Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 13/02/2026, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02827/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ughetta Condoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Roma del 7 novembre 2025, notificato il 20 novembre 2025, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il 22 novembre 2023 ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa NI UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Costituisce oggetto di impugnativa il decreto prefettizio, meglio specificato in epigrafe, con cui viene respinta l’istanza di cittadinanza italiana per matrimonio, richiesta dalla ricorrente in data 22 novembre 2023, adducendo, a motivazione del rifiuto, l’esistenza di precedenti penali preclusivi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992.
L’amministrazione intimata, costituita in resistenza, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice.
Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 è stata prospettata l’esistenza di una causa di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, preannunciando la possibilità di una decisione del ricorso con sentenza breve.
Il ricorso è infatti inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
L’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede che “ Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi ”.
La giurisprudenza in materia s’è ormai consolidata nel senso che le controversie relative al diniego della cittadinanza per matrimonio rientrano tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario. È stato infatti ripetutamente ribadito che “ rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per matrimonio, il coniuge del cittadino italiano sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto; dunque, relativamente all'acquisto della cittadinanza italiana, l'unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Soltanto in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. In tutti gli altri casi, la vertenza va riassunta dinanzi al giudice civile ” (Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2020 n. 4677; Cons. Stato, sez. III, n. 2768 del 29 aprile 2019; T.A.R. Lazio, sez. V bis n. 7514/2022; sez. I ter, n. 123/2019; n. 1994/2019; n. 8153/2019; n. 10986/2021; confermando l’orientamento risalente, vedi già T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 1419/2011). È stato così superato quell’orientamento che riteneva rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo anche la cognizione delle controversie relative al diniego della cittadinanza per precedenti penali, che risulta, ormai minoritario (vedi, di recente, Cons. Stato, sez, I, 8.7.2020 parere su affare 696/2020).
La Corte di Cassazione ha, altresì, di recente precisato che nessun dubbio, al riguardo, è prospettabile con riferimento del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, co 2, conv. in L. 13 aprile 2017, n. 46, chiarendo che tale disposizione, nell'attribuire alle sezioni specializzate in materia di immigrazione la competenza in ordine alle controversie sull'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, si limita a fissare regole relative alla “competenza per materia”, quindi concerne unicamente il riparto delle competenze all’interno della giurisdizione ordinaria, e non può essere considerata una norma sulla giurisdizione (Cass. civile sez. un., 21/10/2021, n. 29297).
Nella stessa prospettiva la dottrina in materia, sin da tempi risalenti, aveva chiarito la diversità ontologica dei diversi procedimenti di acquisto della cittadinanza (naturalizzazione per residenza oppure per matrimonio), evidenziando il differente bene della vita tutelato dalle rispettive norme. Al riguardo è stato chiarito che la pretesa a conseguire la medesima cittadinanza del coniuge trova fondamento in una norma che è volta a tutelare, mediante l’appartenenza dei coniugi ad un unico Stato, l’unità del nucleo familiare del cittadino italiano; si tratta di un bene, che, per il rango dell’interesse protetto, induce a qualificare la posizione giuridica del richiedente in termini di vero e proprio diritto soggettivo. La medesima dottrina ha chiarito sin da tempi risalenti la diversa natura della “concessione” della cittadinanza per residenza, evidenziando come il legislatore si sia limitato ad individuare i soggetti competenti e a disciplinare il procedimento e le forme del provvedimento finale, che si caratterizzano per una particolare solennità (la cittadinanza viene concessa con DPR emanato su proposta del Ministro dell’Interno, previo parere del Consiglio di Stato, ed è acquisita solo a seguito del giuramento del privato, che caratterizza l’importanza dell’evento, con cui viene acquisito un nuovo membro nella Comunità), individuando solo i “presupposti minimi” (residenza “legale” per un decennio sul territorio nazionale) prescritti per la presentazione della domanda, per il resto demandando all’Autorità procedente un ampio potere di valutazione discrezionale (come si evince dal tenore testuale della disposizione in esame, che si limita a prevedere che la cittadinanza “può” essere attribuita allo straniero, riducendosi ad una mera norma attributiva del potere, che, a parte il requisito minimo della residenza, per il resto si configura quale “norma in bianco”, senza indicare nemmeno attraverso la previsione di “concetti giuridici indeterminati”, le condizioni per la concessione del beneficio richiesto) a fronte del quale l’istante ha una posizione di interesse legittimo (la “stringata” disciplina dettata dal legislatore è volta a conferire all’autorità procedente il potere di decidere, in base alle diverse esigenze che si possono presentare nei differenti momenti storici, la scelta se ampliare o meno la platea dei cittadini, che richiede non solo l’accertamento dell’inesistenza di elementi negativi a carico dell’istante, ma anche la valutazione positiva della sussistenza del “concomitante interesse pubblico”, che è appunto variabile nel tempo).
Un simile bilanciamento di contrapposti interessi non è invece richiesto nel caso di richiesta della cittadinanza per matrimonio, avendo il legislatore stabilito direttamente le condizioni per l’acquisizione della nazionalità da parte del coniuge di connazionale, prescrivendo in modo espresso i fattori ostativi (pregiudizi penali) che precludono l’acquisto (riconoscendo comunque all’istante la possibilità di far valere le sopravvenienze favorevoli maturate successivamente alla presentazione dell’istanza con una norma che deroga al principio generale secondo cui i requisiti per l’acquisto di un beneficio devono essere posseduti già al momento della presentazione della domanda), essendo l’Autorità procedente tenuta, in mancanza di questi, a conferire la cittadinanza italiana, salvo solo il caso in cui ciò possa mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato stesso; valore che, costituendo un bene giuridico di rango primario, prevale sul “diritto” all’identità della nazionalità della coppia (che altrimenti non può essere negata al di fuori dei casi tassativamente previsti da espresse norme di legge).
Facendo applicazione dei principi al caso in esame, va rilevato che il provvedimento di diniego della cittadinanza è motivato con riferimento a precedenti penali a carico dell’interessato, rientranti tra quelli previsti dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91 del 1992 come automaticamente ostativi all’acquisito della cittadinanza per matrimonio, e non fa alcun riferimento ad esigenze di tutela della sicurezza nazionale.
Il ricorso risulta, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia in esame tra quelle attribuite al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia in esame tra quelle attribuite al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ZE, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
NI UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI UD | AN ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.