Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5827/2023 R.G. iscritta a ruolo il 13.02.2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4313/23 reso dal Tribunale di Salerno il 5.6.2023;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Magalini e Lodovico Di Brita;
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Erminia Veronica Mandarino;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del
26.11.2024.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 4313/23 reso il 5.6.2023 e notificato il 21.06.2023, il Tribunale di
Salerno ingiungeva a il pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 16.353,79, oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo per la fornitura di prodotto ortofrutticoli per un importo complessivo di euro 17.756,62 il tutto per come dettagliatamente riportato nelle fatture n. A/33 del 31.01.2023 di Euro 9.274,17 e n. A/57 del
31.12.2022 di Euro 8.482,45 e DDt vendita.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 26.07.2023 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi a questo Tribunale allo scopo di opporsi al suddetto decreto Controparte_1 ingiuntivo. L'opponente deduceva di non dovere alcunché all'ingiungente eccependo l'intervenuta compensazione tra quanto ex adverso preteso ed un proprio credito di analogo ammontare, atteso
1
Parte_1
Tanto premesso e dedotto, così concludeva: Parte_1
1) Per le ragioni tutte, in fatto e diritto, sopra esposte:
- previa revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno 05-06-2023 reso in danno della società opponente nel procedimento portante il n. 4313/23 di RG, notificato a in data 21-06-2023 Parte_1
- e previa declaratoria dell'intervenuta compensazione parziale tra il credito di nei Controparte_1 confronti di portato dalle fatture n. 33/23 e n. 57/22 ed il credito di nei confronti di Parte_1 Parte_1 [...] portato dalla fattura n. 813/23 rigettarsi ogni domanda proposta da Controparte_1 Controparte_1 nei confronti di Parte_1
2) Con vittoria di spese e compenso di causa, oltre a rimb. forf. 15%, cpa ed iva
Con comparsa depositata in data 14.01.2024 si costituiva la quale Controparte_1
instava per il rigetto dell'opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: rigettare la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio … In subordine, rigettare la compensazione legale operata da parte attrice, fondata sulla Fattura n. 813 del 2023 erroneamente emessa dalla nei confronti della ed oggetto di opposizione. Pt_1 Controparte_1
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, con provvedimento del 17.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Sulla base dell'istruttoria documentale espletata può ritenersi fondata l'opposizione e quindi la domanda di compensazione legale operata fondata sulla Fattura n. 813 del 2023 emessa dalla nei confronti della ed oggetto di opposizione. Pt_1 Controparte_1
La ricostruzione dei fatti operata dall'opponente appare convincente e fornita di riscontri documentali.
La vicenda trae origini dai rapporti commerciali tra la società con due società di Parte_1
commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, ovvero la odierna Controparte_1
2 opposta, e la ditta Agency di . Queste due società hanno sedi legali ed Parte_2 CP_2
amministratori distinti, ma condividono la sede operativa (in Via F. Turco n. 29, Battipaglia (SA) e risultano, di fatto, gestite e amministrate, come può desumersi dalla copioso documentazione versata in atti dalla opponente, da , titolare della Agency MM Service e coniugato CP_2
con Amministratrice Unica della ditta Si tratta, CP_3 Controparte_1
pertanto, di due soggetti giuridici diversi ma operanti in un medesimo luogo ed attraverso le quali i coniugi esercitano attività ovviamente palesemente connesse.
Dall'esame della documentazione in atti può affermarsi che correttamente l'opponente abbia emesso la fattura n. 813/2023, recante il credito opposto in compensazione, nei confronti di
[...]
che è il soggetto che, formalmente e di fatto, si è avvantaggiato della Controparte_1
fornitura stessa e che, pertanto, deve ritenersi onerato del relativo pagamento.
Dagli atti risulta che ogni comunicazione a , sia per conto di Pt_1 Controparte_1 che di Agency di , era effettuata, di norma, da quest'ultimo. CP_4 CP_2
Ciò può desumersi, a titolo esemplificativo, dalla seguente documentazione evidenziata dall'opponente:
- doc 4: la comunicazione 19-09-2020 indica gli indirizzi e-mail che la ditta Agency MMService di De IO VI comunica, come propri, ai terzi;
è possibile constatare che, con mail 01-12-22, proveniente da uno di tali indirizzi, è effettuato un sollecito di pagamento di una fattura di
[...]
da parte ed a nome di tale società, del sig. Controparte_1 CP_2
- doc 5; a seguito di richiesta, da parte della ditta alla ditta Agency MMService di Pt_1 [...]
, di documentazione necessaria per la certificazione di qualità IFS Logistic di , è CP_2 Pt_1
Con la ditta che trasmette, nell'interesse di Agency di Controparte_1 CP_4
, i documenti richiesti e relativi a tale ditta individuale. CP_2
Tornando al caso di specie, va rilevato che l'opponente ha dedotto che nella prima mattinata del
25.11.2022 il sig. per il tramite del sig. commissionava alla ditta CP_2 Controparte_5 Pt_1
una partita di , si trattava, in particolare, di 1890 colli del peso complessivo lordo Parte_3 di kg. 21.433,00 e netto di kg. 20.488,00 per un prezzo pattuito di € 0,78 al kg ed un complessivo importo dovuto, quindi, originariamente indicato in € 15.980,64 oltre ad iva e così € 16.619,87, precisando che ai fini della formalizzazione della vendita il sig. chiedeva che il documento CP_2
fiscale di trasporto della venditrice indicasse come destinataria della merce la ditta Agency Pt_1
MMService di con sede in SS 19 San Paolo 27, Campagna (SA). CP_2
Il relativo documento (agli atti) era inviato all'indirizzo mail di Agency quello stesso CP_4
giorno, alle ore 12,03.
3 L'opponente ha, altresì, aggiunto che quella stessa mattina, però, il sig. chiedeva a CP_2 Pt_1
di affidare la merce, destinata al mercato polacco, ad un trasportatore di quella nazione, la ditta
MWT SP z.o.o. di Olsztyn, ul. che ne avrebbe curato il trasporto in Polonia, CP_6
anticipando che sarebbe stato subito trasmesso il relativo documento di viaggio da far sottoscrivere al trasportatore
Con mail delle ore 12,21, pochi minuti dopo, infatti, la sig.ra per conto di CP_3 [...]
dall'indirizzo e.mail inviava il documento in discorso CP_1 Controparte_1
Contr e cioè il (acronimo che deriva da Convention des Marchandises par Route ed indica la lettera di vettura internazionale necessaria quando il luogo di carico ed il luogo di consegna della merce sono situati in due Stati diversi) che doveva essere utilizzato e fatto sottoscrivere al trasportatore.
Il CRM trasmesso indicava come soggetto mittente, cioè colui che, disponendo della merce, ne curava l'invio all'estero, come soggetto destinatario, cioè acquirente, Controparte_1
la ditta Dr. di GL (BT), come luogo di consegna della merce la Polonia ed era Controparte_8
sottoscritto, in persona della sig.ra dalla mittente della CP_3 Controparte_1
quale, come si è visto, la sig.ra è legale rappresentante. CP_3
chiedeva la sottoscrizione del documento, previa apposizione del timbro, da parte del Pt_1
trasportatore (che era già sul posto, in attesa di caricare la merce) e, con successiva mail delle ore
12,34, rimandava il CRM al sig. mentre la merce era spedita in Polonia. CP_2
Alcuni giorni dopo emetteva la propria fattura n. 887/D del 30.11.22 per il suindicato importo di
€16.619,87 a carico di Agency CP_4
Quello stesso giorno, 30.11.22, in persona del sig. Controparte_1 CP_2
comunicava a che il cliente finale della merce aveva riscontrato una differenza di peso Pt_1
rispetto a quello inizialmente indicato (di kg. 21433,00) atteso che quello effettivamente constatato era, invece, di kg. 20.488
Veniva, quindi, trasmessa la manuale correzione dell'originario documento di trasporto indicante pesi errati e veniva richiesto di poter effettuare il pagamento al 31.12.2022.
Ricevuta la comunicazione, lo stesso giorno emetteva e trasmetteva la propria nota di Pt_1 accredito n. 667/NC per € 255,84 oltre ad iva In sostanza, il credito effettivo di , a fronte Pt_1 della fornitura in discorso, era di € 15.724,77 oltre ad iva (e, quindi, € 16.353,79) ed avrebbe dovuto essere pagato entro il 31-12-2022
Successivamente, il sig. Di IO, in data 30-01-2023, comunicava che la fattura di n. 887/D Pt_1
del 30-11-22 e la successiva nota di parziale accredito erano state erroneamente intestate e che il soggetto che aveva effettuato l'acquisto della merce e l'aveva poi successivamente rivenduta alla ditta di GL, con destinazione finale in Polonia, era la ditta Controparte_9 [...]
[...
[...] [...]
Chiedeva, quindi, che i documenti precedentemente emessi a carico di Agency Parte_4
fossero stornati ed emessi correttamente a carico del soggetto effettivamente acquirente CP_4
delle arance e che ne aveva disposto e cioè Controparte_1
Ti tale comunicazione non vi è riscontro documentale, va però osservato che la riemissione della fattura a carico di risulta coerente con i documenti di viaggio che Controparte_1
Cont vedono come soggetto acquirente e destinatario della merce e non e Controparte_1 non MMService di , così come tutte le comunicazione via mail attinenti all'affare in CP_2
questione sono intervenute con l'indirizzo riferibile a Controparte_1
Deve ritenersi, pertanto, che legittimamente e, anzi, doverosamente, provvedeva ad Parte_1
azzerare, con riferimento alla vendita di cui sopra, la precedente fattura e la precedente nota di accredito ad Agency di , emettendo, per il corretto importo della merce CP_4 CP_2
venduta, fattura n. 813/23 a carico di per la somma complessiva di Controparte_1
€15.724,8 oltre ad iva, trasmessa alla debitrice tramite SDI il successivo 01.12.2022.
Nelle more, effettuava, a sua volta, delle vendite di merce a Controparte_1 Pt_1
[...
vendite a cui seguiva l'emissione delle fatture n. 57 del 31-12-22 e n. 33 del 31-01-2023 (per un importo complessivo di € 17.756,62).
Con pec del 27.03.2023 intimava a l'immediato pagamento Controparte_1 Pt_1
delle suindicate fatture.
Il giorno successivo , operando la compensazione legale tra il proprio debito verso Pt_1 [...]
(€ 17.756,62) ed il credito da essa vantato nei confronti del medesimo Controparte_1 soggetto giuridico (€ 16.353,79) bonificava della somma da essa dovuta Controparte_1
a saldo e, cioè, € 1.402,83, espressamente indicando, in causale, gli estremi delle reciproche fatture che venivano, in tal modo, compensate.
Sulla base di tale ricostruzione e delle conseguenti considerazioni, deve ritenersi che, al di là delle iniziali indicazioni date a dal sig. tutti gli atti e le operazioni successivamente Pt_1 CP_2
posti in essere dimostrano che la merce in discorso sia stata ricevuta dalla società opposta che ne ha effettuato la vendita a terzi e che tutte le operazioni contabili di cui sopra si siano svolte coerentemente.
Pertanto, accertata l'avvenuta compensazione tra i reciproci crediti, liquidi ed esigibili (vedi sul punto Cass. 22324/14), non residuando altre pendenze debitorie, essendo stata già versata, dall'opponente, la differenza tra i due crediti, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
5 Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono i gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. c
PQM
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n.
5827/2023, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, 17.03.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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