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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1022/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa IC Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/02/1971 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Patriarca Laima del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Patriarca Laima del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 21/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Gattinara (VC) il 03/05/1997, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 9, Parte II - Serie A, Anno 1997. Per_ Dall'unione sono nate le figlie e IC, oggi entrambe maggiorenni, solo la prima economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa dell'08/07/2022 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Gattinara (VC) il 03/05/1997, trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 9, Parte II - Serie A, Anno 1997 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la casa coniugale in Gattinara, di proprietà comune dei coniugi, a
[...]
, che vi manterrà la residenza insieme con le figlie;
Parte_1
2. DISPONE che le figlie abbiano collocazione alternata presso l'uno e l'altro genitore per tempi tendenzialmente paritari;
3. DISPINE che ciascun genitore concorra al mantenimento ordinario della figlia IC direttamente, quando la tiene presso di sé;
4. DISPONE che e concorrano per metà quota Parte_1 Parte_2 ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per la figlia IC, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli in data 21/12/2018, che dichiarano di conoscere e, in deroga ad esso, si obbligano di concorrere per metà quota ciascuno anche al pagamento delle spese per l'abbigliamento della figlia medesima;
5. DÀ ATTO che si obbliga di pagare per intero le rate mensili (euro Parte_1
309) per la restituzione del mutuo contratto con Banca Intesa NP SpA fintanto che abiterà nella ex casa coniugale in comproprietà tra i coniugi;
6. DÀ ATTO che le spese del procedimento saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa IC Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1022/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa IC Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/02/1971 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Patriarca Laima del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Patriarca Laima del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 21/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Gattinara (VC) il 03/05/1997, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 9, Parte II - Serie A, Anno 1997. Per_ Dall'unione sono nate le figlie e IC, oggi entrambe maggiorenni, solo la prima economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa dell'08/07/2022 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Gattinara (VC) il 03/05/1997, trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 9, Parte II - Serie A, Anno 1997 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la casa coniugale in Gattinara, di proprietà comune dei coniugi, a
[...]
, che vi manterrà la residenza insieme con le figlie;
Parte_1
2. DISPONE che le figlie abbiano collocazione alternata presso l'uno e l'altro genitore per tempi tendenzialmente paritari;
3. DISPINE che ciascun genitore concorra al mantenimento ordinario della figlia IC direttamente, quando la tiene presso di sé;
4. DISPONE che e concorrano per metà quota Parte_1 Parte_2 ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per la figlia IC, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli in data 21/12/2018, che dichiarano di conoscere e, in deroga ad esso, si obbligano di concorrere per metà quota ciascuno anche al pagamento delle spese per l'abbigliamento della figlia medesima;
5. DÀ ATTO che si obbliga di pagare per intero le rate mensili (euro Parte_1
309) per la restituzione del mutuo contratto con Banca Intesa NP SpA fintanto che abiterà nella ex casa coniugale in comproprietà tra i coniugi;
6. DÀ ATTO che le spese del procedimento saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa IC Tamagnone
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