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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 14/01/2025,
DA
(cf: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CASAROTTI VALERIA elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
Con i seguenti figli:
• nato a [...] il [...] Per_1
• nata a [...] il [...] Per_2
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. iscritto a ruolo il 14/01/2025, le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente di accogliere le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come di seguito riportate: Per_
“1) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente a entrambi i genitori e collocate Per_2
presso la madre. Entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni maturali. 2) Il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici
e le condizioni di salute, previo avviso alla madre, e tenerle con sé:
- un giorno alla settimana dall'uscita di scuola, con pernottamento, sino al giorno successivo
(impegnandosi ad accompagnarle a scuola nel periodo scolastico);
- a fine settimana alterni dal sabato mattino alle 12.00 fino alla domenica alle 20,30;
- in occasione delle feste natalizie, per il periodo dal 24.12. al 31.12 o dal 0101 al 06.01 ad anni alterni;
- in occasione delle feste pasquali per tre giorni.
- durante il periodo estivo per un periodo di altri 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio precedente.
3) La casa familiare sita a Offanengo, Via Cittadella, 36, di proprietà della famiglia della SI.ra
[...]
, viene assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi ivi esistenti avendo il SI. Pt_1 Parte_3 Pt_2
già asportato i suoi effetti personali.
4) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_2 Parte_1 figlie, €. 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025. A far tempo da gennaio 2027 l'assegno di mantenimento sarà di € 500,00 (€ 250,00 a figlia) e da gennaio 2028 sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. L'assegno unico e universale corrisposto dall' a sostegno economico CP_1
della famiglia, per concorde volontà dei ricorrenti, verrà corrisposto e destinato esclusivamente alla SI.ra . Parte_1
5) Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50% alle spese straordinarie relative alle figlie secondo le linee guida approvate dal Tribunale di Cremona in data 28.11.2024 che le parti sottoscrivono e che devono intendersi espressamente qui richiamate.”
Le parti hanno altresì richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno rinunciato al deposito della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato e sottoscritto le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle figlie minori e delle parti e adeguato alle circostanze fattuali, come concordemente valutate dalle parti stesse. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.). Le ulteriori statuizioni e pattuizioni, anche economiche, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_2 Parte_3
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della sentenza.
Così è deciso in Cremona nella camera di conSIlio del 31/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 14/01/2025,
DA
(cf: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CASAROTTI VALERIA elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
Con i seguenti figli:
• nato a [...] il [...] Per_1
• nata a [...] il [...] Per_2
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. iscritto a ruolo il 14/01/2025, le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente di accogliere le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come di seguito riportate: Per_
“1) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente a entrambi i genitori e collocate Per_2
presso la madre. Entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni maturali. 2) Il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici
e le condizioni di salute, previo avviso alla madre, e tenerle con sé:
- un giorno alla settimana dall'uscita di scuola, con pernottamento, sino al giorno successivo
(impegnandosi ad accompagnarle a scuola nel periodo scolastico);
- a fine settimana alterni dal sabato mattino alle 12.00 fino alla domenica alle 20,30;
- in occasione delle feste natalizie, per il periodo dal 24.12. al 31.12 o dal 0101 al 06.01 ad anni alterni;
- in occasione delle feste pasquali per tre giorni.
- durante il periodo estivo per un periodo di altri 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio precedente.
3) La casa familiare sita a Offanengo, Via Cittadella, 36, di proprietà della famiglia della SI.ra
[...]
, viene assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi ivi esistenti avendo il SI. Pt_1 Parte_3 Pt_2
già asportato i suoi effetti personali.
4) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_2 Parte_1 figlie, €. 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025. A far tempo da gennaio 2027 l'assegno di mantenimento sarà di € 500,00 (€ 250,00 a figlia) e da gennaio 2028 sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. L'assegno unico e universale corrisposto dall' a sostegno economico CP_1
della famiglia, per concorde volontà dei ricorrenti, verrà corrisposto e destinato esclusivamente alla SI.ra . Parte_1
5) Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50% alle spese straordinarie relative alle figlie secondo le linee guida approvate dal Tribunale di Cremona in data 28.11.2024 che le parti sottoscrivono e che devono intendersi espressamente qui richiamate.”
Le parti hanno altresì richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno rinunciato al deposito della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato e sottoscritto le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle figlie minori e delle parti e adeguato alle circostanze fattuali, come concordemente valutate dalle parti stesse. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.). Le ulteriori statuizioni e pattuizioni, anche economiche, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_2 Parte_3
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della sentenza.
Così è deciso in Cremona nella camera di conSIlio del 31/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato