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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/07/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2054/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2054/2022 R.G., promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Augusta in via S. Randone, elettivamente domiciliata in AUGUSTA, C.SO
SICILIA N. 178, presso lo studio dell'avv. CARMELO FAZIO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 di Stabia il 16.6.1959, elettivamente domiciliato in FRANCAVILLA FONTANA (BR),
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 57, presso lo studio dell'avv. DONATO MANELLI dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero (visto del 12.7.2022);
pagina 1 di 7 posta in decisione all'esito dell'udienza del 26.6.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 26/04/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito
[...]
sposato ad AUGUSTA il 21/10/1989 (atto iscritto nei Registri dello CP_1
Stato civile del Comune di AUGUSTA anno1989, n. 21, Parte I), e dalla cui unione sono nati i figli (il 28.05.1990) maggiorenne ed economicamente indipendente, (il Per_1 Per_2
30.05.1994) maggiorenne ma non autosufficiente, e (15.04.2005). A fondamento Per_3 della domanda di addebito deduceva che il marito aveva abbandonato lei e i figli per intraprendere una nuova relazione sentimentale con altra donna. Chiedeva, poi, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno del figlio secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a Per_3 carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 700,00 e di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di €
1.600,00 (di cui € 700,00 per la figlia ed € 900,00 per il figlio ), oltre al Per_2 Per_3 pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi;
chiedeva, inoltre, che il resistente venisse condannato a versare alla ricorrente la somma di € 52.627,76, quale somma fraudolentemente sottratta dallo stesso dai conti correnti bancari cointestati.
Con comparsa depositata in data 17.6.2022 si costituiva in giudizio CP_1 aderendo alla domanda di separazione, di cui chiedeva, in via
[...] riconvenzionale, l'addebito alla moglie, nonché alla domanda di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Per_3 assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi. Quanto alle questioni economiche chiedeva il rigetto della domanda per sé avanzata dalla ricorrente, nonché della domanda per il pagina 2 di 7 mantenimento della figlia , divenuta indipendente economicamente, rendendosi Per_2 disponibile a contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura mensile di €
500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
All'udienza del 28.06.2022, le parti comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti di propria competenza affidando il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella Per_3 misura mensile di € 750,00, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso. Nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 17.1.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi entrambe le parti insistevano nelle domande originarie.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, con sentenza non definitiva n. 2079/2024, del 10.10.2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande.
Istruita la causa con l'escussione dei testi e Testimone_1
, all'udienza del 26.6.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui Tes_2 all'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati e si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale od estero la propria residenza;
2. I figli e sono ormai autonomi ed hanno stabilito altrove la loro Per_1 Per_2 residenza mentre il figlio maggiore , studente universitario, sarà Per_3 collocato presso la madre;
3. I figli, tutti ormai maggiorenni, potranno autonomamente concordare con il padre eventuali tempi di permanenza presso di lui;
pagina 3 di 7
4. Il TO corrisponderà alla signora la somma di €. 900,00 CP_1 Pt_1
(novecento/00) mensili a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , Per_3 entro il giorno 5 del mese, oltre al 60% delle spese straordinarie documentate, che dovranno essere - qualora previsto per legge - preventivamente concordate. Tali somme verranno corrisposte a mezzo bonifico utilizzando il codice IBAN della signora già noto al TO;
Pt_1 CP_1
5. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, e pertanto rinunziano ad ogni e qualsivoglia forma di mantenimento;
6. Il TO , a totale tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa di carattere CP_1 economico avanzata dalla signora si obbliga: Pt_1
A) a trasferire alla signora la proprietà della propria quota parte, pari Parte_2 al 50%, della casa e del pertinente garage siti in Augusta alla via Salvo Randone, censiti nel NCEU del Comune di Augusta (A494) al foglio 35, p.lla 593, subalterni 16 e 17, acquistati, in costanza di matrimonio ed in regime di comunione dei beni tra i coniugi;
Unitamente ai predetti immobili il Sig. si obbliga a trasferire alla Sig.ra la CP_1 Pt_1 proprietà dei pannelli fotovoltaici presenti su di essa;
A tal fine la signora si Pt_1 impegna a volturare a proprio nome l'impianto di fornitura di energia elettrica collegato ai pannelli solari posti al servizio dell'immobile ed il TO si impegna, a sua CP_1 volta, a sottoscrivere ogni documento necessario per tale adempimento;
Il trasferimento degli immobili sopra descritti dovrà avvenire, entro gg. 60 dalla data di emanazione del provvedimento di definizione consensuale del procedimento, presso il notaio che la stessa signora avrà cura di individuare ed al quale il TO dovrà fornire ogni Pt_1 CP_1 utile documentazione per il perfezionamento del suddetto trasferimento. I costi del trasferimento di proprietà saranno ad esclusivo carico della signora L'arredo Pt_1 della casa rimane in proprietà esclusiva della sig.ra avendo il TO Parte_1
già provveduto a prelevare i di lui beni personali;
CP_1
B) Il TOe si obbliga altresì a versare, entro e non oltre gg. 10 dalla data di CP_1 emissione del provvedimento di definizione consensuale del procedimento, la somma di €.
40.500,00.
pagina 4 di 7 C) Il TO , inoltre, trasferirà la proprietà delle due autovetture (Toyota Yaris CP_1
(FN577TJ) e Citroen C3 (GB543FX) ad egli intestate in favore rispettivamente della signora (la Toyota) e del figlio (la Citroen). Detto trasferimento Pt_1 Per_3 dovrà avvenire entro e non oltre gg. 30 dalla data di emanazione del provvedimento di definizione consensuale del procedimento. Il TO contribuirà, nella misura del CP_1
60%, alle spese di bollo, assicurazione e revisione dell'autovettura Citroen C3 utilizzata dal figlio nonché, nella stessa misura, per il trasferimento della proprietà della Per_3
Citroen in favore di;
Il TO , inoltre, provvederà a trasferire in favore Per_3 CP_1 del figlio il proprio motociclo Vespa PX 150 a spese di quest'ultimo; Per_1
7. A seguito del puntuale adempimento da parte del sig. degli obblighi di cui ai CP_1 punti A), B) e C) la signora non avrà più nulla a pretendere in relazione Pt_1
a qualsivoglia intercorso rapporto patrimoniale tra essi coniugi, anche se non espressamente dedotto.
8. Le parti dichiarano di avere in tal modo definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun motivo causale e/o ragione
9. Le parti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
10. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti e i difensori sottoscrivono il presente accordo per rinuncia al vincolo di solidarietà.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti, e venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero (visto del 12.7.2022).
Sulla separazione il Tribunale si è già pronunciato con sentenza non definitiva del
10.10.2024.
Sulla separazione ci si riporta alla sentenza già emessa.
pagina 5 di 7 Le reciproche domande di addebito della separazione devono ritenersi rinunciate in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e avuto riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle condizioni della separazione.
La responsabilità genitoriale
Nessuna statuizione, deve essere adottata sul regime della responsabilità genitoriale, essendo il figlio divenuto, nelle more del procedimento, maggiorenne. Per_3
Le statuizioni economiche
L'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, deve ritenersi Per_3 rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Richiamata la sentenza con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e , sposati Parte_1 Controparte_1 ad AUGUSTA il 21/10/1989 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di AUGUSTA anno1989, n. 21, Parte I), ratifica le condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
pagina 6 di 7 manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AUGUSTA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 3.07.2025
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2054/2022 R.G., promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Augusta in via S. Randone, elettivamente domiciliata in AUGUSTA, C.SO
SICILIA N. 178, presso lo studio dell'avv. CARMELO FAZIO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 di Stabia il 16.6.1959, elettivamente domiciliato in FRANCAVILLA FONTANA (BR),
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 57, presso lo studio dell'avv. DONATO MANELLI dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero (visto del 12.7.2022);
pagina 1 di 7 posta in decisione all'esito dell'udienza del 26.6.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 26/04/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito
[...]
sposato ad AUGUSTA il 21/10/1989 (atto iscritto nei Registri dello CP_1
Stato civile del Comune di AUGUSTA anno1989, n. 21, Parte I), e dalla cui unione sono nati i figli (il 28.05.1990) maggiorenne ed economicamente indipendente, (il Per_1 Per_2
30.05.1994) maggiorenne ma non autosufficiente, e (15.04.2005). A fondamento Per_3 della domanda di addebito deduceva che il marito aveva abbandonato lei e i figli per intraprendere una nuova relazione sentimentale con altra donna. Chiedeva, poi, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno del figlio secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a Per_3 carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 700,00 e di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di €
1.600,00 (di cui € 700,00 per la figlia ed € 900,00 per il figlio ), oltre al Per_2 Per_3 pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi;
chiedeva, inoltre, che il resistente venisse condannato a versare alla ricorrente la somma di € 52.627,76, quale somma fraudolentemente sottratta dallo stesso dai conti correnti bancari cointestati.
Con comparsa depositata in data 17.6.2022 si costituiva in giudizio CP_1 aderendo alla domanda di separazione, di cui chiedeva, in via
[...] riconvenzionale, l'addebito alla moglie, nonché alla domanda di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Per_3 assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi. Quanto alle questioni economiche chiedeva il rigetto della domanda per sé avanzata dalla ricorrente, nonché della domanda per il pagina 2 di 7 mantenimento della figlia , divenuta indipendente economicamente, rendendosi Per_2 disponibile a contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura mensile di €
500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
All'udienza del 28.06.2022, le parti comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti di propria competenza affidando il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella Per_3 misura mensile di € 750,00, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso. Nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 17.1.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi entrambe le parti insistevano nelle domande originarie.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, con sentenza non definitiva n. 2079/2024, del 10.10.2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande.
Istruita la causa con l'escussione dei testi e Testimone_1
, all'udienza del 26.6.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui Tes_2 all'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati e si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale od estero la propria residenza;
2. I figli e sono ormai autonomi ed hanno stabilito altrove la loro Per_1 Per_2 residenza mentre il figlio maggiore , studente universitario, sarà Per_3 collocato presso la madre;
3. I figli, tutti ormai maggiorenni, potranno autonomamente concordare con il padre eventuali tempi di permanenza presso di lui;
pagina 3 di 7
4. Il TO corrisponderà alla signora la somma di €. 900,00 CP_1 Pt_1
(novecento/00) mensili a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , Per_3 entro il giorno 5 del mese, oltre al 60% delle spese straordinarie documentate, che dovranno essere - qualora previsto per legge - preventivamente concordate. Tali somme verranno corrisposte a mezzo bonifico utilizzando il codice IBAN della signora già noto al TO;
Pt_1 CP_1
5. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, e pertanto rinunziano ad ogni e qualsivoglia forma di mantenimento;
6. Il TO , a totale tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa di carattere CP_1 economico avanzata dalla signora si obbliga: Pt_1
A) a trasferire alla signora la proprietà della propria quota parte, pari Parte_2 al 50%, della casa e del pertinente garage siti in Augusta alla via Salvo Randone, censiti nel NCEU del Comune di Augusta (A494) al foglio 35, p.lla 593, subalterni 16 e 17, acquistati, in costanza di matrimonio ed in regime di comunione dei beni tra i coniugi;
Unitamente ai predetti immobili il Sig. si obbliga a trasferire alla Sig.ra la CP_1 Pt_1 proprietà dei pannelli fotovoltaici presenti su di essa;
A tal fine la signora si Pt_1 impegna a volturare a proprio nome l'impianto di fornitura di energia elettrica collegato ai pannelli solari posti al servizio dell'immobile ed il TO si impegna, a sua CP_1 volta, a sottoscrivere ogni documento necessario per tale adempimento;
Il trasferimento degli immobili sopra descritti dovrà avvenire, entro gg. 60 dalla data di emanazione del provvedimento di definizione consensuale del procedimento, presso il notaio che la stessa signora avrà cura di individuare ed al quale il TO dovrà fornire ogni Pt_1 CP_1 utile documentazione per il perfezionamento del suddetto trasferimento. I costi del trasferimento di proprietà saranno ad esclusivo carico della signora L'arredo Pt_1 della casa rimane in proprietà esclusiva della sig.ra avendo il TO Parte_1
già provveduto a prelevare i di lui beni personali;
CP_1
B) Il TOe si obbliga altresì a versare, entro e non oltre gg. 10 dalla data di CP_1 emissione del provvedimento di definizione consensuale del procedimento, la somma di €.
40.500,00.
pagina 4 di 7 C) Il TO , inoltre, trasferirà la proprietà delle due autovetture (Toyota Yaris CP_1
(FN577TJ) e Citroen C3 (GB543FX) ad egli intestate in favore rispettivamente della signora (la Toyota) e del figlio (la Citroen). Detto trasferimento Pt_1 Per_3 dovrà avvenire entro e non oltre gg. 30 dalla data di emanazione del provvedimento di definizione consensuale del procedimento. Il TO contribuirà, nella misura del CP_1
60%, alle spese di bollo, assicurazione e revisione dell'autovettura Citroen C3 utilizzata dal figlio nonché, nella stessa misura, per il trasferimento della proprietà della Per_3
Citroen in favore di;
Il TO , inoltre, provvederà a trasferire in favore Per_3 CP_1 del figlio il proprio motociclo Vespa PX 150 a spese di quest'ultimo; Per_1
7. A seguito del puntuale adempimento da parte del sig. degli obblighi di cui ai CP_1 punti A), B) e C) la signora non avrà più nulla a pretendere in relazione Pt_1
a qualsivoglia intercorso rapporto patrimoniale tra essi coniugi, anche se non espressamente dedotto.
8. Le parti dichiarano di avere in tal modo definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun motivo causale e/o ragione
9. Le parti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
10. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti e i difensori sottoscrivono il presente accordo per rinuncia al vincolo di solidarietà.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti, e venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero (visto del 12.7.2022).
Sulla separazione il Tribunale si è già pronunciato con sentenza non definitiva del
10.10.2024.
Sulla separazione ci si riporta alla sentenza già emessa.
pagina 5 di 7 Le reciproche domande di addebito della separazione devono ritenersi rinunciate in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e avuto riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle condizioni della separazione.
La responsabilità genitoriale
Nessuna statuizione, deve essere adottata sul regime della responsabilità genitoriale, essendo il figlio divenuto, nelle more del procedimento, maggiorenne. Per_3
Le statuizioni economiche
L'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, deve ritenersi Per_3 rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Richiamata la sentenza con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e , sposati Parte_1 Controparte_1 ad AUGUSTA il 21/10/1989 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di AUGUSTA anno1989, n. 21, Parte I), ratifica le condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
pagina 6 di 7 manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AUGUSTA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 3.07.2025
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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