Sentenza 24 aprile 2007
Massime • 2
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito.
Il titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare contenuto in giudizio dal curatore per il pagamento di un credito dovuto all'imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva.
Commentari • 3
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- 2. Sulla giurisdizione estesa al merito del giudice dell’ottemperanza in ordine all’ingiunzione di pagamento di somme già pagate (nota a Consiglio di Stato, sezione…Carmine Filicetti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Carmine Filicetti Sommario: 1. La vicenda contenziosa - 2. La decisione – 3. Conclusioni. 1. La vicenda contenziosa La statuizione del Consiglio di Stato origina da una controversia di natura monitoria, in quanto la società appellata agiva per l'esecuzione del giudicato derivante da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari al fine di ottenere il pagamento di una somma nei confronti di un'azienda sanitaria sarda. Quanto deciso dal G.O. veniva portato all'attenzione del Tar sardo che, con la sentenza n. 124 del 14 novembre 2018, accoglieva il ricorso, dichiarando l'obbligo della P.A. di provvedere all'esecuzione del giudicato e, per il caso di persistente inadempimento, nominava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2007, n. 9912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9912 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate, domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
LL NI LA e C. S.R.L., domiciliato in Roma, via Ferrai 11, presso l'Avv. Valenza D., rappresentato e difeso dall'Avv. Mistura R., come da mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 409/2003 della Corte d'Appello di Brescia, depositata il 16 maggio 2003;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
udito il difensore del resistente, Avv. Valenza, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del P.M., Dott. MACCARONE V., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Dogane e dall'Agenzia delle Entrate avverso l'esecuzione mobiliare promossa nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, dalla TT LA e C. S.R.L. in forza di titolo esecutivo giudiziale ricognitivo di un credito di L. 836.626.490. Hanno ritenuto i giudici del merito che il giudicato di accertamento del credito vantato dalla società opposta, in quanto copre il dedotto e il deducibile, preclude la deduzione in compensazione del maggior credito di L.
6.228.635.000 vantato dall'Amministrazione Finanziaria, benché tale credito risulti giudizialmente accertato con successiva sentenza di ammissione nel passivo del sopravvenuto fallimento della NI LA e C. S.R.L.
Contro questa decisione ricorre ora per cassazione l'Amministrazione Finanziaria e propone tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il LL NI LA e C. S.R.L.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione della L. Fall., art. 56, lamentando che sia stata negata ingiustamente la compensazione, benché entrambi i crediti fossero divenuti esigibili già prima del fallimento, dichiarato nel 1994, e risultassero accertati con sentenze passate in giudicato. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono in subordine violazione e falsa applicazione degli artt. 1242 e 1243 c.c., vizi di. motivazione della decisione impugnata, lamentando che erroneamente la Corte d'Appello abbia loro imputato di non avere eccepito in compensazione, nella fase d'appello del giudizio originariamente promosso dalla NI LA e C. S.R.L., un credito per il quale era già in corso dinanzi al Tribunale fallimentare il giudizio di ammissione al passivo del sopravvenuto fallimento. Infatti il credito vantato dall'Amministrazione Finanziaria poteva essere accertato solo dal giudice fallimentare;
e quindi non poteva essere dedotto in compensazione nel giudizio promosso dalla società poi fallita.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono in via ulteriormente subordinata violazione e falsa applicazione degli artt. 1242 e 1743 c.c. e dell'art. 615 c.p.c. Sostengono che, quand'anche il credito vantato dall'Amministrazione Finanziaria potesse essere eccepito in compensazione nel giudizio promosso dalla società poi fallita, nondimeno deve ritenersi che nel giudizio di opposizione all'esecuzione possa opporsi in compensazione anche un credito preesistente al titolo esecutivo giudiziale, quando si tratti di credito che sia stato a sua volta assistito da un titolo esecutivo giudiziale.
2. Il ricorso è infondato.
Come hanno ben rilevato i giudici del merito, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che, "in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso" (Cass. Sez. III, 30 novembre 2005, n. 26089, m. 585846; Cass. Sez. I, 1 giugno 2004, n. 10504, m. 573337; Cass. Sez. III, 11 dicembre 2002, n. 17632, m. 559144). Nè in questa prospettiva ha alcuna rilevanza il fatto che il credito preesistente opposto in compensazione dai ricorrenti risulti a sua volta assistito da un titolo esecutivo giudiziale. Contrariamente a quanto i ricorrenti sostengono con il terzo motivo, infatti, la natura giudiziale del titolo esecutivo da cui sia assistito il credito del debitore esecutato non priva di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante, perché non vale a estinguerne il credito. È vero d'altro canto che, come sostengono i ricorrenti, è inammissibile la domanda proposta nel giudizio ordinario per far valere in via riconvenzionale nei confronti del curatore del fallimento un credito verso il fallito, da accertare con il rito speciale di cui alla L. Fall., art. 93 e ss. (Cass. Sez. Un., 10 dicembre 2004, n. 23077, m. 578274). Ma ciò non esclude che il credito vantato nei confronti del fallito possa essere dedotto in via di eccezione, al fine di paralizzare la domanda del curatore, "anche quando esso non sia stato accertato in sede di verificazione del passivo ed anche quando tale accertamento non sia stato neppure richiesto" (Cass, Sez. I, 21 dicembre 2002, n. 18223, m. 559369), senza che al creditore "si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva" (Cass. Sez. I, 21 gennaio 1999, n. 535, m. 522484; Cass. Sez. I, 12 marzo 1994, n. 2423, m. 485692; Cass. Sez. I, 29 settembre 2005, n. 19045, m. 583698). Sicché l'Amministrazione Finanziaria avrebbe eccepire il proprio credito in compensazione nel giudizio promosso dalla società poi fallita e successivamente proseguito dal curatore;
e tale eccezione sarebbe stata ammissibile, quale che fosse la fase della verifica del credito dedotto in compensazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 10.100,00 di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2007