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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1392/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Damiano del foro di Napoli, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Frattamaggiore (NA) al Vico III Corso
Durante n.3;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(RE) alla piazza del Bianello n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Preite del foro di Reggio
Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio Emilia alla via Carso n. 2;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 305/2024 del 29.02.2024, pubblicata in data
01.03.2024, del Tribunale di Reggio Emilia, avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 20 marzo 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante
[...]
così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis rejectis: - Parte_1 accogliere l'interposto gravame e per l'effetto riformare l'indicata sentenza nella parte in cui non ha disposto il mantenimento diretto dei minori e , nati dall'unione con la sig.ra Persona_1 _2 [...]
, a carico di entrambi i genitori, alla luce della provata e stabile suddivisione dei tempi di Parte_2
permanenza con gli stessi sin dal mese di aprile 2021, a far tempo dal mese di Luglio 2023, così come richiesto in primo grado, ovvero in subordine ridurre il contributo al mantenimento degli stessi ad €
200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie così come indicate nel relativo protocollo del Tribunale di Reggio Emilia per tutto quanto esposto, dedotto ed impugnato e sempre con decorrenza dal mese di Luglio 2023 nella certezza che il padre continuerà come ha sempre fatto a tutte le esigenze quotidiane dei figli con le relative spese per i periodi che gli stessi resteranno a lui affidati e sostanzialmente paritetici a quelli della madre, la quale è anch'essa chiamata ed obbligata
a concorrervi;
- per l'effetto condannare la alla restituzione di tutto quanto percepito Pt_2
indebitamente dal mese di Luglio/23 e fino all'emittenda sentenza nonché le spese legali di cui al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia, già depositato nella produzione di parte del primo grado, con interessi e rivalutazione da ogni singola dazione e fino all'effettivo soddisfo;
- accogliere, altresì, il motivo di appello sub n. 3 e per l'effetto ordinare la cancellazione della seguente frase offensiva “il esibisce SENZA VERGOGNA le sue 2 ore e 30 Parte_1 minuti di lavoro al giorno” e condannare la al pagamento di una somma di denaro, determinata Pt_2
anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale così come previsto dall'art. 89 c.p.c.; - con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali ed addendi di legge del doppio grado di giudizio, e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario ”, l'appellata concludeva domandando: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna: In via Parte_2
preliminare 1 - Dichiarare inammissibile l'appello in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
e in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
In via principale e subordinata 2 - Rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare la sentenza n. 305/2024 del Tribunale di Reggio Emilia.
3 - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse disporre la revoca/riduzione del contributo al mantenimento, disporre la decorrenza della restituzione dalla data della sentenza di appello oppure, in estremo subordine, dalla data della domanda.
4 - Rigettare, in particolare, la domanda di condanna alla refusione delle spese legali del procedimento monitorio avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia, in quanto - non
2 essendo la domanda pertinente all'oggetto del giudizio innanzi a questa Corte d'Appello - essa è inammissibile, improponibile e comunque nuova ed in ogni caso infondata.
5 - Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c. depositato in data 22.11.2023 dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il Sig. , premesso che dal rapporto sentimentale con convivenza more uxorio con Parte_1
Per_
erano nati i figli , in data 08.01.2012, e , il 25.11.2013, che la residenza familiare Parte_2 _2
veniva stabilita in CA (RE) alla via Trinità n. 219 in un immobile acquistato in comproprietà fra le parti, che, per dissapori e continui litigi, la coppia decideva di interrompere la convivenza nel mese di settembre
2017, che con scrittura privata del 21.04.2021 i Sig.ri e concordavano un affidamento Parte_1 Pt_2
condiviso dei due figli con collocazione pressoché paritaria tra i due genitori su un arco di due settimane,
l'assegnazione della casa familiare alla madre (il si sarebbe trasferito altrove, in appartamento Parte_1
condotto in locazione con canone di € 400,00 mensili), un assegno mensile di € 500 (250,00 per ogni figlio) da versarsi da parte del padre alla madre per il mantenimento ordinario dei figli, al fine di non turbare l'equilibrio familiare e stante la precarietà lavorativa della Sig.ra e la suddivisione delle spese Pt_2
straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno tra i genitori, che la Sig.ra vinceva il concorso a Pt_2
cattedre divenendo docente di ruolo di scuola media inferiore riuscendo ad acquistare, grazie ai maggiori redditi percepiti, anche una propria abitazione sita a Bibbiano, ivi trasferendo la sua residenza e quella dei due figli minori, mentre il Sig. acquistava a sua volta il restante 50% dell'abitazione già familiare sita in Parte_1
CA (RE), trasferendovi quindi la propria residenza, che tali accordi erano stati mantenuti dalle parti fino al mese di luglio 2023 allorquando il , avendo subito una significativa diminuzione dei propri Parte_1
emolumenti ed in virtù della ormai stabile collocazione paritetica dei figli, chiedeva alla una Pt_2
decurtazione del contributo mensile per i figli, non ottenendo positivo riscontro, tutto ciò premesso,
Per_ domandava disporsi l'affidamento condiviso ai genitori dei figli e , con collocazione paritaria, _2
mantenimento diretto da parte di ciascun genitore e suddivisione a metà delle spese straordinarie. Si costituiva con memoria depositata il 30.01.2024 la Sig.ra la quale, pur associandosi alle domande di Parte_2
affido condiviso e di paritaria suddivisione delle spese straordinarie e pur concordando sui tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore indicati dall'attore, chiedeva che i minori fossero collocati in via prevalente presso di sé con imposizione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al loro mantenimento in
3 misura pari ad € 571,00 al mese. Deduceva in particolare che le condizioni economiche del padre erano in realtà migliorate rispetto alla primavera 2021 e che, in ogni caso, la situazione così come descritta in ricorso non appariva minimamente credibile;
il percepiva mensilmente dai propri genitori una somma tramite Parte_1 bonifico con causale “integrazione stipendio” (precisamente, € 14.825 per l'anno 2021, € 9.000 per l'anno
2022 ed € 5.400 fino a settembre 2023) e la regolarità degli spostamenti del medesimo a Bologna, come risultante dagli estratti conto, faceva presumere che il si recasse a Bologna per motivi prettamente Parte_1
lavorativi, non conosciuti. La convenuta rilevava inoltre di trovarsi in una situazione economica tale da non riuscire a sostenere una riduzione - o addirittura la totale eliminazione - del contributo per il mantenimento dei figli, percependo allo stato una retribuzione di € 21.000 circa annui, pari a circa € 1.750 al mese, gravata dall'onere di pagamento della rata del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione in cui vive con i figli.
Scambiate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 29 febbraio 2024, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti ed a seguito di discussione orale. Con sentenza emessa il 29 febbraio 2024 e pubblicata in data 1 marzo
2024, il Tribunale di Reggio Emilia disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 _2
entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, stabiliva che il padre vedesse e tenesse con sé i figli un fine settimana ogni due dal venerdì sera sino al lunedì mattina, con il riaccompagnamento a scuola, i giorni di mercoledì e giovedì nella settimana in cui il week-end è di sua spettanza, e nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì quando il fine settimana è di spettanza della madre, due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, sette giorni durante le festività natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali - recependo dunque al riguardo la concorde richiesta delle parti -, poneva a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
al mantenimento dei figli e , entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, Per_1 _2 la somma mensile di € 570,00 (€ 285,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi per i figli, individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, rigettava l'istanza ex art. 89
c.p.c. proposta dal e condannava il ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, liquidate in € 5.261,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
[...]
Il Tribunale poneva a fondamento della decisione in ordine agli aspetti economici, ovvero il contributo mensile al mantenimento dei figli da versarsi da parte del padre, la non sussistenza di circostanze tali da determinare un'alterazione della situazione patrimoniale-reddituale delle parti e da rendere perciò necessaria una modifica degli accordi intervenuti tra le stesse. La complessiva situazione economica del non solo non è Parte_1
peggiorata ma anzi è migliorata, quella della non è significativamente migliorata come asserito dal Pt_2
4 ricorrente ed i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, seppur effettivamente paritari, sono rimasti invariati nel tempo.
2.- Con appello depositato in data 25.09.2024, il Sig. ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la sostanziale riforma, in quanto iniqua, ingiusta e non conforme a diritto. L'appellante si duole in primo luogo di una violazione e falsa applicazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 337 ter commi 1 e 2 e 155 c.c. novellato, della legge n. 54 dello 08.02.2006 in comb. disp. legge n. 219/2012 e d.lgs.
n. 154/2013, nonché degli artt. 112 e 116 c.p.c. e di un malgoverno della prova. Il Tribunale di Modena avrebbe dovuto valorizzare la situazione, ormai cristallizzata, del collocamento paritetico dei figli presso i genitori e pervenire a riconoscere e stabilire non solo l'affido condiviso e la collocazione paritaria dei minori ma anche, di conseguenza, il mantenimento diretto degli stessi da parte di ciascun genitore, senza gravare il padre di un assegno di mantenimento a favore della madre ormai insostenibile anche alla luce delle altre spese che il medesimo affronta per la cura e gestione dei figli. Con il secondo motivo di gravame il Sig. lamenta Parte_1
una violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter commi 1 e 2 e 155 c.c. così come novellato, sotto diversi, ulteriori profili ovvero sulle condizioni economiche delle parti, una motivazione lacunosa e contraddittoria, violazione degli artt. 116 e 473-bis.29 c.p.c. e malgoverno della prova documentale. Ad avviso del , Parte_1
in particolare, la retribuzione media della da aprile 2021 ad aprile 2023 sarebbe di fatto raddoppiata, e Pt_2
dunque sarebbe pienamente giustificata la modifica delle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli. Da ultimo, l'appellante deduce una violazione e falsa applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 89 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 52 del Codice deontologico forense nonché motivazione apparente e contraddittoria. Dall'attenta lettura degli scritti difensivi avversari, si evincerebbe chiaramente come la ed il suo difensore abbiano continuamente utilizzato espressioni gravemente offensive del Pt_2
decoro e della dignità, di uomo e padre, del , non solo indicando falsità di ogni genere ma arrivando Parte_1 all'impugnata espressione “Il esibisce senza vergogna le sue 2 ore e 30 minuti di lavoro al giorno….”, Parte_1
ingiustamente sprezzante, sarcastica ed offensiva.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, contrariis rejectis, di: Parte_1
- accogliere l'interposto gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 305/2024 del Tribunale di Reggio
Emilia nella parte in cui non ha disposto il mantenimento diretto dei minori e a carico Persona_1 _2
di entrambi i genitori, alla luce della provata e stabile suddivisione dei tempi di permanenza con gli stessi sin dal mese di aprile 2021, a far tempo dal mese di Luglio 2023, così come richiesto in primo grado, ovvero in subordine ridurre il contributo al mantenimento degli stessi ad € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie così come indicate nel relativo protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
- per l'effetto condannare la alla restituzione di tutto quanto percepito indebitamente dal mese di luglio Pt_2
2023 e fino all'emittenda sentenza nonché le spese legali di cui al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dinanzi
5 all'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia, già depositato nella produzione di parte del primo grado, con interessi e rivalutazione da ogni singola dazione e fino all'effettivo soddisfo;
- accogliere, altresì, il motivo di appello sub 3 e per l'effetto ordinare la cancellazione della seguente frase offensiva “il esibisce SENZA VERGOGNA le sue 2 ore e 30 minuti di lavoro al giorno” e Parte_1
condannare la al pagamento di una somma di denaro, determinata anche in via equitativa, a titolo di Pt_2
risarcimento del danno anche non patrimoniale così come previsto dall'art. 89 c.p.c.;
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri di legge, del doppio grado di giudizio, e con attribuzione al difensore antistatario.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 23.12.2024, si è costituita la Sig.ra domandando Parte_2 respingersi l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e basato in parte su circostanze false, riportate in modo suggestivo e/o parziale e comunque non provate. Quanto al primo motivo di gravame, ha fatto rilevare come le invocate ragioni poste a fondamento della richiesta di eliminazione/riduzione del contributo paterno sarebbero in realtà del tutto inesistenti, i tempi che oggi i figli trascorrono con il padre e la madre sono esattamente gli stessi previsti sin dal 2021 e non è dato comprendere quale sarebbe la violazione di legge lamentata dall'appellante il quale sostiene che il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato su tutta la domanda. Parimenti del tutto infondato, ad avviso della Sig.ra si rivela pure il secondo motivo Pt_2
di appello atteso che il padre, diversamente da quando dal medesimo affermato, non avrebbe visto peggiorare la sua situazione economica e di contro le condizioni economiche della madre sarebbero rimaste sostanzialmente invariate. Quanto al terzo motivo di appello proposto dal , l'appellata nuovamente Parte_1 ribadisce che il contenuto della frase “incriminata” sarebbe semplicemente ironico, non volto ad offendere la dignità di nessuno.
Fa rilevare poi l'appellata come, nella denegata ipotesi in cui il Giudice disponesse una revoca/riduzione del contributo al mantenimento, la decorrenza della revoca/riduzione dovrebbe operare dalla data della sentenza che decide sulla revoca/riduzione e come la domanda di condanna alla rifusione delle spese processuali inerenti al procedimento monitorio innanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2123/2023 proposta dal risulti inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto nuova Parte_1
e comunque non inerente all'oggetto del procedimento in esame e poiché il decreto è divenuto irrevocabile.
L'appellato ha quindi chiesto alla Corte di Appello di:
- In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
e in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- In via principale e subordinata, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare la sentenza n. 305/2024 del Tribunale di Reggio Emilia;
6 - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse disporre la revoca/riduzione del contributo al mantenimento, disporre la decorrenza della restituzione dalla data della sentenza di appello oppure, in estremo subordine, dalla data della domanda;
- Rigettare, in particolare, la domanda di condanna alla refusione delle spese legali del procedimento monitorio avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia, in quanto - non essendo la domanda pertinente all'oggetto del giudizio innanzi a questa Corte d'Appello - essa è inammissibile, improponibile e comunque nuova ed in ogni caso infondata;
- Con vittoria di spese e compensi del grado.
4.- Entrambe le parti hanno depositato ai sensi dell'art. 473-bis.32 c.p.c. le memorie di replica ivi previste.
All'udienza del 20 marzo 2024, le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, in ordine alle istanze istruttorie proposte dall'appellante, osserva la Corte come l'appellata costituendosi, abbia depositato gli estratti conto di cui il chiedeva Parte_2 Parte_1
l'esibizione di talché non vi è più alcuna richiesta istruttoria da valutare e su cui decidere.
Passando ora al merito, ritiene la Corte che il primo e secondo motivo di appello possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza al contributo mensile per il mantenimento dei due figli da versarsi da parte del padre alla madre e valutazione delle condizioni economiche dei genitori.
Orbene, il Tribunale di Modena è partito da un'attenta analisi della scrittura privata redatta dalle parti il 21 aprile 2021 al fine di disciplinare il regime di affidamento e collocazione dei due figli minori nonché il loro mantenimento da parte dei genitori, osservando in primo luogo come l'accordo negoziale con cui i genitori regolano le modalità di contribuzione alle esigenze dei figli sia senz'altro valido, in quanto espressione dell'autonomia privata, e pienamente lecito, senza necessità di un preventivo controllo giudiziale o di una omologazione, incontrando un limite, sotto il profilo della sua perdurante vincolatività tra le parti, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole (vedasi Cass. civ. Sez. I ord. n. 663/2022). Nella sentenza gravata il Giudice di prime cure è quindi passato a verificare se dall'epoca di tali accordi si siano verificate delle circostanze sopravvenute e se in ogni caso tali circostanze abbiano determinato una alterazione della situazione patrimoniale e reddituale delle parti. Dopo un approfondito esame della condizione economica delle parti che ha tenuto conto non solo dei redditi effettivamente percepiti e degli eventuali oneri di mutuo e locazione ma anche dei beni immobili posseduti e dei benefits vari eventualmente ricevuti, ha escluso che siano intervenute circostanze tali da comportare una alterazione della situazione economica delle parti e da rendere quindi necessaria una modifica degli accordi intervenuti tra le parti stabilendo quindi che il padre versi alla madre CP_1 Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli assegno mensile di € 570 (€ 285,00 per ogni figlio).
[...]
7 Osserva la Corte al riguardo come del tutto condivisibilmente il Giudice di primo grado sia partito dal contenuto dell'accordo concluso dalle parti il 21 aprile 2021, da ritenersi senz'altro valido e lecito, tenuto conto del chiaro disposto di cui all'art. 337 ter comma 4 codice civile. Secondo la Suprema Corte infatti, in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non sposati, anche un accordo negoziale intervenuto tra gli stessi genitori al fine di disciplinare le modalità di contribuzione ai bisogni e alle necessità dei figli è considerato valido e pienamente lecito, in quanto espressione dell'autonomia privata, senza alcuna necessità di omologazione o controllo giudiziale preventivo. Tuttavia, l'autonomia privata dei genitori incontra un limite, ovvero l'effettiva, perdurante rispondenza delle pattuizioni assunte all'interesse morale e materiale della prole.
L'esistenza dell'accordo pertanto non preclude al Giudice, che sia chiamato a valutarne la rispondenza all'interesse del figlio e che lo reputi insufficiente o inidoneo allo scopo, di integrarlo e/o modificarlo. Spetta dunque al Giudice valutare se gli accordi raggiunti tra i genitori mantengano la loro idoneità e conformità al migliore interesse dei minori e se siano intervenuti cambiamenti tali da modificare le condizioni economico- reddituali dei genitori, tenuto conto altresì di quanto recentemente affermato al riguardo dalla Suprema Corte secondo cui “Quanto al mantenimento dei figli, il contributo deve essere determinato secondo il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita goduto. Tale contributo è caratterizzato da bidimensionalità: da un lato il rapporto genitori-figli è informato al principio di uguaglianza nel diritto al mantenimento, dall'altro il rapporto interno tra genitori è governato dal principio di proporzionalità, per cui gli obblighi devono essere adempiuti in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorative, considerando i tempi di permanenza presso ciascun genitore e il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti” (così si è espressa Cass. civ. Sez. I ord. 29.08.2024, n. 23323).
Occorre dunque nuovamente procedere ad una analisi comparativa delle condizioni economico-reddituali dei genitori, in particolare di quelle attuali, e ciò sulla base delle allegazioni difensive e reciproche contestazioni delle parti e della documentazione tutta versata in atti. Ora, l'appellante di Parte_1 professione assistente bagnanti e istruttore di nuoto presso la piscina “Onda della Pietra” di Castelnovo ne'
ON (RE) con retribuzione mensile di circa € 1.450,00, ha percepito nell'anno di imposta 2020 un reddito netto di circa € 18.100 derivante da redditi di lavoro dipendente e assimilati e altri redditi, nell'anno di imposta
2021 un reddito netto di circa € 12.900, nell'anno di imposta 2022 un reddito netto di circa € 12.000 e nell'anno di imposta 2023 un reddito netto di circa € 17.600, è proprietario esclusivo della ex casa familiare di CA
(RE), già in comproprietà con dalla quale nel marzo 2023 ha acquistato la restante quota del Parte_2
50% al prezzo di € 55.000,00, con pagamento in parte rateizzato mediante versamenti di € 450,00 al mese
(fino al 31 dicembre 2031) alla e comproprietario al 50% di un immobile sito a Giugliano in Campania Pt_2
(NA), via Colonne n. 33, che non può essere messo a reddito in quanto vi abitano il fratello ed i genitori CP_2
in forza di comodato d'uso stipulato in data 1 febbraio 2016, percepisce la metà dell'assegno unico, pari pro
8 quota ad € 196,10, quantomeno dal 2021 riceve mensilmente dai suoi genitori e Controparte_3 CP_4
un bonifico che negli anni si è progressivamente ridotto con l'aumentare del suo trattamento
[...] retributivo (nel 2021 ha ricevuto accrediti mensili con causale “per mancanza lavoro a causa del o Pt_3
“integrazione stipendio” per complessivi € 13.950,00, nel 2022 ha ricevuto accrediti mensili per complessivi
€ 8.250,00 all'anno e nel 2023 per complessivi € 7.200,00) e ha eseguito versamenti sul conto corrente in contanti pari ad € 1.600,00 nel 2021, € 3.900,00 nel 2022 ed € 1.400,00 nel 2023, accrediti che allo stato risultano privi di causale e giustificazione ma non tali, per il loro importo e frequenza e per quanto qui di rilievo, da fare presumere svolgimento di ulteriore attività lavorativa non dichiarata. Parimenti non può tenersi conto, ai fini della valutazione dei redditi sui quali il può contare, dei bonifici effettuati dai genitori Parte_1
per aiutare il figlio in periodi di assenza di entrate o con stipendio ridotto, trattandosi di erogazioni liberali.
Di par suo, la madre prima insegnante precaria ora docente di ruolo presso la scuola media Parte_2
“Gregorio VII” di Ciano d'Enza (RE), con retribuzione mensile di circa 1.700,00, ha percepito nell'anno di imposta 2020 un reddito complessivo di € 16.741,00 con un imponibile pari ad € 15.990,00 ed imposta netta di € 610,00, nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di € 17.198,00 ed un reddito imponibile di €
16.955,00 e nell'anno di imposta 2022 un reddito complessivo pari ad € 24.792,00 ed un reddito imponibile di € 24.549,00 con una imposta netta di € 2.805, vive in un immobile a Bibbiano (RE), piazza del Bianello n.
4, di sua esclusiva proprietà, acquistato nel novembre 2022 e gravato da mutuo con rata mensile di € 650,00,
è comproprietaria di tre immobili siti in Sant'Ilario dello Ionio (RC), di uno per la quota di 10/192 e degli altri due per la quota di 1/8 ciascuno, percepisce la metà dell'assegno unico, soffre di una patologia cronica, certificata nel 2015, che determina una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 50%
- tale circostanza non risulta avere alcuna incidenza sulla sua capacità reddituale che infatti risulta essere aumentata.
Ora, tenuto conto della collocazione paritetica dei figli, ormai del tutto stabilizzata, e dell'essere le parti concordi sulla suddivisione delle spese straordinarie, avuto riguardo da un lato al non trascurabile miglioramento delle condizioni economiche della madre la quale è ora insegnante di ruolo e ha uno stipendio sicuro, che riceve tutti i mesi, e più elevato e dall'altro agli oneri gravanti sui genitori (il padre deve pagare rata mensile di € 450,00 per l'acquisto della metà della casa in cui abita e che versa alla Sig.ra e questa Pt_2
deve corrispondere rata mensile di mutuo di € 650,00), considerato che gli obblighi di mantenimento devono essere adempiuti dai genitori in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorative, si ritiene congruo ed adeguato stabilire che l'appellante padre versi alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, assegno mensile del minore importo di € 420,00 (€ 210,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, e ciò a fare data dalla domanda di primo grado (ovvero il
22.11.2023) e non dal luglio 2023, come richiesto dal padre. La sentenza del Tribunale di Modena va dunque
9 in tal senso riformata, diminuendo il contributo mensile posto a carico del padre, ferma restando la suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Va rigettata invece la domanda di condanna della alla restituzione delle maggiori somme eventualmente Pt_2
percepite a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli dalla data della domanda di primo grado, stante la natura “para-alimentare” di detto contributo, utilizzato e, presumibilmente, per l'intero consumato dalla madre per provvedere al mantenimento dei due figli (vedasi al riguardo Cass. civ. S.U. 08.11.2022, n.
32914; Cass. civ. Sez. I 26.04.2023, n. 10974). Non merita accoglimento pure la domanda del volta Parte_1
ad ottenere la condanna di al pagamento delle spese legali di cui al decreto ingiuntivo chiesto Parte_2 ed ottenuto dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia per l'assegno mensile non versato, trattandosi non solo di domanda nuova ma anche di richiesta inammissibile in quanto estranea all'oggetto del presente giudizio.
Va infine rigettato il terzo motivo di appello articolato dal Sig. e volto ad ottenere la cancellazione Parte_1 della seguente frase asseritamente offensiva “il esibisce SENZA VERGOGNA le sue 2 ore e 30 Parte_1
minuti di lavoro al giorno” nonché la condanna della Sig.ra al pagamento di una somma di denaro, Pt_2
determinata anche equitativamente. Come opportunamente osservato e ritenuto dal Giudice di primo grado,
l'odierna appellata ha utilizzato un'espressione non connotata da toni concretamente ingiuriosi o comunque lesivi della dignità e dell'onore della controparte, avendo fatto ricorso ad un linguaggio consapevolmente ironico, che non integra un dileggio vero e proprio. La frase impiegata non risulta trascendere da un'attività di difesa, pur decisamente aspra, essendo in rapporto strumentale con la stessa.
L'esito complessivo del giudizio e la parziale, reciproca soccombenza sugli aspetti economici giustificano la compensazione per l'intero delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 305/2024 del Tribunale di Reggio
Emilia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello:
I – STABILISCE che il padre versi alla madre , entro il giorno 15 Parte_1 Parte_2 Per_ di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , assegno mensile di € 420,00 (€ _2
210,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda di primo grado ovvero il 22.11.2023, e che i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie individuate sulla base del protocollo del Tribunale di Reggio Emilia nella misura del 50% ciascuno;
II - RIGETTA la domanda di condanna di alla restituzione delle maggiori somme Parte_2 eventualmente percepite dalla data della domanda di primo grado a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli e al pagamento delle spese legali del decreto ingiuntivo descritto nella parte motiva;
10 III - COMPENSA integralmente le spese di lite del primo grado e del presente grado di appello.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il
20.03.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Luisa Poppi)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1392/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Damiano del foro di Napoli, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Frattamaggiore (NA) al Vico III Corso
Durante n.3;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(RE) alla piazza del Bianello n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Preite del foro di Reggio
Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio Emilia alla via Carso n. 2;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 305/2024 del 29.02.2024, pubblicata in data
01.03.2024, del Tribunale di Reggio Emilia, avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 20 marzo 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante
[...]
così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis rejectis: - Parte_1 accogliere l'interposto gravame e per l'effetto riformare l'indicata sentenza nella parte in cui non ha disposto il mantenimento diretto dei minori e , nati dall'unione con la sig.ra Persona_1 _2 [...]
, a carico di entrambi i genitori, alla luce della provata e stabile suddivisione dei tempi di Parte_2
permanenza con gli stessi sin dal mese di aprile 2021, a far tempo dal mese di Luglio 2023, così come richiesto in primo grado, ovvero in subordine ridurre il contributo al mantenimento degli stessi ad €
200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie così come indicate nel relativo protocollo del Tribunale di Reggio Emilia per tutto quanto esposto, dedotto ed impugnato e sempre con decorrenza dal mese di Luglio 2023 nella certezza che il padre continuerà come ha sempre fatto a tutte le esigenze quotidiane dei figli con le relative spese per i periodi che gli stessi resteranno a lui affidati e sostanzialmente paritetici a quelli della madre, la quale è anch'essa chiamata ed obbligata
a concorrervi;
- per l'effetto condannare la alla restituzione di tutto quanto percepito Pt_2
indebitamente dal mese di Luglio/23 e fino all'emittenda sentenza nonché le spese legali di cui al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia, già depositato nella produzione di parte del primo grado, con interessi e rivalutazione da ogni singola dazione e fino all'effettivo soddisfo;
- accogliere, altresì, il motivo di appello sub n. 3 e per l'effetto ordinare la cancellazione della seguente frase offensiva “il esibisce SENZA VERGOGNA le sue 2 ore e 30 Parte_1 minuti di lavoro al giorno” e condannare la al pagamento di una somma di denaro, determinata Pt_2
anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale così come previsto dall'art. 89 c.p.c.; - con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali ed addendi di legge del doppio grado di giudizio, e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario ”, l'appellata concludeva domandando: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna: In via Parte_2
preliminare 1 - Dichiarare inammissibile l'appello in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
e in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
In via principale e subordinata 2 - Rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare la sentenza n. 305/2024 del Tribunale di Reggio Emilia.
3 - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse disporre la revoca/riduzione del contributo al mantenimento, disporre la decorrenza della restituzione dalla data della sentenza di appello oppure, in estremo subordine, dalla data della domanda.
4 - Rigettare, in particolare, la domanda di condanna alla refusione delle spese legali del procedimento monitorio avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia, in quanto - non
2 essendo la domanda pertinente all'oggetto del giudizio innanzi a questa Corte d'Appello - essa è inammissibile, improponibile e comunque nuova ed in ogni caso infondata.
5 - Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c. depositato in data 22.11.2023 dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il Sig. , premesso che dal rapporto sentimentale con convivenza more uxorio con Parte_1
Per_
erano nati i figli , in data 08.01.2012, e , il 25.11.2013, che la residenza familiare Parte_2 _2
veniva stabilita in CA (RE) alla via Trinità n. 219 in un immobile acquistato in comproprietà fra le parti, che, per dissapori e continui litigi, la coppia decideva di interrompere la convivenza nel mese di settembre
2017, che con scrittura privata del 21.04.2021 i Sig.ri e concordavano un affidamento Parte_1 Pt_2
condiviso dei due figli con collocazione pressoché paritaria tra i due genitori su un arco di due settimane,
l'assegnazione della casa familiare alla madre (il si sarebbe trasferito altrove, in appartamento Parte_1
condotto in locazione con canone di € 400,00 mensili), un assegno mensile di € 500 (250,00 per ogni figlio) da versarsi da parte del padre alla madre per il mantenimento ordinario dei figli, al fine di non turbare l'equilibrio familiare e stante la precarietà lavorativa della Sig.ra e la suddivisione delle spese Pt_2
straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno tra i genitori, che la Sig.ra vinceva il concorso a Pt_2
cattedre divenendo docente di ruolo di scuola media inferiore riuscendo ad acquistare, grazie ai maggiori redditi percepiti, anche una propria abitazione sita a Bibbiano, ivi trasferendo la sua residenza e quella dei due figli minori, mentre il Sig. acquistava a sua volta il restante 50% dell'abitazione già familiare sita in Parte_1
CA (RE), trasferendovi quindi la propria residenza, che tali accordi erano stati mantenuti dalle parti fino al mese di luglio 2023 allorquando il , avendo subito una significativa diminuzione dei propri Parte_1
emolumenti ed in virtù della ormai stabile collocazione paritetica dei figli, chiedeva alla una Pt_2
decurtazione del contributo mensile per i figli, non ottenendo positivo riscontro, tutto ciò premesso,
Per_ domandava disporsi l'affidamento condiviso ai genitori dei figli e , con collocazione paritaria, _2
mantenimento diretto da parte di ciascun genitore e suddivisione a metà delle spese straordinarie. Si costituiva con memoria depositata il 30.01.2024 la Sig.ra la quale, pur associandosi alle domande di Parte_2
affido condiviso e di paritaria suddivisione delle spese straordinarie e pur concordando sui tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore indicati dall'attore, chiedeva che i minori fossero collocati in via prevalente presso di sé con imposizione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al loro mantenimento in
3 misura pari ad € 571,00 al mese. Deduceva in particolare che le condizioni economiche del padre erano in realtà migliorate rispetto alla primavera 2021 e che, in ogni caso, la situazione così come descritta in ricorso non appariva minimamente credibile;
il percepiva mensilmente dai propri genitori una somma tramite Parte_1 bonifico con causale “integrazione stipendio” (precisamente, € 14.825 per l'anno 2021, € 9.000 per l'anno
2022 ed € 5.400 fino a settembre 2023) e la regolarità degli spostamenti del medesimo a Bologna, come risultante dagli estratti conto, faceva presumere che il si recasse a Bologna per motivi prettamente Parte_1
lavorativi, non conosciuti. La convenuta rilevava inoltre di trovarsi in una situazione economica tale da non riuscire a sostenere una riduzione - o addirittura la totale eliminazione - del contributo per il mantenimento dei figli, percependo allo stato una retribuzione di € 21.000 circa annui, pari a circa € 1.750 al mese, gravata dall'onere di pagamento della rata del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione in cui vive con i figli.
Scambiate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 29 febbraio 2024, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti ed a seguito di discussione orale. Con sentenza emessa il 29 febbraio 2024 e pubblicata in data 1 marzo
2024, il Tribunale di Reggio Emilia disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 _2
entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, stabiliva che il padre vedesse e tenesse con sé i figli un fine settimana ogni due dal venerdì sera sino al lunedì mattina, con il riaccompagnamento a scuola, i giorni di mercoledì e giovedì nella settimana in cui il week-end è di sua spettanza, e nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì quando il fine settimana è di spettanza della madre, due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, sette giorni durante le festività natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali - recependo dunque al riguardo la concorde richiesta delle parti -, poneva a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
al mantenimento dei figli e , entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, Per_1 _2 la somma mensile di € 570,00 (€ 285,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi per i figli, individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, rigettava l'istanza ex art. 89
c.p.c. proposta dal e condannava il ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, liquidate in € 5.261,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
[...]
Il Tribunale poneva a fondamento della decisione in ordine agli aspetti economici, ovvero il contributo mensile al mantenimento dei figli da versarsi da parte del padre, la non sussistenza di circostanze tali da determinare un'alterazione della situazione patrimoniale-reddituale delle parti e da rendere perciò necessaria una modifica degli accordi intervenuti tra le stesse. La complessiva situazione economica del non solo non è Parte_1
peggiorata ma anzi è migliorata, quella della non è significativamente migliorata come asserito dal Pt_2
4 ricorrente ed i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, seppur effettivamente paritari, sono rimasti invariati nel tempo.
2.- Con appello depositato in data 25.09.2024, il Sig. ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la sostanziale riforma, in quanto iniqua, ingiusta e non conforme a diritto. L'appellante si duole in primo luogo di una violazione e falsa applicazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 337 ter commi 1 e 2 e 155 c.c. novellato, della legge n. 54 dello 08.02.2006 in comb. disp. legge n. 219/2012 e d.lgs.
n. 154/2013, nonché degli artt. 112 e 116 c.p.c. e di un malgoverno della prova. Il Tribunale di Modena avrebbe dovuto valorizzare la situazione, ormai cristallizzata, del collocamento paritetico dei figli presso i genitori e pervenire a riconoscere e stabilire non solo l'affido condiviso e la collocazione paritaria dei minori ma anche, di conseguenza, il mantenimento diretto degli stessi da parte di ciascun genitore, senza gravare il padre di un assegno di mantenimento a favore della madre ormai insostenibile anche alla luce delle altre spese che il medesimo affronta per la cura e gestione dei figli. Con il secondo motivo di gravame il Sig. lamenta Parte_1
una violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter commi 1 e 2 e 155 c.c. così come novellato, sotto diversi, ulteriori profili ovvero sulle condizioni economiche delle parti, una motivazione lacunosa e contraddittoria, violazione degli artt. 116 e 473-bis.29 c.p.c. e malgoverno della prova documentale. Ad avviso del , Parte_1
in particolare, la retribuzione media della da aprile 2021 ad aprile 2023 sarebbe di fatto raddoppiata, e Pt_2
dunque sarebbe pienamente giustificata la modifica delle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli. Da ultimo, l'appellante deduce una violazione e falsa applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 89 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 52 del Codice deontologico forense nonché motivazione apparente e contraddittoria. Dall'attenta lettura degli scritti difensivi avversari, si evincerebbe chiaramente come la ed il suo difensore abbiano continuamente utilizzato espressioni gravemente offensive del Pt_2
decoro e della dignità, di uomo e padre, del , non solo indicando falsità di ogni genere ma arrivando Parte_1 all'impugnata espressione “Il esibisce senza vergogna le sue 2 ore e 30 minuti di lavoro al giorno….”, Parte_1
ingiustamente sprezzante, sarcastica ed offensiva.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, contrariis rejectis, di: Parte_1
- accogliere l'interposto gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 305/2024 del Tribunale di Reggio
Emilia nella parte in cui non ha disposto il mantenimento diretto dei minori e a carico Persona_1 _2
di entrambi i genitori, alla luce della provata e stabile suddivisione dei tempi di permanenza con gli stessi sin dal mese di aprile 2021, a far tempo dal mese di Luglio 2023, così come richiesto in primo grado, ovvero in subordine ridurre il contributo al mantenimento degli stessi ad € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie così come indicate nel relativo protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
- per l'effetto condannare la alla restituzione di tutto quanto percepito indebitamente dal mese di luglio Pt_2
2023 e fino all'emittenda sentenza nonché le spese legali di cui al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dinanzi
5 all'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia, già depositato nella produzione di parte del primo grado, con interessi e rivalutazione da ogni singola dazione e fino all'effettivo soddisfo;
- accogliere, altresì, il motivo di appello sub 3 e per l'effetto ordinare la cancellazione della seguente frase offensiva “il esibisce SENZA VERGOGNA le sue 2 ore e 30 minuti di lavoro al giorno” e Parte_1
condannare la al pagamento di una somma di denaro, determinata anche in via equitativa, a titolo di Pt_2
risarcimento del danno anche non patrimoniale così come previsto dall'art. 89 c.p.c.;
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri di legge, del doppio grado di giudizio, e con attribuzione al difensore antistatario.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 23.12.2024, si è costituita la Sig.ra domandando Parte_2 respingersi l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e basato in parte su circostanze false, riportate in modo suggestivo e/o parziale e comunque non provate. Quanto al primo motivo di gravame, ha fatto rilevare come le invocate ragioni poste a fondamento della richiesta di eliminazione/riduzione del contributo paterno sarebbero in realtà del tutto inesistenti, i tempi che oggi i figli trascorrono con il padre e la madre sono esattamente gli stessi previsti sin dal 2021 e non è dato comprendere quale sarebbe la violazione di legge lamentata dall'appellante il quale sostiene che il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato su tutta la domanda. Parimenti del tutto infondato, ad avviso della Sig.ra si rivela pure il secondo motivo Pt_2
di appello atteso che il padre, diversamente da quando dal medesimo affermato, non avrebbe visto peggiorare la sua situazione economica e di contro le condizioni economiche della madre sarebbero rimaste sostanzialmente invariate. Quanto al terzo motivo di appello proposto dal , l'appellata nuovamente Parte_1 ribadisce che il contenuto della frase “incriminata” sarebbe semplicemente ironico, non volto ad offendere la dignità di nessuno.
Fa rilevare poi l'appellata come, nella denegata ipotesi in cui il Giudice disponesse una revoca/riduzione del contributo al mantenimento, la decorrenza della revoca/riduzione dovrebbe operare dalla data della sentenza che decide sulla revoca/riduzione e come la domanda di condanna alla rifusione delle spese processuali inerenti al procedimento monitorio innanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2123/2023 proposta dal risulti inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto nuova Parte_1
e comunque non inerente all'oggetto del procedimento in esame e poiché il decreto è divenuto irrevocabile.
L'appellato ha quindi chiesto alla Corte di Appello di:
- In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
e in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- In via principale e subordinata, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare la sentenza n. 305/2024 del Tribunale di Reggio Emilia;
6 - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse disporre la revoca/riduzione del contributo al mantenimento, disporre la decorrenza della restituzione dalla data della sentenza di appello oppure, in estremo subordine, dalla data della domanda;
- Rigettare, in particolare, la domanda di condanna alla refusione delle spese legali del procedimento monitorio avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia, in quanto - non essendo la domanda pertinente all'oggetto del giudizio innanzi a questa Corte d'Appello - essa è inammissibile, improponibile e comunque nuova ed in ogni caso infondata;
- Con vittoria di spese e compensi del grado.
4.- Entrambe le parti hanno depositato ai sensi dell'art. 473-bis.32 c.p.c. le memorie di replica ivi previste.
All'udienza del 20 marzo 2024, le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, in ordine alle istanze istruttorie proposte dall'appellante, osserva la Corte come l'appellata costituendosi, abbia depositato gli estratti conto di cui il chiedeva Parte_2 Parte_1
l'esibizione di talché non vi è più alcuna richiesta istruttoria da valutare e su cui decidere.
Passando ora al merito, ritiene la Corte che il primo e secondo motivo di appello possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza al contributo mensile per il mantenimento dei due figli da versarsi da parte del padre alla madre e valutazione delle condizioni economiche dei genitori.
Orbene, il Tribunale di Modena è partito da un'attenta analisi della scrittura privata redatta dalle parti il 21 aprile 2021 al fine di disciplinare il regime di affidamento e collocazione dei due figli minori nonché il loro mantenimento da parte dei genitori, osservando in primo luogo come l'accordo negoziale con cui i genitori regolano le modalità di contribuzione alle esigenze dei figli sia senz'altro valido, in quanto espressione dell'autonomia privata, e pienamente lecito, senza necessità di un preventivo controllo giudiziale o di una omologazione, incontrando un limite, sotto il profilo della sua perdurante vincolatività tra le parti, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole (vedasi Cass. civ. Sez. I ord. n. 663/2022). Nella sentenza gravata il Giudice di prime cure è quindi passato a verificare se dall'epoca di tali accordi si siano verificate delle circostanze sopravvenute e se in ogni caso tali circostanze abbiano determinato una alterazione della situazione patrimoniale e reddituale delle parti. Dopo un approfondito esame della condizione economica delle parti che ha tenuto conto non solo dei redditi effettivamente percepiti e degli eventuali oneri di mutuo e locazione ma anche dei beni immobili posseduti e dei benefits vari eventualmente ricevuti, ha escluso che siano intervenute circostanze tali da comportare una alterazione della situazione economica delle parti e da rendere quindi necessaria una modifica degli accordi intervenuti tra le parti stabilendo quindi che il padre versi alla madre CP_1 Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli assegno mensile di € 570 (€ 285,00 per ogni figlio).
[...]
7 Osserva la Corte al riguardo come del tutto condivisibilmente il Giudice di primo grado sia partito dal contenuto dell'accordo concluso dalle parti il 21 aprile 2021, da ritenersi senz'altro valido e lecito, tenuto conto del chiaro disposto di cui all'art. 337 ter comma 4 codice civile. Secondo la Suprema Corte infatti, in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non sposati, anche un accordo negoziale intervenuto tra gli stessi genitori al fine di disciplinare le modalità di contribuzione ai bisogni e alle necessità dei figli è considerato valido e pienamente lecito, in quanto espressione dell'autonomia privata, senza alcuna necessità di omologazione o controllo giudiziale preventivo. Tuttavia, l'autonomia privata dei genitori incontra un limite, ovvero l'effettiva, perdurante rispondenza delle pattuizioni assunte all'interesse morale e materiale della prole.
L'esistenza dell'accordo pertanto non preclude al Giudice, che sia chiamato a valutarne la rispondenza all'interesse del figlio e che lo reputi insufficiente o inidoneo allo scopo, di integrarlo e/o modificarlo. Spetta dunque al Giudice valutare se gli accordi raggiunti tra i genitori mantengano la loro idoneità e conformità al migliore interesse dei minori e se siano intervenuti cambiamenti tali da modificare le condizioni economico- reddituali dei genitori, tenuto conto altresì di quanto recentemente affermato al riguardo dalla Suprema Corte secondo cui “Quanto al mantenimento dei figli, il contributo deve essere determinato secondo il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita goduto. Tale contributo è caratterizzato da bidimensionalità: da un lato il rapporto genitori-figli è informato al principio di uguaglianza nel diritto al mantenimento, dall'altro il rapporto interno tra genitori è governato dal principio di proporzionalità, per cui gli obblighi devono essere adempiuti in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorative, considerando i tempi di permanenza presso ciascun genitore e il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti” (così si è espressa Cass. civ. Sez. I ord. 29.08.2024, n. 23323).
Occorre dunque nuovamente procedere ad una analisi comparativa delle condizioni economico-reddituali dei genitori, in particolare di quelle attuali, e ciò sulla base delle allegazioni difensive e reciproche contestazioni delle parti e della documentazione tutta versata in atti. Ora, l'appellante di Parte_1 professione assistente bagnanti e istruttore di nuoto presso la piscina “Onda della Pietra” di Castelnovo ne'
ON (RE) con retribuzione mensile di circa € 1.450,00, ha percepito nell'anno di imposta 2020 un reddito netto di circa € 18.100 derivante da redditi di lavoro dipendente e assimilati e altri redditi, nell'anno di imposta
2021 un reddito netto di circa € 12.900, nell'anno di imposta 2022 un reddito netto di circa € 12.000 e nell'anno di imposta 2023 un reddito netto di circa € 17.600, è proprietario esclusivo della ex casa familiare di CA
(RE), già in comproprietà con dalla quale nel marzo 2023 ha acquistato la restante quota del Parte_2
50% al prezzo di € 55.000,00, con pagamento in parte rateizzato mediante versamenti di € 450,00 al mese
(fino al 31 dicembre 2031) alla e comproprietario al 50% di un immobile sito a Giugliano in Campania Pt_2
(NA), via Colonne n. 33, che non può essere messo a reddito in quanto vi abitano il fratello ed i genitori CP_2
in forza di comodato d'uso stipulato in data 1 febbraio 2016, percepisce la metà dell'assegno unico, pari pro
8 quota ad € 196,10, quantomeno dal 2021 riceve mensilmente dai suoi genitori e Controparte_3 CP_4
un bonifico che negli anni si è progressivamente ridotto con l'aumentare del suo trattamento
[...] retributivo (nel 2021 ha ricevuto accrediti mensili con causale “per mancanza lavoro a causa del o Pt_3
“integrazione stipendio” per complessivi € 13.950,00, nel 2022 ha ricevuto accrediti mensili per complessivi
€ 8.250,00 all'anno e nel 2023 per complessivi € 7.200,00) e ha eseguito versamenti sul conto corrente in contanti pari ad € 1.600,00 nel 2021, € 3.900,00 nel 2022 ed € 1.400,00 nel 2023, accrediti che allo stato risultano privi di causale e giustificazione ma non tali, per il loro importo e frequenza e per quanto qui di rilievo, da fare presumere svolgimento di ulteriore attività lavorativa non dichiarata. Parimenti non può tenersi conto, ai fini della valutazione dei redditi sui quali il può contare, dei bonifici effettuati dai genitori Parte_1
per aiutare il figlio in periodi di assenza di entrate o con stipendio ridotto, trattandosi di erogazioni liberali.
Di par suo, la madre prima insegnante precaria ora docente di ruolo presso la scuola media Parte_2
“Gregorio VII” di Ciano d'Enza (RE), con retribuzione mensile di circa 1.700,00, ha percepito nell'anno di imposta 2020 un reddito complessivo di € 16.741,00 con un imponibile pari ad € 15.990,00 ed imposta netta di € 610,00, nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di € 17.198,00 ed un reddito imponibile di €
16.955,00 e nell'anno di imposta 2022 un reddito complessivo pari ad € 24.792,00 ed un reddito imponibile di € 24.549,00 con una imposta netta di € 2.805, vive in un immobile a Bibbiano (RE), piazza del Bianello n.
4, di sua esclusiva proprietà, acquistato nel novembre 2022 e gravato da mutuo con rata mensile di € 650,00,
è comproprietaria di tre immobili siti in Sant'Ilario dello Ionio (RC), di uno per la quota di 10/192 e degli altri due per la quota di 1/8 ciascuno, percepisce la metà dell'assegno unico, soffre di una patologia cronica, certificata nel 2015, che determina una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 50%
- tale circostanza non risulta avere alcuna incidenza sulla sua capacità reddituale che infatti risulta essere aumentata.
Ora, tenuto conto della collocazione paritetica dei figli, ormai del tutto stabilizzata, e dell'essere le parti concordi sulla suddivisione delle spese straordinarie, avuto riguardo da un lato al non trascurabile miglioramento delle condizioni economiche della madre la quale è ora insegnante di ruolo e ha uno stipendio sicuro, che riceve tutti i mesi, e più elevato e dall'altro agli oneri gravanti sui genitori (il padre deve pagare rata mensile di € 450,00 per l'acquisto della metà della casa in cui abita e che versa alla Sig.ra e questa Pt_2
deve corrispondere rata mensile di mutuo di € 650,00), considerato che gli obblighi di mantenimento devono essere adempiuti dai genitori in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorative, si ritiene congruo ed adeguato stabilire che l'appellante padre versi alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, assegno mensile del minore importo di € 420,00 (€ 210,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, e ciò a fare data dalla domanda di primo grado (ovvero il
22.11.2023) e non dal luglio 2023, come richiesto dal padre. La sentenza del Tribunale di Modena va dunque
9 in tal senso riformata, diminuendo il contributo mensile posto a carico del padre, ferma restando la suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Va rigettata invece la domanda di condanna della alla restituzione delle maggiori somme eventualmente Pt_2
percepite a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli dalla data della domanda di primo grado, stante la natura “para-alimentare” di detto contributo, utilizzato e, presumibilmente, per l'intero consumato dalla madre per provvedere al mantenimento dei due figli (vedasi al riguardo Cass. civ. S.U. 08.11.2022, n.
32914; Cass. civ. Sez. I 26.04.2023, n. 10974). Non merita accoglimento pure la domanda del volta Parte_1
ad ottenere la condanna di al pagamento delle spese legali di cui al decreto ingiuntivo chiesto Parte_2 ed ottenuto dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia per l'assegno mensile non versato, trattandosi non solo di domanda nuova ma anche di richiesta inammissibile in quanto estranea all'oggetto del presente giudizio.
Va infine rigettato il terzo motivo di appello articolato dal Sig. e volto ad ottenere la cancellazione Parte_1 della seguente frase asseritamente offensiva “il esibisce SENZA VERGOGNA le sue 2 ore e 30 Parte_1
minuti di lavoro al giorno” nonché la condanna della Sig.ra al pagamento di una somma di denaro, Pt_2
determinata anche equitativamente. Come opportunamente osservato e ritenuto dal Giudice di primo grado,
l'odierna appellata ha utilizzato un'espressione non connotata da toni concretamente ingiuriosi o comunque lesivi della dignità e dell'onore della controparte, avendo fatto ricorso ad un linguaggio consapevolmente ironico, che non integra un dileggio vero e proprio. La frase impiegata non risulta trascendere da un'attività di difesa, pur decisamente aspra, essendo in rapporto strumentale con la stessa.
L'esito complessivo del giudizio e la parziale, reciproca soccombenza sugli aspetti economici giustificano la compensazione per l'intero delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 305/2024 del Tribunale di Reggio
Emilia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello:
I – STABILISCE che il padre versi alla madre , entro il giorno 15 Parte_1 Parte_2 Per_ di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , assegno mensile di € 420,00 (€ _2
210,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda di primo grado ovvero il 22.11.2023, e che i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie individuate sulla base del protocollo del Tribunale di Reggio Emilia nella misura del 50% ciascuno;
II - RIGETTA la domanda di condanna di alla restituzione delle maggiori somme Parte_2 eventualmente percepite dalla data della domanda di primo grado a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli e al pagamento delle spese legali del decreto ingiuntivo descritto nella parte motiva;
10 III - COMPENSA integralmente le spese di lite del primo grado e del presente grado di appello.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il
20.03.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Luisa Poppi)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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