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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2776/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2776 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Tirinato giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5065/2023, pubblicata in data 16/05/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, depositato il 29.3.2022, , in qualità di lavoratrice detenuta, Parte_1 conveniva il chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Condannare, in tesi, il al pagamento (…) sulla Controparte_1 base delle percentuali della retribuzione minima previste dalla competente Commissione, della somma pari ad € 44.861,26, secondo i conteggi effettuati nella perizia di parte che si allega in atti, quale mercede spettante alla stessa per l'attività lavorativa prestata da parametrarsi in relazione all'inquadramento specifico per le distinte mansioni esercitate, per la 13° mensilità, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute e la maggiorazione prevista per lo straordinario e del TFR corrisposti in maniera inferiore, il tutto per ogni anno di lavoro compreso tra il 01/01/2014 ed il
31/12/2017, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo;
in ipotesi, condannare, il
al pagamento (…) della somma pari ad € 29.907,50, sulla base Controparte_1 dei 2/3 della retribuzione base comprensiva della contingenza, rispetto alla retribuzione tabellare indicata dai CCNL Turismo Pubblici Esercizi susseguitisi negli anni, da parametrarsi in relazione all'inquadramento specifico per le distinte mansioni esercitate, per la 13° mensilità, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute e la maggiorazione prevista per lo straordinario e del TFR corrisposti in maniera inferiore, il tutto per ogni anno di lavoro compreso tra il 01/01/2014 ed il 31/12/2017, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo”.
A fondamento della domanda esponeva:
-di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi degli artt. 20 e ss. della l. 354/2975, presso la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, nel periodo compreso tra il 1.1.2014 e il
31.1.2018, svolgendo le mansioni di “addetto alla cucina” (cat. A), “aiuto addetto alla cucina” (cat. B) e “inserviente di cucina” (cat. C) nonché “addetto alla cucina - Bilancio” (cat. A/5), tutte mansioni rientranti nei servizi vari d'istituto CCNL Turismo Pubblici Esercizi come attestato dai documenti provenienti dall'Amministrazione datoriale che venivano allegati;
3
-di aver percepito una retribuzione inadeguata e non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro svolto nonché non corrispondente alla previsione contrattuale collettiva, stante il mancato adeguamento delle mercedi da parte del ex art. 22 della legge n. 354 del 1975, avvenuto Controparte_1 solo a decorrere dall'ottobre del 2017;
-di aver diffidato via pec in data 17.12.2021 il per ottenere CP_1
l'equa corresponsione delle somme dovute per l'attività lavorativa prestata.
Il , costituendosi con il patrocinio dell'Avvocatura Generale CP_1 dello Stato, resisteva genericamente ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti, rassegnando le seguenti conclusioni: “ ritenere e dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite in epoca antecedente al quinquennio della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 21.04.2022 (pertanto, ante 21.04.2017) o, eventualmente, dichiarare la prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 2956 c.c.”.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso e condannava il al pagamento della complessiva somma di CP_1
€ 8.200,74, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Compensava per un terzo le spese di lite e condannava il alla refusione dei CP_1 restanti due terzi. Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di prescrizione parziale, osservando che il termine di prescrizione quinquennale, in caso di plurimi e distinti rapporti di lavoro instaurati nel tempo con l'amministrazione carceraria, decorreva dalla cessazione di ogni singolo rapporto. Pertanto dichiarava prescritte le differenze retributive maturate fino al 17.12.2016, essendo stato interrotto il relativo termine prescrizionale, per la prima volta, con la diffida stragiudiziale inviata a mezzo pec dalla parte ricorrente, in data
17.12.2021.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “1) Accogliere la domanda (…) posto che il termine prescrizionale decorreva per la prima volta dalla data del 31.01.2018 ed è stato interrotto nuovamente in data 17.12.21 mediante invio di diffida interruttiva di prescrizione inviata a mezzo PEC al;
Controparte_1
2) per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado CP_3 riconoscendo il diritto della Sig.ra ad ottenere la condanna del Parte_1 [...]
al pagamento in suo favore della ulteriore somma pari ad € 21.706,76 Controparte_1 4
(cifra così ottenuta sottraendo dalla cifra richiesta con la domanda principale pari ad € 29.907,50 la cifra riconosciuta con la sentenza di primo grado pari ad € 8.200,74 quest'ultima relativa esclusivamente alle mensilità successive al 17.12.2016) sulla base dei 2/3 della retribuzione base comprensiva della contingenza, rispetto alla retribuzione tabellare indicata dai CCNL Turismo Pubblici Esercizi susseguitisi negli anni, secondo i conteggi effettuati nella perizia di parte allegata in atti, quale mercede spettante alla stessa per l'attività lavorativa ININTERROTTAMENTE prestata da parametrarsi in relazione all'inquadramento specifico per le distinte mansioni esercitate, per la 13° mensilità, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute e la maggiorazione prevista per lo straordinario e del TFR corrisposti in maniera inferiore, il tutto per ogni anno di lavoro compreso tra il 01/01/2014 ed il 31/01/2018 (ad eccezione di quanto già riconosciuto in primo grado ossia le mensilità dell'anno 2017) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.
3) per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado, e, nel CP_3 dichiarare fondata la domanda proposta dall'odierna appellante, liquidare integralmente le spese relative al giudizio di primo grado per un importo ulteriore di € 1.000,00 nonché le spese del presente giudizio d'appello. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA e interessi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. L'appellante, con unico e articolato motivo di gravame assume la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione per erronea valutazione del momento interruttivo del rapporto di lavoro della lavoratrice nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., in relazione agli emolumenti retributivi spettanti per lavoro carcerario prestato ai sensi dell'art. 22 l.
354/1975.
Il si è costituivo resistendo al gravame e Controparte_1 spiegando appello incidentale, con il quale ha chiesto: “in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare l'integrale prescrizione dei crediti azionati nel presente giudizio o, quantomeno, dei crediti relativi alle mensilità fino all'aprile del 2017 e l'adeguamento per le mensilità successive al 1° ottobre 2017, per le ragioni sopra esposte.
Con vittoria delle spese di lite”.
All'udienza di discussione del 16.2.2024 l'appellante rilevava l'inammissibilità delle eccezioni sollevate per la prima volta con l'appello 5
incidentale inerenti il presunto adeguamento della mercede dal 2017 e il formato pdf della diffida nonché l'inammissibilità della documentazione allegata al riguardo.
Disposta CTU contabile come da ordinanza del 16.2.2024, con successiva ordinanza resa all'udienza del 25.9.2025 questa Corte disponeva procedersi ad un supplemento di CTU in relazione agli specifici rilievi formulati dall'appellante.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello principale è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
La questione devoluta a questa Corte riguarda la prescrizione quinquennale dei crediti da “mercede” per il lavoro carcerario svolto per il periodo da gennaio 2014 a gennaio 2018.
È pacifico che l'appellante sia stata reclusa presso la Casa Circondariale di Rebibbia, prestando la propria attività lavorativa ininterrottamente alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dal 1.1.2014 al 31.1.2018 svolgendo le seguenti diverse mansioni: aiuto addetto alla cucina, addetto alla cucina, inserviente di cucina e addetto alla cucina-bilancio, come dimostrano le buste paga depositate in atti dalle quali risultano tutte le decorrenze e le quantità lavorative, riportate nel prospetto accluso al ricorso, e non contestate dal . CP_1
Questo Collegio si conforma alle motivazioni rese in pronunce analoghe di questa Corte, qui richiamate ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c.. (v. tra tutte, Corte di Appello di Roma, Sez. Lav. II, n.1325/2025 e conformi del V°
Collegio, S.L. n.3038/2024 n.4055/2024; n.4203/2024 nonché S.L. n.410/2025, n.4203/2024, n.4154/2024, n.4055/24, n.4054/24, n.555/2024,
n.2782/2024, n.1810/2024, n.3595/2024, n.1325/2023, n.3257/2022).
Conformemente a quanto argomentato dalla S.C, il rapporto di lavoro alle dipendenze del , come parte integrante ed Controparte_1 obbligatorio del trattamento rieducativo (ex artt. 15 e 20 della legge
353/1975), deve essere considerato, per un verso, unitario, in quanto riconducibile al in qualità di datore di lavoro, per il Controparte_1 6
tramite del dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per altro verso continuativo, indipendentemente dalle interruzioni tra un periodo di paga e l'altro. Infatti, occorre tener conto della peculiarità del lavoro penitenziario che, per i condannati, si configura come obbligatorio e non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di assegnazione al lavoro. Ne consegue che spettava all'Amministrazione allegare e documentare che la sospensione dell'attività lavorativa avesse determinato la cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità oggettivamente valutabile al fine della prosecuzione di tale attività. Tuttavia, il non ha assolto a tale onere CP_1 probatorio, fondando l'eccezione di prescrizione su generiche deduzioni difensive.
Questa Corte si conforma alle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. n. 17140 del 25.06.2024 che qui deve intendersi integralmente richiamata anche ai sensi dell'art.118, disp. att., c.p.c.). Pur dando atto delle modifiche normative apportate all'art. 20 della legge n. 354/1975, da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d. lgs. 2 ottobre 2018, n.124 - mediante il quale è stato formalmente eliminato il riferimento all'obbligatorietà del lavoro poiché, oltre ad essere in contrasto con il carattere non afflittivo del lavoro penitenziario, si poneva in contrasto con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario - la Corte di Cassazione ha riconosciuto, comunque, una certa obbligatorietà del lavoro, ancorché non sotto il profilo strettamente afflittivo/espiativo, come si ricava anche dalle disposizioni normative (v. art. 15 della legge n. 345/1975) che valorizzano la necessità di un percorso rieducazione.
Ne consegue che devono trovare accoglimento i rilievi secondo i quali, in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore- detenuto non decorre in costanza del rapporto di lavoro, tanto più che nei confronti del lavoratore è configurabile una situazione di metus, che non necessariamente si identifica nel timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, ma si desume da una pluralità di elementi quali: a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto la prospettazione di un piano di lavoro completo in relazione al numero dei detenuti, b) l'inidoneità della previsione normativa di una commissione interna che dovrebbe limitare le scelte discrezionali nelle assegnazione del lavoro ai detenuti;
c) la scarsità del lavoro in rapporto al 7
numero dei detenuti;
d) la carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) le possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) la mancanza di regole generali volte a garantire una forma di controllo preventivo.
Deve pertanto escludersi la prescrizione dei crediti azionati, tenuto conto che le rivendicazioni dell'appellante si riferiscono ad un complessivo periodo lavorativo da intendersi protratto presso il medesimo istituto in modo continuativo da gennaio 2014 sino al mese di gennaio 2018, atteso che il termine prescrizionale, alla stregua dei princìpi precedentemente enunciati, non era decorso, stante l'instaurazione del giudizio di primo grado in data
29.3.2022 e la notifica dell'originario ricorso introduttivo il 22.4.2022.
Per completezza, si richiama l'onere probatorio, incombente sull'amministrazione, di fornire la prova della cessazione dello svolgimento di detta attività - decorrendo da tale momento il dies a quo per il computo e la maturazione della prescrizione e della conseguente estinzione del diritto, rilevando come tale onere non sia stato assolto) non risultando da parte dell'amministrazione l'allegazione (prima che la prova) di altre situazioni obiettivamente incompatibili (nei termini di cui innanzi) con la prosecuzione del rapporto lavorativo (inidoneità al lavoro, malattia, etc.). (Cfr. Cass. n.15310 del 9.6.2025, n.5510/2025, n.32521/2024, n.17484/2024; n.17478/2024, n.17476/2024; Cass. n. 2092/2024).
Restano assorbite le doglianze del sull'inesistenza della diffida CP_1 stragiudiziale per essere stata depositata in formato non congruo, atteso che al momento del deposito del ricorso in primo grado la prescrizione comunque non era maturata.
Passando al merito delle pretese economiche, la Corte, in conformità con i conteggi alternativi effettuati dal CTU, dai quali non vi è motivo di discostarsi, riconosce alla lavoratrice per differenze retributive l'importo complessivo di € 15.165,67. Invero, le deduzioni contenute nell'originario ricorso introduttivo, secondo cui «Con riferimento al CCNL Turismo Pubblici Esercizi 2013/2016 e del 2017/2020 la mansione di “inserviente di cucina” può inquadrarsi come corrispondente al livello 6 che riguarda quelle attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze 8
professionali come nel caso delle mansioni svolte dalla , che si è Parte_1 occupata di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro.
La mansione di “addetto alla cucina” e di “aiuto addetto alla cucina”, può inquadrarsi come corrispondente al livello 6s del CCNL Turismo Pubblici
Esercizi 2013/2016 e 2017/2020 che riguarda quelle attività che richiedono adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite per l'esecuzione di lavori di normale complessità come nel caso delle mansioni svolte dalla Sig.ra che si è occupata della produzione dei pasti all'interno della struttura Parte_1 detentiva, di supporto ai cuochi e aiuto-cuochi nella preparazione degli ingredienti, nell'esecuzione di lavori di conservazione dei cibi e nella pulizia di locali e delle attrezzature» (così a pag. 3 e 4 del ricorso di primo grado) non sono state mai contestate dal resistente. CP_1
In conclusione, la Corte intende recepire gli esiti della consulenza tecnica espletata nel grado che non appaiono inficiati dalle osservazioni delle parti alle quali il CTU ha dato adeguate ed esaurienti risposte. L'espletata consulenza appare, infatti, esauriente e persuasiva, perché coerente con il quesito peritale, così come riformulato in relazione al petitum di cui all'originario ricorso introduttivo e con la documentazione prodotta in atti, nonché redatta secondo ineccepibili valutazioni tecniche e corretti criteri contabili. In particolare, emerge dagli atti che il CTU ha formulato i calcoli in base ad un approfondito esame degli atti e secondo validi criteri specialistici.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della gravata sentenza, il appellante deve essere condannato CP_1 al pagamento, in favore dell'appellata, dell'importo di € 15.165,67, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, come per legge, così rideterminato l'importo dovuto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., in relazione all'importo riconosciuto. Parimenti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico del . CP_1
Non è dovuto il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che tale obbligo - previsto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, nel testo introdotto dall'art 1, comma 17, della l. n.228 del 2012, nei casi di 9
impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile - non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art.11 della l. n. 206 del 2004: v. Cass. 29.01.2016, n.1778 e, da ultimo, per tutte, v. Cass. S.U. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, così provvede: condanna il al pagamento in favore dell'appellante del complessivo CP_1 importo di € 15.165,67, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna il appellato l'appellante al pagamento delle spese CP_1 processuali che liquida quanto al primo grado in € 2.109,00 e quanto all'appello in € 2.906,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 18/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ND EM DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2776/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2776 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Tirinato giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5065/2023, pubblicata in data 16/05/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, depositato il 29.3.2022, , in qualità di lavoratrice detenuta, Parte_1 conveniva il chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Condannare, in tesi, il al pagamento (…) sulla Controparte_1 base delle percentuali della retribuzione minima previste dalla competente Commissione, della somma pari ad € 44.861,26, secondo i conteggi effettuati nella perizia di parte che si allega in atti, quale mercede spettante alla stessa per l'attività lavorativa prestata da parametrarsi in relazione all'inquadramento specifico per le distinte mansioni esercitate, per la 13° mensilità, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute e la maggiorazione prevista per lo straordinario e del TFR corrisposti in maniera inferiore, il tutto per ogni anno di lavoro compreso tra il 01/01/2014 ed il
31/12/2017, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo;
in ipotesi, condannare, il
al pagamento (…) della somma pari ad € 29.907,50, sulla base Controparte_1 dei 2/3 della retribuzione base comprensiva della contingenza, rispetto alla retribuzione tabellare indicata dai CCNL Turismo Pubblici Esercizi susseguitisi negli anni, da parametrarsi in relazione all'inquadramento specifico per le distinte mansioni esercitate, per la 13° mensilità, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute e la maggiorazione prevista per lo straordinario e del TFR corrisposti in maniera inferiore, il tutto per ogni anno di lavoro compreso tra il 01/01/2014 ed il 31/12/2017, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo”.
A fondamento della domanda esponeva:
-di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi degli artt. 20 e ss. della l. 354/2975, presso la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, nel periodo compreso tra il 1.1.2014 e il
31.1.2018, svolgendo le mansioni di “addetto alla cucina” (cat. A), “aiuto addetto alla cucina” (cat. B) e “inserviente di cucina” (cat. C) nonché “addetto alla cucina - Bilancio” (cat. A/5), tutte mansioni rientranti nei servizi vari d'istituto CCNL Turismo Pubblici Esercizi come attestato dai documenti provenienti dall'Amministrazione datoriale che venivano allegati;
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-di aver percepito una retribuzione inadeguata e non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro svolto nonché non corrispondente alla previsione contrattuale collettiva, stante il mancato adeguamento delle mercedi da parte del ex art. 22 della legge n. 354 del 1975, avvenuto Controparte_1 solo a decorrere dall'ottobre del 2017;
-di aver diffidato via pec in data 17.12.2021 il per ottenere CP_1
l'equa corresponsione delle somme dovute per l'attività lavorativa prestata.
Il , costituendosi con il patrocinio dell'Avvocatura Generale CP_1 dello Stato, resisteva genericamente ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti, rassegnando le seguenti conclusioni: “ ritenere e dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite in epoca antecedente al quinquennio della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 21.04.2022 (pertanto, ante 21.04.2017) o, eventualmente, dichiarare la prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 2956 c.c.”.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso e condannava il al pagamento della complessiva somma di CP_1
€ 8.200,74, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Compensava per un terzo le spese di lite e condannava il alla refusione dei CP_1 restanti due terzi. Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di prescrizione parziale, osservando che il termine di prescrizione quinquennale, in caso di plurimi e distinti rapporti di lavoro instaurati nel tempo con l'amministrazione carceraria, decorreva dalla cessazione di ogni singolo rapporto. Pertanto dichiarava prescritte le differenze retributive maturate fino al 17.12.2016, essendo stato interrotto il relativo termine prescrizionale, per la prima volta, con la diffida stragiudiziale inviata a mezzo pec dalla parte ricorrente, in data
17.12.2021.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “1) Accogliere la domanda (…) posto che il termine prescrizionale decorreva per la prima volta dalla data del 31.01.2018 ed è stato interrotto nuovamente in data 17.12.21 mediante invio di diffida interruttiva di prescrizione inviata a mezzo PEC al;
Controparte_1
2) per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado CP_3 riconoscendo il diritto della Sig.ra ad ottenere la condanna del Parte_1 [...]
al pagamento in suo favore della ulteriore somma pari ad € 21.706,76 Controparte_1 4
(cifra così ottenuta sottraendo dalla cifra richiesta con la domanda principale pari ad € 29.907,50 la cifra riconosciuta con la sentenza di primo grado pari ad € 8.200,74 quest'ultima relativa esclusivamente alle mensilità successive al 17.12.2016) sulla base dei 2/3 della retribuzione base comprensiva della contingenza, rispetto alla retribuzione tabellare indicata dai CCNL Turismo Pubblici Esercizi susseguitisi negli anni, secondo i conteggi effettuati nella perizia di parte allegata in atti, quale mercede spettante alla stessa per l'attività lavorativa ININTERROTTAMENTE prestata da parametrarsi in relazione all'inquadramento specifico per le distinte mansioni esercitate, per la 13° mensilità, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute e la maggiorazione prevista per lo straordinario e del TFR corrisposti in maniera inferiore, il tutto per ogni anno di lavoro compreso tra il 01/01/2014 ed il 31/01/2018 (ad eccezione di quanto già riconosciuto in primo grado ossia le mensilità dell'anno 2017) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.
3) per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado, e, nel CP_3 dichiarare fondata la domanda proposta dall'odierna appellante, liquidare integralmente le spese relative al giudizio di primo grado per un importo ulteriore di € 1.000,00 nonché le spese del presente giudizio d'appello. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA e interessi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. L'appellante, con unico e articolato motivo di gravame assume la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione per erronea valutazione del momento interruttivo del rapporto di lavoro della lavoratrice nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., in relazione agli emolumenti retributivi spettanti per lavoro carcerario prestato ai sensi dell'art. 22 l.
354/1975.
Il si è costituivo resistendo al gravame e Controparte_1 spiegando appello incidentale, con il quale ha chiesto: “in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare l'integrale prescrizione dei crediti azionati nel presente giudizio o, quantomeno, dei crediti relativi alle mensilità fino all'aprile del 2017 e l'adeguamento per le mensilità successive al 1° ottobre 2017, per le ragioni sopra esposte.
Con vittoria delle spese di lite”.
All'udienza di discussione del 16.2.2024 l'appellante rilevava l'inammissibilità delle eccezioni sollevate per la prima volta con l'appello 5
incidentale inerenti il presunto adeguamento della mercede dal 2017 e il formato pdf della diffida nonché l'inammissibilità della documentazione allegata al riguardo.
Disposta CTU contabile come da ordinanza del 16.2.2024, con successiva ordinanza resa all'udienza del 25.9.2025 questa Corte disponeva procedersi ad un supplemento di CTU in relazione agli specifici rilievi formulati dall'appellante.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello principale è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
La questione devoluta a questa Corte riguarda la prescrizione quinquennale dei crediti da “mercede” per il lavoro carcerario svolto per il periodo da gennaio 2014 a gennaio 2018.
È pacifico che l'appellante sia stata reclusa presso la Casa Circondariale di Rebibbia, prestando la propria attività lavorativa ininterrottamente alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dal 1.1.2014 al 31.1.2018 svolgendo le seguenti diverse mansioni: aiuto addetto alla cucina, addetto alla cucina, inserviente di cucina e addetto alla cucina-bilancio, come dimostrano le buste paga depositate in atti dalle quali risultano tutte le decorrenze e le quantità lavorative, riportate nel prospetto accluso al ricorso, e non contestate dal . CP_1
Questo Collegio si conforma alle motivazioni rese in pronunce analoghe di questa Corte, qui richiamate ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c.. (v. tra tutte, Corte di Appello di Roma, Sez. Lav. II, n.1325/2025 e conformi del V°
Collegio, S.L. n.3038/2024 n.4055/2024; n.4203/2024 nonché S.L. n.410/2025, n.4203/2024, n.4154/2024, n.4055/24, n.4054/24, n.555/2024,
n.2782/2024, n.1810/2024, n.3595/2024, n.1325/2023, n.3257/2022).
Conformemente a quanto argomentato dalla S.C, il rapporto di lavoro alle dipendenze del , come parte integrante ed Controparte_1 obbligatorio del trattamento rieducativo (ex artt. 15 e 20 della legge
353/1975), deve essere considerato, per un verso, unitario, in quanto riconducibile al in qualità di datore di lavoro, per il Controparte_1 6
tramite del dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per altro verso continuativo, indipendentemente dalle interruzioni tra un periodo di paga e l'altro. Infatti, occorre tener conto della peculiarità del lavoro penitenziario che, per i condannati, si configura come obbligatorio e non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di assegnazione al lavoro. Ne consegue che spettava all'Amministrazione allegare e documentare che la sospensione dell'attività lavorativa avesse determinato la cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità oggettivamente valutabile al fine della prosecuzione di tale attività. Tuttavia, il non ha assolto a tale onere CP_1 probatorio, fondando l'eccezione di prescrizione su generiche deduzioni difensive.
Questa Corte si conforma alle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. n. 17140 del 25.06.2024 che qui deve intendersi integralmente richiamata anche ai sensi dell'art.118, disp. att., c.p.c.). Pur dando atto delle modifiche normative apportate all'art. 20 della legge n. 354/1975, da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d. lgs. 2 ottobre 2018, n.124 - mediante il quale è stato formalmente eliminato il riferimento all'obbligatorietà del lavoro poiché, oltre ad essere in contrasto con il carattere non afflittivo del lavoro penitenziario, si poneva in contrasto con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario - la Corte di Cassazione ha riconosciuto, comunque, una certa obbligatorietà del lavoro, ancorché non sotto il profilo strettamente afflittivo/espiativo, come si ricava anche dalle disposizioni normative (v. art. 15 della legge n. 345/1975) che valorizzano la necessità di un percorso rieducazione.
Ne consegue che devono trovare accoglimento i rilievi secondo i quali, in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore- detenuto non decorre in costanza del rapporto di lavoro, tanto più che nei confronti del lavoratore è configurabile una situazione di metus, che non necessariamente si identifica nel timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, ma si desume da una pluralità di elementi quali: a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto la prospettazione di un piano di lavoro completo in relazione al numero dei detenuti, b) l'inidoneità della previsione normativa di una commissione interna che dovrebbe limitare le scelte discrezionali nelle assegnazione del lavoro ai detenuti;
c) la scarsità del lavoro in rapporto al 7
numero dei detenuti;
d) la carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) le possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) la mancanza di regole generali volte a garantire una forma di controllo preventivo.
Deve pertanto escludersi la prescrizione dei crediti azionati, tenuto conto che le rivendicazioni dell'appellante si riferiscono ad un complessivo periodo lavorativo da intendersi protratto presso il medesimo istituto in modo continuativo da gennaio 2014 sino al mese di gennaio 2018, atteso che il termine prescrizionale, alla stregua dei princìpi precedentemente enunciati, non era decorso, stante l'instaurazione del giudizio di primo grado in data
29.3.2022 e la notifica dell'originario ricorso introduttivo il 22.4.2022.
Per completezza, si richiama l'onere probatorio, incombente sull'amministrazione, di fornire la prova della cessazione dello svolgimento di detta attività - decorrendo da tale momento il dies a quo per il computo e la maturazione della prescrizione e della conseguente estinzione del diritto, rilevando come tale onere non sia stato assolto) non risultando da parte dell'amministrazione l'allegazione (prima che la prova) di altre situazioni obiettivamente incompatibili (nei termini di cui innanzi) con la prosecuzione del rapporto lavorativo (inidoneità al lavoro, malattia, etc.). (Cfr. Cass. n.15310 del 9.6.2025, n.5510/2025, n.32521/2024, n.17484/2024; n.17478/2024, n.17476/2024; Cass. n. 2092/2024).
Restano assorbite le doglianze del sull'inesistenza della diffida CP_1 stragiudiziale per essere stata depositata in formato non congruo, atteso che al momento del deposito del ricorso in primo grado la prescrizione comunque non era maturata.
Passando al merito delle pretese economiche, la Corte, in conformità con i conteggi alternativi effettuati dal CTU, dai quali non vi è motivo di discostarsi, riconosce alla lavoratrice per differenze retributive l'importo complessivo di € 15.165,67. Invero, le deduzioni contenute nell'originario ricorso introduttivo, secondo cui «Con riferimento al CCNL Turismo Pubblici Esercizi 2013/2016 e del 2017/2020 la mansione di “inserviente di cucina” può inquadrarsi come corrispondente al livello 6 che riguarda quelle attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze 8
professionali come nel caso delle mansioni svolte dalla , che si è Parte_1 occupata di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro.
La mansione di “addetto alla cucina” e di “aiuto addetto alla cucina”, può inquadrarsi come corrispondente al livello 6s del CCNL Turismo Pubblici
Esercizi 2013/2016 e 2017/2020 che riguarda quelle attività che richiedono adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite per l'esecuzione di lavori di normale complessità come nel caso delle mansioni svolte dalla Sig.ra che si è occupata della produzione dei pasti all'interno della struttura Parte_1 detentiva, di supporto ai cuochi e aiuto-cuochi nella preparazione degli ingredienti, nell'esecuzione di lavori di conservazione dei cibi e nella pulizia di locali e delle attrezzature» (così a pag. 3 e 4 del ricorso di primo grado) non sono state mai contestate dal resistente. CP_1
In conclusione, la Corte intende recepire gli esiti della consulenza tecnica espletata nel grado che non appaiono inficiati dalle osservazioni delle parti alle quali il CTU ha dato adeguate ed esaurienti risposte. L'espletata consulenza appare, infatti, esauriente e persuasiva, perché coerente con il quesito peritale, così come riformulato in relazione al petitum di cui all'originario ricorso introduttivo e con la documentazione prodotta in atti, nonché redatta secondo ineccepibili valutazioni tecniche e corretti criteri contabili. In particolare, emerge dagli atti che il CTU ha formulato i calcoli in base ad un approfondito esame degli atti e secondo validi criteri specialistici.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della gravata sentenza, il appellante deve essere condannato CP_1 al pagamento, in favore dell'appellata, dell'importo di € 15.165,67, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, come per legge, così rideterminato l'importo dovuto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., in relazione all'importo riconosciuto. Parimenti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico del . CP_1
Non è dovuto il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che tale obbligo - previsto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, nel testo introdotto dall'art 1, comma 17, della l. n.228 del 2012, nei casi di 9
impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile - non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art.11 della l. n. 206 del 2004: v. Cass. 29.01.2016, n.1778 e, da ultimo, per tutte, v. Cass. S.U. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, così provvede: condanna il al pagamento in favore dell'appellante del complessivo CP_1 importo di € 15.165,67, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna il appellato l'appellante al pagamento delle spese CP_1 processuali che liquida quanto al primo grado in € 2.109,00 e quanto all'appello in € 2.906,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 18/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ND EM DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI