Articolo 8 della Legge 11 maggio 1976, n. 359
Articolo 7Articolo 9
Versione
20 giugno 1976
Art. 8.
L'ordinamento degli studi e i titoli che possono essere conseguiti sono disciplinati dallo statuto della scuola;
lo statuto detta le norme per la composizione ed il funzionamento del consiglio della scuola e disciplina le competenze del consiglio dei docenti, in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.
Entrata in vigore il 20 giugno 1976