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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/10/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati: dott.ssa Marcella Celesti Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1036/2022 R.G. promossa
DA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siracusa presso lo studio dell'Avv. Maurizio Papa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura generale alle liti in atti
Appellato
OGGETTO: Indebito assistenziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 684/2022 del 24/8/2022 notificata il 10/10/2022 il
Tribunale del Lavoro di Siracusa rigettava la domanda di di Parte_1
1 annullamento del provvedimento con il quale l' gli chiedeva la CP_1
restituzione della somma di € 12.954,21 indebitamente corrisposta a titolo di ratei di pensione di invalidità civile nel periodo dall'1.7.2018 al 31.7.2020.
Il Tribunale, esclusa l'applicabilità della normativa relativa all'indebito di cui all'art. 2033 c.c., riteneva che nella fattispecie difettasse la buona fede del percettore dal momento che, in base a quanto eccepito dall' risultava CP_1
comunicata al ricorrente l'esito della visita di revisione in data 22.6.2018.
A fronte della documentazione prodotta dall'ente, il decidente rilevava che aveva erroneamente disconosciuto la sottoscrizione apposta Parte_1
sulla ricevuta di ricevimento della raccomandata con la quale era stata trasmesso il verbale della visita di revisione, anziché contestarne la paternità con la querela di falso. Trattandosi di questione assorbente dei restanti motivi di ricorso, il Tribunale rigettava la domanda del condannandolo al Pt_1
pagamento delle spese di causa.
Con ricorso depositato il 9.11.2022 appellava la sentenza. Parte_1
Resisteva l' CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 2.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare le note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare l'appellante contesta la validità della costituzione dell' in primo grado per difetto dello ius postulandi. Specifica che CP_1
trattandosi di un giudizio ordinario e non di ATO l'ente non avrebbe dovuto affidare la difesa ad un funzionario. In conseguenza del vizio insanabile della costituzione dell' il ricorso di primo grado doveva essere accolto. CP_1
2. Con il secondo motivo, premesso di aver inutilmente chiesto all CP_1 resistente la trasmissione dell'eventuale verbale di revisione riguardante il periodo di giugno 2018, e di aver avuto conoscenza della documentazione relativa al predetto verbale (la lettera di trasmissione, il verbale di revisione di
2 invalidità del 12/6/2018 e l'avviso di ricevimento) solo in occasione della costituzione in giudizio dell' l'appellante propone querela di falso al fine CP_1
di privare di efficacia probatoria la ricevuta di ricevimento della raccomandata con la quale è stato comunicato all'interessato l'esito della visita di revisione.
Allega all'uopo documentazione di comparazione.
3. L'appellante lamenta altresì che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di decadenza dell' dal potere di ripetere le somme CP_1 indebitamente erogate. L' infatti, ha richiesto la restituzione dei ratei CP_1
corrisposti con lettera del 9/7/2020, oltre l'anno successivo al sorgere dell'indebito, in violazione degli artt.12 e 13 legge 412/91.
4. Ripropone poi la tesi circa l'inapplicabilità dell'art. 2033 c.c, in materia di indebito assistenziale. In tale campo occorre valorizzare la buona fede del percipiente e l'errore dell'ente nella concessione della provvidenza non spettante, come previsto dall'art. 52 della L.88/1989.
5. Infine, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La statuizione, oltre ad essere erronea in considerazione dell'illegittimo potere di rappresentanza processuale conferito al funzionario, non appare giustificabile atteso il mancato riscontro, da parte dell'ente, della richiesta di inoltro della comunicazione della visita di revisione.
6. Questi essendo i motivi di appello, va esaminato innanzitutto quello relativo al difetto di legittimazione processuale dei funzionari dell' nel CP_1
precedente grado di giudizio.
La legittimazione passiva in materia di prestazioni cc. dd. “assistenziali” rimane regolamentata dall'art. 10, comma 6, del D.L. 30 settembre 2005, n.
203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Recita infatti la suddetta disposizione che “A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell' delle funzioni trasferite gli atti CP_1
introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile,
3 cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all' La CP_1 notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell' Nei procedimenti CP_1
giurisdizionali di cui al presente comma l' limitatamente al giudizio di CP_1
primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.”
La norma, nell'attribuire all' la facoltà di avvalersi dei propri CP_1
dipendenti nel giudizio di primo grado, non può che essere interpretata, al pari delle disposizioni di analogo contenuto concernenti le Amministrazioni dello
Stato (così la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art. 11 in materia di contenzioso tributario in primo e secondo grado, la L. 14 gennaio 1994, n. 19, art. 6, comma 4, in materia di controversie pensionistiche dinanzi alla Corte dei Conti, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, sempre in materia di procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento al lavoro, ,,,,) nel senso che essa attribuisce in tal modo tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ( v. Cass. 15 marzo 2018, n. 6413).
Il primo motivo pertanto è infondato.
7. Altrettanto infondato è il motivo relativo alla decadenza di cui agli artt.
12 e 13 legge 412/91.
Invero, la norma impone all'Ente previdenziale di controllare una volta l'anno i redditi dei pensionati e la loro incidenza sul diritto alle prestazioni di pensione o sull'importo di queste ultime;
ne consegue che al pensionato non può essere in ogni caso richiesto più dell'equivalente di un anno di prestazioni indebite. Detto obbligo annuale dell' , il quale persiste anche a seguito CP_1
delle modifiche introdotte in materia di modalità di comunicazione da parte del pensionato dei dati reddituali ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 78/2010,
4 convertito in Legge n. 122/2010, sorge, tuttavia, unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (Cass. 26 luglio 2017, n. 18551; Cass. 24 gennaio 2012, n. 953; Cass. 20 gennaio 2011,
n. 1228).
Nella fattispecie, fermo restando che l' ha inviato la richiesta di CP_1
restituzione di indebito il 9.7.2020, e quindi entro i termini previsti decorrenti dalla data di ricezione del verbale di visita di revisione, non si tratta di recupero determinato da ragioni reddituali, per cui le suddette disposizioni sono state erroneamente invocate dall'appellante.
8. Riguardo al merito della domanda, l'appellante invoca l'art. 52 della
L.88/1989 per contestare l'azione di ripetizione esercitata dall' in CP_1
considerazione del comportamento incolpevole del che non avrebbe Pt_1
mai ricevuto la notifica del verbale di revisione, né ha ricevuto alcuna risposta dall'Ente alla richiesta di trasmissione dell'eventuale verbale di revisione
9. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica […] le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali" (Cass. civ. Sez. lavoro, 23-01-
2008, n. 1446). Ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, sent.
Sez. Lavoro n. 29419 anno 2018).
5 La disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale. Ne discende che, se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari, le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento (ad. es.: caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta).
La Corte Costituzionale, con successive ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000, ha sottolineato la necessità di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell'ente previdenziale, volendo la legge evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione" (Corte Cost., ordinanza n. 448/2000).
Il testo del comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998 nel momento in cui prevede che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, debba essere disposta una sospensione “immediata” dell'erogazione del beneficio in godimento, e l'adozione, entro i novanta giorni successivi, del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche, pone anche delle precise condizioni per la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, nel senso che
6 l'inosservanza di tali obblighi (salva la dimostrazione da parte dell'Istituto del dolo del percipiente) rende non indebita la perdurante percezione delle prestazioni assistenziali operate dopo la visita di revisione e fino all'effettivo momento nel quale la revoca viene formalmente comunicata o l'erogazione della prestazione corrispondentemente interrotta, poiché genera una situazione di affidamento di buona fede nel percettore della prestazione assistenziale (cfr.
Cass., Sez. Lavoro, n. 29419 anno 2018).
Orbene, facendo applicazione dei principi che precedono, deve rilevarsi che il ricorrente, all'esito di visita di revisione per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, effettuata in data 12.6.2018 si è visto accertata un grado di invalidità pari al 100% con decorrenza dalla data della visita stessa, senza che venisse più prevista la condizione per ottenere anche l'indennità di accompagnamento.
Effettuato l'accertamento in sede di revisione il ha continuato a Pt_1
percepire per circa due anni, e cioè fino alla comunicazione del 9.7.2020,
l'indennità di accompagnamento come antecedentemente alla data della visita di revisione dichiarandosi ignaro dell'esito sfavorevole della visita medica.
Al riguardo l appellato ha dedotto di aver inviato il verbale della CP_1
visita in data 18/22.6.2018, deducendo il carattere indebito e ripetibile delle percezioni successivamente corrisposte.
A questo punto l'appellante, come già fatto anche in primo grado, ha contestato la paternità della sottoscrizione apposta alla ricevuta della raccomandata A.R. con la quale era stata trasmesso il verbale della visita di revisione, proponendo a tal fine la querela di falso.
10. Al riguardo occorre preliminarmente precisare che la questione riguarda non già la notifica di un atto giudiziario- la cui disciplina è dettata dalla L. n.
1980/92-, bensì la comunicazione di un provvedimento amministrativo la cui regolamentazione invece è contenuta nella legge sul servizio postale ordinario.
7 In particolare, il D.P.R. n. 655 del 1982, art. 8, prescrive che l'agente postale, il quale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest'ultimo al destinatario o al consegnatario.
In ordine alla consegna del plico, l'operatore postale segue l'ordine previsto dall'art. 39 D.M. 9 aprile 2001 il quale prevede che sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
In definitiva l'agente postale non è onerato del rispetto di ulteriori formalità ed il plico si considera regolarmente recapitato quando è giunto all'indirizzo ed è stato consegnato al destinatario o altri soggetti indicati delle norme (art. 44).
Ne consegue che la notifica eseguita direttamente dall'ente previdenziale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente
[…] Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982,
8 quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego” (Cass. Civ N. 1686/2023).
Dalla normativa in esame si desume che, a differenza della notifica a mezzo posta effettuata dall'ufficiale giudiziario, l'avviso di ricevimento è elemento costitutivo della presunzione di conoscenza, che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita di querela di falso restando irrilevante che sia stato o meno il destinatario a firmare la ricezione del plico posto che la normativa richiede che l'agente postale faccia firmare la ricezione al consegnatario.
Tornando al caso in esame l'appellante, al fine di privare di efficacia probatoria l'avviso di ricevimento della raccomandata avrebbe dovuto vincere la presunzione di conoscenza dando prova contraria delle circostanze risultanti dall'avviso (ad esempio, che egli alla data del 22.6.2018, non abitava più in quello indirizzo all'indirizzo o che quel giorno all'indirizzo non vi era nessuno per cui era impossibile che chiunque avesse firmato la ricezione) rimanendo irrilevante la questione della paternità della sottoscrizione del ricorrente.
Stante l'inammissibilità della querela di falso, la comunicazione dell'esito della visita di revisione deve ritenersi valida ed efficace in quanto validamente pervenuta all'indirizzo del e dallo stesso ricevuta, con conseguente Pt_1
indebita erogazione dei ratei di pensione successivi alla predetta comunicazione.
Ed invero costituisce principio giurisprudenziale consolidato che “l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, condizione, quest'ultima, non ricorrente nel caso in esame (Cass. n. 24180/2022 ex multis).
9 L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
8. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 2.10.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Marcella Celesti
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