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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 17/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, composto dai signori magistrati: dott. Riccardo Merluzzi - Presidente rel. dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 198/24 R.G. promossa con ricorso depositato il 15.03.2024
DA
, nata il [...] a [...], residente in [...]
Giovanni Bosco n. 41 (C.F , con l'avv. Ingrid Maccarrone del C.F._1
Foro di Gorizia C.F e domicilio eletto presso il suo studio in C.F._2
Monfalcone via Roma n. 62, come da procura allegata al ricorso introduttivo
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...]
Fanin n. 4 (C.F ) C.F._3
- resistente contumace - con l'intervento in causa del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
Causa decisa sulle seguenti conclusioni: parte ricorrente:
Voglia il Tribunale accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
, nata il [...] a [...], e , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_1
matrimonio celebrato in Portici (NA) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune dei Por-tici (NA) sub atto n. 254 Parte II anno 1999 serie A, ordinando
1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici (NA), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Confermare l'obbligo della sig.ra a contribuire al mantenimento del Parte_1
figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, nella Persona_1 somma mensile complessiva pari ad € 50,00 (diconsi euro cinquanta/00), somma da versare entro la fine di ciascun mese di riferimento e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, nel rispetto dei termini e modalità del Protocollo locale d'intesa tra magistrati ed avvocati dd. 01.06.2016, da intendersi qui come integralmente richiamato e trascritto;
3) L'assegno unico familiare spetterà, sino alla sussistenza dei presupposti di legge per la sua percezione, nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.
4) Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e da qualsiasi Ente pubblico
e/privato per spese scolastiche e sanitarie relative al figlio andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura in cui hanno concorso alla spesa;
5) Nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi, essendo ambedue i coniugi economicamente autosufficienti.
6) Dare atto dell'aver i coniugi definito ogni rapporto economico e patrimoniale in sede di separazione e per l'effetto di aver null'altro da pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto previsto a titolo di contributo al mantenimento per il figlio di cui alle condizioni da sub 2) ad usque 4) Persona_1
del presente atto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 15.03.2024 la signora esponeva che: Parte_1
- in data 06.10.1999 la ricorrente contraeva matrimonio concordatario con il sig. nel Comune di Portici (NA), come risulta dai Registri dello Stato Civile del Per_1
Comune di Portici (NA) sub atto n. 254 Parte II anno 1999 serie A;
- dal matrimonio, in data 20.05.2000 nasceva il figlio , maggiorenne Persona_2
ed economicamente autosufficiente, ed in data 05.06.2005, il figlio , Persona_1
2 oggi maggiorenne economicamente non autosufficiente;
- con decreto di omologa del 15.06.2023 RG 209/2023 il Tribunale di Gorizia pronunciava la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Pt_1 Per_1
concordate dalle parti, che disciplinavano tutti i profili rilevanti;
- in particolare, in tale sede la ricorrente trasferiva al la propria quota di ½ Per_1
parte indivisa dell'immobile, già in comunione legale, consistente nell'unità immobiliare sita in Monfalcone via Don Pietro Fanin n. 4, a definizione di tutti i rapporti economici e patrimoniali in relazione al matrimonio;
quale contributo al mantenimento per il figlio la ricorrente si impegnava a versare al sig. la somma Per_1 Per_1
complessiva pari ad € 50,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative;
i coniugi dichiaravano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere vicendevolmente a titolo di mantenimento, stabilendo la ripartizione delle somme depositate sui conti correnti.
Tanto premesso, la ricorrente, rilevato che le parti hanno dato seguito alle statuizioni ed agli impegni assunti in sede di separazione, formulava le richieste riportate in epigrafe, chiedendo la pronuncia divorzile.
Il Presidente designava sé stesso quale relatore, fissava l'udienza per la comparizione delle parti e formulava gli ulteriori avvisi di legge.
All'udienza del 11.06.2024, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva il signor che veniva pertanto dichiarato contumace. Per_1
Alla medesima udienza veniva sentita la ricorrente, che illustrava la situazione familiare;
veniva quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni e fissata nuova udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 473-bis. 22, ult. co., c.p.c.
Alla successiva udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
II) Rileva il Collegio che il quadro fattuale appare ben delineato.
In particolare, risulta comprovato che, in seguito al matrimonio concordatario celebrato tra le parti nel Comune di Portici in data 6.10.1999, sono nati in data 20.05.2000 il figlio
, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed in data 05.06.2005, Per_2
il figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Per_1
Le parti si sono separate consensualmente formulando conclusioni, recepite dal
Tribunale con decreto di omologa del 15.06.2023, e da allora non si sono riconciliate.
3 III) Tanto premesso, risulta fondato il ricorso proposto dalla signora Pt_1
In particolare, risulta la sussistenza di tutti i presupposti, in fatto ed in diritto, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine previsto dall'art. 3 co. 3 n. 2 lett. b L. 898/1970, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione tra le parti, né vi sia possibilità di una ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio non sussistono Persona_1
motivazioni per discostarsi da quanto (recentemente) concordato tra i genitori in sede di separazione consensuale: si rileva, infatti, che le parti, considerate le ridotte capacità reddituali della l'esborso mensile che essa avrebbe dovuto sostenere a titolo di Pt_1
canone di locazione per l'immobile che andava ad occupare a fronte del rilascio della casa familiare, vista la cessione senza corrispettivo alcuno della propria quota parte della casa familiare in favore del sig. concordavano di porre a carico della ricorrente Per_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile pari ad Per_1
€ 50,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, nel rispetto dei termini e modalità del Protocollo vigente presso questo Tribunale.
Tale previsione può essere in questa sede confermata, considerate le modeste capacità reddituali della sig.ra oggi titolare di un contratto a tempo determinato per Pt_1
alcune ore settimanali e di un contratto a tempo indeterminato come collaboratrice domestica di quattro ore settimanali (doc.
8-9 ric.), in rapporto a quelle, maggiori, sia reddituali che patrimoniali, del sig. ; va considerata altresì la capacità Controparte_1
lavorativa del figlio che (seppur saltuariamente) presta attività lavorativa. Per_1
Quanto all'Assegno Unico e Universale, si osserva che la disciplina è già prevista per legge e spetta, sino alla sussistenza dei presupposti di legge per la sua percezione, nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.
La necessità di una pronuncia giudiziale e la mancata resistenza in giudizio da parte del consentono di non addebitare al resistente le spese del giudizio, peraltro non Per_1
espressamente richieste.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
4 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: Per_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nata il [...] a [...], e , nato a [...] il [...], Controparte_1
matrimonio celebrato in Portici (NA) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune dei Portici sub atto n. 254 Parte II anno 1999 serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) conferma l'obbligo della sig.ra di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1
, maggiorenne economicamente non autosufficiente, nella somma Persona_1
mensile complessiva pari ad € 50,00, da versare entro la fine di ciascun mese di riferimento e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, nel rispetto dei termini e modalità previste nel protocollo vigente presso il Tribunale di Gorizia;
3) dato atto che i coniugi hanno definito ogni rapporto economico e patrimoniale in sede di separazione, nulla si dispone in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi, essendo ambedue economicamente autosufficienti;
4) nulla per le spese, attesa la mancata opposizione in giudizio del resistente.
Così deciso in Gorizia, 12.12.2024
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, composto dai signori magistrati: dott. Riccardo Merluzzi - Presidente rel. dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 198/24 R.G. promossa con ricorso depositato il 15.03.2024
DA
, nata il [...] a [...], residente in [...]
Giovanni Bosco n. 41 (C.F , con l'avv. Ingrid Maccarrone del C.F._1
Foro di Gorizia C.F e domicilio eletto presso il suo studio in C.F._2
Monfalcone via Roma n. 62, come da procura allegata al ricorso introduttivo
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...]
Fanin n. 4 (C.F ) C.F._3
- resistente contumace - con l'intervento in causa del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
Causa decisa sulle seguenti conclusioni: parte ricorrente:
Voglia il Tribunale accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
, nata il [...] a [...], e , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_1
matrimonio celebrato in Portici (NA) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune dei Por-tici (NA) sub atto n. 254 Parte II anno 1999 serie A, ordinando
1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici (NA), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Confermare l'obbligo della sig.ra a contribuire al mantenimento del Parte_1
figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, nella Persona_1 somma mensile complessiva pari ad € 50,00 (diconsi euro cinquanta/00), somma da versare entro la fine di ciascun mese di riferimento e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, nel rispetto dei termini e modalità del Protocollo locale d'intesa tra magistrati ed avvocati dd. 01.06.2016, da intendersi qui come integralmente richiamato e trascritto;
3) L'assegno unico familiare spetterà, sino alla sussistenza dei presupposti di legge per la sua percezione, nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.
4) Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e da qualsiasi Ente pubblico
e/privato per spese scolastiche e sanitarie relative al figlio andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura in cui hanno concorso alla spesa;
5) Nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi, essendo ambedue i coniugi economicamente autosufficienti.
6) Dare atto dell'aver i coniugi definito ogni rapporto economico e patrimoniale in sede di separazione e per l'effetto di aver null'altro da pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto previsto a titolo di contributo al mantenimento per il figlio di cui alle condizioni da sub 2) ad usque 4) Persona_1
del presente atto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 15.03.2024 la signora esponeva che: Parte_1
- in data 06.10.1999 la ricorrente contraeva matrimonio concordatario con il sig. nel Comune di Portici (NA), come risulta dai Registri dello Stato Civile del Per_1
Comune di Portici (NA) sub atto n. 254 Parte II anno 1999 serie A;
- dal matrimonio, in data 20.05.2000 nasceva il figlio , maggiorenne Persona_2
ed economicamente autosufficiente, ed in data 05.06.2005, il figlio , Persona_1
2 oggi maggiorenne economicamente non autosufficiente;
- con decreto di omologa del 15.06.2023 RG 209/2023 il Tribunale di Gorizia pronunciava la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Pt_1 Per_1
concordate dalle parti, che disciplinavano tutti i profili rilevanti;
- in particolare, in tale sede la ricorrente trasferiva al la propria quota di ½ Per_1
parte indivisa dell'immobile, già in comunione legale, consistente nell'unità immobiliare sita in Monfalcone via Don Pietro Fanin n. 4, a definizione di tutti i rapporti economici e patrimoniali in relazione al matrimonio;
quale contributo al mantenimento per il figlio la ricorrente si impegnava a versare al sig. la somma Per_1 Per_1
complessiva pari ad € 50,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative;
i coniugi dichiaravano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere vicendevolmente a titolo di mantenimento, stabilendo la ripartizione delle somme depositate sui conti correnti.
Tanto premesso, la ricorrente, rilevato che le parti hanno dato seguito alle statuizioni ed agli impegni assunti in sede di separazione, formulava le richieste riportate in epigrafe, chiedendo la pronuncia divorzile.
Il Presidente designava sé stesso quale relatore, fissava l'udienza per la comparizione delle parti e formulava gli ulteriori avvisi di legge.
All'udienza del 11.06.2024, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva il signor che veniva pertanto dichiarato contumace. Per_1
Alla medesima udienza veniva sentita la ricorrente, che illustrava la situazione familiare;
veniva quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni e fissata nuova udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 473-bis. 22, ult. co., c.p.c.
Alla successiva udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
II) Rileva il Collegio che il quadro fattuale appare ben delineato.
In particolare, risulta comprovato che, in seguito al matrimonio concordatario celebrato tra le parti nel Comune di Portici in data 6.10.1999, sono nati in data 20.05.2000 il figlio
, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed in data 05.06.2005, Per_2
il figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Per_1
Le parti si sono separate consensualmente formulando conclusioni, recepite dal
Tribunale con decreto di omologa del 15.06.2023, e da allora non si sono riconciliate.
3 III) Tanto premesso, risulta fondato il ricorso proposto dalla signora Pt_1
In particolare, risulta la sussistenza di tutti i presupposti, in fatto ed in diritto, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine previsto dall'art. 3 co. 3 n. 2 lett. b L. 898/1970, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione tra le parti, né vi sia possibilità di una ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio non sussistono Persona_1
motivazioni per discostarsi da quanto (recentemente) concordato tra i genitori in sede di separazione consensuale: si rileva, infatti, che le parti, considerate le ridotte capacità reddituali della l'esborso mensile che essa avrebbe dovuto sostenere a titolo di Pt_1
canone di locazione per l'immobile che andava ad occupare a fronte del rilascio della casa familiare, vista la cessione senza corrispettivo alcuno della propria quota parte della casa familiare in favore del sig. concordavano di porre a carico della ricorrente Per_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile pari ad Per_1
€ 50,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, nel rispetto dei termini e modalità del Protocollo vigente presso questo Tribunale.
Tale previsione può essere in questa sede confermata, considerate le modeste capacità reddituali della sig.ra oggi titolare di un contratto a tempo determinato per Pt_1
alcune ore settimanali e di un contratto a tempo indeterminato come collaboratrice domestica di quattro ore settimanali (doc.
8-9 ric.), in rapporto a quelle, maggiori, sia reddituali che patrimoniali, del sig. ; va considerata altresì la capacità Controparte_1
lavorativa del figlio che (seppur saltuariamente) presta attività lavorativa. Per_1
Quanto all'Assegno Unico e Universale, si osserva che la disciplina è già prevista per legge e spetta, sino alla sussistenza dei presupposti di legge per la sua percezione, nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.
La necessità di una pronuncia giudiziale e la mancata resistenza in giudizio da parte del consentono di non addebitare al resistente le spese del giudizio, peraltro non Per_1
espressamente richieste.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
4 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: Per_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nata il [...] a [...], e , nato a [...] il [...], Controparte_1
matrimonio celebrato in Portici (NA) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune dei Portici sub atto n. 254 Parte II anno 1999 serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) conferma l'obbligo della sig.ra di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1
, maggiorenne economicamente non autosufficiente, nella somma Persona_1
mensile complessiva pari ad € 50,00, da versare entro la fine di ciascun mese di riferimento e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, nel rispetto dei termini e modalità previste nel protocollo vigente presso il Tribunale di Gorizia;
3) dato atto che i coniugi hanno definito ogni rapporto economico e patrimoniale in sede di separazione, nulla si dispone in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi, essendo ambedue economicamente autosufficienti;
4) nulla per le spese, attesa la mancata opposizione in giudizio del resistente.
Così deciso in Gorizia, 12.12.2024
Il Presidente est.
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