Sentenza 21 dicembre 1971
Massime • 2
Il requisito della originalita, necessario per la brevettabilita di una invenzione, ricorre quando, indipendentemente dalla maggiore o minore novita del risultato, l'attivita di chi lo abbia raggiunto rivesta carattere creativo e non di semplice esecuzione di idee note e rientranti nella sfera della normale applicazione tecnica di principi noti. Il requisito della novita intrinseca dell'invenzione sussiste, cioe, allorquando il ritrovato presenti un quid novi nel senso che esso era precedentemente ignoto a chiunque. L'accertamento di tale requisito sfugge al Sindacato di legittimita se sorretto da adeguata motivazione. ( V 1051'69, mass n 339528 e mass n 339529).*
Accertata la nullita del brevetto, deve considerarsi lecita la riproduzione degli elementi intrinseci e sostanziali, gia noti ed utilizzati, dei prodotti brevettati.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/1971, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1971 |
Testo completo
Il requisito della originalita, necessario per la brevettabilita di una invenzione, ricorre quando, indipendentemente dalla maggiore o minore novita del risultato, l'attivita di chi lo abbia raggiunto rivesta carattere creativo e non di semplice esecuzione di idee note e rientranti nella sfera della normale applicazione tecnica di principi noti. Il requisito della novita intrinseca dell'invenzione sussiste, cioe, allorquando il ritrovato presenti un quid novi nel senso che esso era precedentemente ignoto a chiunque. L'accertamento di tale requisito sfugge al Sindacato di legittimita se sorretto da adeguata motivazione. ( V 1051'69, mass n 339528 e mass n 339529).*