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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/12/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2192/2018 RG., introitato per la decisione all'udienza del giorno 01.12.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3,
c.p.c., vertente tra
(c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe D'Ottavio,
-attore-
e
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela
Rao
-convenuto- avente per oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049-2051- 2052 c.c.”
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del giorno 01.12.2025, in cui si dà atto che:
1 - l'avv. GIUSEPPE D'OTTAVIO, per l'attore, ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni di cui all'atto introduttivo e ai successivi atti e memorie di causa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertata e dichiarata la responsabilità civile della Banca convenuta per le lesioni procurate all'odierno attore, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico da invalidità temporanea e permanente, e da cd danno morale), da quantificare nella misura accertata all'esito del giudizio, il tutto con interessi e rivalutazione e con il favore delle spese e competenze di causa”;
- l'avv. LIDIA VIOLI, per delega dell'avv. RAO, per parte convenuta, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto
e in diritto e, comunque, non provate;
in via subordinata: accertare
e dichiarare che il fatto colposo del signor ha concorso Parte_1
a cagionare il danno e, per l'effetto, diminuire il risarcimento eventualmente dovuto dal secondo la gravità Controparte_1
dell'accertanda colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c.; nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di liquidare il danno a favore dell'attore, liquidare i danni utilizzando le Tabelle delle micropermanenti ex art. 139 d.lgs. 209/2005; in via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie dedotte e non ammesse;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, incluso il rimborso forfettario 15%; si chiede, in via subordinata, in
2 caso di accoglimento delle domande attoree, di compensare le spese di lite”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
citato in giudizio davanti a questo Tribunale il al Controparte_1
fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti da esso attore in occasione del sinistro verificatosi il 1° agosto 2014, presso la filiale di viale Genoese Zerbi n. 21 (quando si trovava Controparte_1
nel portico esterno, in attesa che la moglie ultimasse le operazioni di bancomat e, nell'atto di ruotare il corpo verso dietro, inciampava sul gradino posto sul limite esterno del portico - che non era segnalato ed era dello stesso colore del pavimento - finendo così per precipitare dal dislivello di circa due metri esistente tra il piano di calpestio e il piano sottostante – anch'esso non protetto da alcuna ringhiera o parapetto – riportando un violentissimo colpo in corrispondenza della parte dorsale dx e dei relativi arti superiori e inferiori).
A sostegno delle proprie ragioni, in particolare, l'istante ha esposto:
- che è stato accompagnato, nell'immediatezza, presso il Pronto
Soccorso degli OO.RR. di Reggio Calabria, dove gli è stato diagnosticato un “ematoma rene dx con versamento renale e para renale dx e frattura 8°,11° e 12° costa dx, contusione polmonare”, oltre a contusione escoriata all'avambraccio dx, ginocchio dx e dorsale dx;
- che è stato ricoverato presso il reparto di urologia dove è stato sottoposto a numerosi accertamenti ed è stato dimesso il successivo 4 agosto;
3 - che è stato sottoposto a diverse cure mediche e riabilitative ed
è stato dichiarato guarito solo il 9 novembre 2014, con postumi invalidanti permanenti pari all'8% di natura ortopedica, nonché con postumi invalidanti di carattere pneumologico ed urologico;
- che le lesioni riportate da esso istante sono imputabili alla controparte;
- che è stato esperito tentativo di mediazione, al quale però la non ha aderito. CP_2
§2. Il si è costituito in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
principale, di “rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate […]”; in via subordinata, di “accertare e dichiarare che il fatto colposo del signor ha concorso a Parte_1
cagionare il danno e, per l'effetto, diminuire il risarcimento eventualmente dovuto dal secondo la gravità dell'accertanda colpa Controparte_1
e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c.”; in ogni caso, di condannare l'attore al pagamento delle spese di lite.
§3. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione di prova per testi e l'espletamento di CTU, è stata introitata per la decisione all'udienza del giorno 01.12.2025 secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§4. La domanda dell'attore merita solo parziale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
§4.1- Giova rammentare ai fini della decisione che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno, che prescinde da qualunque connotato di colpa del
4 custode (sulla natura oggettiva della responsabilità, cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 20943 del 2022).
Perché dunque tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
si considera custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (così, Cass. n. 26086 del 2005). La norma non si riferisce, difatti, alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico che implica il governo e l'uso della cosa e a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché della cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (cfr. Cass. n. 1859 del 2000). È, in altri termini, custode chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per effetto della disponibilità materiale di essa (cfr. Cass. n. 24530 del
2009).
Ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito, che attiene al profilo causale dell'evento e che si compone degli elementi dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità [cfr. Cass. n. 35429 del 2022: “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta
5 un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente”].
Sul piano probatorio, è pertanto “onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno…” (cfr.
Cass. n. 1064 del 2018; Cass. n. 11526 del 2017; Cass. n. 12895 del 2016), mentre, quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
In particolare, con riguardo alla condotta del danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass. n. 25460 del
2020; in tal senso anche
6 Cass., sez. un., n. 20943 del 2022; Cass. n. 822 del 2024; Cass. n. 11152 del 2023; Cass. n. 27724 del 2023; Cass. n. 21675 del 2023).
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.
(cfr. ad es. Cass. n. 11794 del 2022).
§4.2- In applicazione delle coordinate che precedono, è da ritenere che la caduta dell'attore sia causalmente riconducibile alle condizioni della scala.
Ed invero, lo stato dei luoghi rende palese la pericolosità intrinseca della
“spalletta” posta a lato dei gradini, sia per l'altezza, che in corrispondenza del gradino più alto è minima, sia per il colore del rivestimento che è uguale ai gradini e tale da ingenerare confusione con gli stessi.
Dall'immagine riprodotta in questa sede emerge, in specie, che la
“spalletta”, non essendo adeguatamente sopraelevata rispetto al piano destinato al calpestio, non è atta a svolgere alcuna efficace funzione di contenimento e protezione e ad evitare cadute nel vuoto, come accaduto nel caso di specie.
7 Sul punto, è bene infatti rimarcare che la modestissima elevazione della
“spalletta” ha avuto un ruolo decisivo nella dinamica del sinistro, come desumibile dalle dichiarazioni della testimone (moglie Testimone_1
dell'attore), che ha riferito che il marito (“che si trovava nel portico esterno del di Reggio Calabria”) stava attendendo che lei Controparte_1
ultimasse l'operazione bancomat e nel girarsi, vedendola, “ha ruotato il corpo all'indietro, inciampando nella spalletta raffigurata nella foto sul lato sinistro, dello stesso colore del pavimento, ed è caduto in un dislivello dietro questa spalletta e delimitato dalla stessa spalletta, mancante di ringhiera”, sbattendo “a terra con la parte dorsale destra del corpo, arti inferiori e superiori”.
8 Il danneggiato ha, dunque, offerto la prova sullo stesso gravante (circa il nesso di causa tra l'altezza della spalletta e la caduta, n.d.r.), per cui sarebbe stato onere della controparte dimostrare un uso anormale della cosa così singolare da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile, onere che non è stato assolto, non potendosi ritenere che l'essere fermo vicino alla spalletta abbia costituito uso improprio od anomalo della stessa.
Il sinistro va, allora, ascritto alle intrinseche caratteristiche della cosa in custodia ed in particolare all'assenza di presidi antiinfortunistici, non essendo presente un parapetto né un corrimano nel tratto del portico ove si
è verificata la caduta dell'istante, come ben evidenziato dal rilievo fotografico dianzi riprodotto.
La dinamica dei fatti consente, invero, di ritenere dimostrata la sussistenza del nesso causale tra i citati deficit strutturali della spalletta e la causa dell'incidente, atteso che in presenza di un parapetto o di un corrimano certamente il non sarebbe precitato lateralmente nel Parte_1
vuoto.
Va tuttavia al contempo riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 40% a carico dell'attore, che avrebbe dovuto improntare la propria condotta alla massima prudenza e cautela, atteso che la situazione di pericolo era altamente prevedibile in ragione dello stato dei luoghi, oltre percepibile con un'ordinaria diligenza, essendosi il fatto verificato in pieno giorno (come confermato dalla teste ). Tes_1
In ogni caso, rilevato che per costante giurisprudenza la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c., va
9 riconosciuta la concorrente e prevalente responsabilità della condotta omissiva della banca convenuta, che non ha provveduto ad eseguire interventi tesi a proteggere gli utenti a fronte del dislivello presente (e ciò a prescindere dal fatto che non risulta che vi siano stati altri incidenti).
Ne consegue, alla luce delle citate circostanze del caso concreto, una valutazione in termini del 60% della responsabilità dell di credito CP_3
convenuto nella causazione del sinistro.
§4.3- Ciò detto sull'an debeatur, con riferimento al quantum debeatur giova sottolineare che nella specie, in mancanza di criteri legali applicabili, deve aversi riguardo alle Tabelle del Tribunale di Milano, in ossequio all'orientamento della S.C. (v. Cass. n. 13982 del 2015) secondo cui “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre
è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità” (nello stesso senso anche Cass. n. 12408 del 2011: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”).
È bene, altresì, rimarcare che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria
10 (cfr. Cass., S.U., n. 26972 del 2008; Cass. n. 7513 del 2018), comprende - alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo
Collegio (cfr. Cass. n. 11851 del 2015; Cass. n. 7513 del 2018; Cass. n.
25164 del 2020) - le due (fenomenologicamente) distinte voci del danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e del danno morale, che “non è suscettibile di accertamento medico-legale” e “si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (Cass. n. 25164 del 2020).
La voce di danno morale mantiene, dunque, “la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (così Cass. n. 28989 del 2019).
§4.4- Tanto chiarito, essendo pienamente condivisibili le risultanze della
CTU (a firma del dott. , deve concludersi: Persona_1
-) che l'attore, in seguito alla caduta avvenuta in data 01.08.2014, ha riportato le seguenti lesioni: “
1. Fratture costali... 2. Contusioni polmonari... 3. Contusione renale destra….
4. Contusioni escoriate all'avambraccio di destra ed al ginocchio omolaterale guarite senza esiti”
(v. CTU, pag. 8);
-) che tali lesioni sono causalmente riconducibili al sinistro che ci occupa;
-) che è conseguita una inabilità temporanea totale di giorni venti, una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20, una inabilità temporanea
11 parziale al 50% di giorni 30 ed una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30;
-) che è, infine, residuato un danno biologico permanente del 3,5%.
Ed allora, alla luce delle ultime tabelle del Tribunale di Milano, il danno biologico temporaneo risulta dalla tabella che segue:
Invalidità temporanea totale € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.612,50
Il danno biologico permanente, in rapporto all'età del al Parte_1
momento della stabilizzazione dei postumi (74 anni), ammonta poi ad
€3.594,00.
Ciò posto, occorre verificare, in applicazione dell'orientamento suindicato, se sia ravvisabile un concorso del danno biologico con il danno morale e se si debba procedere alla c.d. personalizzazione.
Sotto il primo profilo, va richiamato il recente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25164 del 2020, §5.2), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, cioè, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato
(tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso in esame, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale (v. supra).
12 Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno per cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile;
nulla ha dedotto, infatti, in Parte_1
ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni subite, limitandosi ad invocare il danno morale solo nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione.
Deve escludersi pertanto il riconoscimento di detto pregiudizio, potendosi liquidare il solo danno biologico.
Né vi è spazio per procedere alla c.d. personalizzazione, non emergendo
“circostanze eccezionali e specifiche” (Cass. n. 10912 del 2018) atte a sorreggere alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle”.
La somma dovuta, determinata all'attualità, è quindi pari ad €10.206,50, che va ridotta del 40% in ragione del riconosciuto concorso di colpa ed ammonta ad €6.123,90.
Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass., sez. un., n. 1712 del 1995; Cass. n. 21396 del 2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore del danneggiato, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto, ovvero al 1° agosto 2014, e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione dovranno poi essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si
13 trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. n. 13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
§5. Infine, dato l'esito del giudizio, connotato dal riconoscimento del concorso di colpa dell'istante, le spese di lite (liquidate nell'intero come da dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con riguardo a tutte e quattro le fasi) vanno compensate per il 40% e poste per il restante 60% a carico della parte convenuta.
Anche le spese della CTU medico-legale (v. decreto in data 01.12.2025), nei rapporti interni, graveranno per il 60% a carico del e Controparte_1
per il 40% a carico dell'attore, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la concorrente responsabilità del e di Controparte_1
nella causazione dei danni subiti da quest'ultimo per Parte_1
l'incidente per cui è causa, nella rispettiva misura del 60% e del 40% e per l'effetto condanna il al pagamento, per le causali di Controparte_1
cui in parte motiva, in favore dell'attore della somma di €6.123,90, oltre interessi legali da computare nei termini specificati nel paragrafo 4.4;
b) condanna la parte convenuta al pagamento del 60% delle spese del presente giudizio, liquidate nell'intero in €264,00 per esborsi ed in
14 €5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forf., CPA ed IVA come per legge;
compensa per il resto le spese di lite;
c) pone in via definitiva, nei rapporti tra le parti, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, per il 60% a carico del Controparte_1
e per il 40% a carico dell'attore.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 2 dicembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2192/2018 RG., introitato per la decisione all'udienza del giorno 01.12.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3,
c.p.c., vertente tra
(c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe D'Ottavio,
-attore-
e
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela
Rao
-convenuto- avente per oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049-2051- 2052 c.c.”
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del giorno 01.12.2025, in cui si dà atto che:
1 - l'avv. GIUSEPPE D'OTTAVIO, per l'attore, ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni di cui all'atto introduttivo e ai successivi atti e memorie di causa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertata e dichiarata la responsabilità civile della Banca convenuta per le lesioni procurate all'odierno attore, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico da invalidità temporanea e permanente, e da cd danno morale), da quantificare nella misura accertata all'esito del giudizio, il tutto con interessi e rivalutazione e con il favore delle spese e competenze di causa”;
- l'avv. LIDIA VIOLI, per delega dell'avv. RAO, per parte convenuta, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto
e in diritto e, comunque, non provate;
in via subordinata: accertare
e dichiarare che il fatto colposo del signor ha concorso Parte_1
a cagionare il danno e, per l'effetto, diminuire il risarcimento eventualmente dovuto dal secondo la gravità Controparte_1
dell'accertanda colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c.; nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di liquidare il danno a favore dell'attore, liquidare i danni utilizzando le Tabelle delle micropermanenti ex art. 139 d.lgs. 209/2005; in via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie dedotte e non ammesse;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, incluso il rimborso forfettario 15%; si chiede, in via subordinata, in
2 caso di accoglimento delle domande attoree, di compensare le spese di lite”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
citato in giudizio davanti a questo Tribunale il al Controparte_1
fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti da esso attore in occasione del sinistro verificatosi il 1° agosto 2014, presso la filiale di viale Genoese Zerbi n. 21 (quando si trovava Controparte_1
nel portico esterno, in attesa che la moglie ultimasse le operazioni di bancomat e, nell'atto di ruotare il corpo verso dietro, inciampava sul gradino posto sul limite esterno del portico - che non era segnalato ed era dello stesso colore del pavimento - finendo così per precipitare dal dislivello di circa due metri esistente tra il piano di calpestio e il piano sottostante – anch'esso non protetto da alcuna ringhiera o parapetto – riportando un violentissimo colpo in corrispondenza della parte dorsale dx e dei relativi arti superiori e inferiori).
A sostegno delle proprie ragioni, in particolare, l'istante ha esposto:
- che è stato accompagnato, nell'immediatezza, presso il Pronto
Soccorso degli OO.RR. di Reggio Calabria, dove gli è stato diagnosticato un “ematoma rene dx con versamento renale e para renale dx e frattura 8°,11° e 12° costa dx, contusione polmonare”, oltre a contusione escoriata all'avambraccio dx, ginocchio dx e dorsale dx;
- che è stato ricoverato presso il reparto di urologia dove è stato sottoposto a numerosi accertamenti ed è stato dimesso il successivo 4 agosto;
3 - che è stato sottoposto a diverse cure mediche e riabilitative ed
è stato dichiarato guarito solo il 9 novembre 2014, con postumi invalidanti permanenti pari all'8% di natura ortopedica, nonché con postumi invalidanti di carattere pneumologico ed urologico;
- che le lesioni riportate da esso istante sono imputabili alla controparte;
- che è stato esperito tentativo di mediazione, al quale però la non ha aderito. CP_2
§2. Il si è costituito in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
principale, di “rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate […]”; in via subordinata, di “accertare e dichiarare che il fatto colposo del signor ha concorso a Parte_1
cagionare il danno e, per l'effetto, diminuire il risarcimento eventualmente dovuto dal secondo la gravità dell'accertanda colpa Controparte_1
e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c.”; in ogni caso, di condannare l'attore al pagamento delle spese di lite.
§3. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione di prova per testi e l'espletamento di CTU, è stata introitata per la decisione all'udienza del giorno 01.12.2025 secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§4. La domanda dell'attore merita solo parziale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
§4.1- Giova rammentare ai fini della decisione che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno, che prescinde da qualunque connotato di colpa del
4 custode (sulla natura oggettiva della responsabilità, cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 20943 del 2022).
Perché dunque tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
si considera custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (così, Cass. n. 26086 del 2005). La norma non si riferisce, difatti, alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico che implica il governo e l'uso della cosa e a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché della cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (cfr. Cass. n. 1859 del 2000). È, in altri termini, custode chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per effetto della disponibilità materiale di essa (cfr. Cass. n. 24530 del
2009).
Ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito, che attiene al profilo causale dell'evento e che si compone degli elementi dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità [cfr. Cass. n. 35429 del 2022: “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta
5 un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente”].
Sul piano probatorio, è pertanto “onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno…” (cfr.
Cass. n. 1064 del 2018; Cass. n. 11526 del 2017; Cass. n. 12895 del 2016), mentre, quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
In particolare, con riguardo alla condotta del danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass. n. 25460 del
2020; in tal senso anche
6 Cass., sez. un., n. 20943 del 2022; Cass. n. 822 del 2024; Cass. n. 11152 del 2023; Cass. n. 27724 del 2023; Cass. n. 21675 del 2023).
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.
(cfr. ad es. Cass. n. 11794 del 2022).
§4.2- In applicazione delle coordinate che precedono, è da ritenere che la caduta dell'attore sia causalmente riconducibile alle condizioni della scala.
Ed invero, lo stato dei luoghi rende palese la pericolosità intrinseca della
“spalletta” posta a lato dei gradini, sia per l'altezza, che in corrispondenza del gradino più alto è minima, sia per il colore del rivestimento che è uguale ai gradini e tale da ingenerare confusione con gli stessi.
Dall'immagine riprodotta in questa sede emerge, in specie, che la
“spalletta”, non essendo adeguatamente sopraelevata rispetto al piano destinato al calpestio, non è atta a svolgere alcuna efficace funzione di contenimento e protezione e ad evitare cadute nel vuoto, come accaduto nel caso di specie.
7 Sul punto, è bene infatti rimarcare che la modestissima elevazione della
“spalletta” ha avuto un ruolo decisivo nella dinamica del sinistro, come desumibile dalle dichiarazioni della testimone (moglie Testimone_1
dell'attore), che ha riferito che il marito (“che si trovava nel portico esterno del di Reggio Calabria”) stava attendendo che lei Controparte_1
ultimasse l'operazione bancomat e nel girarsi, vedendola, “ha ruotato il corpo all'indietro, inciampando nella spalletta raffigurata nella foto sul lato sinistro, dello stesso colore del pavimento, ed è caduto in un dislivello dietro questa spalletta e delimitato dalla stessa spalletta, mancante di ringhiera”, sbattendo “a terra con la parte dorsale destra del corpo, arti inferiori e superiori”.
8 Il danneggiato ha, dunque, offerto la prova sullo stesso gravante (circa il nesso di causa tra l'altezza della spalletta e la caduta, n.d.r.), per cui sarebbe stato onere della controparte dimostrare un uso anormale della cosa così singolare da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile, onere che non è stato assolto, non potendosi ritenere che l'essere fermo vicino alla spalletta abbia costituito uso improprio od anomalo della stessa.
Il sinistro va, allora, ascritto alle intrinseche caratteristiche della cosa in custodia ed in particolare all'assenza di presidi antiinfortunistici, non essendo presente un parapetto né un corrimano nel tratto del portico ove si
è verificata la caduta dell'istante, come ben evidenziato dal rilievo fotografico dianzi riprodotto.
La dinamica dei fatti consente, invero, di ritenere dimostrata la sussistenza del nesso causale tra i citati deficit strutturali della spalletta e la causa dell'incidente, atteso che in presenza di un parapetto o di un corrimano certamente il non sarebbe precitato lateralmente nel Parte_1
vuoto.
Va tuttavia al contempo riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 40% a carico dell'attore, che avrebbe dovuto improntare la propria condotta alla massima prudenza e cautela, atteso che la situazione di pericolo era altamente prevedibile in ragione dello stato dei luoghi, oltre percepibile con un'ordinaria diligenza, essendosi il fatto verificato in pieno giorno (come confermato dalla teste ). Tes_1
In ogni caso, rilevato che per costante giurisprudenza la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c., va
9 riconosciuta la concorrente e prevalente responsabilità della condotta omissiva della banca convenuta, che non ha provveduto ad eseguire interventi tesi a proteggere gli utenti a fronte del dislivello presente (e ciò a prescindere dal fatto che non risulta che vi siano stati altri incidenti).
Ne consegue, alla luce delle citate circostanze del caso concreto, una valutazione in termini del 60% della responsabilità dell di credito CP_3
convenuto nella causazione del sinistro.
§4.3- Ciò detto sull'an debeatur, con riferimento al quantum debeatur giova sottolineare che nella specie, in mancanza di criteri legali applicabili, deve aversi riguardo alle Tabelle del Tribunale di Milano, in ossequio all'orientamento della S.C. (v. Cass. n. 13982 del 2015) secondo cui “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre
è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità” (nello stesso senso anche Cass. n. 12408 del 2011: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”).
È bene, altresì, rimarcare che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria
10 (cfr. Cass., S.U., n. 26972 del 2008; Cass. n. 7513 del 2018), comprende - alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo
Collegio (cfr. Cass. n. 11851 del 2015; Cass. n. 7513 del 2018; Cass. n.
25164 del 2020) - le due (fenomenologicamente) distinte voci del danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e del danno morale, che “non è suscettibile di accertamento medico-legale” e “si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (Cass. n. 25164 del 2020).
La voce di danno morale mantiene, dunque, “la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (così Cass. n. 28989 del 2019).
§4.4- Tanto chiarito, essendo pienamente condivisibili le risultanze della
CTU (a firma del dott. , deve concludersi: Persona_1
-) che l'attore, in seguito alla caduta avvenuta in data 01.08.2014, ha riportato le seguenti lesioni: “
1. Fratture costali... 2. Contusioni polmonari... 3. Contusione renale destra….
4. Contusioni escoriate all'avambraccio di destra ed al ginocchio omolaterale guarite senza esiti”
(v. CTU, pag. 8);
-) che tali lesioni sono causalmente riconducibili al sinistro che ci occupa;
-) che è conseguita una inabilità temporanea totale di giorni venti, una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20, una inabilità temporanea
11 parziale al 50% di giorni 30 ed una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30;
-) che è, infine, residuato un danno biologico permanente del 3,5%.
Ed allora, alla luce delle ultime tabelle del Tribunale di Milano, il danno biologico temporaneo risulta dalla tabella che segue:
Invalidità temporanea totale € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.612,50
Il danno biologico permanente, in rapporto all'età del al Parte_1
momento della stabilizzazione dei postumi (74 anni), ammonta poi ad
€3.594,00.
Ciò posto, occorre verificare, in applicazione dell'orientamento suindicato, se sia ravvisabile un concorso del danno biologico con il danno morale e se si debba procedere alla c.d. personalizzazione.
Sotto il primo profilo, va richiamato il recente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25164 del 2020, §5.2), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, cioè, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato
(tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso in esame, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale (v. supra).
12 Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno per cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile;
nulla ha dedotto, infatti, in Parte_1
ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni subite, limitandosi ad invocare il danno morale solo nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione.
Deve escludersi pertanto il riconoscimento di detto pregiudizio, potendosi liquidare il solo danno biologico.
Né vi è spazio per procedere alla c.d. personalizzazione, non emergendo
“circostanze eccezionali e specifiche” (Cass. n. 10912 del 2018) atte a sorreggere alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle”.
La somma dovuta, determinata all'attualità, è quindi pari ad €10.206,50, che va ridotta del 40% in ragione del riconosciuto concorso di colpa ed ammonta ad €6.123,90.
Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass., sez. un., n. 1712 del 1995; Cass. n. 21396 del 2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore del danneggiato, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto, ovvero al 1° agosto 2014, e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione dovranno poi essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si
13 trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. n. 13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
§5. Infine, dato l'esito del giudizio, connotato dal riconoscimento del concorso di colpa dell'istante, le spese di lite (liquidate nell'intero come da dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con riguardo a tutte e quattro le fasi) vanno compensate per il 40% e poste per il restante 60% a carico della parte convenuta.
Anche le spese della CTU medico-legale (v. decreto in data 01.12.2025), nei rapporti interni, graveranno per il 60% a carico del e Controparte_1
per il 40% a carico dell'attore, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la concorrente responsabilità del e di Controparte_1
nella causazione dei danni subiti da quest'ultimo per Parte_1
l'incidente per cui è causa, nella rispettiva misura del 60% e del 40% e per l'effetto condanna il al pagamento, per le causali di Controparte_1
cui in parte motiva, in favore dell'attore della somma di €6.123,90, oltre interessi legali da computare nei termini specificati nel paragrafo 4.4;
b) condanna la parte convenuta al pagamento del 60% delle spese del presente giudizio, liquidate nell'intero in €264,00 per esborsi ed in
14 €5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forf., CPA ed IVA come per legge;
compensa per il resto le spese di lite;
c) pone in via definitiva, nei rapporti tra le parti, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, per il 60% a carico del Controparte_1
e per il 40% a carico dell'attore.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 2 dicembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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