Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/01/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00465/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01417/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2024, proposto da
PI OZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sul decreto n. r.g. 981/2019 della Corte di Appello di Napoli, VIII Sez. Civile, reso il 23.04.2019 e depositato il 24.04.2019, a conclusione del procedimento ex L. 89/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Vista la nota dell’8.01.2025, con la quale parte ricorrente dichiara essere intervenuto il pagamento;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto decisorio n. cron. 4194 ( rectius n. cron. 702) n. rep. 2579 della Corte di Appello di Napoli, VIII Sez. Civile, reso il 23.04.2019 e depositato il 24.04.2019, a conclusione del procedimento ex L. 89/01 rubricato al num. 981/19 R.G., non opposto, recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in proprio favore della somma di € 4.000,00 , pro quota ereditaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Preso atto che, con note di udienza depositate l’8.01.2025, parte ricorrente ha dichiarato “che il decreto posto a fondamento del giudizio di ottemperanza in oggetto, è stato pagato dalla P.A.”, sebbene “solo successivamente alla proposizione del giudizio di ottemperanza e precisamente nel mese di dicembre 2024”, insistendo sulla condanna alle spese in ragione della soccombenza virtuale;
Valutato che pertanto il ricorso in ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo parte ricorrente trarre alcuna utilità ulteriore dalla definizione nel merito della presente controversia;
Stimato comunque equo, attesa la mera pronuncia in rito, disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO