Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2495/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel.
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 2495/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili promosso da
nato a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] int.1, con il patrocinio dell'avv. CASTAGNOLI LUCA elettivamente domiciliato in PIAZZA ALMERICI 4 CESENA presso lo studio dell'avvocato
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. NORI C.F._2
STEFANO elettivamente domiciliata in VIA FRA' MICHELINO CESENA presso lo studio dell'avv. NORI STEFANO
Resistente
IN PUNTO A: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cesena in data
10.09.2000 con in regime di separazione dei beni, iscritto nel registro Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Cesena, anno 2000, n.219 Parte 2 Serie A.
Precisava che dalla loro unione non erano nati figli e che egli aveva intrapreso una nuova relazione da oltre dieci anni, dalla quale era nata una figlia in data 28.10.2014. Affermava infine che entrambe le parti erano economicamente autosufficienti sicché chiedeva che venisse negata una eventuale richiesta di mantenimento;
chiedeva altresì che la casa coniugale sita in Cesena via Levanto n.51 rimasse assegnata a lui, come disposto in sede di separazione consensuale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.03.2025 si costituiva in giudizio con richiesta di rigettare la domanda del di Controparte_1 Pt_1 assegnazione della casa coniugale nonché di ordinare a quest'ultimo di vendere la suindicata abitazione in comproprietà tra le parti oppure di liquidarle il valore della quota di sua proprietà.
All'udienza del 10.04.2025 le parti chiedevano la sola pronuncia sullo scioglimento del matrimonio concordatario, dichiarando di rinunciare alle ulteriori rispettive domande sicché la causa, istruita mediante produzione di documenti, con il parere favorevole del Pubblico
Ministero intervenuto in data 03.12.2024, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio concordatario è fondata e va pertanto accolta.
Il ricorso è stato depositato in data 31.10.2024, con pieno rispetto del periodo di sei mesi trascorso dalla prima comparizione delle parti innanzi al presidente del Tribunale (avvenuta il 21.10.2013) nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Forlì nel procedimento R.G. n. 2766/2013.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare, tenuto contro altresì che il ha intrapreso, da oltre dieci anni, una Pt_1
nuova relazione dalla quale è nata una figlia.
Quanto alle spese di lite, considerata la natura della causa nonché la sua definizione in tempi ristretti, ritieni il Collegio che sussistano i presupposti per la loro compensazione, visto altresì l'accordo delle parti in tal senso.
P.Q.M.
2 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 10.09.2000 in Cesena tra nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2000 Atto n° 219 Parte 2 SERIE A); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Controparte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesena perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.05.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. est. dott.ssa Alessandra Medi
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