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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, d.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n° 6528/2020 del Ruolo Generale Affari Contenz., promossa da:
in persona del suo amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine Parte_2
dell'atto introduttivo, dagli avv.ti LE Stornelli (cod. fisc. ) e CodiceFiscale_1
Francesco Saverio Polito (cod. fisc. ), elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_2 lo studio di quest'ultimo in Bari alla via Cairoli n. 105
-attrice opponente/creditrice intervenuta- contro e elettivamente domiciliati in Bari alla Via De Rossi n. CP_1 Controparte_2
32, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Luigi de Felice, (C.F.: e C.F._3
Annabella Paola de Felice, (C.F. ), che li rappresentano e difendono giusta C.F._4
mandato in atti;
- debitori esecutati/ convenuti- nonchè
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_3
- convenuta contumace/creditrice procedente-
Società a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Monopoli (BA) alla Controparte_5 CodiceFiscale_5
via Muzio Sforza n. 4, presso lo studio dell'avv. Saverio Marasciulo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- creditrice intervenuta/ convenuta-
, in persona del Controparte_6
legale rappresentante pro tempore;
- creditrice intervenuta /convenuta contumace - (C.F. ), in Controparte_7 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- creditrice intervenuta/ convenuta contumace -
(già nonché già Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14 (C.F. ), in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
- creditrice intervenuta/ convenuta contumace-
CP_11
- debitore esecutato/ convenuto contumace-
Controparte_12
- debitrice esecutata /convenuta contumace-
FATTO
Con ricorso ex art. 617 c.p.c. , la in qualità di creditore Parte_1
intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare n. 902/2008 R.G., ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c., resa in data 18.06.2018, con cui il G.E., dichiarava esecutivo il secondo progetto di riparto depositato dal professionista delegato in data 14.11.2017, stabilendo quanto segue:
“Il G.E. Sciogliendo la riserva dell'udienza del 17/01/2018; letto il progetto di distribuzione redatto dal Professionista delegato e depositato in udienza;
osservato che le uniche osservazioni da esaminare attengono alla posizione della interventore tardivo;
evidenziato che Parte_1
queste si fondano sulla assunta erroneità del progetto di distribuzione nella parte in cui il
Delegato ha ritenuto che tra i creditori che hanno diritto a partecipare alla distribuzione di quanto ricavato dalla vendita forzata degli immobili di proprietà degli esecutati e LE CP_1
non debbano essere inserite le esecutate e in relazione a quanto attribuito in CP_2 CP_12
riparto alla , in quanto debitrici esecutate ma anche fideiussori dei detti Controparte_4
Grassi rispetto al credito vantato da detto creditore e titolari del diritto di surroga ex art. 1203
c.civ.; evidenziato, infatti, che, se è vero che il diritto di surroga sorge automaticamente e si perfeziona a seguito del pagamento al creditore surrogato ed è immediatamente efficace in favore del surrogato (Cassazione civile, sez. III 14/03/2008 n. 6885), è anche vero che deve intendere per “pagamento” qualunque atto in concreto satisfattivo del credito, ivi compresa l'attribuzione di importi (nella specie non contestati nel progetto di distribuzione) in favore del creditore provenienti dalle masse dei fideiussori;
osservato, sul punto che la detta massima (richiamata pure dall'interventore tardivo a sostegno delle proprie osservazioni) fa riferimento alla diversa ipotesi in cui vi è soggetto estraneo alla procedura esecutiva (perché non colpito da pignoramento) che intendeva intervenire in procedura iniziata contro il proprio coobbligato, mentre nel caso di specie si tratta di fideiussore coinvolto quale esecutato nella medesima procedura esecutiva, per cui il “pagamento” nel caso di specie non può che avvenire con la messa in liquidazione anche dei suoi beni e con il successivo inserimento della relativa massa nel piano di distribuzione;
evidenziato, infatti, che il creditore non può che soddisfarsi in via principale sui beni del suo obbligato diretto e poi su quelli dei fideiussori e che su detti ultimi beni possono far valere le proprie pretese solo i creditori “diretti” delle fideiubenti, tra cui non è compresa la
[...]
(creditore intervenuto tardivamente), posto che, in caso contrario, di fatto questa Pt_1 pretenderebbe l'attribuzione di somme derivate dalla “trasformazione” di diritti immobiliari appartenenti ad altri (ossia ai fideiussori), violando la regola per cui – ex art. 565 cpc – può vedersi assegnata solo quanto sopravanza (nel caso di specie nulla) una volta soddisfatti i creditori intervenuti tempestivamente ed il procedente;
considerato, pertanto, che le osservazioni proposte meritano la sorte del rigetto;
applicato l'art. 598 c.p.c.;
p.q.m.
RIGETTA le osservazioni proposte nell'interesse del fallimento intervenuto;
APPROVA il progetto di distribuzione depositato dal professionista delegato e lo DICHIARA esecutivo;
ORDINA il pagamento delle singole quote come indicate in progetto. (…)”.
Con provvedimento del 10.03.2020, il G.E., accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività del progetto di distribuzione, già concessa inaudita altera parte, e assegnava il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
La società ricorrente provvedeva tempestivamente a riassumere il giudizio di merito, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il mancato deposito, da parte delle IG.re , Controparte_2
nata a Gravina in [...], il [...] (cod. fisc. ) ed C.F._6 CP_12
nata a Gravina in [...], il [...] (cod. fisc. ),
[...] C.F._7
di qualsivoglia atto di intervento prodromico alla loro partecipazione, in qualità di creditrici, alla procedura esecutiva immobiliare incardinata presso il Tribunale di Bari al n. 902/2008 R.G.E.I.;
- accertare e dichiarare le IG.re , nata a Gravina in [...], il 13 Controparte_2
ottobre 1958 (cod. fisc. ) ed , nata a Gravina in [...]F._6 Controparte_12
Puglia (Ba), il 20 gennaio 1966 (cod. fisc. ), decadute dal diritto ad C.F._7
intervenire nella procedura esecutiva immobiliare incardinata presso il Tribunale di Bari al n.
902/2008 R.G.E.I., stante il decorso dei relativi termini a seguito dell'avvenuta trattazione dell'udienza prevista ex artt. 565 e 596 c.p.c.;
- accertare e dichiarare la mancanza di qualsivoglia diritto in capo alle IG.re CP_2
nata a Gravina in [...], il [...] (cod. fisc. )
[...] C.F._6 ed , nata a Gravina in [...], il [...] (cod. fisc. Controparte_12
), di intervenire in qualità di creditrici nell'ambito della procedura C.F._7
esecutiva immobiliare incardinata presso il Tribunale di Bari al n. 902/2008 R.G.E.I.;
- e, per l'effetto, revocare l'ordinanza, emessa, ex art. 512 c.p.c., in data 14/18 giugno 2018, di approvazione del piano di distribuzione depositato in data 14 novembre 2017 dalla professionista delegata alla vendita avv. Chiara Ferrulli, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare incardinata presso il Tribunale di Bari al n. 902/2008 R.G.E.I.
- ordinare alla professionista delegata alla vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare incardinata presso il Tribunale di Bari al n. 902/2008 R.G.E.I., avv. Chiara Ferrulli, di voler provvedere a nuova stesura del piano di distribuzione relativo alla ridetta espropriazione, con eliminazione delle IG.re , nata a Gravina in [...], il 13 Controparte_2
ottobre 1958 (cod. fisc. ) ed , nata a Gravina in [...]F._6 Controparte_12
Puglia (Ba), il 20 gennaio 1966 (cod. fisc. ) dall'elenco degli assegnatari, C.F._7
nonché con conseguente espunzione di qualsivoglia destinazione di somme rinvenienti dalla vendita dei cespiti esecutati nell'ambito della ridetta procedura a favore delle stesse ridette IG.re ed , nonché con conseguente ricalcolo delle Controparte_2 Controparte_12
attribuzioni a favore dei soli creditori propriamente legittimati a concorrere alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni espropriati nell'ambito della ridetta procedura.
Si costituivano nel presente giudizio e contestando le CP_1 Controparte_2
avverse argomentazioni e concludendo come di seguito:
“1) Dichiarare la improcedibilità dell'opposizione, sia nella fase sommaria, sia in quella di cognizione piena, con conseguente definitiva approvazione del piano di distribuzione depositato in data 14.11.2017 dalla professionista delegata alla vendita avv. Chiara Ferrulli.
2) In subordine, rigettare l'opposizione ex art. 617 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3) In gradato subordine, nella denegata ipotesi di riforma del piano di distribuzione del
14.11.2017, dichiarare ed accertare, che la IG.ra ha il diritto di ottenere Controparte_2
la restituzione delle somme che sopravanzano dalla liquidazione delle proprie quote di proprietà degli immobili venduti, previa imputazione integrale delle somme ricavate dalla vendita delle quote di proprietà dei debitori principale e LE ai crediti per cui vi è CP_1
intervento tempestivo;
accertare e dichiarare che, nella denegata ipotesi in cui l'attribuzione delle somme al creditore ipotecario tempestivo, ai sensi dell'art. 41 TUB, di cui una parte di esse sono state ricavate dalla liquidazione delle quote di diritti di cui era titolare la IG.ra , sia CP_2
ritenuta in qualche modo definitiva, quest'ultima può surrogarsi al creditore ipotecario nei confronti del garantito, sin da quel momento, per l'importo corrisposto al creditore ipotecario, con preferenza rispetto al creditore tardivo per l'effetto predisporre la nuova bozza Parte_1
del piano di riparto in base ai principi indicati nel presente atto.
In ogni caso, condannare la parte opponente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano anticipatari”.
Si costituiva altresì la chiedendo l'assegnazione delle somme non CP_4 CP_4
contestate e la propria estromissione dal giudizio.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e acquisito il fascicolo d'ufficio della procedura esecutiva n. 902/2008 R.G.E.I., la causa, perviene all'udienza odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
DIRITTO
1. In rito va rilevato che l'asserita nullità della notifica dell'atto di opposizione (comunque effettuata dalla parte opponente nella fase cautelare) risulta sanata dalla costituzione di quasi tutte le parti e dalla successiva rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione presso i luoghi di cui agli artt. 137 e segg. Cpc alle parti non comparse (Cass. 3890/16).
In ogni caso non può dichiararsi la nullità della suddetta notifica ai sensi dell'art.156 c.p.c., avendo l'atto raggiunto il suo scopo.
2. Va inoltre rigettata, poiché infondata, la richiesta della di estromissione CP_4 CP_4
dal giudizio “in quanto estranea alle domande”.
L'orientamento della Suprema Corte è infatti consolidato riguardo al fatto che, nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione, debbano essere considerate parti necessarie del processo tutti i creditori, tanto procedenti, quanto intervenuti.
“Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario coi creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata…omissis…” (Cass. 5 settembre 2011, n.18110; in Giust. civ. Mass. 2011, 9, 1269);
“Nelle opposizioni agli atti esecutivi sono litisconsorti necessari tutti i creditori, compresi gli intervenuti, atteso il loro evidente interesse alla regolarità di ciascun atto esecutivo, in quanto idoneo a determinare un diverso esito della procedura, sia in ordine alla sua conclusione, sia con riferimento alla distribuzione della somma ricavata…omissis…” (Cass. 24 febbraio 2011, n.4503; in Giust. civ. Mass. 2011, 2, 295; conforme Cass. 16 gennaio 2009 n. 972); vedi anche, mutatis, mutandis:
“In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario…omissis…” (Cass. 12 giugno 2020, n.11268; in Diritto & Giustizia 2020, 15 giugno,
Guida al diritto 2020, 31, 79).
3. Nel merito, giova precisare che, nel caso di specie, i termini della questione non attengono al diritto di surroga di e fideiubenti dei debitori esecutati Controparte_2 Controparte_12
e , ma alla corretta distribuzione del ricavato della vendita rispetto CP_1 CP_11
ai garanti, il cui obbligo nei confronti dei garantiti è solo sussidiario e non principale.
Come correttamente rilevato dal G.E. nell'ordinanza impugnata, il diritto di surroga del fideiussore sorge automaticamente e si perfeziona a seguito del pagamento al creditore surrogato ed è immediatamente efficace in favore del surrogato (Cassazione civile, sez. III 14/03/2008 n. 6885); tuttavia per “pagamento” si deve intendere qualunque atto in concreto satisfattivo del credito, ivi compresa l'attribuzione di importi (nella specie non contestati nel progetto di distribuzione) in favore del creditore provenienti dalle masse dei fideiussori.
Tuttavia nel caso di specie la come la non sono creditrici intervenute per diritto CP_2 CP_12
di surroga ma garanti e terze datrici di ipoteca del credito vantato dalla Controparte_7
(e dalla cessionaria e coinvolti quali esecutati nella medesima
[...] Controparte_4
procedura esecutiva, per cui il “pagamento” nel caso di specie non può che avvenire con l'effettiva soddisfazione dei creditori garantiti, la conclusione della procedura esecutiva, l'approvazione del piano di riparto e l'emissione dei mandati di pagamento, rispetto alla quale il diritto di surroga
(rectius: di attribuzione dell'utile residuo derivante dalla vendita dei propri beni) vantato dai fideiussori costituisce un posterius logico rispetto alla posizione creditori garantiti.
Va allora considerato che, nella distribuzione del ricavato, solo il creditore garantito (nella specie e la sua cessionaria può soddisfarsi Controparte_7 Controparte_4
in via principale sui beni del suo obbligato diretto e poi su quelli dei fideiussori e, viceversa, su detti ultimi beni possono far valere le proprie pretese solo i creditori “diretti” delle fideiubenti, tra cui non è compresa la (creditore chirografo di e Parte_1 CP_11 CP_1
intervenuto tardivamente), posto che, in caso contrario, di fatto questa vedrebbe attribuirsi somme derivate dalla “trasformazione” di diritti immobiliari appartenenti ad altri (ossia ai fideiussori), violando la regola per cui – ex art. 565 cpc – può vedersi assegnata solo quanto sopravanza (nel caso di specie nulla) una volta soddisfatti i creditori intervenuti tempestivamente ed il creditore procedente.
Il secondo piano di riparto, come approvato dall'ordinanza impugnata, tiene conto proprio di tali criteri, sicchè, alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione risulta infondata e va rigettata. Ogni altra richiesta proposta dalle parti risulta assorbita, inclusa quella di ridefinizione di un nuovo piano di riparto.
Le spese di lite tra la e i convenuti e Parte_1 CP_1 [...]
seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei CP_2
valori medi in ogni fase, esclusa quella di trattazione/istruttoria in ragione del valore della controversia (valore indeterminabile - complessità bassa) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014.
Le spese tra l'attrice opponente e la convenuta vanno invece compensate Controparte_4
integralmente in ragione della necessaria partecipazione al giudizio di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6528/2020 R.G., così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA l'opponente alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute dai convenuti e liquidandole in €.5.000,00, oltre CP_1 Controparte_2
accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, avv.ti Alessandro Luigi de
Felice e Annabella Paola de Felice, dichiaratisi anticipatari;
Compensa le spese tra la e la Parte_1 Controparte_4
Sentenza esecutiva ope legis.
Così deciso in Bari, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE ONORARIO
dott.ssa Rosalba Campanaro