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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4903/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'8.5.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
difeso da sé stesso
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
difesa da sé stessa
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, deduceva che: Parte_1
- in data 27.1.2021, la signora gli aveva notificato il decreto del tribunale di CP_1
Roma con il quale, all'esito del procedimento R.G. n. 20135/2018, era stato ridotto €
pagina 1 di 11 2.800,00 mensili l'assegno dovuto alla predetta in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvenuta con sentenza n. 18141/2005;
- detto provvedimento era stato notificato in forma esecutiva unitamente ad atto di precetto, per complessivi € 71.199,37;
- la pretesa appariva totalmente sfornita di pregio e il diritto di credito fatto valere inesistente, perché ampiamente compensato con i crediti vantati dal nei Pt_1 confronti dell'opposta;
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fondava il precetto notificato e, nel merito, accertare l'illegittimità e l'inefficacia del precetto opposto dichiarando che la non aveva diritto a procedere ad esecuzione nei suoi CP_1
confronti.
***
si costituiva e chiedeva, in via preliminare, di rigettare la richiesta di Controparte_1 sospensione dell'efficacia del titolo;
nel merito, rigettare l'opposizione e condannare il al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via riconvenzionale, Pt_1 condannare il al pagamento delle spese straordinarie, quantificate in € 14.000,00 Pt_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
***
Con sentenza n. 9628/2022, R.G. n. 11467/2021, pubblicata il 15.6.2022, il tribunale, qualificata l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., rigettava l'opposizione, confermava il precetto, rigettava la domanda per lite temeraria, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale, condannava l'opponente al pagamento del 70% delle spese di lite in favore di parte opposta, compensando l'ulteriore 30%, condannava il al pagamento, in Pt_1
favore della , delle spese di lite per il reclamo promosso nel corso del giudizio di CP_1
merito, così motivando:
‹‹Preliminarmente va detto che in data 30 luglio 2021 parte opponente formulava una nuova istanza cautelare, attesa la manifesta evidenza dei motivi per la sospensione della procedura di esecuzione ai sensi della legge n.
3 del 2021 e s.m.i, alla concessione ex art. 624 c.p.c. . Considerato che lo scrivente giudice, non si pronunciava su tale nuova domanda cautelare, va detto che allo stato la stessa risulterà assorbita dalla decisione di seguito pronunciata.
Ma andiamo per ordine
E' opportuno in primis soffermarsi sul titolo in virtù del quale il precetto è stato opposto e sulle somme richieste dall'opponente.
pagina 2 di 11 Con sentenza n.18141/2005 del Tribunale Civile di Roma sez.I veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . La sentenza statuiva, oltre al resto, che Controparte_1 Parte_1
l'avvocato versasse a la somma mensile di € 2.700,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento per se ed il figlio , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 2) Con Persona_1 ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio RG 20135/2018, depositato in data 6 dicembre 2018, il si rivolgeva al Tribunale di Roma chiedendo di revocare ovvero ridurre il quantum dell'assegno di € Pt_1
3.500,00, comprensivo della rivalutazione negli anni maturata, attualmente corrisposto alla . CP_1
Il Tribunale di Roma con Decreto n. 18774/2019 emesso in data 31 luglio 2019 così disponeva: riduce a far data dal deposito del ricorso l'assegno che il deve corrispondere alla in € 2.800,00 mensili. Il Pt_1 CP_1
Decreto del Tribunale di Roma – Sezione I, Cron 18774/2019 emesso in data 31/7/2019 e relativo al giudizio RG
20135/2018VG veniva munito della relativa formula esecutiva in data 28 Gennaio 2020 veniva notificato unitamente all'atto di precetto.
A partire dal mese di dicembre 2018 il ha cessato di corrispondere all'istante la somma dovuta di Pt_1 importo pari ad € 2.800,00 mensili per i mesi di dicembre 2018 gennaio 2019 febbraio 2019 marzo 2019 aprile
2019 maggio 2019 giugno 2019 luglio 2019 agosto 2019 settembre 2019 ottobre 2019 novembre 2019 dicembre
2019 gennaio 2020 febbraio 2020 marzo 2020 aprile 2020 maggio 2020 giugno 2020 luglio 2020 agosto 2020 settembre 2020 ottobre 2020 novembre 2020 dicembre 2020. 5) Il debitore non ha provveduto a corrispondere alla creditrice istante il dovuto quantificato in € 70.000,00 (Euro settantamila/00) oltre agli interessi legali decorrenti da ciascuna scadenza di pagamento e fino al soddisfo. Visionato l'atto di precetto ed i titoli appena menzionati si ritiene che il creditore opposto è munito di idoneo titolo ed ha ritualmente provveduto a richiedere le somme non corrisposte.
Veniamo ora ai motivi di doglianza.
L'opponente ha asserito di essere creditore della sig. di circa 105.000,00 euro ed ha opposto in CP_1 questa sede tale somma. chiedendo conseguentemente di dichiarare che il creditore non ha diritto di CP_1 procedere ad esecuzione nei confronti del . In via esemplificativa l'opponente ha tentato di compensare Pt_1 la somma sopra indicata con la somma vantata dal creditore.
Tale operazione non puo' trovare accoglimento poiché i crediti alimentari non sono compensabili. E'' ben noto l principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione 13609/2016 prevede che in regime di separazione, il carattere alimentare dell'assegno comporta l'irripetibilità, l'impignorabilità e la non compensabilità di dette prestazioni. Quanto poi alla dedotta “compensazione è appena il caso di rilevare come il credito dedotto sia sprovvisto di prova certa, e manchi dei requisiti di certezza necessari per invocare la compensazione. Ma quel che più conta va posto in luce che, in ragione della natura alimentare del credito da mantenimento vantato dalla creditrice opposta, lo stesso è pacificamente non soggetto ad estinzione per compensazione con crediti di diversa natura.
Va poi detto che sede di opposizione all'esecuzione possono farsi valere solo fatti impeditivi, modificativi, estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente titolo esecutivo, i quali si siano verificati successivamente al passaggio in giudicato del titolo, quali la compensazione tra crediti reciproci, coesistenti, ugualmente liquidi ed esigibili (Cass. 18856/2008; Cass. 9912/2007; Cass. 8928/2006).
Quanto all' ulteriore doglianza relativa alla procedura di esdebitazione va dato atto che la stessa è in essere con procedura n. 27 del 2022 . pagina 3 di 11 Si ribadisce in questa sede quanto emerso in sede di reclamo. Trattasi, di questione da sottoporre eventualmente al vaglio del G.E., ove una esecuzione sia nel frattempo iniziata. Va comunque detto che Il
, si è limitato in questa sede ad allegare la mera nomina del gestore del procedimento e un'ordinanza di Pt_1 sospensione intervenuta con un soggetto creditore diverso dall'odierna opposta.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata ed il precetto va confermato nella sua interezza.
Per quanto attiene la domanda ex art. 96 c.p.c formulata da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta, la stessa, va rigettata. Non appare assolutamente temeraria l'opposizione alla luce dell'eccepita introduzione del giudizio di esdebitazione.
Va detto che l'istituto dell'esdebitazione è in continua evoluzione e che vi è oscillazione giurisprudenziale sulle questioni emergenti nella pratica dell'istituto.
Passando infine alla valutazione della domanda riconvenzionale invocata nella comparsa di costituzione dall'opposto.
Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a ad un atto di precetto solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il precetto. Tale principio si desume da costanti pronunce della Cassazione (Cfr. Cass. 12922/1991,
4795/1988, 3119/1975), salvo il diritto per il creditore opposto ad agire in reconventio reconventionis, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall'intimato opponente, rispetto alla quale l'originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto (Cfr. Cass. 11415/2004).
Lo stesso principio è stato infine esplicitamente ribadito dalla Corte di Cassazione con peculiare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cfr. Cass. 15814/2008).Per analogia, peraltro non controvertita da ulteriori pronunce della giurisprudenza, è da ritenere estendibile il principio anche al giudizio di opposizione al precetto.
Nel caso in questione l'opponente non ha posto alcuna domanda riconvenzionale, bensì rilevi sic et simpliciter che il diritto di credito, in virtù del quale è stato notificato l'atto di precetto, non sussisteva più. Pertanto la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, che è il creditore precettante, dovrà essere dichiarata inammissibile.
Viceversa, qualora il debitore opponente avesse posto, nel suo atto di opposizione al precetto, una domanda idonea a riconvenzionare le pretese di debito in ragioni di credito, il convenuto opposto a sua volta avrebbe la facoltà di agire in reconventio reconventionis, cioè poteva rimodellare il thema disputandum ed ampliarlo sulle basi delle richieste ulteriori dell'attore opponente.
Le spese di lite limitatamente alla presente opposizione vanno liquidate secondo il regime della soccombenza.Alla luce dell'accoglimento della domanda principale e del rigetto della domanda temeraria e del rigetto della domanda riconvenzionale si liquidano al 50%,secondo lo scaglione di valore, ai minimi tariffari per il lieve tenore della difficoltà della causa. Non si liquida la voce relativa all'attività istruttoria in quanto non espletata. Vanno poi liquidate in questa sede le spese di lite relativamente al reclamo promosso nel corso del giudizio avverso l'ordinanza emessa in data 7 aprile 2021. Il provvedimento del LL , in tal senso è esaustivo in quanto ha espressamente rimesso tale liquidazione al merito. al merito. Infatti testualmente :
“Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata .Spese al merito-“.››.
pagina 4 di 11 ***
Ha proposto appello , chiedendo alla Corte, in via principale, di dichiarare Parte_1 la nullità/illegittimità della sentenza, accogliendo l'eccezione di compensazione dell'asserito credito alimentare proposta in primo grado e, per l'effetto, dichiarare compensate le spese sostenute dal in favore della , sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo;
Pt_1 CP_1 in via subordinata, accertare la perdita di efficacia/decadenza dell'atto di precetto opposto in primo grado, per decorrenza dei termini di legge.
***
Si è costituita, in data 18.11.2022, chiedendo alla Corte di rigettare Controparte_1
l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata, e di condannare il per Pt_1
lite temeraria e abuso del processo ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
***
Con ordinanza del 15.12.2022, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 4/7.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'8.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
Solo l'appellata ha (tempestivamente) depositato le note conclusionali in data 23.4.2025.
All'odierna udienza, parte appellante non è comparsa e parte appellata ha discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la pagina 5 di 11 redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello nel suo complesso non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Va altresì detto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
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Venendo al merito, il primo motivo di appello denuncia ‹‹Violazione dell'art. 5bis del D.lgs n. 28 del
2010 e s.m.i. – Omissione della mediazione obbligatoria››.
Lamenta l'appellante che ‹‹non vi è stata alcuna mediazione nonostante l' accenno alla materia dei “patti di famiglia” di cui all' art. 5bis del Dlgs n. 28 del 2010 e s.m.i., che, estensivamente comprendono le questioni in materia familiare intese latu sensu anche con riferimento alle cause introdotte per il pagamento di somme dovute a titolo di mantenimento››; anche se la causa era stata promossa ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., la mediazione andava quindi promossa;
pertanto, ‹‹la causa di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile per carenza della mediazione obbligatoria a carico della parte interessata, che, in base alle eccezioni sostanziali, è da individuare nella convenuta a simiglianza di quanto avviene in caso di opposizione a d.i. ( cfr Cass SS.UU. n.19596 del 18.9.2020››.
***
Il motivo è infondato.
Premesso che i giudizi di opposizione a precetto non devono essere preceduti dal tentativo di mediazione obbligatoria, in ogni caso si osserva, in linea generale, che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Cass. n. 25155 del 10/11/2020; cfr., in motivazione, Cass. n.
22208/2021 e Cass. n. 22805/2023).
pagina 6 di 11 Nella specie, l'appellante non deduce di aver eccepito tempestivamente in primo grado l'improcedibilità e non lamenta l'omessa o errata pronuncia sul punto, il che riveste carattere assorbente.
Ne consegue che la doglianza deve essere disattesa.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹Violazione e falsa applicazione di legge in merito alla compensabilità – natura alimentare delle somme corrisposte a titolo di ingiustificata rivalutazione dell'assegno di mantenimento e canoni di locazione ex artt. 447, 1246 155 e 156 c.c.››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto l'asserito credito della non compensabile con i canoni di locazione corrisposti dal (ulteriori CP_1 Pt_1 rispetto al pagamento dell'assegno di mantenimento) per l'appartamento occupato, in via esclusiva, dalla sola e dal figlio , per un ammontare di € 105.000,00, oltre CP_1 Per_1 rivalutazione, credito non contestato dalla né nell'an, né nel quantum;
la predetta, CP_1
infatti, aveva eccepito, unicamente, che “il credito dedotto sia sprovvisto di prova certa, e manchi dei requisiti di certezza necessari per invocare la compensazione”; in realtà, vi era la prova certa di tale credito, il quale era perfettamente compensabile con l'assegno di mantenimento (cfr. Cass. n.
9686/2020, successiva alla decisione menzionata nella impugnata sentenza, Cass. n.
13609/2016) anche in sede di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., essendo compensabile anche un credito illiquido ma di pronta liquidazione;
pertanto, anche in caso di conferma della sentenza di primo grado, residuerebbe un credito in favore del pari a Pt_1
€ 35.000,00, con conseguente estinzione di ogni pretesa creditoria al riguardo.
***
Il motivo è infondato.
Il espressamente afferma nell'atto di opposizione a precetto che il figlio era studente Pt_1
universitario e non contesta che i crediti vantati dalla avessero natura di assegno CP_1
alimentare (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.).
Anche in grado di appello si limita a censurare la affermata non compensabilità, richiamando, come si è visto, la sentenza della Corte di cassazione n. 9686/2020.
Tuttavia, nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, la Corte di merito aveva rilevato che il credito oggetto del titolo esecutivo non aveva natura strettamente alimentare, che non era stato dedotto e provato quanto eventualmente concernesse gli alimenti in favore dei figli, che il controcredito fatto valere era successivo a quello azionato.
pagina 7 di 11 La Corte di cassazione, decidendo in quella diversa fattispecie, ha evidenziato che per la
Corte di appello non vi era prova della quota in tesi alimentare da riferire ai figli;
quindi, ha citato proprio la pronuncia di legittimità richiamata nella sentenza impugnata dal Pt_1
(Cass., 04/07/2016, n. 13609) e ha chiarito che il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare, concludendo che tale credito è indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass.,
18/11/2016, n. 23569), diversamente dal credito a titolo di mantenimento del coniuge, che non è credito alimentare;
ha rimarcato poi che non sarebbe possibile scindere, al fine di perimetrare la compensazione, una quota alimentare nel credito di mantenimento azionato coattivamente, senza incidere sul titolo non modificabile dal giudice dell'esecuzione, privo di poteri sul punto, e, del resto, di agibilità istruttorie idoneamente funzionali a questo scopo, né potrebbe ipotizzarsi di differire sistematicamente la verifica al giudice dell'opposizione all'esecuzione; ha affermato che, pur essendo consentito al debitore esecutato opporre in compensazione (giudiziale) al creditore esecutante un controcredito certo perché definitivamente verificato giudizialmente o incontestato o ancora illiquido, poiché l'illiquidità non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne l'entità, non può scindersi, al contrario, la struttura stessa del credito azionato rivalutandone, necessariamente, i presupposti intrinseci;
ha specificato che l'orientamento espresso in alcune pronunce (Cass.,
10/12/2008, n. 28987, Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166) aveva riguardato i figli non indipendenti economicamente.
A ben vedere, quest'ultimo è proprio il caso del , posto che il figlio non era Pt_1
indipendente economicamente e che, quando, come nel caso di specie, il titolo contenga una previsione cumulativa dell'assegno di mantenimento, che non consenta di distinguere la quota destinata al coniuge e quella necessitata dai bisogni del figlio, non è possibile scindere una quota alimentare nel credito azionato e compensare la restante parte (non alimentare).
Nel decreto n. 18774/2019 del 31.7.2019, infatti, il tribunale di Roma ha modificato parzialmente le condizioni del divorzio, statuendo che l'assegno divorzile che il Pt_1 doveva corrispondere alla ammontava a € 2.800,00 mensili, sicché non è dato CP_1
distinguere la quota destinata ai bisogni del figlio da quella utile al coniuge.
Il titolo, che non separa le due quote, non conferisce quindi esigibilità e liquidità separata alla componente destinata al mantenimento del coniuge, impedendo una compensabilità dello stesso.
pagina 8 di 11 A tanto si aggiunga che non risulta validamente censurato il capo della sentenza con cui il primo giudice ha affermato che sede di opposizione all'esecuzione possono farsi valere solo fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente titolo esecutivo, i quali si siano verificati successivamente al passaggio in giudicato del titolo, quali la compensazione, essendosi l'appellante limitato genericamente a dedurre la illegittimità della statuizione alla luce della citata sentenza della Corte di cassazione.
In conclusione, il motivo deve essere respinto.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹Violazione e falsa applicazione della legge 3 del 2012 e s,m.i. in materia di procedure di componimento della crisi – eccesso di potere››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe dovuto tener conto del procedimento di esdebitazione avviato dal (proc. n. 27 del 2022) anche se non poteva dirsi Pt_1
completato, atteso che la rilevanza del procedimento di composizione della crisi non è unicamente prospettabile in sede di esecuzione (e quindi innanzi al giudice dell'esecuzione), poiché tale rilevanza deve riferirsi al momento della proposizione della domanda (nel caso di specie pacificamente antecedente alla sentenza emessa); a tal riguardo, infatti, “l'art. 12 bis della legge n. 3 del 2012 e s.m.i. prevede la possibilità per il Giudice di disporre la sospensione delle procedure esecutive anche prima della omologazione o approvazione del piano del consumatore, che è la procedura richiesta dalla parte istante”.
***
Il motivo è inammissibile.
Il giudice di primo grado ha dato atto che la procedura di esdebitazione n. 27 del 2022 era in essere e ha ribadito “quanto emerso in sede di reclamo”, concludendo che trattavasi “di questione da sottoporre eventualmente al vaglio del G.E., ove una esecuzione sia nel frattempo iniziata”.
L'appellante non ha, sul punto, criticato specificamente tale ragionamento, ma si è limitato a sostenere genericamente che l'esistenza del procedimento di composizione della crisi sarebbe prospettabile anche dinanzi al giudice della cognizione, e non solo nella fase dell'eventuale esecuzione, senza spiegarne il motivo.
La doglianza non esprime alcuna censura all'iter logico giuridico seguito del tribunale, il quale ha motivato anche per relationem, richiamando la pronuncia del giudice del reclamo, con cui si è correttamente affermato che ‹‹il riferimento alla legge sul sovraindebitamento, nella parte in cui prevede la sospensione delle procedure esecutive nel frattempo avviate, è fuorviante nella fattispecie in esame laddove, di contro, si versa nell'ipotesi in cui, con il precetto oggi opposto, l'esecuzione è solo minacciata››). pagina 9 di 11 Ne deriva che ogni altro profilo è assorbito.
***
Il quarto motivo è rubricato ‹‹Decadenza/scadenza/ perdita di efficacia del precetto ex art. 481 c.p.c.››.
L'appellante eccepisce la perdita di efficacia del precetto, sostenendo che “anche al netto dei termini del giudizio di primo grado RG 11467 del 2021,tra la data di notifica del precetto (27.1.2021 come riportato in sentenza) e la decisione intervenuta in data 15.6.2022 sulla base di una opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c. proposta ( al momento della iscrizione a ruolo dell'atto di citazione) in data 17 febbraio 2021 sono decorsi i 90 gg di legge in quanto dal 21 gennaio 2021 al 17 febbraio 2021 decorrono 27 gg, mentre dal 15 giugno 2022 alla data di notifica ed iscrizione del presente atto di appello sono già decorsi 63 gg per cui il termine di 90 gg previsto dalla legge risulta superato”; l'efficacia del precetto non sarebbe neanche
“interrotta dalla sospensione dei termini feriali del mese di agosto, in conformità dell'orientamento giurisprudenziale che qualifica il precetto come atto non giudiziale”.
Chiede, pertanto, in via subordinata, di dichiarare “la sopravvenuta carenza di interesse/cessazione della materia del contendere/perdita di efficacia del titolo in base al quale è stata avviata l'esecuzione da parte dell'appellata ”. CP_1
***
Il motivo, che non esprime (né potrebbe essere diversamente) una censura all'operato del primo giudice, è inammissibile.
L'appellante non può in questa sede eccepire la perdita di efficacia del precetto per il decorso dei termini previsti dall'art. 481 c.p.c.
Laddove, infatti, il primo atto dell'esecuzione dovesse essere stato eseguito dopo la scadenza dei novanta giorni dalla notifica del precetto, tenuto conto della sospensione del termine previsto dal secondo comma dell'art. 481 c.p.c., il potrà far valere la perdita di Pt_1 efficacia del titolo con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
***
La domanda di condanna per lite temeraria, formulata dall'appellata, deve essere respinta.
Difettano, ad avviso della Corte, i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., e cioè
l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e quelli di cui al successivo comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento processuale, posto che la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda, ma necessita della mala fede o colpa grave, elementi che nella specie non si ravvisano (anche alla luce della operata valutazione della giurisprudenza indicata dall'appellante), così come non si ravvisa l'esercizio pagina 10 di 11 ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza delle azionate pretese (cfr. Cass. n. 26545 del 30/09/2021).
***
L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 9628/2022, R.G. n. 11467/2021, pubblicata il 15.6.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 8.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4903/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'8.5.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
difeso da sé stesso
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
difesa da sé stessa
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, deduceva che: Parte_1
- in data 27.1.2021, la signora gli aveva notificato il decreto del tribunale di CP_1
Roma con il quale, all'esito del procedimento R.G. n. 20135/2018, era stato ridotto €
pagina 1 di 11 2.800,00 mensili l'assegno dovuto alla predetta in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvenuta con sentenza n. 18141/2005;
- detto provvedimento era stato notificato in forma esecutiva unitamente ad atto di precetto, per complessivi € 71.199,37;
- la pretesa appariva totalmente sfornita di pregio e il diritto di credito fatto valere inesistente, perché ampiamente compensato con i crediti vantati dal nei Pt_1 confronti dell'opposta;
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fondava il precetto notificato e, nel merito, accertare l'illegittimità e l'inefficacia del precetto opposto dichiarando che la non aveva diritto a procedere ad esecuzione nei suoi CP_1
confronti.
***
si costituiva e chiedeva, in via preliminare, di rigettare la richiesta di Controparte_1 sospensione dell'efficacia del titolo;
nel merito, rigettare l'opposizione e condannare il al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via riconvenzionale, Pt_1 condannare il al pagamento delle spese straordinarie, quantificate in € 14.000,00 Pt_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
***
Con sentenza n. 9628/2022, R.G. n. 11467/2021, pubblicata il 15.6.2022, il tribunale, qualificata l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., rigettava l'opposizione, confermava il precetto, rigettava la domanda per lite temeraria, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale, condannava l'opponente al pagamento del 70% delle spese di lite in favore di parte opposta, compensando l'ulteriore 30%, condannava il al pagamento, in Pt_1
favore della , delle spese di lite per il reclamo promosso nel corso del giudizio di CP_1
merito, così motivando:
‹‹Preliminarmente va detto che in data 30 luglio 2021 parte opponente formulava una nuova istanza cautelare, attesa la manifesta evidenza dei motivi per la sospensione della procedura di esecuzione ai sensi della legge n.
3 del 2021 e s.m.i, alla concessione ex art. 624 c.p.c. . Considerato che lo scrivente giudice, non si pronunciava su tale nuova domanda cautelare, va detto che allo stato la stessa risulterà assorbita dalla decisione di seguito pronunciata.
Ma andiamo per ordine
E' opportuno in primis soffermarsi sul titolo in virtù del quale il precetto è stato opposto e sulle somme richieste dall'opponente.
pagina 2 di 11 Con sentenza n.18141/2005 del Tribunale Civile di Roma sez.I veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . La sentenza statuiva, oltre al resto, che Controparte_1 Parte_1
l'avvocato versasse a la somma mensile di € 2.700,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento per se ed il figlio , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 2) Con Persona_1 ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio RG 20135/2018, depositato in data 6 dicembre 2018, il si rivolgeva al Tribunale di Roma chiedendo di revocare ovvero ridurre il quantum dell'assegno di € Pt_1
3.500,00, comprensivo della rivalutazione negli anni maturata, attualmente corrisposto alla . CP_1
Il Tribunale di Roma con Decreto n. 18774/2019 emesso in data 31 luglio 2019 così disponeva: riduce a far data dal deposito del ricorso l'assegno che il deve corrispondere alla in € 2.800,00 mensili. Il Pt_1 CP_1
Decreto del Tribunale di Roma – Sezione I, Cron 18774/2019 emesso in data 31/7/2019 e relativo al giudizio RG
20135/2018VG veniva munito della relativa formula esecutiva in data 28 Gennaio 2020 veniva notificato unitamente all'atto di precetto.
A partire dal mese di dicembre 2018 il ha cessato di corrispondere all'istante la somma dovuta di Pt_1 importo pari ad € 2.800,00 mensili per i mesi di dicembre 2018 gennaio 2019 febbraio 2019 marzo 2019 aprile
2019 maggio 2019 giugno 2019 luglio 2019 agosto 2019 settembre 2019 ottobre 2019 novembre 2019 dicembre
2019 gennaio 2020 febbraio 2020 marzo 2020 aprile 2020 maggio 2020 giugno 2020 luglio 2020 agosto 2020 settembre 2020 ottobre 2020 novembre 2020 dicembre 2020. 5) Il debitore non ha provveduto a corrispondere alla creditrice istante il dovuto quantificato in € 70.000,00 (Euro settantamila/00) oltre agli interessi legali decorrenti da ciascuna scadenza di pagamento e fino al soddisfo. Visionato l'atto di precetto ed i titoli appena menzionati si ritiene che il creditore opposto è munito di idoneo titolo ed ha ritualmente provveduto a richiedere le somme non corrisposte.
Veniamo ora ai motivi di doglianza.
L'opponente ha asserito di essere creditore della sig. di circa 105.000,00 euro ed ha opposto in CP_1 questa sede tale somma. chiedendo conseguentemente di dichiarare che il creditore non ha diritto di CP_1 procedere ad esecuzione nei confronti del . In via esemplificativa l'opponente ha tentato di compensare Pt_1 la somma sopra indicata con la somma vantata dal creditore.
Tale operazione non puo' trovare accoglimento poiché i crediti alimentari non sono compensabili. E'' ben noto l principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione 13609/2016 prevede che in regime di separazione, il carattere alimentare dell'assegno comporta l'irripetibilità, l'impignorabilità e la non compensabilità di dette prestazioni. Quanto poi alla dedotta “compensazione è appena il caso di rilevare come il credito dedotto sia sprovvisto di prova certa, e manchi dei requisiti di certezza necessari per invocare la compensazione. Ma quel che più conta va posto in luce che, in ragione della natura alimentare del credito da mantenimento vantato dalla creditrice opposta, lo stesso è pacificamente non soggetto ad estinzione per compensazione con crediti di diversa natura.
Va poi detto che sede di opposizione all'esecuzione possono farsi valere solo fatti impeditivi, modificativi, estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente titolo esecutivo, i quali si siano verificati successivamente al passaggio in giudicato del titolo, quali la compensazione tra crediti reciproci, coesistenti, ugualmente liquidi ed esigibili (Cass. 18856/2008; Cass. 9912/2007; Cass. 8928/2006).
Quanto all' ulteriore doglianza relativa alla procedura di esdebitazione va dato atto che la stessa è in essere con procedura n. 27 del 2022 . pagina 3 di 11 Si ribadisce in questa sede quanto emerso in sede di reclamo. Trattasi, di questione da sottoporre eventualmente al vaglio del G.E., ove una esecuzione sia nel frattempo iniziata. Va comunque detto che Il
, si è limitato in questa sede ad allegare la mera nomina del gestore del procedimento e un'ordinanza di Pt_1 sospensione intervenuta con un soggetto creditore diverso dall'odierna opposta.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata ed il precetto va confermato nella sua interezza.
Per quanto attiene la domanda ex art. 96 c.p.c formulata da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta, la stessa, va rigettata. Non appare assolutamente temeraria l'opposizione alla luce dell'eccepita introduzione del giudizio di esdebitazione.
Va detto che l'istituto dell'esdebitazione è in continua evoluzione e che vi è oscillazione giurisprudenziale sulle questioni emergenti nella pratica dell'istituto.
Passando infine alla valutazione della domanda riconvenzionale invocata nella comparsa di costituzione dall'opposto.
Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a ad un atto di precetto solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il precetto. Tale principio si desume da costanti pronunce della Cassazione (Cfr. Cass. 12922/1991,
4795/1988, 3119/1975), salvo il diritto per il creditore opposto ad agire in reconventio reconventionis, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall'intimato opponente, rispetto alla quale l'originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto (Cfr. Cass. 11415/2004).
Lo stesso principio è stato infine esplicitamente ribadito dalla Corte di Cassazione con peculiare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cfr. Cass. 15814/2008).Per analogia, peraltro non controvertita da ulteriori pronunce della giurisprudenza, è da ritenere estendibile il principio anche al giudizio di opposizione al precetto.
Nel caso in questione l'opponente non ha posto alcuna domanda riconvenzionale, bensì rilevi sic et simpliciter che il diritto di credito, in virtù del quale è stato notificato l'atto di precetto, non sussisteva più. Pertanto la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, che è il creditore precettante, dovrà essere dichiarata inammissibile.
Viceversa, qualora il debitore opponente avesse posto, nel suo atto di opposizione al precetto, una domanda idonea a riconvenzionare le pretese di debito in ragioni di credito, il convenuto opposto a sua volta avrebbe la facoltà di agire in reconventio reconventionis, cioè poteva rimodellare il thema disputandum ed ampliarlo sulle basi delle richieste ulteriori dell'attore opponente.
Le spese di lite limitatamente alla presente opposizione vanno liquidate secondo il regime della soccombenza.Alla luce dell'accoglimento della domanda principale e del rigetto della domanda temeraria e del rigetto della domanda riconvenzionale si liquidano al 50%,secondo lo scaglione di valore, ai minimi tariffari per il lieve tenore della difficoltà della causa. Non si liquida la voce relativa all'attività istruttoria in quanto non espletata. Vanno poi liquidate in questa sede le spese di lite relativamente al reclamo promosso nel corso del giudizio avverso l'ordinanza emessa in data 7 aprile 2021. Il provvedimento del LL , in tal senso è esaustivo in quanto ha espressamente rimesso tale liquidazione al merito. al merito. Infatti testualmente :
“Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata .Spese al merito-“.››.
pagina 4 di 11 ***
Ha proposto appello , chiedendo alla Corte, in via principale, di dichiarare Parte_1 la nullità/illegittimità della sentenza, accogliendo l'eccezione di compensazione dell'asserito credito alimentare proposta in primo grado e, per l'effetto, dichiarare compensate le spese sostenute dal in favore della , sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo;
Pt_1 CP_1 in via subordinata, accertare la perdita di efficacia/decadenza dell'atto di precetto opposto in primo grado, per decorrenza dei termini di legge.
***
Si è costituita, in data 18.11.2022, chiedendo alla Corte di rigettare Controparte_1
l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata, e di condannare il per Pt_1
lite temeraria e abuso del processo ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
***
Con ordinanza del 15.12.2022, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 4/7.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'8.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
Solo l'appellata ha (tempestivamente) depositato le note conclusionali in data 23.4.2025.
All'odierna udienza, parte appellante non è comparsa e parte appellata ha discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la pagina 5 di 11 redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello nel suo complesso non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Va altresì detto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
***
Venendo al merito, il primo motivo di appello denuncia ‹‹Violazione dell'art. 5bis del D.lgs n. 28 del
2010 e s.m.i. – Omissione della mediazione obbligatoria››.
Lamenta l'appellante che ‹‹non vi è stata alcuna mediazione nonostante l' accenno alla materia dei “patti di famiglia” di cui all' art. 5bis del Dlgs n. 28 del 2010 e s.m.i., che, estensivamente comprendono le questioni in materia familiare intese latu sensu anche con riferimento alle cause introdotte per il pagamento di somme dovute a titolo di mantenimento››; anche se la causa era stata promossa ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., la mediazione andava quindi promossa;
pertanto, ‹‹la causa di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile per carenza della mediazione obbligatoria a carico della parte interessata, che, in base alle eccezioni sostanziali, è da individuare nella convenuta a simiglianza di quanto avviene in caso di opposizione a d.i. ( cfr Cass SS.UU. n.19596 del 18.9.2020››.
***
Il motivo è infondato.
Premesso che i giudizi di opposizione a precetto non devono essere preceduti dal tentativo di mediazione obbligatoria, in ogni caso si osserva, in linea generale, che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Cass. n. 25155 del 10/11/2020; cfr., in motivazione, Cass. n.
22208/2021 e Cass. n. 22805/2023).
pagina 6 di 11 Nella specie, l'appellante non deduce di aver eccepito tempestivamente in primo grado l'improcedibilità e non lamenta l'omessa o errata pronuncia sul punto, il che riveste carattere assorbente.
Ne consegue che la doglianza deve essere disattesa.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹Violazione e falsa applicazione di legge in merito alla compensabilità – natura alimentare delle somme corrisposte a titolo di ingiustificata rivalutazione dell'assegno di mantenimento e canoni di locazione ex artt. 447, 1246 155 e 156 c.c.››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto l'asserito credito della non compensabile con i canoni di locazione corrisposti dal (ulteriori CP_1 Pt_1 rispetto al pagamento dell'assegno di mantenimento) per l'appartamento occupato, in via esclusiva, dalla sola e dal figlio , per un ammontare di € 105.000,00, oltre CP_1 Per_1 rivalutazione, credito non contestato dalla né nell'an, né nel quantum;
la predetta, CP_1
infatti, aveva eccepito, unicamente, che “il credito dedotto sia sprovvisto di prova certa, e manchi dei requisiti di certezza necessari per invocare la compensazione”; in realtà, vi era la prova certa di tale credito, il quale era perfettamente compensabile con l'assegno di mantenimento (cfr. Cass. n.
9686/2020, successiva alla decisione menzionata nella impugnata sentenza, Cass. n.
13609/2016) anche in sede di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., essendo compensabile anche un credito illiquido ma di pronta liquidazione;
pertanto, anche in caso di conferma della sentenza di primo grado, residuerebbe un credito in favore del pari a Pt_1
€ 35.000,00, con conseguente estinzione di ogni pretesa creditoria al riguardo.
***
Il motivo è infondato.
Il espressamente afferma nell'atto di opposizione a precetto che il figlio era studente Pt_1
universitario e non contesta che i crediti vantati dalla avessero natura di assegno CP_1
alimentare (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.).
Anche in grado di appello si limita a censurare la affermata non compensabilità, richiamando, come si è visto, la sentenza della Corte di cassazione n. 9686/2020.
Tuttavia, nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, la Corte di merito aveva rilevato che il credito oggetto del titolo esecutivo non aveva natura strettamente alimentare, che non era stato dedotto e provato quanto eventualmente concernesse gli alimenti in favore dei figli, che il controcredito fatto valere era successivo a quello azionato.
pagina 7 di 11 La Corte di cassazione, decidendo in quella diversa fattispecie, ha evidenziato che per la
Corte di appello non vi era prova della quota in tesi alimentare da riferire ai figli;
quindi, ha citato proprio la pronuncia di legittimità richiamata nella sentenza impugnata dal Pt_1
(Cass., 04/07/2016, n. 13609) e ha chiarito che il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare, concludendo che tale credito è indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass.,
18/11/2016, n. 23569), diversamente dal credito a titolo di mantenimento del coniuge, che non è credito alimentare;
ha rimarcato poi che non sarebbe possibile scindere, al fine di perimetrare la compensazione, una quota alimentare nel credito di mantenimento azionato coattivamente, senza incidere sul titolo non modificabile dal giudice dell'esecuzione, privo di poteri sul punto, e, del resto, di agibilità istruttorie idoneamente funzionali a questo scopo, né potrebbe ipotizzarsi di differire sistematicamente la verifica al giudice dell'opposizione all'esecuzione; ha affermato che, pur essendo consentito al debitore esecutato opporre in compensazione (giudiziale) al creditore esecutante un controcredito certo perché definitivamente verificato giudizialmente o incontestato o ancora illiquido, poiché l'illiquidità non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne l'entità, non può scindersi, al contrario, la struttura stessa del credito azionato rivalutandone, necessariamente, i presupposti intrinseci;
ha specificato che l'orientamento espresso in alcune pronunce (Cass.,
10/12/2008, n. 28987, Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166) aveva riguardato i figli non indipendenti economicamente.
A ben vedere, quest'ultimo è proprio il caso del , posto che il figlio non era Pt_1
indipendente economicamente e che, quando, come nel caso di specie, il titolo contenga una previsione cumulativa dell'assegno di mantenimento, che non consenta di distinguere la quota destinata al coniuge e quella necessitata dai bisogni del figlio, non è possibile scindere una quota alimentare nel credito azionato e compensare la restante parte (non alimentare).
Nel decreto n. 18774/2019 del 31.7.2019, infatti, il tribunale di Roma ha modificato parzialmente le condizioni del divorzio, statuendo che l'assegno divorzile che il Pt_1 doveva corrispondere alla ammontava a € 2.800,00 mensili, sicché non è dato CP_1
distinguere la quota destinata ai bisogni del figlio da quella utile al coniuge.
Il titolo, che non separa le due quote, non conferisce quindi esigibilità e liquidità separata alla componente destinata al mantenimento del coniuge, impedendo una compensabilità dello stesso.
pagina 8 di 11 A tanto si aggiunga che non risulta validamente censurato il capo della sentenza con cui il primo giudice ha affermato che sede di opposizione all'esecuzione possono farsi valere solo fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente titolo esecutivo, i quali si siano verificati successivamente al passaggio in giudicato del titolo, quali la compensazione, essendosi l'appellante limitato genericamente a dedurre la illegittimità della statuizione alla luce della citata sentenza della Corte di cassazione.
In conclusione, il motivo deve essere respinto.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹Violazione e falsa applicazione della legge 3 del 2012 e s,m.i. in materia di procedure di componimento della crisi – eccesso di potere››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe dovuto tener conto del procedimento di esdebitazione avviato dal (proc. n. 27 del 2022) anche se non poteva dirsi Pt_1
completato, atteso che la rilevanza del procedimento di composizione della crisi non è unicamente prospettabile in sede di esecuzione (e quindi innanzi al giudice dell'esecuzione), poiché tale rilevanza deve riferirsi al momento della proposizione della domanda (nel caso di specie pacificamente antecedente alla sentenza emessa); a tal riguardo, infatti, “l'art. 12 bis della legge n. 3 del 2012 e s.m.i. prevede la possibilità per il Giudice di disporre la sospensione delle procedure esecutive anche prima della omologazione o approvazione del piano del consumatore, che è la procedura richiesta dalla parte istante”.
***
Il motivo è inammissibile.
Il giudice di primo grado ha dato atto che la procedura di esdebitazione n. 27 del 2022 era in essere e ha ribadito “quanto emerso in sede di reclamo”, concludendo che trattavasi “di questione da sottoporre eventualmente al vaglio del G.E., ove una esecuzione sia nel frattempo iniziata”.
L'appellante non ha, sul punto, criticato specificamente tale ragionamento, ma si è limitato a sostenere genericamente che l'esistenza del procedimento di composizione della crisi sarebbe prospettabile anche dinanzi al giudice della cognizione, e non solo nella fase dell'eventuale esecuzione, senza spiegarne il motivo.
La doglianza non esprime alcuna censura all'iter logico giuridico seguito del tribunale, il quale ha motivato anche per relationem, richiamando la pronuncia del giudice del reclamo, con cui si è correttamente affermato che ‹‹il riferimento alla legge sul sovraindebitamento, nella parte in cui prevede la sospensione delle procedure esecutive nel frattempo avviate, è fuorviante nella fattispecie in esame laddove, di contro, si versa nell'ipotesi in cui, con il precetto oggi opposto, l'esecuzione è solo minacciata››). pagina 9 di 11 Ne deriva che ogni altro profilo è assorbito.
***
Il quarto motivo è rubricato ‹‹Decadenza/scadenza/ perdita di efficacia del precetto ex art. 481 c.p.c.››.
L'appellante eccepisce la perdita di efficacia del precetto, sostenendo che “anche al netto dei termini del giudizio di primo grado RG 11467 del 2021,tra la data di notifica del precetto (27.1.2021 come riportato in sentenza) e la decisione intervenuta in data 15.6.2022 sulla base di una opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c. proposta ( al momento della iscrizione a ruolo dell'atto di citazione) in data 17 febbraio 2021 sono decorsi i 90 gg di legge in quanto dal 21 gennaio 2021 al 17 febbraio 2021 decorrono 27 gg, mentre dal 15 giugno 2022 alla data di notifica ed iscrizione del presente atto di appello sono già decorsi 63 gg per cui il termine di 90 gg previsto dalla legge risulta superato”; l'efficacia del precetto non sarebbe neanche
“interrotta dalla sospensione dei termini feriali del mese di agosto, in conformità dell'orientamento giurisprudenziale che qualifica il precetto come atto non giudiziale”.
Chiede, pertanto, in via subordinata, di dichiarare “la sopravvenuta carenza di interesse/cessazione della materia del contendere/perdita di efficacia del titolo in base al quale è stata avviata l'esecuzione da parte dell'appellata ”. CP_1
***
Il motivo, che non esprime (né potrebbe essere diversamente) una censura all'operato del primo giudice, è inammissibile.
L'appellante non può in questa sede eccepire la perdita di efficacia del precetto per il decorso dei termini previsti dall'art. 481 c.p.c.
Laddove, infatti, il primo atto dell'esecuzione dovesse essere stato eseguito dopo la scadenza dei novanta giorni dalla notifica del precetto, tenuto conto della sospensione del termine previsto dal secondo comma dell'art. 481 c.p.c., il potrà far valere la perdita di Pt_1 efficacia del titolo con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
***
La domanda di condanna per lite temeraria, formulata dall'appellata, deve essere respinta.
Difettano, ad avviso della Corte, i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., e cioè
l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e quelli di cui al successivo comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento processuale, posto che la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda, ma necessita della mala fede o colpa grave, elementi che nella specie non si ravvisano (anche alla luce della operata valutazione della giurisprudenza indicata dall'appellante), così come non si ravvisa l'esercizio pagina 10 di 11 ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza delle azionate pretese (cfr. Cass. n. 26545 del 30/09/2021).
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L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 9628/2022, R.G. n. 11467/2021, pubblicata il 15.6.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 8.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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