Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/1971, n. 3706
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Sentenza 21 dicembre 1971

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Il requisito della originalita, necessario per la brevettabilita di una invenzione, ricorre quando, indipendentemente dalla maggiore o minore novita del risultato, l'attivita di chi lo abbia raggiunto rivesta carattere creativo e non di semplice esecuzione di idee note e rientranti nella sfera della normale applicazione tecnica di principi noti. Il requisito della novita intrinseca dell'invenzione sussiste, cioe, allorquando il ritrovato presenti un quid novi nel senso che esso era precedentemente ignoto a chiunque. L'accertamento di tale requisito sfugge al Sindacato di legittimita se sorretto da adeguata motivazione. ( V 1051'69, mass n 339528 e mass n 339529).*

Accertata la nullita del brevetto, deve considerarsi lecita la riproduzione degli elementi intrinseci e sostanziali, gia noti ed utilizzati, dei prodotti brevettati.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/1971, n. 3706
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3706
    Data del deposito : 21 dicembre 1971

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