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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/08/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 92/2025R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in EA (TO), Cantone Vigna n. 7
elettivamente domiciliato in EA (TO), Piazza Municipio 6, presso lo Studio dell'Avv.
Fabio Cecchin, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
e (C.F. ) nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in EA (TO), Canton Vigna n. 7
elettivamente domiciliato in Biella (BI), Via dei Seminari 6, presso lo Studio dell'Avv.
Gaia Garbellotto, che la rappresenta e difende per delega in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 261 dell'11.2.2025 del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di EA
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di EA-
Conclusioni congiunte
“1) L'immobile coniugale sito in EA (TO), Cantone Vigna n. 7, di proprietà esclusiva del
marito, comprensivo di pertinenze (cantina e garage), da cui lo stesso si è già allontanato
asportando ogni proprio bene ed effetto personale, rimarrà in uso alla
moglie, unitamente al mobilio che l'arreda.
2) Il sig. , assumendo su di sè ogni onere notarile, si impegna a trasferirne la piena proprietà Pt_1
alla moglie entro 3 mesi dalla omologa della separazione
3) I coniugi danno atto e dichiarano che le figlie, e sono economicamente Per_1 Per_2
indipendenti ed autosufficienti. Eventuali spese straordinarie che la figlia dovesse ancora Per_2
trovarsi ad affrontare, nell'ingresso nel mondo del lavoro, saranno suddivise tra i genitori
secondo la seguente ripartizione: 70% a carico del padre ed il restante 30% a carico della madre.
4) Il sig. verserà alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, l'importo di € 500,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente ad ella intestato le cui
coordinate sono già note alle parti, a condizione che la sig.ra non sia titolare di Parte_2
retribuzione media mensile (su base annuale) superiore ad € 700,00 netti, con esclusione da tale
conteggio di ogni altro eventuale emolumento diverso dalla retribuzione.
Il suddetto importo sarà soggetto ad indicizzazione ISTAT, con primo aggiornamento a far data
da 12 mesi dall'omologa della separazione. 5) Ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligo di contributo al mantenimento previsto al punto
che precede, la sig.ra si impegna a trasmettere al marito copia del cedolino paga mensile Parte_2
per ciascuno dei dodici mesi successivi alla sottoscrizione del presente accordo e, successivamente,
ad inviare al sig. , con cadenza annuale, copia del proprio CUD, così da consentire lui di Pt_1
verificare l'ammontare medio mensile
dello stipendio percepito dalla moglie.
6) Qualora lo stipendio medio mensile della sig.ra ecceda l'importo di € 700,00, lo Parte_2
stesso subirà una riduzione automatica pari ad € 50,00 per ogni € 100,00 oltre il predetto tetto
(€ 700,00).
7) Qualora il reddito del sig. subisca una riduzione rispetto alla misura attuale – di cui il Pt_1
marito dovrà fornire idonea e documentata dimostrazione -, le parti concordano sin d'ora che
verrà ridotto automaticamente l'assegno di mantenimento in favore della moglie, mantenendo in
ogni caso, nella rideterminazione dello stesso, l'attuale proporzione pari ad 1/5 delle capacità
reddituali del marito.
8) Il conto corrente cointestato acceso presso Banca Sella con IBAN
[...], la cui capienza è prossima ad esaurirsi, verrà estinto dalle
parti.
9) I coniugi provvederanno alla divisione fra loro dei risparmi comuni, pari a complessivi €
40.000,00, nella misura del 50% ciascuno, fatto salvo quanto previsto al
successivo punto 14).
10) Il motoveicolo Honda Transalp 650 dell'anno 2000, targato AK90965, di proprietà
del sig. , rimarrà allo stesso il quale riconoscerà alla moglie, a titolo compensativo, Pt_1
l'importo di € 1.000,00.
11) L'autovettura Fiat Panda, tg. DW345GV di proprietà del marito verrà volturata alla sig.ra
con spese a carico dello stesso. Parte_2 12) L'autovettura Ford BMax, tg. ET032YK di proprietà della sig.ra verrà viceversa Parte_2
volturata al sig. , il quale sosterrà altresì interamente le relative spese di volturazione. Pt_1
13) Per trasferimenti di cui ai punti 11) e 12) il sig. si impegna a riconoscere alla moglie, Pt_1
a titolo di permuta, la somma di € 2.600,00.
14) Il pagamento degli importi di cui ai punti 10) e 13), per un totale di € 3.600,00 avverrà con
accrescimento della quota di divisione dei risparmi di cui al precedente punto 9), spettante alla
sig.ra che sarà dunque pari ad € 23.600,00 in luogo di € 20.000,00. Parte_2
15) I coniugi danno atto di aver così regolamentato ogni rapporto economico patrimoniale tra gli
stessi esistente e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente a qualsivoglia ulteriore
titolo”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM LA LI esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 17.1.2025, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario in EA (TO) il 29.9.1990 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di EA, Parte II, Serie A, N. 65, anno 1990)
in regime patrimoniale di comunione dei beni.
- dall'unione dei coniugi sono nati: , nata a [...] il [...] e nata ad Per_1 Per_2
EA l'11.06.1999, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- Una insuperabile incompatibilità di carattere ha da tempo fatto venire meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza dell'3.7.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti, autorizzate a vivere separate, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione. Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a EA (TO) il 29.9.1990 (trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di EA Parte II, Serie A, N. 65, anno 1990).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di EA
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario a Torino (TO) il 29.9.1990 (trascritto presso l'Ufficio
di Stato Civile del Comune di Torino, Parte II, Serie A, N. 65, anno 1990)– alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di EA il giorno 1 agosto 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)