Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/1988, n. 4795
CASS
Sentenza 30 luglio 1988

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A seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il decreto, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto. Ne consegue che solo l'opponente può proporre domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ., qualora sia connessa con quella principale e non ecceda la Competenza per valore del giudice dell'opposizione, laddove l'opposto, proprio in relazione alla sua qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione - a parte quella per il maggior danno implicitamente compresa nella prima - comportanti una mutatio libelli e da considerarsi perciò nuove ed inammissibili qualora l'opponente rifiuti di accettare il contraddittorio sulle stesse.*

Nel giudizio di rinvio anche ove sia possibile, in conseguenza della pronuncia della Cassazione, una nuova attività assertiva o probatoria, questa può essere estrinsecata all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che il giudice abbia alcun Obbligo di fissare un'udienza destinata alla formulazione delle eventuali richieste istruttorie delle parti.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/1988, n. 4795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4795
    Data del deposito : 30 luglio 1988

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