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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 501/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, C.F._1
dall'avv. Nicola Marino Merlo, presso il cui studio sito in Patti (ME)
via Crispi n. 9, è elettivamente domiciliato;
Attore -
CONTRO
in persona del Sindaco, legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Patti (ME), P.zza Scaffidi n. 1, (C.F.
), autorizzato a stare in giudizio giusta deliberazione di P.IVA_1
G.M. n. 309 del 7 giugno 2022, ed elettivamente domiciliato in Tortorici
(ME), via Pizzuti n. 17, presso lo studio dell'avv. Flavia Galbato
Muscio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Convenuto –
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 marzo 2025, svoltasi, giusta decreto del 29-1-2025,
con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio n° 501/2022
R.G., , premessa l'esposizione in fatto e in diritto delle Parte_1
proprie ragioni, conveniva in giudizio il per ivi Controparte_1
sentire accogliere le conclusioni che, qui, di seguito, si trascrivono:
“Nel merito accertare e dichiarare, ex art. 2051 c.c. l'esclusiva responsabilità
del in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, nella qualità di custode del bene, nella provocazione di tutti i danni subiti dal sig. per le ragioni esposte in narrativa in seguito Parte_1
all'alluvione descritta;
Per l'effetto, condannare il in Controparte_1
persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, a risarcire all'odierno attore l'importo di € 1.650,00 per i lavori di natura strutturale all'immobile allagato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo, come da fattura pro forma rilasciata dalla ditta Scolato
costruzioni che si allega;
Condannare, altresì, il convenuto, al CP_1
risarcimento dei danni materiali per la perdita di tutti i beni presenti all'interno dell'immobile allagato, quantificati, giusta perizia a firma dell'ing.
che si allega, ed ammontanti ad € 16.820,00;Condannare, Persona_1
2 altresì, il convenuto in persona del sindaco pro tempore al Controparte_1
pagamento in favore del mio assisto di € 120,00 per pulizia e igienizzazione effettuata all'autovettura Mercedes SLK tg. EW076MY, nonché della somma di € 300,00 per lavori di manodopera sullo scooter Honda tg. CP54720 ed €
395,00, sempre per lavori di ripristino e manodopera sulla Vespa piaggio tg.
ME 37282, tutti mezzi di proprietà dell'odierno attore come da fatture allegate. Condannare complessivamente il in persona del Controparte_1
sindaco pro tempore, al pagamento in favore del sig. della Parte_1
complessiva somma di € 19.285,00, a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti in seguito all'evento dannoso verificatori in data 05 luglio 2020, per tutte le ragioni esposte ed argomentate in narrativa. In ogni caso condannare l'ente convenuto, in persona del sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre CPA e 12,50 %
spese generali”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23-9-2022, si costituiva l'ente convenuto, instando per “1. – In accoglimento dei motivi di cui ai punti A) e B) della presente comparsa di risposta, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della promossa domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c., e, pertanto, disattenderla e/o rigettarla integralmente pronunciando ogni consequenziale statuizione di legge;
2. –
Per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di risarcimento dei danni ivi quantificati” con il favore di spese e compensi.
All'udienza di prima comparizione del 27 settembre 2022, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
3 Quindi, con ordinanza del 23-2-2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 febbraio 2023, il G.I., premettendo che “1. Vanno ritenute ammissibili e rilevanti le prove testimoniali dirette chieste da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
depositata il 17-11-2022 con il limite di tre testi a scelta dell'attore fra quelli indicati.
2. Appaiono, invece, inammissibili le prove testimoniali dirette chieste dall'ente convenuto poiché i capitoli di cui alle lettere A e E sono formulati in modo generico;
invero, quello di cui alla lettera A fa riferimento ad una pronta e tempestiva attivazione da parte del senza specificare CP_1
il fatto concreto nel quale si sarebbe manifestata l'attività in questione e quello di cui alla lettera E fa genericamente riferimento alla manutenzione di tutti gli impianti e di tutte le strutture comunali. Il capitolo di cui alla lettera F
esprime invece una valutazione di natura tecnica e non la narrazione di un fatto mentre gli altri capitoli di prova (B, C, D) attengono a circostanze documentate e/o documentabili trattandosi di atti dell'ente territoriali (ordini di servizio, conferimento di incarichi, affidamenti…) e non di fatti. È, invece,
ammissibile la prova contraria chiesta dal nella propria memoria ex CP_1
art. 183 comma 6 n. 3 del 16-12-2022, sempre con il limite di tre testi.
All'esito dell'escussione dei testi, si valuterà la rilevanza della chiesta CTU”,
rinviava la causa all'udienza del 10 marzo 2023 per l'escussione dei testi.
Quindi, all'esito dell'udienza del 25-09-2023, il G.I., “ritenuta superflua la chiesta CTU avendo la causa natura strettamente documentale”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17-12-
4 2024, poi rinviata al 3 marzo 2025 atteso che “in data 11-11-2024 è
avvenuta la costituzione del nuovo difensore di ”. Parte_1
Come accennato, all'udienza del 3 marzo 2025, svoltasi, giusta decreto del 29-1-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, nella vicenda in esame, occorre, preliminarmente vagliare la sussistenza o meno della responsabilità dell' CP_2
convenuto.
A tale proposito, giova rammentare che ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito”.
La funzione della norma in parola è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione — potendo eliminare le situazione di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa — salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio come fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Infatti, per caso fortuito, ex art. 2051 c.c., deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che,
5 interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
In questi termini, la Cassazione ha precisato che il caso fortuito deve essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità
nonché assoluta eccezionalità (Cass. n. 5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto.
In sintesi, secondo tale visione prospettica, il caso fortuito, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe essere:
a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia, soggiungendosi che, nella nozione, rientrano:
1) l'evento imprevisto e imprevedibile;
2) il fatto del terzo;
3) il fatto della vittima, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo sia altamente prevedibile. Tale prevedibilità, individuabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ancora, con riguardo ad ipotesi del tipo di quella in esame, la giurisprudenza di merito ha precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non
6 inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” avendo cura di chiarire che “Per quanto concerne, in particolare, il caso fortuito costituito dai nubifragi, si riportano le seguenti massime:- "La distinzione tra forte temporale, nubifragio o calamità
naturale, suscettibili di integrare causa di forza maggiore rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode, non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma, in relazione alla intensità ed eccezionalità
(in senso statistico) del fenomeno, presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso" (Tribunale
Genova Sez. II, 16/06/2016, e Corte d'Appello Torino, 24/11/2006);- "Ai fini della prova liberatoria che il custode deve fornire, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il fattore causale estraneo al danneggiante, per costituire caso fortuito, deve avere una efficacia causale di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo. Nel caso di specie, si è negato che un eccezionale nubifragio potesse escludere la responsabilità della
Pubblica Amministrazione per i danni derivanti dalla tracimazione delle acque, a causa dell'omessa manutenzione del sistema di smaltimento delle acque piovane" (Cass. civ. Sez. III, 09/03/2010, n.
5658)” (Tribunale Roma sez. XIII, 27/03/2019, n.6592).
Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Quanto al merito, atteso che come questa Corte ha già avuto modo di affermare custodi sono tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione
7 (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa
(v., Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317), va posto in rilievo che custodi sono certamente i proprietari, in quanto tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita. Poiché ex art. 14
C.d.S., gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c)
all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
e considerato che a loro carico (così come dei relativi concessionari) è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n.
24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298), va sottolineato che giusto, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto,
secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto
(cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del
8 verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno
è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè
dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c., integra invero un'ipotesi di responsabilità
caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito - c.d. responsabilità aggravata- (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016, n.
13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877). Il custode è cioè
tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto)
nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso - come detto - art. 14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem leadere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Siffatta
inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione
9 sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto
(v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006,
n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897). Atteso che il custode presunto responsabile può se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1, dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità
presunta ex art. 2051 c.c., del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass.,
8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n.
4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass.,
18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche,
si è da questa Corte invero esclusa l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con
10 modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche (v. Cass., 17/12/2014, n. 26545). Nel sottolinearsi come "ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale" imponga "oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro
Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è
chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più
frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili" (in tali termini v. Cass.,
24/3/2016, n. 5877), si è da questa Corte al riguardo precisato che l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità
del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (v. Cass.,
24/9/2015, n. 18877; Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n.
5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonché, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n.
5877), nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane (v. Cass., 9/3/2010,
n. 5658). Un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, si è
affermato poter integrare il fortuito (o la forza maggiore) laddove non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l'esimente (v. Cass., 24/3/2016, n. 5877). In altri termini, che il custode non
11 sia in colpa. Quest'ultimo è pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta (con particolare riferimento alla manutenzione e alla pulizia delle strade), e che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, e nella stessa misura,
verificati (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658)” (Cassazione civile sez. VI,
28/07/2017, n.18856).
Si soggiunga ancora che, come chiarito dalla giurisprudenza di merito,
“In tema di responsabilità ex articolo 2051 del Cc, perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un “forte temporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità
naturale”, presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità
del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia” (Tribunale Napoli sez.
II, 10/01/2023, n.255), in adesione alla giurisprudenza di legittimità – vedi ad es. Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n.30521, per la quale
“In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità
naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità
12 del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia” (e così anche Cassazione civile sez. III,
11/02/2022, n.4588).
3. Fornite queste coordinate normative e giurisprudenziali, rileva notare che, nella specie, la verificazione del fatto storico, come descritta da parte attrice, ovvero il nubifragio abbattutosi lungo la via
Tenente Natoli di Patti Marina il 5 luglio 2020, oltre che pacifico e incontestato, è documentato in atti.
3.1. Occorre, allora, domandarsi se il suddetto evento sia stato di tale eccezionalità e imprevedibilità da integrare il caso fortuito come fattispecie idonea ad escludere, in tutto o in parte, la responsabilità del custode e, pertanto, ad elidere il nesso di causalità fra la cosa in custodia e il pregiudizio che lo lamenta. Pt_1
Invero, come accennato, la formulazione del giudizio va compiuta non sulla base di nozioni di comune esperienza ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) ancorché – è bene rammentarlo - riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia.
In tale ottica, premessa la produzione documentale versata in atti dal convenuto il 26-11-2022, in uno con la memoria ex art. 183 CP_1
comma 6 n. 2 c.p.c., e, segnatamente, quella relativa ai rilievi pluviometrici afferenti all'evento meteorico del 5-10-2020, da cui è
risultato che “Tramite i seguenti grafici in allegato vengono riportati i dati
13 pluviometrici relativi l'evento meteorico avverso verificatosi Domenica 5
luglio 2020 sul territorio di Marina di La centralina di monitoraggio CP_1
dei dati meteorologici installata nella stessa località sopra menzionata ha rilevato un quantitativo di precipitazione pari a 78.2 mm (equivalenti alla caduta di 78.2 litri per metro quadro di superficie) in un intervallo temporale di circa 3 ore. L'intensità di precipitazione massima (rain rate) è risultata pari a 164.6 mm/h, ben oltre la soglia dei 30mm/h che indica lo status di nubifragio;
dallo specifico grafico riguardante questo parametro si evince come siano presenti anche altri picchi d'intensità oltre tale soglia indicativa.
L'evento meteorico ha interessato la località costiera tra le ore 7:30 e le ore
11:00 del mattino del 05 luglio 2020. I dati sopra menzionati sono stati rilevati dalla centralina meteo Davis vantage Pro2 wireless, installata nel rispetto delle norme WMO (World meteorological organisation)”, giova,
tuttavia, osservare quanto segue:
i) l'evento temporalesco del 5/07/2020 era stato previsto dalla
Protezione Civile Regionale, la quale aveva diramato, in data
4/07/2020, l'avviso di allerta meteo – idrogeologico ed idraulico n.
20186 – prot. n. 36951 – valido dal 4/07/2020 ore 16,00 sino alle ore
24,00 del 5/07/2020 (vedi produzione documentale del Controparte_1
del 23/09/2022).
ii) lo stesso ente convenuto, nella nota del 16-12-2020 redatta a riscontro della richiesta risarcitoria dell'attore, precisava che fosse noto
“tramite la produzione di estratto del bollettino di Vigilanza Meteorologica
Nazionale oltre ad articoli di giornale del 4, 5 luglio 2020 che i territori della
14 Calabria e della Sicilia sarebbero stati interessati da tempeste temporali e bombe d'acqua con mari da agitati a molto agitati…”
Da quanto sopra documentato, appare, di conseguenza, perplessa la qualificazione dell'evento come imprevedibile, come sostiene il convenuto.
Il al riguardo, ha allegato di essersi attivato Controparte_1
tempestivamente per evitare le conseguenze negative del fenomeno temporalesco, avendo disposto interventi di pulizia delle caditoie e dei pozzetti negli anni 2016, 2017 e 2019 e un intervento di autoespurgo del sistema fognario nel 2020, come sintetizzati in comparsa conclusionale (pagg. 12-13).
Sennonché, l'intervento del 2019, per come può evincersi dalla stessa determina n. 299 del 20/9/2019, venne disposto in conseguenza dell'evento meteorologico del 29/08/2019 e gli altri interventi allegati di pulitura di caditoie e pozzetti si palesano come particolarmente risalenti nel tempo rispetto alla data dell'evento alluvionale del 5
luglio del 2020.
Quanto all'autoespurgo del sistema fognario del giugno 2020, trattasi di intervento legato alla sottostante specifica criticità che, tuttavia, non appare ricollegabile alle conseguenze dell'evento alluvionale del 5
luglio 2020:
15 Con riferimento, invece, alle criticità connesse al fenomeno per cui è
causa, sono condivisibili – perché conformi agli esiti dell'istruttoria espletata - le argomentazioni di parte attrice allorquando, in comparsa conclusionale, ha evidenziato che “I testi escussi hanno, infatti, asserito che eventi di tale portata si erano più volte verificati negli anni precedenti quello in questione e che, numerose volte gli stessi avevano comportato l'allagamento della zona interessata nella località Marina di Quanto CP_1
esposto viene affermato, sotto giuramento di rito, dal sig. , dal CP_3
sig. e dal sig. , testi di parte attrice, ma Controparte_4 Controparte_5
ribadito anche dal sig. , teste citato dal Testimone_1 CP_1
laddove afferma: “In merito alla circostanza n. 13 (delle memorie
[...]
di parte attrice) posso dire che quando pioveva forte si verificavano allagamenti anche negli anni precedenti”. I testi sentiti confermano,
inoltre, come l'intervento da parte del convenuto sia risultato CP_1
inappropriato, considerato che l'apertura dei canali di scolo in mare è
avvenuta parzialmente il giorno precedente al verificarsi dell'evento dannoso e la seguente mattina del 05 luglio 2020; al riguardo il sig. , Controparte_5
testualmente asserisce: “Io sono stato contattato dal Comune di nella CP_1
persona del sig. , per aprire i canali di scolo a mare nel pomeriggio di Pt_2
giorno 04, ma non ho finito il lavoro di apertura perché mi hanno detto di fermarmi, perché si era fatto tardi e non pioveva quasi più” e continua “la mattina di giorno 05 luglio, chiamato dall'ing. ho ripreso i lavori di Pt_2
apertura dei canali di scolo a mare, poiché le vie di Patti Marina, inclusa la via Tenente Natoli, erano già sommerse d'acqua”. Pertanto, già la sera prima dell'alluvione vi era piena contezza da parte del sulla possibilità di CP_1
16 piogge abbondanti, visti i precedenti allagamenti e le precipitazioni già in corso, ma, nonostante ciò, i canali di scolo erano rimasti parzialmente chiusi comportando, l'indomani mattina, l'impossibilità per gli stessi di smaltire la pioggia intervenuta nelle prime ore della giornata e determinando, così, l'allagamento per cui è causa. È chiaro che l'intervento di apertura dei canali di scolo in mare non sia stato affatto tempestivo ed appropriato, sia per i tempi, sia relativamente alle modalità e, la mancata apertura degli stessi ha palesemente comportato la risalita delle acque dal mare verso monte, provocando l'allagamento della zona interessata;
difatti le stesse acque, non confluendo in mare, ovviamente risalgono, invadono le strade e comportano lo straripare dei pozzetti, così come effettivamente accaduto. Risulta chiaro e pacifico che se i tombini fossero stati adeguatamente puliti ed i canali di scolo in mare opportunamente e tempestivamente aperti,
l'allagamento non si sarebbe verificato o, quantomeno, avrebbe avuto portata nettamente inferiore … (pagg. 2-3).
In sintesi, dalle risultanze dell'istruttoria sono emerse sia l'inadeguatezza dell'intervento del operato il 4 luglio 2020 sia CP_1
la frequenza, tutt'altro che episodica, del fenomeno dell'allagamento di quella specifica zona della località di Patti Marina in ipotesi di eventi del tipo di quello, in concreto, verificatosi il 5-7-2020.
Tant'è vero che parte attrice ha prodotto in giudizio la determina del funzionario responsabile del settore dei Lavori Pubblici del Comune
del 20 agosto 2022 avente ad oggetto “Lavori urgenti per il
Convogliamento delle acque nel tratto compreso tra il torrente Santa Venera e la via Tenente Natoli finalizzati alla eliminazione del Rischio idraulico e
17 all'eliminazione dei fenomeni di allagamento dell'abitato urbano della località
Patti Marina”.
Ne discende che, avuto riguardo proprio al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, non si ritengono integrati gli estremi del caso fortuito invocati da parte convenuta,
mentre l'attore ha fornito la prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia.
4. Se, pertanto, è stato accertato l' “an” del diritto al risarcimento dei danni sofferti da , sotto il profilo della concreta Parte_1
quantificazione, l'attore ha allegato e documentato la sussistenza di un danno patrimoniale pari complessivamente ad € 19.285,00, così
suddiviso nelle singole sottostanti voci:
a) € 1.650,00 per i lavori di natura strutturale sull'immobile allagato come da fattura rilasciata dalla ditta Scolaro Costruzioni;
b) danni materiali per la perdita dei beni presenti all'interno dell'immobile allagato, quantificati in € 16.820,00, come da perizia dell'ing. ; Persona_1
c) € 120,00 per pulizia e igienizzazione dell'autovettura Mercedes SLK
tg. EW076MY; € 300,00 per lavori di manodopera effettuati sullo scooter Honda tg. CP54720; € 395,00 per lavori di ripristino e manodopera effettuati sulla vespa Piaggio tg. ME 37282, quali mezzi di proprietà dell' attore, come da fatture allegate in atti.
Ora, atteso che siffatta quantificazione dei danni, oltre che documentata dall'attore, non ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte dell'ente convenuto, che si è limitato
18 unicamente ad asserire la ricorrenza dell'esimente del caso fortuito, né
ha contestato la documentazione posta dallo a sostegno delle Pt_1
singole poste di danno, va accolta la domanda risarcitoria dell'attore avente ad oggetto la somma complessiva di € 19.285,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 91
c.p.c., e vanno, quindi, poste a carico del e liquidate Controparte_1
come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto dell'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della causa,
secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 501/2022 R.G.,
ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda risarcitoria formulata in citazione e, per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco, legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1
19 della somma complessiva di € 19.285,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
2. Condanna il in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre alla rifusione delle spese di notifica della citazione (€ 5,19); delle spese di notifica dell'intimazione dei testi (€ 6,55 x 2), del C.U. e dei diritti di segreteria.
Così deciso in Patti il 5-06-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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