Articolo 8 della Legge 13 giugno 1962, n. 855
Articolo 7Articolo 9
Versione
7 agosto 1962
Art. 8.
I mutui concessi dagli Istituti di previdenza a Comuni e Province, in mancanza delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni, possono essere garantiti con delegazioni su tributi comunali o provinciali esigibili con le norme e i privilegi delle imposte dirette, nel limite dei quattro quinti dell'introito netto medio dell'ultimo triennio, escluse le eventuali supercontribuzioni.
Alla riscossione delle annualita' garantite con le delegazioni di cui sopra sono estesi le norme ed i privilegi delle imposte dirette.
Entrata in vigore il 7 agosto 1962