale per altro l' stesso non sarebbe a conoscenza diretta, né potrebbe CP_1
valutare alcuna comunicazione inviata dal contribuente in tal senso, le somme iscritte nell'avviso di accertamento sarebbero in ogni caso dovute dal contribuente e che non esiste alcuna possibilità di sospensione di dette somme indicate negli avvisi di addebito in quanto, in base all'art. 24 co. 3 del D.Lgs. 46/1999, che recita: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.”, l'unica possibilità di sospensione dell'iscrizione a ruolo sarebbe il ricorso al Giudice del Lavoro, per gli avvisi emessi dall' stesso, effettuando così una interpretazione restrittiva del CP_1 contenuto dell'art. 24 co. 3 suddetto, ai soli accertamenti emessi direttamente dall' CP_1
Ebbene, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in riferimento alla cartella di pagamento, ma applicabile anche all'avviso di addebito, “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24 co. 3 d.l.vo 26.2.1999 n.
46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel 4
senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima
CP_ ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario”: cfr. Cass.
9.4.2014 n. 8379; conforme Cass.
1.3.2016 n. 4032.
Osserva il decidente che, come dichiarato dal ricorrente, sul ricorso avverso l'avviso di accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate, costituente il presupposto dell'avviso di addebito impugnato, in data 17.04.2023 è intervenuta la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6 che ha accolto solo parzialmente il ricorso, precisamente limitatamente alle spese di sponsorizzazione.
Tuttavia, come documentato dal medesimo ricorrente con la documentazione allegata alle note depositate in data 2.12.2024 la predetta è stata impugnata dinanzi la Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado, con ricorso depositato il 11.12.2023
Identificativo NIR: ed il ricorso in appello, iscritto al n. 5657/2023 NumeroDiCa_1
RGA, è ad oggi pendente.
Pertanto, l'intervenuta impugnazione giudiziale del verbale di accertamento, precludeva CP_ all' in difetto di un provvedimento esecutivo del giudice, di emettere l'opposto avviso di addebito, che pertanto deve essere dichiarato illegittimo.
Tuttavia, tale declaratoria non preclude l'esame del merito, in quanto, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice della opposizione alla cartella di pagamento che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo: cfr. Cass.
6.7.2018 n. 17858, peraltro citata nelle note conclusive autorizzate proprio dall'opponente, e in senso conforme Cass.
7.5.2019 n. 12025 e Cass.
30.9.2019 n. 24372; tale principio, pur affermato in relazione alla cartella di pagamento,
è applicabile con tutta evidenza anche all'avviso di addebito, attesa la eadem ratio.
Infatti, si osserva, ancora, che, in base ai principi ripetutamente affermati dalla Suprema
Corte (ex plurimis: Cass. nr. 5763 del 2002; nr. 13982 del 2007; nr. 12333 del 2015; nr.
11515 del 2017; nr. 18262 del 2017; nr. 6356 del 2020), in tema di riscossione di contributi e premi, l'opposizione avverso la cartella esattoriale (id est: avverso l'avviso 5
di addebito) dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi, ricorrendo gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale i giudici di legittimità avevano già ritenuto (per tutte: Cass. nr. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo a un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario;
sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Nella specie, l' , attore in senso sostanziale, ha CP_1 proposto la propria domanda con il provvedimento oggetto dell'opposizione; pertanto, la costituzione dell'ente nel successivo giudizio di opposizione, con richiesta di rigetto dell'opposizione medesima - implicante, in via implicita, la domanda di conferma della pretesa oggetto dell'avviso di addebito -, impone al giudice di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell'ente.
Orbene, considerato che la sentenza di primo grado risulta essere stata impugnata ed il giudizio di appello è tuttora pendente, osserva il decidente che non vi è alcun dato certo rispetto al quale ancorare le pretese contributive.
CP_ Evidenzia ancora il decidente che l' attore in senso sostanziale in questo procedimento, non ha prodotto in giudizio i verbali di accertamento tributari dell'Agenzia delle Entrate ne alcun altro elemento probatorio sul quale fondare la propria pretesa e, pertanto, è venuto meno al proprio onere della prova su di esso gravante così come previsto dall'art. 2697 c.p.c..
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
Tuttavia, tenuto conto della “consequenzialità” dell'opposizione rispetto all'accertamento tributario, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare per un mezzo le spese di lite, mentre per la restante parte seguono la soccombenza a carico dell'ente impositore. 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce;
per le ragioni di cui in parte motiva, annulla l'avviso di addebito n. 5932023000657404 in questa sede opposto;
CP_ compensa per metà le spese di lite, condannando l'opposta al pagamento in favore del ricorrente della residua metà che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta