CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CORDER PAOLO, Presidente
LA MA, EL
GRASSO MAURIZIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 449/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Fermi 63 37136 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 288/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERONA sez. 1
e pubblicata il 29/12/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 1T 016547 000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 1T 016547 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 1T 016547 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e per l'effetto confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi.
Resistente/Appellato: In via principale
- Rigettare integralmente l'appello presentato da Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata, in ragione della
PRECLUSIONE ALL'ACCERTAMENTO DI VALORE DISPOSTA DALL'ARTT. 52, CO.
4, TUR, in presenza di divisioni a quote di pari valore, nelle quali i condividenti dichiarano - come nel caso in esame (cfr. ns. all. 3) - importi non inferiori ai valori catastali/domenicali rivalutati (cfr. Par. A).
A titolo di appello incidentale condizionato
- Rilevare il grave ed insanabile vizio di inesistenza/nullità degli Avvisi, per:
I) assoluta atipicità e difformità dal modello legale (cfr. Par. B),
II) violazione dell'onere di “motivazione rafforzata” (cfr. Par. C),
III) inosservanza dell'obbligo di contraddittorio endo-procedimentale (cfr.
Par. D); per l'effetto, rigettare l'appello di Controparte e, accogliendo l'impugnazione incidentale in esame, annullare in toto gli atti impugnati.
In ulteriore subordine, sulle sanzioni - In ogni caso (cfr. Par. E), rilevare l'assenza di colpevolezza in capo agli appellati ex art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, ovvero la sussistenza di “obiettive condizioni di incertezza” ex artt. 6 D.Lgs. 472/1997, 8 D.Lgs. 546/1992 e 10, co.
3, L. 212/2000, annullando/disapplicando conseguentemente tutte le sanzioni irrogate. Tenuto conto dello ius superveniens di cui al D.Lgs. n. 87/2024, rideterminare le sanzioni nella misura di giustizia. Sulle spese - Con condanna dell'appellante alle spese, competenze ed onorari, maggiorati di CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata concerne il procedimento promosso da due contribuenti, con ricorsi riuniti in primo grado, nei confronti di avvisi di rettifica e liquidazione di imposta di registro, ipotecarie, catastali e accessori, per un atto di divisione del 2018.
L'Ufficio aveva rilevato la presenza di quote non omogenee all'interno del riparto, per supposte differenze tra quote di diritto e quote di fatto, che avrebbero determinato l'esistenza di conguagli divisionali da assoggettare a tassazione.
Nei ricorsi in primo grado le parti contribuenti esponevano i seguenti motivi di impugnazione degli atti impositivi:
-Nullita' dell'avviso per abnormita'/difformita' dell'accertamento rispetto al modello legale, in violazione degli artt. 51, 52 e 57 tur, nonché dei principi di “legalita'” e “riserva di legge” di cui agli artt. 23 e 25 della
Costituzione.
-Nullita' dell'atto per insanabile violazione dell'«onere di motivazione rafforzato», di cui agli artt. 52, commi
2 e 2-bis t.u.r. nonché 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/1990.
-Nullita' dell'atto per mancata osservanza del contraddittorio endo-procedimentale previsto dall'art. 10-bis, commi 6 e 7, l. 212/2000, in relazione alle contestazioni di natura “elusiva” o fondate sul c.d. “abuso del diritto”.
-Illegittimita' dell'atto per violazione della regola della c.d. “valutazione catastale automatica” di cui all'art. 52, co. 4 Tur.
-Annullamento/disapplicazione delle sanzioni ai sensi degli artt. 5 d.lgs. n. 472/1997 ovvero 6 d.lgs. n.
472/1997, 8 d.lgs. 546/1992 e 10, co. 3, l. 212/2000.
L'Ufficio era costituito in primo grado per controdedurre ed opporsi ai motivi svolti dai ricorrenti.
La CGT di primo grado, con la decisione impugnata, condividendo le argomentazioni dei contribuenti in ordine al limite di accertamento per l'Ufficio, in relazione ai valori dichiarati e al mancato rispetto delle norme dettate per gli accertamenti in materia di elusione di imposte, ha accolto i ricorsi compensando le spese di lite.
L'Ufficio ha proposto appello rilevando che, nella vicenda, diversamente da quanto esposto nell'atto di divisione, le quote dei condividenti non sarebbero state equivalenti e che l'atto di divisione sarebbe stato soggetto a conguaglio assoggettabile a tassazione per due condividenti (da considerarsi coobbligati in solido per le imposte richieste), con l'applicazione dell'aliquota del 9% (più favorevole ai contribuenti) considerata la tipologia dei cespiti in questione. Venivano, quindi, esposti i seguenti motivi di impugnazione della sentenza:
-Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 dpr 131/1986. Sul punto parte appellante rileva come la giurisprudenza di legittimità invocata dai contribuenti e richiamata dai primi giudici non smentirebbe la tesi dell'Ufficio: nei casi affrontati dalla SC (diversamente da quanto ipotizzato nel presente giudizio) la corrispondenza tra quota di fatto e quota di diritto sarebbe stata fatto pacifico, trattandosi di divisione senza conguaglio. Secondo l'AE la Corte di Cassazione riterrebbe applicabile l'art. 52 comma 4 TUR e inibirebbe l'accertamento di valore, solo se la quota di diritto corrisponda alla quota di fatto;
diversamente, opererebbe l'art. 34 TUR. Nella vicenda l'Ufficio avrebbe dimostrato che le quote di fatto conseguite dagli appellanti, non avrebbero coinciso con le loro quote di diritto sulla massa, circostanza preliminare che non sarebbe stata esaminata dal Giudice di I grado. Sempre secondo l'Ufficio nell'ambito dell'imposta di registro la presenza di conguagli divisionali determinerebbe una manifestazione di capacità patrimoniale regolata dall'art. 34 del DPR n.131/86, che avrebbe funzione antielusiva e che l'Ufficio avrebbe correttamente applicato nella vicenda in questione. Anche ai sensi dell'art. 20 del TUR, sarebbe imposta la verifica preliminare dei valori della massa e delle relative quote, quindi la verifica del reale contenuto delle pattuizioni contrattuali, anche senza ricorrere alla procedura di cui all'art. 10 bis L. 212/2000. La preclusione accertativa di cui al comma 4 dell'art. 52, così come rivendicata dai contribuenti, svuoterebbe di significato l'art. 34 cit. e, secondo l'appellante, ove seguita, ne impedirebbe di fatto l'applicazione. Per l'Ufficio l'eccezione sollevata dai contribuenti nella vicenda, riferita a detta preclusione, sarebbe infondata e comporterebbe conseguenze inaccettabili: al contribuente basterebbe “gonfiare” a piacimento i valori dichiarati di massa e di quote per non fare emergere il conguaglio sottostante ed evitare la relativa tassazione. L'Ufficio richiama i criteri e i calcoli, basati sul rilievo delle rendite catastali, che porterebbero ad evidenziare l'esistenza di conguagli. I valori catastali, a differenza di quelli meramente dichiarati, evidenzierebbero, nel caso, che le quote non avrebbero valori equivalenti, ma differenti. Al fine di dimostrare la diversità delle quote attribuite l'Ufficio aveva evidenziato, già in sede di accertamento, il valore attribuito, in particolare ad un cespite - assegnato a uno degli appellanti con la divisione -, ai beni in occasione di un precedente atto di donazione (anche considerata la mancanza di eventi che avrebbero potuto influire su detti valori nel periodo intercorso tra i due atti). In sostanza, secondo l'appellante, confrontando il valore dichiarato dalle parti nell'atto di donazione e quello dichiarato nell'atto di divisione, sarebbe emersa una discrasia ingiustificata: i condividenti avrebbero attribuito a uno stesso bene un certo valore percentuale sulla massa oggetto di donazione, ma la percentuale di incidenza del valore dichiarato per tale bene, in sede di divisione, sarebbe inspiegabilmente mutata: quindi, la valorizzazione dei beni immobili operata dai condividenti non apparirebbe razionale: tra gli immobili ci sarebbe una evidente sperequazione.
Inoltre, sempre secondo l'Ufficio, non avrebbe avuto alcun senso, in occasione dell'atto di divisione, dichiarare un valore della massa di € 5.000.000,00 in luogo del valore catastale della stessa calcolabile in complessivi € 2.356.500,00, considerando che i condividenti avevano dichiarato che non sarebbero esistiti conguagli: secondo l'AE l'unica spiegazione di tale scelta sarebbe stata l'esigenza di non far emergere i conguagli divisionali. Secondo l'appellante l'eccezione dei contribuenti in ordine al limite al potere di verifica da parte dell'AE sarebbe radicalmente infondata e presupporrebbe che la divisione oggetto di causa sia priva di conguaglio, e, quindi, non sarebbe raffigurabile alcuna cessione. Ma l'Ufficio sostiene che il conguaglio ci sia e che sia stato dissimulato.
-Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 bis L. 212/2000. Secondo parte appellante, poiché il comportamento dei contribuenti avrebbe comportato la violazione di una specifica norma di diritto, correttamente l'Ufficio non avrebbe contestato l'abuso del diritto, visto il disposto dell'art. 10 bis comma 12 L. 212/2000.
-Sulle sanzioni l'Ufficio reitera la propria opposizione ai motivi sollevati nei ricorsi in quanto l'A.F., nei propri documenti di prassi, non avrebbe mai prospettato letture contrastanti e/o equivocabili della normativa nella materia oggetto di causa, e parte contribuente sarebbe stata consapevole della disomogeneità delle quote e di conseguenza dell'esistenza dei conguagli.
-Sulle eccezioni preliminari l'Ufficio sostiene che, ai sensi dell'art. 57 dpr n.131/86, l'obbligazione tributaria avente ad oggetto il pagamento dell'imposta di registro, sarebbe solidale, quindi corretto sarebbe stato il criterio di notifica degli atti e le indicazioni negli stessi contenute. Per quanto concerne l'asserita omissione del contraddittorio preventivo, l'Ufficio rileva che, come indicato nella parte motiva dell'atto impugnato, prima della notifica dell'avviso di liquidazione ai contribuenti sarebbe stato notificato l'invito a comparire, e solo uno dei due condebitori avrebbe riscontrato il predetto invito. Si ribadisce anche quanto sostenuto nei punti precedenti in ordine al supposto limite alla potestà accertativa dell'Ufficio.
I contribuenti sono costituiti in questo grado di giudizio per riepilogare la vicenda, controdedurre ed opporsi ai motivi svolti nell'appello, esponendo quanto segue:
-Quanto all'illegittimita' degli avvisi per violazione della regola della c.d. “valutazione catastale automatica” di cui all'art. 52, co. 4 tur, parte contribuente rileva come i condividenti avrebbero dichiarato valori superiori alle rendite catastali/domenicali rivalutate. Nella vicenda l'Ufficio avrebbe attribuito ai beni appartenenti a ciascuna porzione divisa un valore catastale ben inferiore all'importo dichiarato dai contribuenti e l'iniziativa dell'AE violerebbe l'art. 52. CO. 4 TUR. Gli appellati richiamano la disciplina di tassazione e sottolineano che potrebbe emergere un “conguaglio occulto” fiscalmente rilevante solo laddove l'ordinamento attribuisca all'amministrazione finanziaria la facoltà di disconoscere i valori
(paritari) indicati dai condividenti nell'atto di divisione, mentre le dichiarazioni di valore rese dai condividenti per importi superiori ai valori catastali rivalutati resterebbero escluse dalla possibilità di rettifica da parte dell'Erario. Viene richiamato l'art. 52, comma 4 Tur (come novellato con la L.F. 2006 e con successivo decreto). Il quarto comma dell'art. 52 citato avrebbe introdotto una deroga al potere di accertamento in materia immobiliare, stabilendo che quest'ultimo non sarebbe esercitabile dall'Erario quando il valore dichiarato dalle parti sia pari o superiore alle rendite catastali/domenicali rivalutate. In seguito alle riforme della norma suddetta, secondo gli appellati, in presenza di atti diversi dalle cessioni
(quali, ad esempio, la divisione a quote di pari valore, priva di effetti traslativi), il limite al potere di rettifica dell'Erario, di cui all'art. 52, co. 4, TUR, continuerebbe ad operare, purché in atto i condividenti abbiano dichiarato valori non inferiori ai valori catastali/domenicali rivalutati;
l'art. 52 co.
5-bis TUR, ripristinando il sindacato di rettifica come regola generale per le “cessioni”, non rileverebbe ai fini in esame, poiché la vicenda di causa sarebbe riferita ad una divisione a quote di pari valore senza effetti traslativi non equiparabile ad una “cessione”. E' richiamata giurisprudenza di legittimità che, a differenza di quanto sostenuto dall'AE nell'appello, avrebbe espresso principi inequivocabili e applicabili nel caso in esame: data la preclusione all'accertamento di cui all'art. 52 co. 4 l'Ufficio non potrebbe “dimostrare” la non corrispondenza tra le quote di fatto e le quote di diritto dichiarate. La recente sentenza della Suprema
Corte n. 4871/2024, invocata dall'Ufficio, sarebbe intervenuta in una fattispecie di fatto del tutto diversa da quella oggetto di questa controversia (i condividenti non si sarebbero limitati a sciogliere la comunione sui beni indivisi, ma avrebbero costituito diritti reali diversi da quelli originari e l'Ufficio procedente non avrebbe rettificato il valore dei beni divisi: tale ipotesi sarebbe diversa dal caso, oggetto di questa causa, di una divisione meramente dichiarativa in cui l'Ufficio non avrebbe mai contestato i valori catastali/ domenicali rivalutati dichiarati, ma avrebbe rettificato il valore dei beni suddivisi e di conseguenza delle quote dichiarate). Anche la sentenza della Suprema Corte n. 27409/2020, sempre citata dall'appellante, non smentirebbe le tesi dei contribuenti in questa vicenda, avendo affrontato una fattispecie diversa da quella in esame nella presente causa. Quanto alle argomentazioni dell'AE in ordine al valore complessivo indicato nella divisione, il valore del compendio dichiarato dai condividenti sarebbe stato frutto di una legittima scelta degli stessi, tra l'altro rispettosa del dettato dell'art. 51 Tur.
In via di appello incidentale e in via condizionata e/o subordinata i contribuenti ripropongono tutte le ulteriori censure esposte in ricorso:
-Nullita' dell'avviso per abnormita'/difformita' rispetto al modello legale, in violazione degli artt. 51, 52 e 57 tur, nonché dei principi di “legalita'” e “riserva di legge” di cui agli artt. 23 e 25 della Costituzione. Secondo gli appellati gli avvisi impugnati rappresenterebbero una illegittima “fusione” di due accertamenti in uno, creando contraddittorietà ed incertezza in molteplici passaggi degli atti stessi. Inoltre, nella motivazione degli avvisi impugnati, l'Ufficio non avrebbe richiamato alcun addebito “a titolo di solidarietà passiva” tra gli appellati, né avrebbe invocato alcuna specifica disposizione in tal senso, svolgendo degli accenni non chiari al riguardo solo nella parte conclusiva degli atti impositivi. Negli atti di causa l'Ufficio ha invocato l'art. 57 Tur, che, però, sarebbe riferito alle parti “contraenti”, mentre nella vicenda in esame, in presenza di una divisione tra quattro soggetti, l'Ufficio avrebbe elevato la sua pretesa esclusivamente nei confronti degli appellati;
in ogni caso non potrebbe ciascuno di essi essere ritenuto responsabile dell'imposta proporzionale discendente dal conguaglio eventualmente maturato dall'altro condividente, in assenza di una apposita disposizione normativa in tal senso.
-E' anche lamentata la nullita' dell'avviso per mancata/contraddittoria individuazione del destinatario della pretesa, rilevandosi, secondo gli appellati, grave ed insanabile incertezza non solo in relazione al
“quantum” richiesto ed al titolo - solidale o meno - della pretesa, ma anche in relazione all'effettivo destinatario di quest'ultima.
-Violazione dell'«onere di motivazione rafforzato», di cui agli artt. 52, commi 2 e 2-bis T.u.r. nonché 7 L.
212/2000 e 3 L. 241/1990. Sul punto gli appellati affermano che gli atti impugnati conterrebbero una motivazione assolutamente illogica e contraddittoria in ordine alle questioni concernenti la dichiarazione dei valori in misura superiore ai minimi catastali, ma anche in violazione degli artt. 52, commi 2 e 2-bis,
TUR, 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990.
-Inosservanza del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 10-bis commi 6 e 7 L. 212/2000, in relazione alle contestazioni di natura “elusiva” o fondate sul c.d. “abuso del diritto”. Il riferimento alla supposta natura elusiva del comportamento degli appellati ricorrerebbe più volte, secondo i contribuenti, negli atti impositivi, ma l'Ufficio, diversamente da quanto sostenuto nell'appello, non avrebbe rispettato il procedimento previsto (indipendentemente dalla menzione dell'art. 10 bis citato) per tale tipo di contestazione. Illogiche e strumentali sarebbero le critiche mosse sul punto dall'appellante, che avrebbe travisato il senso delle affermazioni riportate in sentenza, alla decisione impugnata.
-Annullamento/disapplicazione delle sanzioni ai sensi degli artt. 5 d.lgs. n. 472/1997 ovvero 6 d.lgs. n.
472/1997, 8 d.lgs. 546/1992 e 10, co. 3, l. 212/2000. Per gli appellati, nel caso, sarebbe assente, in capo ai dichiaranti, l'elemento soggettivo della colpevolezza, e, inoltre, ricorrerebbe un'ipotesi di sussistenza di
“obiettive condizioni di incertezza” sulla portata e l'ambito delle disposizioni violate.
Viene anche rilevato che a mezzo del D.Lgs. n. 87 del 14.06.2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data
28.06.2024, il legislatore avrebbe mutato il regime delle sanzioni tributarie, rideterminando le misure edittali in ossequio alle indicazioni comunitarie sulla proporzionalità e ragionevolezza di queste ultime. In particolare, quanto al registro, la sanzione di cui all'art. 71 DPR n. 131/1986 sarebbe stata diminuita: l'art. 5 del Decreto in esame ad oggi limiterebbe l'applicabilità delle riduzioni sanzionatorie esclusivamente
“alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”, ma tale limitazione sarebbe contraria con il principio costituzionale del “favor rei”.
Parte contribuente ha anche depositato una memoria per illustrare le proprie tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo questa Corte la decisione impugnata deve essere confermata.
In primo luogo può rilevarsi come le argomentazioni addotte dall'AE appellante in ordine al motivo concernente la supposta violazione dell'art. 10 bis l. 212/2000 possano anche essere condivise. L'Ufficio, infatti, sostiene applicabile nella vicenda l'art. 34 Tur, sostenendo, per le ragioni esposte e che saranno in seguito affrontate, che, nella fattispecie, non potrebbe operare la preclusione all'attività accertativa di cui all'art. 52 Tur comma 4 non avendo, in sostanza, la divisione in questione solo efficacia dichiarativa.
L'aspetto principale della controversia è costituito da tale pretesa e risulta definito nell'ambito delle norme del Tur, senza che assumano rilievo, ai fini del decidere, le argomentazioni in ordine all'applicazione delle specifiche norme antielusive e dei relativi principi.
I motivi di appello svolti in ordine alla supposta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 dpr 131/1986
e alla portata e all'applicazione della regola della c.d. “valutazione catastale automatica” di cui all'art. 52, co. 4 Tur possono essere trattati unitariamente.
Pur prendendo atto delle problematiche segnalate dall'AE appellante, in particolare della possibilità che risulterebbe attribuita ai contribuenti, aderendo alla tesi invocata dalle parti appellate, di determinare a propria scelta l'interdizione della potestà accertativa dell'Ufficio, va rilevato che l'imposta di registro è un'imposta d'atto e, nell'ipotesi in questione, le norme del Tur prevedono una specifica aliquota e un criterio di “valutazione automatica” determinante, in ipotesi definite, una preclusione dell'attività accertativa dell'AE; tale criterio è previsto dalle norme anche in casi diversi, dei quali non risulta essere stata contestata la legittimità. Detto tipo di regolamentazione ha la finalità di limitare i contenziosi e in tutte le ipotesi disciplinate da norme analoghe è sempre la scelta discrezionale della parte a vincolare l'azione amministrativa. In ogni caso va rilevato, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado che ha recepito i richiami giurisprudenziali dei ricorrenti, che la Cassazione, al riguardo, ha ribadito: ” …con riguardo alla divisione che non preveda conguagli (ndr come nel caso in questione secondo quanto risulta dal testo dell'atto di divisione), ai sensi dell'art. 34, D.P.R. n. 131 del 1986, il potere di rettifica dei valori dichiarati nell'atto di divisione non può essere esercitato dall'Amministrazione, stante la natura dichiarativa, a fini tributari, della divisione e la conseguente inapplicabilità della deroga prevista dall'art. 52, comma 5 bis d.
p.r. cit., alla disciplina posta dai commi 4 e 5 della medesima disposizione, con conseguente preclusione all'accertamento dei conguagli cd. fittizi di cui all'art. 34, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, qualora le quote attribuite ai condividenti rispondano ai parametri catastali delineati dall'istituto della cd. valutazione automatica degli immobili” (cfr Cass. 29/01/2024, n. 2630).
Considerata la suddetta natura dell'imposta in questione, il testo della norma di cui all'art. 52 comma 4
Tur e l'interpretazione che la SC ne ha fornito, allo stato attuale questa Corte ritiene non sussistano elementi per discostarsi dall'interpretazione assunta sul punto nella sentenza impugnata.
Va, comunque, rilevato anche un altro aspetto.
Parte contribuente sostiene che la divisione in questione non avrebbe determinato conguagli, risultando le quote attribuite corrispondenti alle quote di diritto, come evidenziato nell'atto notarile.
L'Ufficio afferma che la situazione sarebbe diversa e la corrispondenza non sussisterebbe con conseguente applicabilità dell'art. 52 citato comma 5 bis e dell'art. 34 Tur in relazione alla accertabilità dei conguagli ritenuti realizzati.
Ma la prova della non corrispondenza delle quote suddetta, presupposto fondamentale della pretesa impositiva, è costituita esclusivamente dal raffronto delle rendite catastali e dal calcolo delle percentuali di valore attribuite, determinate sulla base di dette rendite.
Secondo questa Corte tale prova risulterebbe, in ogni caso, insufficiente, non essendo le rendite catastali elemento idoneo a determinare in modo affidabile l'effettivo valore attribuito ad ogni condividente e i rapporti di proporzione dei reali valori dei cespiti, in particolare in una fattispecie quale quella in questione in cui il complessivo compendio immobiliare da dividere risulta costituito da molti beni e diritti eterogenei e di natura diversa tra loro (fabbricati a diversa destinazione, terreni agricoli, vigneti, piena proprietà ma anche nuda proprietà).
L'appello dell'Ufficio deve, quindi, essere respinto.
Ogni altra questione prospettata può reputarsi assorbita.
La natura e la complessità delle questioni trattate, oltre al dibattito in giurisprudenza, che potrebbe non risultare ancora definito, sono motivi che inducono a disporre la compensazione delle spese di lite.
La Corte,
P.Q.M.
1) rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
2) spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CORDER PAOLO, Presidente
LA MA, EL
GRASSO MAURIZIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 449/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Fermi 63 37136 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 288/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERONA sez. 1
e pubblicata il 29/12/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 1T 016547 000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 1T 016547 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 1T 016547 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e per l'effetto confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi.
Resistente/Appellato: In via principale
- Rigettare integralmente l'appello presentato da Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata, in ragione della
PRECLUSIONE ALL'ACCERTAMENTO DI VALORE DISPOSTA DALL'ARTT. 52, CO.
4, TUR, in presenza di divisioni a quote di pari valore, nelle quali i condividenti dichiarano - come nel caso in esame (cfr. ns. all. 3) - importi non inferiori ai valori catastali/domenicali rivalutati (cfr. Par. A).
A titolo di appello incidentale condizionato
- Rilevare il grave ed insanabile vizio di inesistenza/nullità degli Avvisi, per:
I) assoluta atipicità e difformità dal modello legale (cfr. Par. B),
II) violazione dell'onere di “motivazione rafforzata” (cfr. Par. C),
III) inosservanza dell'obbligo di contraddittorio endo-procedimentale (cfr.
Par. D); per l'effetto, rigettare l'appello di Controparte e, accogliendo l'impugnazione incidentale in esame, annullare in toto gli atti impugnati.
In ulteriore subordine, sulle sanzioni - In ogni caso (cfr. Par. E), rilevare l'assenza di colpevolezza in capo agli appellati ex art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, ovvero la sussistenza di “obiettive condizioni di incertezza” ex artt. 6 D.Lgs. 472/1997, 8 D.Lgs. 546/1992 e 10, co.
3, L. 212/2000, annullando/disapplicando conseguentemente tutte le sanzioni irrogate. Tenuto conto dello ius superveniens di cui al D.Lgs. n. 87/2024, rideterminare le sanzioni nella misura di giustizia. Sulle spese - Con condanna dell'appellante alle spese, competenze ed onorari, maggiorati di CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata concerne il procedimento promosso da due contribuenti, con ricorsi riuniti in primo grado, nei confronti di avvisi di rettifica e liquidazione di imposta di registro, ipotecarie, catastali e accessori, per un atto di divisione del 2018.
L'Ufficio aveva rilevato la presenza di quote non omogenee all'interno del riparto, per supposte differenze tra quote di diritto e quote di fatto, che avrebbero determinato l'esistenza di conguagli divisionali da assoggettare a tassazione.
Nei ricorsi in primo grado le parti contribuenti esponevano i seguenti motivi di impugnazione degli atti impositivi:
-Nullita' dell'avviso per abnormita'/difformita' dell'accertamento rispetto al modello legale, in violazione degli artt. 51, 52 e 57 tur, nonché dei principi di “legalita'” e “riserva di legge” di cui agli artt. 23 e 25 della
Costituzione.
-Nullita' dell'atto per insanabile violazione dell'«onere di motivazione rafforzato», di cui agli artt. 52, commi
2 e 2-bis t.u.r. nonché 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/1990.
-Nullita' dell'atto per mancata osservanza del contraddittorio endo-procedimentale previsto dall'art. 10-bis, commi 6 e 7, l. 212/2000, in relazione alle contestazioni di natura “elusiva” o fondate sul c.d. “abuso del diritto”.
-Illegittimita' dell'atto per violazione della regola della c.d. “valutazione catastale automatica” di cui all'art. 52, co. 4 Tur.
-Annullamento/disapplicazione delle sanzioni ai sensi degli artt. 5 d.lgs. n. 472/1997 ovvero 6 d.lgs. n.
472/1997, 8 d.lgs. 546/1992 e 10, co. 3, l. 212/2000.
L'Ufficio era costituito in primo grado per controdedurre ed opporsi ai motivi svolti dai ricorrenti.
La CGT di primo grado, con la decisione impugnata, condividendo le argomentazioni dei contribuenti in ordine al limite di accertamento per l'Ufficio, in relazione ai valori dichiarati e al mancato rispetto delle norme dettate per gli accertamenti in materia di elusione di imposte, ha accolto i ricorsi compensando le spese di lite.
L'Ufficio ha proposto appello rilevando che, nella vicenda, diversamente da quanto esposto nell'atto di divisione, le quote dei condividenti non sarebbero state equivalenti e che l'atto di divisione sarebbe stato soggetto a conguaglio assoggettabile a tassazione per due condividenti (da considerarsi coobbligati in solido per le imposte richieste), con l'applicazione dell'aliquota del 9% (più favorevole ai contribuenti) considerata la tipologia dei cespiti in questione. Venivano, quindi, esposti i seguenti motivi di impugnazione della sentenza:
-Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 dpr 131/1986. Sul punto parte appellante rileva come la giurisprudenza di legittimità invocata dai contribuenti e richiamata dai primi giudici non smentirebbe la tesi dell'Ufficio: nei casi affrontati dalla SC (diversamente da quanto ipotizzato nel presente giudizio) la corrispondenza tra quota di fatto e quota di diritto sarebbe stata fatto pacifico, trattandosi di divisione senza conguaglio. Secondo l'AE la Corte di Cassazione riterrebbe applicabile l'art. 52 comma 4 TUR e inibirebbe l'accertamento di valore, solo se la quota di diritto corrisponda alla quota di fatto;
diversamente, opererebbe l'art. 34 TUR. Nella vicenda l'Ufficio avrebbe dimostrato che le quote di fatto conseguite dagli appellanti, non avrebbero coinciso con le loro quote di diritto sulla massa, circostanza preliminare che non sarebbe stata esaminata dal Giudice di I grado. Sempre secondo l'Ufficio nell'ambito dell'imposta di registro la presenza di conguagli divisionali determinerebbe una manifestazione di capacità patrimoniale regolata dall'art. 34 del DPR n.131/86, che avrebbe funzione antielusiva e che l'Ufficio avrebbe correttamente applicato nella vicenda in questione. Anche ai sensi dell'art. 20 del TUR, sarebbe imposta la verifica preliminare dei valori della massa e delle relative quote, quindi la verifica del reale contenuto delle pattuizioni contrattuali, anche senza ricorrere alla procedura di cui all'art. 10 bis L. 212/2000. La preclusione accertativa di cui al comma 4 dell'art. 52, così come rivendicata dai contribuenti, svuoterebbe di significato l'art. 34 cit. e, secondo l'appellante, ove seguita, ne impedirebbe di fatto l'applicazione. Per l'Ufficio l'eccezione sollevata dai contribuenti nella vicenda, riferita a detta preclusione, sarebbe infondata e comporterebbe conseguenze inaccettabili: al contribuente basterebbe “gonfiare” a piacimento i valori dichiarati di massa e di quote per non fare emergere il conguaglio sottostante ed evitare la relativa tassazione. L'Ufficio richiama i criteri e i calcoli, basati sul rilievo delle rendite catastali, che porterebbero ad evidenziare l'esistenza di conguagli. I valori catastali, a differenza di quelli meramente dichiarati, evidenzierebbero, nel caso, che le quote non avrebbero valori equivalenti, ma differenti. Al fine di dimostrare la diversità delle quote attribuite l'Ufficio aveva evidenziato, già in sede di accertamento, il valore attribuito, in particolare ad un cespite - assegnato a uno degli appellanti con la divisione -, ai beni in occasione di un precedente atto di donazione (anche considerata la mancanza di eventi che avrebbero potuto influire su detti valori nel periodo intercorso tra i due atti). In sostanza, secondo l'appellante, confrontando il valore dichiarato dalle parti nell'atto di donazione e quello dichiarato nell'atto di divisione, sarebbe emersa una discrasia ingiustificata: i condividenti avrebbero attribuito a uno stesso bene un certo valore percentuale sulla massa oggetto di donazione, ma la percentuale di incidenza del valore dichiarato per tale bene, in sede di divisione, sarebbe inspiegabilmente mutata: quindi, la valorizzazione dei beni immobili operata dai condividenti non apparirebbe razionale: tra gli immobili ci sarebbe una evidente sperequazione.
Inoltre, sempre secondo l'Ufficio, non avrebbe avuto alcun senso, in occasione dell'atto di divisione, dichiarare un valore della massa di € 5.000.000,00 in luogo del valore catastale della stessa calcolabile in complessivi € 2.356.500,00, considerando che i condividenti avevano dichiarato che non sarebbero esistiti conguagli: secondo l'AE l'unica spiegazione di tale scelta sarebbe stata l'esigenza di non far emergere i conguagli divisionali. Secondo l'appellante l'eccezione dei contribuenti in ordine al limite al potere di verifica da parte dell'AE sarebbe radicalmente infondata e presupporrebbe che la divisione oggetto di causa sia priva di conguaglio, e, quindi, non sarebbe raffigurabile alcuna cessione. Ma l'Ufficio sostiene che il conguaglio ci sia e che sia stato dissimulato.
-Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 bis L. 212/2000. Secondo parte appellante, poiché il comportamento dei contribuenti avrebbe comportato la violazione di una specifica norma di diritto, correttamente l'Ufficio non avrebbe contestato l'abuso del diritto, visto il disposto dell'art. 10 bis comma 12 L. 212/2000.
-Sulle sanzioni l'Ufficio reitera la propria opposizione ai motivi sollevati nei ricorsi in quanto l'A.F., nei propri documenti di prassi, non avrebbe mai prospettato letture contrastanti e/o equivocabili della normativa nella materia oggetto di causa, e parte contribuente sarebbe stata consapevole della disomogeneità delle quote e di conseguenza dell'esistenza dei conguagli.
-Sulle eccezioni preliminari l'Ufficio sostiene che, ai sensi dell'art. 57 dpr n.131/86, l'obbligazione tributaria avente ad oggetto il pagamento dell'imposta di registro, sarebbe solidale, quindi corretto sarebbe stato il criterio di notifica degli atti e le indicazioni negli stessi contenute. Per quanto concerne l'asserita omissione del contraddittorio preventivo, l'Ufficio rileva che, come indicato nella parte motiva dell'atto impugnato, prima della notifica dell'avviso di liquidazione ai contribuenti sarebbe stato notificato l'invito a comparire, e solo uno dei due condebitori avrebbe riscontrato il predetto invito. Si ribadisce anche quanto sostenuto nei punti precedenti in ordine al supposto limite alla potestà accertativa dell'Ufficio.
I contribuenti sono costituiti in questo grado di giudizio per riepilogare la vicenda, controdedurre ed opporsi ai motivi svolti nell'appello, esponendo quanto segue:
-Quanto all'illegittimita' degli avvisi per violazione della regola della c.d. “valutazione catastale automatica” di cui all'art. 52, co. 4 tur, parte contribuente rileva come i condividenti avrebbero dichiarato valori superiori alle rendite catastali/domenicali rivalutate. Nella vicenda l'Ufficio avrebbe attribuito ai beni appartenenti a ciascuna porzione divisa un valore catastale ben inferiore all'importo dichiarato dai contribuenti e l'iniziativa dell'AE violerebbe l'art. 52. CO. 4 TUR. Gli appellati richiamano la disciplina di tassazione e sottolineano che potrebbe emergere un “conguaglio occulto” fiscalmente rilevante solo laddove l'ordinamento attribuisca all'amministrazione finanziaria la facoltà di disconoscere i valori
(paritari) indicati dai condividenti nell'atto di divisione, mentre le dichiarazioni di valore rese dai condividenti per importi superiori ai valori catastali rivalutati resterebbero escluse dalla possibilità di rettifica da parte dell'Erario. Viene richiamato l'art. 52, comma 4 Tur (come novellato con la L.F. 2006 e con successivo decreto). Il quarto comma dell'art. 52 citato avrebbe introdotto una deroga al potere di accertamento in materia immobiliare, stabilendo che quest'ultimo non sarebbe esercitabile dall'Erario quando il valore dichiarato dalle parti sia pari o superiore alle rendite catastali/domenicali rivalutate. In seguito alle riforme della norma suddetta, secondo gli appellati, in presenza di atti diversi dalle cessioni
(quali, ad esempio, la divisione a quote di pari valore, priva di effetti traslativi), il limite al potere di rettifica dell'Erario, di cui all'art. 52, co. 4, TUR, continuerebbe ad operare, purché in atto i condividenti abbiano dichiarato valori non inferiori ai valori catastali/domenicali rivalutati;
l'art. 52 co.
5-bis TUR, ripristinando il sindacato di rettifica come regola generale per le “cessioni”, non rileverebbe ai fini in esame, poiché la vicenda di causa sarebbe riferita ad una divisione a quote di pari valore senza effetti traslativi non equiparabile ad una “cessione”. E' richiamata giurisprudenza di legittimità che, a differenza di quanto sostenuto dall'AE nell'appello, avrebbe espresso principi inequivocabili e applicabili nel caso in esame: data la preclusione all'accertamento di cui all'art. 52 co. 4 l'Ufficio non potrebbe “dimostrare” la non corrispondenza tra le quote di fatto e le quote di diritto dichiarate. La recente sentenza della Suprema
Corte n. 4871/2024, invocata dall'Ufficio, sarebbe intervenuta in una fattispecie di fatto del tutto diversa da quella oggetto di questa controversia (i condividenti non si sarebbero limitati a sciogliere la comunione sui beni indivisi, ma avrebbero costituito diritti reali diversi da quelli originari e l'Ufficio procedente non avrebbe rettificato il valore dei beni divisi: tale ipotesi sarebbe diversa dal caso, oggetto di questa causa, di una divisione meramente dichiarativa in cui l'Ufficio non avrebbe mai contestato i valori catastali/ domenicali rivalutati dichiarati, ma avrebbe rettificato il valore dei beni suddivisi e di conseguenza delle quote dichiarate). Anche la sentenza della Suprema Corte n. 27409/2020, sempre citata dall'appellante, non smentirebbe le tesi dei contribuenti in questa vicenda, avendo affrontato una fattispecie diversa da quella in esame nella presente causa. Quanto alle argomentazioni dell'AE in ordine al valore complessivo indicato nella divisione, il valore del compendio dichiarato dai condividenti sarebbe stato frutto di una legittima scelta degli stessi, tra l'altro rispettosa del dettato dell'art. 51 Tur.
In via di appello incidentale e in via condizionata e/o subordinata i contribuenti ripropongono tutte le ulteriori censure esposte in ricorso:
-Nullita' dell'avviso per abnormita'/difformita' rispetto al modello legale, in violazione degli artt. 51, 52 e 57 tur, nonché dei principi di “legalita'” e “riserva di legge” di cui agli artt. 23 e 25 della Costituzione. Secondo gli appellati gli avvisi impugnati rappresenterebbero una illegittima “fusione” di due accertamenti in uno, creando contraddittorietà ed incertezza in molteplici passaggi degli atti stessi. Inoltre, nella motivazione degli avvisi impugnati, l'Ufficio non avrebbe richiamato alcun addebito “a titolo di solidarietà passiva” tra gli appellati, né avrebbe invocato alcuna specifica disposizione in tal senso, svolgendo degli accenni non chiari al riguardo solo nella parte conclusiva degli atti impositivi. Negli atti di causa l'Ufficio ha invocato l'art. 57 Tur, che, però, sarebbe riferito alle parti “contraenti”, mentre nella vicenda in esame, in presenza di una divisione tra quattro soggetti, l'Ufficio avrebbe elevato la sua pretesa esclusivamente nei confronti degli appellati;
in ogni caso non potrebbe ciascuno di essi essere ritenuto responsabile dell'imposta proporzionale discendente dal conguaglio eventualmente maturato dall'altro condividente, in assenza di una apposita disposizione normativa in tal senso.
-E' anche lamentata la nullita' dell'avviso per mancata/contraddittoria individuazione del destinatario della pretesa, rilevandosi, secondo gli appellati, grave ed insanabile incertezza non solo in relazione al
“quantum” richiesto ed al titolo - solidale o meno - della pretesa, ma anche in relazione all'effettivo destinatario di quest'ultima.
-Violazione dell'«onere di motivazione rafforzato», di cui agli artt. 52, commi 2 e 2-bis T.u.r. nonché 7 L.
212/2000 e 3 L. 241/1990. Sul punto gli appellati affermano che gli atti impugnati conterrebbero una motivazione assolutamente illogica e contraddittoria in ordine alle questioni concernenti la dichiarazione dei valori in misura superiore ai minimi catastali, ma anche in violazione degli artt. 52, commi 2 e 2-bis,
TUR, 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990.
-Inosservanza del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 10-bis commi 6 e 7 L. 212/2000, in relazione alle contestazioni di natura “elusiva” o fondate sul c.d. “abuso del diritto”. Il riferimento alla supposta natura elusiva del comportamento degli appellati ricorrerebbe più volte, secondo i contribuenti, negli atti impositivi, ma l'Ufficio, diversamente da quanto sostenuto nell'appello, non avrebbe rispettato il procedimento previsto (indipendentemente dalla menzione dell'art. 10 bis citato) per tale tipo di contestazione. Illogiche e strumentali sarebbero le critiche mosse sul punto dall'appellante, che avrebbe travisato il senso delle affermazioni riportate in sentenza, alla decisione impugnata.
-Annullamento/disapplicazione delle sanzioni ai sensi degli artt. 5 d.lgs. n. 472/1997 ovvero 6 d.lgs. n.
472/1997, 8 d.lgs. 546/1992 e 10, co. 3, l. 212/2000. Per gli appellati, nel caso, sarebbe assente, in capo ai dichiaranti, l'elemento soggettivo della colpevolezza, e, inoltre, ricorrerebbe un'ipotesi di sussistenza di
“obiettive condizioni di incertezza” sulla portata e l'ambito delle disposizioni violate.
Viene anche rilevato che a mezzo del D.Lgs. n. 87 del 14.06.2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data
28.06.2024, il legislatore avrebbe mutato il regime delle sanzioni tributarie, rideterminando le misure edittali in ossequio alle indicazioni comunitarie sulla proporzionalità e ragionevolezza di queste ultime. In particolare, quanto al registro, la sanzione di cui all'art. 71 DPR n. 131/1986 sarebbe stata diminuita: l'art. 5 del Decreto in esame ad oggi limiterebbe l'applicabilità delle riduzioni sanzionatorie esclusivamente
“alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”, ma tale limitazione sarebbe contraria con il principio costituzionale del “favor rei”.
Parte contribuente ha anche depositato una memoria per illustrare le proprie tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo questa Corte la decisione impugnata deve essere confermata.
In primo luogo può rilevarsi come le argomentazioni addotte dall'AE appellante in ordine al motivo concernente la supposta violazione dell'art. 10 bis l. 212/2000 possano anche essere condivise. L'Ufficio, infatti, sostiene applicabile nella vicenda l'art. 34 Tur, sostenendo, per le ragioni esposte e che saranno in seguito affrontate, che, nella fattispecie, non potrebbe operare la preclusione all'attività accertativa di cui all'art. 52 Tur comma 4 non avendo, in sostanza, la divisione in questione solo efficacia dichiarativa.
L'aspetto principale della controversia è costituito da tale pretesa e risulta definito nell'ambito delle norme del Tur, senza che assumano rilievo, ai fini del decidere, le argomentazioni in ordine all'applicazione delle specifiche norme antielusive e dei relativi principi.
I motivi di appello svolti in ordine alla supposta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 dpr 131/1986
e alla portata e all'applicazione della regola della c.d. “valutazione catastale automatica” di cui all'art. 52, co. 4 Tur possono essere trattati unitariamente.
Pur prendendo atto delle problematiche segnalate dall'AE appellante, in particolare della possibilità che risulterebbe attribuita ai contribuenti, aderendo alla tesi invocata dalle parti appellate, di determinare a propria scelta l'interdizione della potestà accertativa dell'Ufficio, va rilevato che l'imposta di registro è un'imposta d'atto e, nell'ipotesi in questione, le norme del Tur prevedono una specifica aliquota e un criterio di “valutazione automatica” determinante, in ipotesi definite, una preclusione dell'attività accertativa dell'AE; tale criterio è previsto dalle norme anche in casi diversi, dei quali non risulta essere stata contestata la legittimità. Detto tipo di regolamentazione ha la finalità di limitare i contenziosi e in tutte le ipotesi disciplinate da norme analoghe è sempre la scelta discrezionale della parte a vincolare l'azione amministrativa. In ogni caso va rilevato, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado che ha recepito i richiami giurisprudenziali dei ricorrenti, che la Cassazione, al riguardo, ha ribadito: ” …con riguardo alla divisione che non preveda conguagli (ndr come nel caso in questione secondo quanto risulta dal testo dell'atto di divisione), ai sensi dell'art. 34, D.P.R. n. 131 del 1986, il potere di rettifica dei valori dichiarati nell'atto di divisione non può essere esercitato dall'Amministrazione, stante la natura dichiarativa, a fini tributari, della divisione e la conseguente inapplicabilità della deroga prevista dall'art. 52, comma 5 bis d.
p.r. cit., alla disciplina posta dai commi 4 e 5 della medesima disposizione, con conseguente preclusione all'accertamento dei conguagli cd. fittizi di cui all'art. 34, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, qualora le quote attribuite ai condividenti rispondano ai parametri catastali delineati dall'istituto della cd. valutazione automatica degli immobili” (cfr Cass. 29/01/2024, n. 2630).
Considerata la suddetta natura dell'imposta in questione, il testo della norma di cui all'art. 52 comma 4
Tur e l'interpretazione che la SC ne ha fornito, allo stato attuale questa Corte ritiene non sussistano elementi per discostarsi dall'interpretazione assunta sul punto nella sentenza impugnata.
Va, comunque, rilevato anche un altro aspetto.
Parte contribuente sostiene che la divisione in questione non avrebbe determinato conguagli, risultando le quote attribuite corrispondenti alle quote di diritto, come evidenziato nell'atto notarile.
L'Ufficio afferma che la situazione sarebbe diversa e la corrispondenza non sussisterebbe con conseguente applicabilità dell'art. 52 citato comma 5 bis e dell'art. 34 Tur in relazione alla accertabilità dei conguagli ritenuti realizzati.
Ma la prova della non corrispondenza delle quote suddetta, presupposto fondamentale della pretesa impositiva, è costituita esclusivamente dal raffronto delle rendite catastali e dal calcolo delle percentuali di valore attribuite, determinate sulla base di dette rendite.
Secondo questa Corte tale prova risulterebbe, in ogni caso, insufficiente, non essendo le rendite catastali elemento idoneo a determinare in modo affidabile l'effettivo valore attribuito ad ogni condividente e i rapporti di proporzione dei reali valori dei cespiti, in particolare in una fattispecie quale quella in questione in cui il complessivo compendio immobiliare da dividere risulta costituito da molti beni e diritti eterogenei e di natura diversa tra loro (fabbricati a diversa destinazione, terreni agricoli, vigneti, piena proprietà ma anche nuda proprietà).
L'appello dell'Ufficio deve, quindi, essere respinto.
Ogni altra questione prospettata può reputarsi assorbita.
La natura e la complessità delle questioni trattate, oltre al dibattito in giurisprudenza, che potrebbe non risultare ancora definito, sono motivi che inducono a disporre la compensazione delle spese di lite.
La Corte,
P.Q.M.
1) rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
2) spese compensate.