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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 307/2020 RGAC vertente
TRA
Il Sig. , nato a [...] il [...] (C.F: ) ed il sig. Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco De Meo (C.F.: ), del Foro di CodiceFiscale_3
Crotone, ma elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Broussard n. 2 presso lo Studio
dell'Avv. Gisella Gigliotti.
APPELLANTE
E
IL sig. (C.F. , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
01.09.1943 e residente in [...], nonché per il dott.
[...]
( , nato a [...] il [...] e residente Controparte_2 CodiceFiscale_5
in Crotone, Via I° Traversa Sibaris, n. 3, rappresentati e difesi, dall'avv. Luca Alberto Tricoli
(C.F. ), del Foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliati in Crotone, CodiceFiscale_6
Via Mario Nicoletta, n. 49.
APPELLATI
1 All'esito dell'udienza del 24.06.2025 la causa era posta in decisione in data 21.07.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per Sig.ri e Parte_1 Parte_2
reiectis,, così provvedere:
1) Riformare la impugnata sentenza n. 74/20 del 7/14.2020 del Tribunale di Catanzaro Sezione
Specializzata Imprese, sia nella parte in cui rigetta tutte le domande proposte dagli istanti nei
confronti di e sia per il capo relativo Controparte_1 Controparte_2
alla condanna degli attori alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti sigg.ri
, liquidate in complessivi € 7.194,20 oltre rimborso forfettario per spese Controparte_1
generali, iva, cpa, come per legge;
2) In riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'assoluta e insanabile illegittimità
della condotta dell'ex amministratore e legale rappresentante della società 2 s.r.l. sig.
[...]
per i motivi di cui in narrativa;
Controparte_1
3) Accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità solidale, con l'ex amministratore e legale
rappresentante della società sig. del sig. Controparte_3 Controparte_1
, che ha intenzionalmente deciso o autorizzato e/o autonomamente Controparte_2
compiuto atti dannosi per la società, i soci e/o i terzi;
4) Per l'effetto condannare i convenuti con il vincolo solidale tre di loro al risarcimento dei danni
derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per
l'amministrazione della società provocati alla società stessa ed ai soci direttamente nella
misura che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi;
5) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per il Sig.ri : <Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione, deduzione e difesa, previo ogni accertamento ed incombente di rito,.
- rigettare la domanda di appello perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni
suesposte, confermando in toto quindi la validità giuridica della sentenza n. 74/2020 del 14.01.2020;
- per l'effetto, laddove se ne ravvisassero le condizioni, condannare parte attrice, e Parte_2
per la temerarietà della lite ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c..>>; Parte_1
2 I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, e Pt_2 Controparte_1
e la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2 Controparte_3
voglia il Tribunale accertare e dichiarare l'assoluta ed insanabile illegittimità delle condotte dell'ex
amministratore e legale rappresentante della società sig. Controparte_3 Controparte_1
e, quindi, accertare e dichiarare che tale condotta è causa unica ed esclusiva dei danni cagionati alla
società, ai soci e/o ai terzi per tutte le fattispecie di cui in narrativa, con pronuncia della responsabilità
solidale anche del dott. quale amministratore di fatto che in proprio e/o Controparte_2
unitamente al primo ha intenzionalmente deciso o autorizzato e/o autonomamente compiuto atti
dannosi per la società, i soci tra di loro in proporzione alle rispettive individuali responsabilità, al
risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e
dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società e provocati alla società stessa es ai terzi
direttamente nella misura che sarà accertata in corso di causa con rivalutazione monetaria ed interessi
e pagamento in favore degli aventi diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.“
Si costituivano e rassegando le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, previo
ogni accertamento ed incombente di rito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto
per tutte le motivazioni esposte in corso di causa e documentalmente supportate;
- per l'effetto, laddove
se ne ravvisassero le condizioni, condannare parte attrice, e per Parte_2 Parte_1
la temerarietà della lite ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.; condannare in favore del sottoscritto procuratore
costituito ex art. 93 c.p.c..
La , sebbene regolarmene citata, non si costituiva restando contumace. Controparte_3
La causa veniva istruita solo mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e,
all'udienza del 5.07.2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la
causa veniva rimessa per la decisione al Collegio con concessione alle parti del termine si sessanta
giorni per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per le repliche, All'esito, udito il
Giudice relatore, la causa veniva decisa nella odierna camera di consiglio.”
3 All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 2682/2016, il Tribunale di Catanzaro Sezione
Specializzata Imprese emetteva la sentenza n. 70/2020, pubblicata il 14.01.2020 e non notificata, con la quale così provvedeva:
“- rigetta tutte le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e - Condanna e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 [...]
alla refusione e delle spese di lite in favore di e Pt_2 Controparte_1 [...]
liquidate in complessivi € 7.3194,20 oltre rimborso forfettario per spese generali, Controparte_2
iva, cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
-nulla sulle spese fra gli attori e Controparte_3
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, i Sig.ri e Parte_1
impugnavano la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma, Parte_2
deducendo anzitutto, l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado nella parte in cui lo stesso ha ritenuto come la responsabilità per inadempimento al preliminare avente ad oggetto il trasferimento del ramo d'azienda, fosse riferibile soltanto alla GSC 3 F s.r.l.,
giacché ente societario autonomo e distinto e non anche agli odierni appellati.
Inoltre, gli appellanti sostengo come il giudice di prime cure ha errato nel considerare generiche, in quanto carenti di dati e riferimenti temporali, le proprie deduzioni in base alle quali l'amministratore di diritto avrebbe dilapidato assieme al figlio l'esiguo patrimonio della società con pagamenti non giustificati.
In fine, gli appellati lamento come il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere sfornita di prova anche l'allegazione per la quale lo sfratto dell'immobile in questione fosse stato favorito dagli odierni appellati, per aver quest'ultimi messo la società in condizioni economiche talmente critiche da rendersi immediatamente morosa nel pagamento dei canoni e degli oneri accessori.
Si costituivano Sig.ri e il Controparte_1 Controparte_2
chiedendo nel merito il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza del 09/06/2020, vista la sospensione determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Corte rinviava la causa d'ufficio all'udienza del 09/02/2021.
4 A tale udienza, la Corte rinviava all'udienza del 10.10.2023 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, la Corte rinviava all'udienza del 27.05.2025 per i medesimi incombenti.
La Corte rinviava la causa d'ufficio all'udienza del 24.06.2025.
Con l'ordinanza depositata il 21.07.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c..
Va premesso come ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è onere dell'appellante, articolare il proprio atto di impugnazione in forma chiara, ordinata e precisa, in modo da svolgere le istanze in relazione ai punti della sentenza oggetto di censura.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella del 2012, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e,
5 per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535; Cass. 10 marzo 2020 n. 6734),
gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
“Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012,
vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
6 dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n.
9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23
febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio
2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc.
Ed invero, in virtù del principio sopra richiamato, occorre segnalare come, nel caso di specie,
l'atto di appello risulta formulato in modo del tutto generico;
trattasi dell'esposizione di doglianze generiche, senza l'indicazione di specifici motivi di impugnazione, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
L'appellante si limita apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le singole questioni ed i punti della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Trattassi di un insieme di generiche contestazioni non specificatamente rivolte a specifici punti della sentenza;
un agglomerato di questioni e contestazioni senza filo logico,
riproduttive di questioni già esposte in primo grado e puntualmente disattese da giudice di prime cure senza delineare un percorso logico giuridico alternativo e senza coincidenza tra
7 quanto esposto e quanto richiesto.
Manca qualsiasi ragione di confronto con il tenore della decisione sfavorevole oggetto di impugnazione.
Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello proposto dal Sig. e dal Parte_1
non supera, dunque, il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc. Parte_2
Gli appellanti si limitano apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le questioni ed i capi della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, ridotta del 50% in ragione della natura della pronuncia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai Sig.ri e nei Parte_1 Parte_2
confronti dei Sig.ri e odierni Controparte_1 Controparte_2
appellati, avverso la sentenza n. 70/2020 pubblicata il 14.01.2020 e non notificata, emessa dal
Tribunale di Catanzaro Sez. Specializzata Imprese all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n.
2682/2016 , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile.
2) condanna dai Sig.ri e in favore dell'appellato delle Parte_1 Parte_2
spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.450,00 oltre accessori come legge.
8 3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei Sig.ri Pt_1
e ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] Parte_2
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
9
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 307/2020 RGAC vertente
TRA
Il Sig. , nato a [...] il [...] (C.F: ) ed il sig. Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco De Meo (C.F.: ), del Foro di CodiceFiscale_3
Crotone, ma elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Broussard n. 2 presso lo Studio
dell'Avv. Gisella Gigliotti.
APPELLANTE
E
IL sig. (C.F. , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
01.09.1943 e residente in [...], nonché per il dott.
[...]
( , nato a [...] il [...] e residente Controparte_2 CodiceFiscale_5
in Crotone, Via I° Traversa Sibaris, n. 3, rappresentati e difesi, dall'avv. Luca Alberto Tricoli
(C.F. ), del Foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliati in Crotone, CodiceFiscale_6
Via Mario Nicoletta, n. 49.
APPELLATI
1 All'esito dell'udienza del 24.06.2025 la causa era posta in decisione in data 21.07.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per Sig.ri e Parte_1 Parte_2
reiectis,, così provvedere:
1) Riformare la impugnata sentenza n. 74/20 del 7/14.2020 del Tribunale di Catanzaro Sezione
Specializzata Imprese, sia nella parte in cui rigetta tutte le domande proposte dagli istanti nei
confronti di e sia per il capo relativo Controparte_1 Controparte_2
alla condanna degli attori alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti sigg.ri
, liquidate in complessivi € 7.194,20 oltre rimborso forfettario per spese Controparte_1
generali, iva, cpa, come per legge;
2) In riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'assoluta e insanabile illegittimità
della condotta dell'ex amministratore e legale rappresentante della società 2 s.r.l. sig.
[...]
per i motivi di cui in narrativa;
Controparte_1
3) Accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità solidale, con l'ex amministratore e legale
rappresentante della società sig. del sig. Controparte_3 Controparte_1
, che ha intenzionalmente deciso o autorizzato e/o autonomamente Controparte_2
compiuto atti dannosi per la società, i soci e/o i terzi;
4) Per l'effetto condannare i convenuti con il vincolo solidale tre di loro al risarcimento dei danni
derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per
l'amministrazione della società provocati alla società stessa ed ai soci direttamente nella
misura che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi;
5) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per il Sig.ri : <Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione, deduzione e difesa, previo ogni accertamento ed incombente di rito,.
- rigettare la domanda di appello perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni
suesposte, confermando in toto quindi la validità giuridica della sentenza n. 74/2020 del 14.01.2020;
- per l'effetto, laddove se ne ravvisassero le condizioni, condannare parte attrice, e Parte_2
per la temerarietà della lite ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c..>>; Parte_1
2 I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, e Pt_2 Controparte_1
e la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2 Controparte_3
voglia il Tribunale accertare e dichiarare l'assoluta ed insanabile illegittimità delle condotte dell'ex
amministratore e legale rappresentante della società sig. Controparte_3 Controparte_1
e, quindi, accertare e dichiarare che tale condotta è causa unica ed esclusiva dei danni cagionati alla
società, ai soci e/o ai terzi per tutte le fattispecie di cui in narrativa, con pronuncia della responsabilità
solidale anche del dott. quale amministratore di fatto che in proprio e/o Controparte_2
unitamente al primo ha intenzionalmente deciso o autorizzato e/o autonomamente compiuto atti
dannosi per la società, i soci tra di loro in proporzione alle rispettive individuali responsabilità, al
risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e
dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società e provocati alla società stessa es ai terzi
direttamente nella misura che sarà accertata in corso di causa con rivalutazione monetaria ed interessi
e pagamento in favore degli aventi diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.“
Si costituivano e rassegando le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, previo
ogni accertamento ed incombente di rito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto
per tutte le motivazioni esposte in corso di causa e documentalmente supportate;
- per l'effetto, laddove
se ne ravvisassero le condizioni, condannare parte attrice, e per Parte_2 Parte_1
la temerarietà della lite ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.; condannare in favore del sottoscritto procuratore
costituito ex art. 93 c.p.c..
La , sebbene regolarmene citata, non si costituiva restando contumace. Controparte_3
La causa veniva istruita solo mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e,
all'udienza del 5.07.2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la
causa veniva rimessa per la decisione al Collegio con concessione alle parti del termine si sessanta
giorni per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per le repliche, All'esito, udito il
Giudice relatore, la causa veniva decisa nella odierna camera di consiglio.”
3 All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 2682/2016, il Tribunale di Catanzaro Sezione
Specializzata Imprese emetteva la sentenza n. 70/2020, pubblicata il 14.01.2020 e non notificata, con la quale così provvedeva:
“- rigetta tutte le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e - Condanna e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 [...]
alla refusione e delle spese di lite in favore di e Pt_2 Controparte_1 [...]
liquidate in complessivi € 7.3194,20 oltre rimborso forfettario per spese generali, Controparte_2
iva, cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
-nulla sulle spese fra gli attori e Controparte_3
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, i Sig.ri e Parte_1
impugnavano la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma, Parte_2
deducendo anzitutto, l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado nella parte in cui lo stesso ha ritenuto come la responsabilità per inadempimento al preliminare avente ad oggetto il trasferimento del ramo d'azienda, fosse riferibile soltanto alla GSC 3 F s.r.l.,
giacché ente societario autonomo e distinto e non anche agli odierni appellati.
Inoltre, gli appellanti sostengo come il giudice di prime cure ha errato nel considerare generiche, in quanto carenti di dati e riferimenti temporali, le proprie deduzioni in base alle quali l'amministratore di diritto avrebbe dilapidato assieme al figlio l'esiguo patrimonio della società con pagamenti non giustificati.
In fine, gli appellati lamento come il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere sfornita di prova anche l'allegazione per la quale lo sfratto dell'immobile in questione fosse stato favorito dagli odierni appellati, per aver quest'ultimi messo la società in condizioni economiche talmente critiche da rendersi immediatamente morosa nel pagamento dei canoni e degli oneri accessori.
Si costituivano Sig.ri e il Controparte_1 Controparte_2
chiedendo nel merito il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza del 09/06/2020, vista la sospensione determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Corte rinviava la causa d'ufficio all'udienza del 09/02/2021.
4 A tale udienza, la Corte rinviava all'udienza del 10.10.2023 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, la Corte rinviava all'udienza del 27.05.2025 per i medesimi incombenti.
La Corte rinviava la causa d'ufficio all'udienza del 24.06.2025.
Con l'ordinanza depositata il 21.07.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c..
Va premesso come ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è onere dell'appellante, articolare il proprio atto di impugnazione in forma chiara, ordinata e precisa, in modo da svolgere le istanze in relazione ai punti della sentenza oggetto di censura.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella del 2012, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e,
5 per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535; Cass. 10 marzo 2020 n. 6734),
gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
“Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012,
vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
6 dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n.
9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23
febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio
2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc.
Ed invero, in virtù del principio sopra richiamato, occorre segnalare come, nel caso di specie,
l'atto di appello risulta formulato in modo del tutto generico;
trattasi dell'esposizione di doglianze generiche, senza l'indicazione di specifici motivi di impugnazione, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
L'appellante si limita apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le singole questioni ed i punti della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Trattassi di un insieme di generiche contestazioni non specificatamente rivolte a specifici punti della sentenza;
un agglomerato di questioni e contestazioni senza filo logico,
riproduttive di questioni già esposte in primo grado e puntualmente disattese da giudice di prime cure senza delineare un percorso logico giuridico alternativo e senza coincidenza tra
7 quanto esposto e quanto richiesto.
Manca qualsiasi ragione di confronto con il tenore della decisione sfavorevole oggetto di impugnazione.
Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello proposto dal Sig. e dal Parte_1
non supera, dunque, il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc. Parte_2
Gli appellanti si limitano apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le questioni ed i capi della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, ridotta del 50% in ragione della natura della pronuncia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai Sig.ri e nei Parte_1 Parte_2
confronti dei Sig.ri e odierni Controparte_1 Controparte_2
appellati, avverso la sentenza n. 70/2020 pubblicata il 14.01.2020 e non notificata, emessa dal
Tribunale di Catanzaro Sez. Specializzata Imprese all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n.
2682/2016 , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile.
2) condanna dai Sig.ri e in favore dell'appellato delle Parte_1 Parte_2
spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.450,00 oltre accessori come legge.
8 3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei Sig.ri Pt_1
e ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] Parte_2
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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