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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 477/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16512/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250114139204 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2021
a seguito di discussione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI La sig.ra Ricorrente 1 impugna cartella di pagamento emessa all'esito del controllo ex art. 36ter DPR n.
600/73 sulla dichiarazione redditi 2021, che ha disconosciuto parzialmente la detrazione di oneri per spese mediche sull'erroneo presupposto che le stesse non fossero di pertinenza dell'anno 2021. In concreto l'Ufficio non ha riconosciuto la spesa per l'acquisto di un apparecchio acustico con un finanziamento, parzialmente rimborsato nel 2021. In questi casi, l'onere si considera sostenuto interamente nello stesso anno come da fattura, anche se le rate saranno pagate l'anno successivo. Chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce Agenzia delle Entrate, che chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo provveduto allo sgravio totale della cartella impugnata, a cui la parte ricorrente ha aderito.
Il giudice prende atto dell'avvenuto sgravio totale delle somme richieste con la cartella impugnata, da parte dell'ente impositore, e dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. Lgs. n. 546/92. Dato l'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026
Il giudice monocratico
NI PO
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16512/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250114139204 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2021
a seguito di discussione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI La sig.ra Ricorrente 1 impugna cartella di pagamento emessa all'esito del controllo ex art. 36ter DPR n.
600/73 sulla dichiarazione redditi 2021, che ha disconosciuto parzialmente la detrazione di oneri per spese mediche sull'erroneo presupposto che le stesse non fossero di pertinenza dell'anno 2021. In concreto l'Ufficio non ha riconosciuto la spesa per l'acquisto di un apparecchio acustico con un finanziamento, parzialmente rimborsato nel 2021. In questi casi, l'onere si considera sostenuto interamente nello stesso anno come da fattura, anche se le rate saranno pagate l'anno successivo. Chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce Agenzia delle Entrate, che chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo provveduto allo sgravio totale della cartella impugnata, a cui la parte ricorrente ha aderito.
Il giudice prende atto dell'avvenuto sgravio totale delle somme richieste con la cartella impugnata, da parte dell'ente impositore, e dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. Lgs. n. 546/92. Dato l'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026
Il giudice monocratico
NI PO