Versione
29 maggio 2019
29 maggio 2019
Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 , recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 75 del 29 marzo 2019.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 68.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 75 del 29 marzo 2019.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 68.
Giurisprudenza • 51
- 1. TAR Milano, sez. II, sentenza 07/08/2023, n. 2006Provvedimento: […] Neppure può rilevare la sospensione del termine di prescrizione di cui ha beneficiato l'Amministrazione intimata nel periodo dall'1 aprile 2019 al 15 luglio 2019 ai sensi dell'art. 4, comma 10-ter, lett. a), del d.l. n. 27 del 2019, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge n. 44 del 2019, atteso che dal 20 ottobre 2000 (giorno in cui, come detto, è iniziata la decorrenza della prescrizione) al 21 settembre 2021 (data di notificazione alla ricorrente della cartella qui opposta) sono comunque trascorsi, dedotto il periodo di sospensione poc'anzi indicato, più di dieci anni.Leggi di più...
- art. 2946 c.c.·
- sanzione amministrativa·
- art. 64 c.p.a.·
- politica economica·
- art. 2944 c.c.·
- credito AGEA prelievo latte·
- art. 2934 c.c.·
- interruzione prescrizione·
- art. 2948 n.4 c.c.·
- art. 28 legge 689/1981·
- art. 2935 c.c.·
- Prescrizione decennale·
- art. 63 c.p.a.·
- art. 2943 c.c.·
- onere della prova