Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 7201
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Sentenza 10 marzo 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 2 febbraio 2023, con pubblicazione il 10 marzo 2023. Le parti in causa sono Georgia S.r.l. e la Regione Calabria, con un intervento incidentale di un socio della Georgia. La Georgia ha richiesto il risarcimento per danni derivanti dall'annullamento di un contratto di affidamento di servizi sanitari, sostenendo la validità della clausola compromissoria e l'ammissibilità del lodo arbitrale. La Regione ha contestato la giurisdizione della Corte d'appello e la validità della clausola compromissoria, sostenendo che il contratto fosse nullo per mancato espletamento di gara pubblica.

La Corte ha respinto entrambi i ricorsi, affermando che la giurisdizione ordinaria era competente per l'impugnazione del lodo arbitrale, in quanto la clausola compromissoria era valida e non si estendeva l'invalidità del contratto principale alla clausola stessa. Ha inoltre chiarito che l'intervento del socio era inammissibile, poiché non era parte del giudizio arbitrale. La Corte ha ribadito l'autonomia della clausola compromissoria e la sua validità, nonostante le contestazioni sulla validità del contratto principale, confermando la legittimità della decisione della Corte d'appello di Catanzaro.

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Massime1

Nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, opera il testo previgente dell'art. 829, comma 2, c.p.c., in virtù del quale è consentita l'impugnazione del lodo, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile. In tal caso, è tuttavia possibile rilevare o eccepire "errores in iudicando", atteso che la previsione della inappellabilità preclude le sole eccezioni di merito, ma non anche quelle processuali afferenti all'invalidità della clausola.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 7201
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7201
    Data del deposito : 10 marzo 2023

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