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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai IGg.: R. Gen. N. 1057/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1057/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 4 dicembre 2024
d a
OGGETTO:
Parte_1
Azione revocatoria PE FA ordinaria ex art. 2901 rappresentati e difesi dagli Avv.ti BELTRANI CARLO e LEVITO
c.c. NEGRINI ALESSANDRA del Foro di Brescia, procuratori domiciliatari
CODICE: come da procura agli atti.
P.IVA_1 APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. , con sede in Torino - Controparte_1 P.IVA_2
piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore, qui rappresentata da (C.F. , già Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
con sede in Milano - via Bastioni di Porta Nuova n.19, rappresentata
[...]
e difesa dall'Avv. DONATI MARA del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 2 settembre
2021, n. 2221/2021.
1 CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in totale riforma della sentenza n. 2221/2021, R.G. N. 16352/2018 emessa dal Tribunale di
Brescia– IV Sezione civile in data 02 settembre 2021, e notificata in data
09/09/2021, respingere ogni avversaria domanda, con conseguente accoglimento della domanda giudiziale dell'odierno appellante e così giudicare:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
In via principale: in riforma della Sentenza impugnata ed in rigetto di tutte le domande avanzate da controparte dichiarare infondata la domanda di revocazione proposta da . Spese ed onorari di causa di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: Si chiede l'acquisizione del fascicolo di causa del CP_4
Grado e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel corso del Giudizio di Primo Grado e non ammesse, e segnatamente si chiede di essere ammessi a prova per testi, per interpello e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 21 gennaio 2009, la sottoscriveva Parte_2
con la (Doc. n. 1 – Contratto di appalto), un contratto Controparte_5
d'appalto per l'esecuzione di opere da eseguirsi all'interno del Cantiere denominato “Cantiere del Sole”, di fatto e di diritto di proprietà della Finsibi
S.p.A., come da documentazione che si rammostra al teste?
2. Vero che, a fronte dell'esatta esecuzione delle opere di cui sopra da parte della , di contro la non evadeva il Parte_2 Controparte_5 dovuto, pari ad €. 1.250.214,25, come da documentazione che si rammostra al teste?
3. Vero che la veniva contattata dalla Finsibi S.p.A. Parte_2
la quale chiedeva di fatto di procedere alla conclusione dei lavori in suo favore?
2
4. Vero che, pertanto, veniva formalizzato un contratto di appalto tra la
[...]
e la Finsibi S.p.A. per l'importo di €. 3.013.465,00, come Parte_2
da documentazione che si rammostra al teste?
5. Vero che, a fronte dell'esatta esecuzione delle opere di cui sopra da parte della , di contro la Finsibi S.p.A. non evadeva il dovuto, Parte_2 pari ad €. 1.304.096,99, come da atto di precetto che si rammostra al teste?
6. Vero che la si vedeva costretta a depositare istanza di Parte_2
fallimento nei confronti della Finsibi S.p.A. nel gennaio 2013?
7. Vero che, onde evitare che la Finsibi S.p.A. fallisse, vari Istituti di Credito, ed in particolar modo la Intesa San Paolo invitavano la Parte_2
ad accettare una transazione con la Finsibi S.p.A.?
[...]
8. Vero che tale transazione prevedeva la riduzione del credito della
[...]
mediante l'intestazione di un immobile sito in Brescia? Parte_2
9. Vero che, per la iniziava un periodo economico a dir Parte_2 poco “teso” che si concretizzava di fatto in una procedura ai sensi dell'art.
67 L.F.?
10. Vero che, in forza di ciò, la Intesa San Paolo indicavano all'odierna opponente un Professionista gradito a tutti gli Istituti di Credito, come da documentazione che si rammostra al teste?
11. Vero che, di contro, la indicava un proprio Parte_2
Professionista quanto meno come Commercialista ossia lo Studio
Andromeda?
12. Vero che la Intesa San Paolo contattava il IG. acendo presente Pt_1
che lo , a detto dell'odierna attrice, non era in grado di Controparte_6 seguire l'incarico conferito?
13. Vero che, pertanto, alla veniva indicato dalla Parte_2
Intesa San Paolo un nuovo Professionista il quale di fatto subentrava a titolo di Advisor e segnatamente la SEI Consulting?
14. Vero che la Intesa San Paolo era a conoscenza del fatto che i coniugi
avessero costituito un fondo patrimoniale? Pt_1 CP_7
15. Vero che la Intesa San Paolo aveva accettato la sussistenza di tale fondo
3 patrimoniale?
16. Vero che, in virtù del fatto che il piano non si chiudeva, la Intesa San
Paolo richiedeva espressamente che da parte dei coniugi e Pt_1 CP_7
venisse formulata istanza al Tribunale di Brescia di scioglimento parziale del fondo patrimoniale di cui oggi si chiede l'inefficacia?
17. Vero che i coniugi e depositavano il ricorso per lo Pt_1 CP_7
scioglimento parziale del fondo patrimoniale, che si rammostra al teste?
18. Vero che, a fronte di tale deposito, il Tribunale di Brescia emetteva il provvedimento che si rammostra al teste?
19. Vero che, nonostante il suddetto provvedimento, il piano della Parte_2
con gli istituti di Credito proseguiva?
[...]
20. Vero che gli Istituti di Credito abbandonavano il “tavolo” di trattative illo tempore formalizzato?
21. Vero che il patrimonio complessivo della messo Parte_2
a disposizione dell'Istituto di Credito, in occasione della costituzione del fondo patrimoniale, era assolutamente capiente e tale da garantire la soddisfazione del diritto di credito vantato dalla Intesa San Paolo?
22. Vero che la IG.ra era totalmente estranea alle vicende Parte_3
della società del marito?
23. Vero che la IG.ra non era consapevole, con la Parte_3
costituzione del fondo patrimoniale, di recare alcun pregiudizio alle ragioni della Intesa San Paolo?
Si indicano come testi, con riserva di indicarne altri che si rendessero necessari sulla base delle argomentazioni difensive di controparte:
Dott. c/o il proprio studio;
Testimone_1
Dott. c/o il proprio studio;
Testimone_2
Dott. , c/o il proprio studio;
Testimone_3
, c/o la propria residenza;
Testimone_4
Dott. c/o proprio studio.”. Testimone_5
Dell'appellata
“In via preliminare;
dichiararsi inammissibile ex art. 342 cpc per difetto di
4 specificità dei motivi e/o per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348-bis cpc l'appello proposto dai sigg.ri e;
Parte_1 Parte_3
in subordine nel merito: rigettarsi l'appello proposto e, per l'effetto, confermarsi le statuizioni della sentenza impugnata, se del caso con motivazione diversa da quella adottata dal Giudice a quo.
In ogni caso con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese ed onorari di lite anche di questo grado.
In via istruttoria: per mero scrupolo, ove il Giudicante ne ravvisasse la necessità, si chiede - come già in primo grado nella ns. seconda memoria ex art. 183, VI° co cpc (con domanda reiterata in sede di precisazione delle conclusioni) - che sia disposta CTU per la determinazione, alla data dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale e/o alla data della citazione introduttiva del presente giudizio, del valore degli immobili oggetto della garanzia ipotecaria reg. gen. 10624 reg. part. 1614 Agenzia del Territorio –
Ufficio Provinciale di Brescia – Sezione staccata di Breno del 30.11.2007.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_4
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, i coniugi Pt_1
onde ottenere la declaratoria di inefficacia ex art.
[...] Parte_3
2901 cod. civ. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data
31.10.2013 - trascritto in data 26.11.2013 in Breno (BS) al n. 6430 R.G. e al n. 5140 R.P. - a mezzo del quale i convenuti avevano destinato alla soddisfazione dei bisogni del proprio nucleo familiare diverse unità immobiliari, tutte site in Sonico (BS), sulle quali vantavano ora il diritto di piena ed esclusiva proprietà, ora il diritto di proprietà pro quota indivisa, ora il diritto di nuda proprietà o di usufrutto.
A sostegno della pretesa azionata, la allegava: CP_8
- che, con contratto di apertura di credito del 21.11.2007, aveva erogato in favore di un finanziamento, Parte_5
nella forma dell'apertura di credito sino all'importo di € 1.000.000,00, interamente utilizzato già alla data del 30.09.2008;
5 - che rispetto a tale finanziamento e Parte_1 Parte_3
(entrambi soci della società finanziata, il primo anche amministratore) avevano rilasciato, in data 22.11.2007, delle fideiussioni specifiche sino all'importo di € 1.300.000,00, le quali si erano aggiunte alle garanzie generiche, già rilasciate in favore della banca, da parte dei medesimi soggetti, in data 28.3.2006;
- che, rispetto a detto rapporto di finanziamento e garanzia, il Tribunale di
Brescia, in data 26.10.2018, aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 5171/2018, con il quale alla società e ai soci - anche nella loro veste di garanti -, era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 1.129.661,63, oltre accessori di CP_8
legge e spese;
- che, tuttavia, in data 31.10.2013, avevano Parte_1 Parte_3
costituito il citato fondo patrimoniale conferendovi pressoché la totalità del proprio patrimonio immobiliare;
- che ricorrevano tutti i requisiti di cui all'art. 2901 cod. civ..
Si costituivano in giudizio i coniugi e Parte_1 Parte_3
contestando la fondatezza della domanda di controparte e chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente.
Con sentenza n. 2221/2021, pubblicata il 2 settembre 2021, il Tribunale di
Brescia così decideva: “Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara nei confronti di l'inefficacia ai sensi Controparte_1 dell'art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale datato
31.10.2013, trascritto in data 26.11.2013 in Breno (BS) al n. 6430 R.G. e al
n. 5140 R.P., e meglio descritto in motivazione, con l'adozione delle conseguenti formalità pubblicitarie presso i RR.II.;
- condanna e in solido fra loro a rifondere Parte_1 Parte_3
a le spese del presente giudizio che liquida in € Controparte_1
1.713,00= per anticipazioni ed in € 10.343,00= per compensi professionali,
6 oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.”.
In particolare, il Tribunale:
- riteneva sussistente il credito vantato dalla Banca: Valorizzava allo scopo il fatto che la Banca aveva documentalmente l'erogazione, a favore della
[...]
di un finanziamento in forma di Parte_5
apertura di credito sino all'importo di € 1.000.000,00. Riteneva, quindi, sussistente il credito nei confronti degli opponenti, da un lato in quanto soci illimitatamente responsabili della società finanziata, dall'altro in quanto fideiussori. Accertava, inoltre, che, rispetto ai complessivi rapporti giuridici intercorsi fra la e gli opponenti, era stato pronunciato il decreto CP_8
ingiuntivo n. 5171/2018 del 26.10.2018, non opposto ex art. 645 c.p.c.;
- riteneva revocabile l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in questione, in quanto atto a titolo gratuito comportante una riduzione quantitativa della garanzia patrimoniale generica dei coniugi, i quali non avevano provato la capienza del patrimonio residuo;
- riteneva irrilevante la documentata autorizzazione del Tribunale allo scioglimento parziale del fondo patrimoniale, non essendone stata provata la sua attuazione in sede negoziale;
- quanto all'elemento soggettivo, premessa l'anteriorità del credito della
Banca rispetto all'atto dispositivo (apertura di credito in data 22.11.2007, garanzie rilasciate dai soci illimitatamente responsabili in data 28.03.2006 e
22.11.2007, costituzione del fondo patrimoniale in data 31.10.2013), riteneva integrata la scientia damni in capo ai coniugi perché, rispettivamente, amministratore e socia di una società che, all'atto di costituzione del fondo, risultava gravata da plurime posizioni debitorie loro ben note, tanto che, per loro stessa ammissione avevano tentato di superare la crisi.
Per queste ragioni dichiarava inefficace, nei confronti di Parte_4
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale oggetto di causa e
[...]
condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Proponevano appello e chiedendo la Parte_1 Parte_3
7 riforma della sentenza, affidandosi a due motivi.
Si costituiva eccependo preliminarmente Parte_4
l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendone, nel merito, il rigetto.
All'udienza del 23 febbraio 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4 dicembre 2024.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da Parte_4
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera sufficiente le censure mosse alla sentenza impugnata.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
Con il primo motivo e censurano la Parte_1 Parte_3
sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto integrati i requisiti per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale oggetto di causa.
Rappresentano, infatti, che nel 2014, un anno dopo la costituzione del fondo e in un periodo di difficoltà economica della - a seguito del Parte_2
mancato incasso dei corrispettivi per alcune opere -, gli Istituti creditori avevano intavolato trattative con la Società al fine di addivenire ad un risanamento dell'esposizione debitoria nei loro confronti;
rappresentano, in particolare, che in data 23 maggio 2016, alla Società era stata recapitata una missiva con cui le Banche, rilevata la sussistenza del fondo patrimoniale in oggetto, paventavano come la persistenza dello stesso avrebbe potuto comportare l'interruzione dei processi di risanamento in corso;
esponevano, quindi, che, a fronte di ciò, i coniugi avevano provveduto a depositare, innanzi al Tribunale di Brescia, ricorso per l'autorizzazione allo scioglimento
8 del fondo patrimoniale, ottenendo la relativa autorizzazione in data 1 dicembre 2016, cui seguiva lo scioglimento con contestuale re-immissione dei beni immobili nella piena disponibilità dei coniugi.
In ragione di tale prospettazione, censurano la sussistenza dell'eventus damni, lamentando che, se poteva ritenersi integrato al momento della costituzione del fondo, sarebbe invece certamente venuto meno in conseguenza del suo scioglimento, dovendo il pregiudizio alle ragioni creditorie sussistere tanto al momento dell'atto quanto al momento della proposizione della domanda, e comunque almeno sino alla decisione sulla stessa.
Evidenziano, poi, che, anche volendo ritenere sussistente l'interesse ad agire in funzione dell'efficacia “prenotativa” della trascrizione della sentenza revocatoria, risulterebbe comunque non integrata la scientia damni dei coniugi, in quanto venuta meno nel momento in cui gli stessi avevano richiesto lo scioglimento del fondo patrimoniale.
Per queste ragioni, chiedono dichiararsi infondata la domanda ex art. 2901 cod. civ., insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate innanzi al Tribunale e non ammesse.
Con il secondo motivo chiede che, in esito all'accoglimento del primo motivo di gravame, esclusa la propria soccombenza, la sentenza venga riformata nella parte in cui li condannava alle spese processuali.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Rileva la Corte che, per mezzo del proprio atto d'appello, i IG.ri Parte_6
censurano la sentenza limitatamente alla ritenuta sussistenza
[...] dell'eventus e della scientia damni, in ragione del fatto che avrebbero provveduto, dopo l'autorizzazione giudiziale del 1 dicembre 2016, allo scioglimento del fondo patrimoniale oggetto di causa;
risultano, pertanto, coperti da giudicato l'accertamento, compiuto dal Tribunale, quanto all'esistenza della ragione di credito vantata da alla Controparte_1
posteriorità dell'atto dispositivo, e alla sua natura gratuita, nonché al conferimento nel fondo patrimoniale de quo di pressoché tutti i beni immobili
9 dei coniugi.
Ciò posto, la censura non può trovare accoglimento perché il fatto su cui si fonda risulta sfornito di prova, così come già puntualmente rilevato dal
Tribunale.
Infatti, se è pur vero che parte appellante ha depositato il decreto con il quale il Tribunale di Brescia l'ha autorizzata allo scioglimento del fondo in oggetto, non è stata documentata tempestivamente la “contestuale re-immissione dei beni immobili nella piena disponibilità dei IGg.ri . Pt_1 CP_7
Con la censura in esame, in realtà, gli appellanti finiscono per riconoscere la sussistenza dei requisiti dell'eventus e della scientia damni al tempo in cui costituivano il fondo patrimoniale, non potendo gli stessi requisiti essere venuti a mancare per effetto della semplice autorizzazione del Tribunale allo scioglimento del vincolo. Manca, infatti, la prova, o anche solo la puntuale allegazione, che lo scioglimento, sebbene autorizzato, sia mai stato attuato, non essendo stato tempestivamente prodotto l'eventuale atto notarile di scioglimento parziale del fondo patrimoniale - modificativo del regime del fondo stesso - né una visura dei pubblici registri immobiliari da cui risultasse la trascrizione di tale atto. Né in tal senso potrebbero sopperire i capitoli di prova orale già formulati - e respinti - in primo grado, perché irrilevanti o documentali.
Per tutte queste ragioni il primo motivo va respinto.
L'infondatezza del primo motivo, rende superfluo l'esame del secondo, in quanto relativo al regime delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 e successive modifiche
(parametri medi le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti, in considerazione dell'attività concretamente svolta); scaglione da €
1.000.001,00 sino ad € 2.000.000,00, ai sensi dell'art. 5 DM 55/14, per cui
“Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”).
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
10 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da e avverso Parte_1 Parte_3
la sentenza del Tribunale di Brescia in data 2 settembre 2021, n. 2221/2021;
2) condanna e alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_3
lite del presente grado di giudizio in favore di che si Parte_4
liquidano in € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria ed € 6.167,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Giuseppe Magnoli
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai IGg.: R. Gen. N. 1057/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1057/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 4 dicembre 2024
d a
OGGETTO:
Parte_1
Azione revocatoria PE FA ordinaria ex art. 2901 rappresentati e difesi dagli Avv.ti BELTRANI CARLO e LEVITO
c.c. NEGRINI ALESSANDRA del Foro di Brescia, procuratori domiciliatari
CODICE: come da procura agli atti.
P.IVA_1 APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. , con sede in Torino - Controparte_1 P.IVA_2
piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore, qui rappresentata da (C.F. , già Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
con sede in Milano - via Bastioni di Porta Nuova n.19, rappresentata
[...]
e difesa dall'Avv. DONATI MARA del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 2 settembre
2021, n. 2221/2021.
1 CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in totale riforma della sentenza n. 2221/2021, R.G. N. 16352/2018 emessa dal Tribunale di
Brescia– IV Sezione civile in data 02 settembre 2021, e notificata in data
09/09/2021, respingere ogni avversaria domanda, con conseguente accoglimento della domanda giudiziale dell'odierno appellante e così giudicare:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
In via principale: in riforma della Sentenza impugnata ed in rigetto di tutte le domande avanzate da controparte dichiarare infondata la domanda di revocazione proposta da . Spese ed onorari di causa di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: Si chiede l'acquisizione del fascicolo di causa del CP_4
Grado e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel corso del Giudizio di Primo Grado e non ammesse, e segnatamente si chiede di essere ammessi a prova per testi, per interpello e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 21 gennaio 2009, la sottoscriveva Parte_2
con la (Doc. n. 1 – Contratto di appalto), un contratto Controparte_5
d'appalto per l'esecuzione di opere da eseguirsi all'interno del Cantiere denominato “Cantiere del Sole”, di fatto e di diritto di proprietà della Finsibi
S.p.A., come da documentazione che si rammostra al teste?
2. Vero che, a fronte dell'esatta esecuzione delle opere di cui sopra da parte della , di contro la non evadeva il Parte_2 Controparte_5 dovuto, pari ad €. 1.250.214,25, come da documentazione che si rammostra al teste?
3. Vero che la veniva contattata dalla Finsibi S.p.A. Parte_2
la quale chiedeva di fatto di procedere alla conclusione dei lavori in suo favore?
2
4. Vero che, pertanto, veniva formalizzato un contratto di appalto tra la
[...]
e la Finsibi S.p.A. per l'importo di €. 3.013.465,00, come Parte_2
da documentazione che si rammostra al teste?
5. Vero che, a fronte dell'esatta esecuzione delle opere di cui sopra da parte della , di contro la Finsibi S.p.A. non evadeva il dovuto, Parte_2 pari ad €. 1.304.096,99, come da atto di precetto che si rammostra al teste?
6. Vero che la si vedeva costretta a depositare istanza di Parte_2
fallimento nei confronti della Finsibi S.p.A. nel gennaio 2013?
7. Vero che, onde evitare che la Finsibi S.p.A. fallisse, vari Istituti di Credito, ed in particolar modo la Intesa San Paolo invitavano la Parte_2
ad accettare una transazione con la Finsibi S.p.A.?
[...]
8. Vero che tale transazione prevedeva la riduzione del credito della
[...]
mediante l'intestazione di un immobile sito in Brescia? Parte_2
9. Vero che, per la iniziava un periodo economico a dir Parte_2 poco “teso” che si concretizzava di fatto in una procedura ai sensi dell'art.
67 L.F.?
10. Vero che, in forza di ciò, la Intesa San Paolo indicavano all'odierna opponente un Professionista gradito a tutti gli Istituti di Credito, come da documentazione che si rammostra al teste?
11. Vero che, di contro, la indicava un proprio Parte_2
Professionista quanto meno come Commercialista ossia lo Studio
Andromeda?
12. Vero che la Intesa San Paolo contattava il IG. acendo presente Pt_1
che lo , a detto dell'odierna attrice, non era in grado di Controparte_6 seguire l'incarico conferito?
13. Vero che, pertanto, alla veniva indicato dalla Parte_2
Intesa San Paolo un nuovo Professionista il quale di fatto subentrava a titolo di Advisor e segnatamente la SEI Consulting?
14. Vero che la Intesa San Paolo era a conoscenza del fatto che i coniugi
avessero costituito un fondo patrimoniale? Pt_1 CP_7
15. Vero che la Intesa San Paolo aveva accettato la sussistenza di tale fondo
3 patrimoniale?
16. Vero che, in virtù del fatto che il piano non si chiudeva, la Intesa San
Paolo richiedeva espressamente che da parte dei coniugi e Pt_1 CP_7
venisse formulata istanza al Tribunale di Brescia di scioglimento parziale del fondo patrimoniale di cui oggi si chiede l'inefficacia?
17. Vero che i coniugi e depositavano il ricorso per lo Pt_1 CP_7
scioglimento parziale del fondo patrimoniale, che si rammostra al teste?
18. Vero che, a fronte di tale deposito, il Tribunale di Brescia emetteva il provvedimento che si rammostra al teste?
19. Vero che, nonostante il suddetto provvedimento, il piano della Parte_2
con gli istituti di Credito proseguiva?
[...]
20. Vero che gli Istituti di Credito abbandonavano il “tavolo” di trattative illo tempore formalizzato?
21. Vero che il patrimonio complessivo della messo Parte_2
a disposizione dell'Istituto di Credito, in occasione della costituzione del fondo patrimoniale, era assolutamente capiente e tale da garantire la soddisfazione del diritto di credito vantato dalla Intesa San Paolo?
22. Vero che la IG.ra era totalmente estranea alle vicende Parte_3
della società del marito?
23. Vero che la IG.ra non era consapevole, con la Parte_3
costituzione del fondo patrimoniale, di recare alcun pregiudizio alle ragioni della Intesa San Paolo?
Si indicano come testi, con riserva di indicarne altri che si rendessero necessari sulla base delle argomentazioni difensive di controparte:
Dott. c/o il proprio studio;
Testimone_1
Dott. c/o il proprio studio;
Testimone_2
Dott. , c/o il proprio studio;
Testimone_3
, c/o la propria residenza;
Testimone_4
Dott. c/o proprio studio.”. Testimone_5
Dell'appellata
“In via preliminare;
dichiararsi inammissibile ex art. 342 cpc per difetto di
4 specificità dei motivi e/o per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348-bis cpc l'appello proposto dai sigg.ri e;
Parte_1 Parte_3
in subordine nel merito: rigettarsi l'appello proposto e, per l'effetto, confermarsi le statuizioni della sentenza impugnata, se del caso con motivazione diversa da quella adottata dal Giudice a quo.
In ogni caso con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese ed onorari di lite anche di questo grado.
In via istruttoria: per mero scrupolo, ove il Giudicante ne ravvisasse la necessità, si chiede - come già in primo grado nella ns. seconda memoria ex art. 183, VI° co cpc (con domanda reiterata in sede di precisazione delle conclusioni) - che sia disposta CTU per la determinazione, alla data dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale e/o alla data della citazione introduttiva del presente giudizio, del valore degli immobili oggetto della garanzia ipotecaria reg. gen. 10624 reg. part. 1614 Agenzia del Territorio –
Ufficio Provinciale di Brescia – Sezione staccata di Breno del 30.11.2007.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_4
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, i coniugi Pt_1
onde ottenere la declaratoria di inefficacia ex art.
[...] Parte_3
2901 cod. civ. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data
31.10.2013 - trascritto in data 26.11.2013 in Breno (BS) al n. 6430 R.G. e al n. 5140 R.P. - a mezzo del quale i convenuti avevano destinato alla soddisfazione dei bisogni del proprio nucleo familiare diverse unità immobiliari, tutte site in Sonico (BS), sulle quali vantavano ora il diritto di piena ed esclusiva proprietà, ora il diritto di proprietà pro quota indivisa, ora il diritto di nuda proprietà o di usufrutto.
A sostegno della pretesa azionata, la allegava: CP_8
- che, con contratto di apertura di credito del 21.11.2007, aveva erogato in favore di un finanziamento, Parte_5
nella forma dell'apertura di credito sino all'importo di € 1.000.000,00, interamente utilizzato già alla data del 30.09.2008;
5 - che rispetto a tale finanziamento e Parte_1 Parte_3
(entrambi soci della società finanziata, il primo anche amministratore) avevano rilasciato, in data 22.11.2007, delle fideiussioni specifiche sino all'importo di € 1.300.000,00, le quali si erano aggiunte alle garanzie generiche, già rilasciate in favore della banca, da parte dei medesimi soggetti, in data 28.3.2006;
- che, rispetto a detto rapporto di finanziamento e garanzia, il Tribunale di
Brescia, in data 26.10.2018, aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 5171/2018, con il quale alla società e ai soci - anche nella loro veste di garanti -, era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 1.129.661,63, oltre accessori di CP_8
legge e spese;
- che, tuttavia, in data 31.10.2013, avevano Parte_1 Parte_3
costituito il citato fondo patrimoniale conferendovi pressoché la totalità del proprio patrimonio immobiliare;
- che ricorrevano tutti i requisiti di cui all'art. 2901 cod. civ..
Si costituivano in giudizio i coniugi e Parte_1 Parte_3
contestando la fondatezza della domanda di controparte e chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente.
Con sentenza n. 2221/2021, pubblicata il 2 settembre 2021, il Tribunale di
Brescia così decideva: “Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara nei confronti di l'inefficacia ai sensi Controparte_1 dell'art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale datato
31.10.2013, trascritto in data 26.11.2013 in Breno (BS) al n. 6430 R.G. e al
n. 5140 R.P., e meglio descritto in motivazione, con l'adozione delle conseguenti formalità pubblicitarie presso i RR.II.;
- condanna e in solido fra loro a rifondere Parte_1 Parte_3
a le spese del presente giudizio che liquida in € Controparte_1
1.713,00= per anticipazioni ed in € 10.343,00= per compensi professionali,
6 oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.”.
In particolare, il Tribunale:
- riteneva sussistente il credito vantato dalla Banca: Valorizzava allo scopo il fatto che la Banca aveva documentalmente l'erogazione, a favore della
[...]
di un finanziamento in forma di Parte_5
apertura di credito sino all'importo di € 1.000.000,00. Riteneva, quindi, sussistente il credito nei confronti degli opponenti, da un lato in quanto soci illimitatamente responsabili della società finanziata, dall'altro in quanto fideiussori. Accertava, inoltre, che, rispetto ai complessivi rapporti giuridici intercorsi fra la e gli opponenti, era stato pronunciato il decreto CP_8
ingiuntivo n. 5171/2018 del 26.10.2018, non opposto ex art. 645 c.p.c.;
- riteneva revocabile l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in questione, in quanto atto a titolo gratuito comportante una riduzione quantitativa della garanzia patrimoniale generica dei coniugi, i quali non avevano provato la capienza del patrimonio residuo;
- riteneva irrilevante la documentata autorizzazione del Tribunale allo scioglimento parziale del fondo patrimoniale, non essendone stata provata la sua attuazione in sede negoziale;
- quanto all'elemento soggettivo, premessa l'anteriorità del credito della
Banca rispetto all'atto dispositivo (apertura di credito in data 22.11.2007, garanzie rilasciate dai soci illimitatamente responsabili in data 28.03.2006 e
22.11.2007, costituzione del fondo patrimoniale in data 31.10.2013), riteneva integrata la scientia damni in capo ai coniugi perché, rispettivamente, amministratore e socia di una società che, all'atto di costituzione del fondo, risultava gravata da plurime posizioni debitorie loro ben note, tanto che, per loro stessa ammissione avevano tentato di superare la crisi.
Per queste ragioni dichiarava inefficace, nei confronti di Parte_4
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale oggetto di causa e
[...]
condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Proponevano appello e chiedendo la Parte_1 Parte_3
7 riforma della sentenza, affidandosi a due motivi.
Si costituiva eccependo preliminarmente Parte_4
l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendone, nel merito, il rigetto.
All'udienza del 23 febbraio 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4 dicembre 2024.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da Parte_4
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera sufficiente le censure mosse alla sentenza impugnata.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
Con il primo motivo e censurano la Parte_1 Parte_3
sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto integrati i requisiti per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale oggetto di causa.
Rappresentano, infatti, che nel 2014, un anno dopo la costituzione del fondo e in un periodo di difficoltà economica della - a seguito del Parte_2
mancato incasso dei corrispettivi per alcune opere -, gli Istituti creditori avevano intavolato trattative con la Società al fine di addivenire ad un risanamento dell'esposizione debitoria nei loro confronti;
rappresentano, in particolare, che in data 23 maggio 2016, alla Società era stata recapitata una missiva con cui le Banche, rilevata la sussistenza del fondo patrimoniale in oggetto, paventavano come la persistenza dello stesso avrebbe potuto comportare l'interruzione dei processi di risanamento in corso;
esponevano, quindi, che, a fronte di ciò, i coniugi avevano provveduto a depositare, innanzi al Tribunale di Brescia, ricorso per l'autorizzazione allo scioglimento
8 del fondo patrimoniale, ottenendo la relativa autorizzazione in data 1 dicembre 2016, cui seguiva lo scioglimento con contestuale re-immissione dei beni immobili nella piena disponibilità dei coniugi.
In ragione di tale prospettazione, censurano la sussistenza dell'eventus damni, lamentando che, se poteva ritenersi integrato al momento della costituzione del fondo, sarebbe invece certamente venuto meno in conseguenza del suo scioglimento, dovendo il pregiudizio alle ragioni creditorie sussistere tanto al momento dell'atto quanto al momento della proposizione della domanda, e comunque almeno sino alla decisione sulla stessa.
Evidenziano, poi, che, anche volendo ritenere sussistente l'interesse ad agire in funzione dell'efficacia “prenotativa” della trascrizione della sentenza revocatoria, risulterebbe comunque non integrata la scientia damni dei coniugi, in quanto venuta meno nel momento in cui gli stessi avevano richiesto lo scioglimento del fondo patrimoniale.
Per queste ragioni, chiedono dichiararsi infondata la domanda ex art. 2901 cod. civ., insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate innanzi al Tribunale e non ammesse.
Con il secondo motivo chiede che, in esito all'accoglimento del primo motivo di gravame, esclusa la propria soccombenza, la sentenza venga riformata nella parte in cui li condannava alle spese processuali.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Rileva la Corte che, per mezzo del proprio atto d'appello, i IG.ri Parte_6
censurano la sentenza limitatamente alla ritenuta sussistenza
[...] dell'eventus e della scientia damni, in ragione del fatto che avrebbero provveduto, dopo l'autorizzazione giudiziale del 1 dicembre 2016, allo scioglimento del fondo patrimoniale oggetto di causa;
risultano, pertanto, coperti da giudicato l'accertamento, compiuto dal Tribunale, quanto all'esistenza della ragione di credito vantata da alla Controparte_1
posteriorità dell'atto dispositivo, e alla sua natura gratuita, nonché al conferimento nel fondo patrimoniale de quo di pressoché tutti i beni immobili
9 dei coniugi.
Ciò posto, la censura non può trovare accoglimento perché il fatto su cui si fonda risulta sfornito di prova, così come già puntualmente rilevato dal
Tribunale.
Infatti, se è pur vero che parte appellante ha depositato il decreto con il quale il Tribunale di Brescia l'ha autorizzata allo scioglimento del fondo in oggetto, non è stata documentata tempestivamente la “contestuale re-immissione dei beni immobili nella piena disponibilità dei IGg.ri . Pt_1 CP_7
Con la censura in esame, in realtà, gli appellanti finiscono per riconoscere la sussistenza dei requisiti dell'eventus e della scientia damni al tempo in cui costituivano il fondo patrimoniale, non potendo gli stessi requisiti essere venuti a mancare per effetto della semplice autorizzazione del Tribunale allo scioglimento del vincolo. Manca, infatti, la prova, o anche solo la puntuale allegazione, che lo scioglimento, sebbene autorizzato, sia mai stato attuato, non essendo stato tempestivamente prodotto l'eventuale atto notarile di scioglimento parziale del fondo patrimoniale - modificativo del regime del fondo stesso - né una visura dei pubblici registri immobiliari da cui risultasse la trascrizione di tale atto. Né in tal senso potrebbero sopperire i capitoli di prova orale già formulati - e respinti - in primo grado, perché irrilevanti o documentali.
Per tutte queste ragioni il primo motivo va respinto.
L'infondatezza del primo motivo, rende superfluo l'esame del secondo, in quanto relativo al regime delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 e successive modifiche
(parametri medi le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti, in considerazione dell'attività concretamente svolta); scaglione da €
1.000.001,00 sino ad € 2.000.000,00, ai sensi dell'art. 5 DM 55/14, per cui
“Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”).
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
10 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da e avverso Parte_1 Parte_3
la sentenza del Tribunale di Brescia in data 2 settembre 2021, n. 2221/2021;
2) condanna e alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_3
lite del presente grado di giudizio in favore di che si Parte_4
liquidano in € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria ed € 6.167,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Giuseppe Magnoli
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