Articolo 447 del Codice civile
Articolo 410Articolo 394
Versione
19 aprile 1942
Art. 447.

(Inammissibilita' di cessione e di compensazione).

Il credito alimentare non puo' essere ceduto.

L'obbligato agli alimenti non puo' opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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