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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1788 del R.G. 2019, riservata per la decisione con ordinanza del 25.02.2025 e avente ad oggetto: separazione giudiziale;
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Salvatore Leone, presso il cui studio, sito in
Grottaglie al viale NT Gramsci n. 27, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Gina Lupo e
Giancarlo Simonetti, presso il cui studio, sito in Taranto alla via Salinella n. 41, è elettivamente domiciliato;
-resistente –
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
-intervenuto ex lege-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 10.10.2024. Con ordinanza del 25.02.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c; atti trasmessi al P.M. il 26.02.2025.
1
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Con ricorso depositato in data 18.03.2019 la sig.ra premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario, a Taranto, in data 15.04.2011, con CP_1
dalla cui unione erano nati i figli (il 15.04.2009) e NT (il
[...] Per_1
28.04.2015), proponeva domanda di separazione personale con addebito all'altro coniuge, responsabile della fine dell'unione coniugale per aver assunto atteggiamenti sprezzanti e denigratori nei suoi confronti, oltre a mostrarsi totalmente anaffettivo, al punto che da oltre un anno i coniugi vivevano in uno stato di separazione di fatto in caso.
Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno come dettagliatamente disciplinato in ricorso;
con previsione, a carico del di CP_1 corrisponderle un assegno mensile pari complessivamente ad € 800,00 (€ 350,00 per il mantenimento di ciascun figlio ed € 100,00 per la moglie) oltre ad assegni familiari e al pagamento al 50% delle spese straordinarie.
Nelle more, il sig. promuoveva, a sua volta, ricorso per la separazione Controparte_1 personale, con addebito alla moglie, la quale mostrando un totale disinteresse nei confronti della famiglia, spesso lasciava i figli minori soli in casa o presso i nonni materni, per uscire e rientrare a notte tarda;
inoltre, la , negli ultimi tempi, aveva Parte_1 assunto comportamenti offensivi e denigratori nei confronti del coniuge, umiliandolo anche come padre alla presenza dei figli minori. Precisava che, in data 02.02.2019, con minacce e aggressioni verbali e fisiche, la moglie l'aveva cacciato di casa privandolo delle chiavi di accesso.
Con ordinanza del 29.07.2019, il Giudice delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione coniugi del 15.07.2019, ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli minori,
e NT, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e Per_1 regolamentazione degli incontri padre-figli; l'obbligo per il resistente di versare per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 400,00 (in ragione di € 200,00 ciascuno), oltre ANF e pagamento del 50% delle spese straordinarie;
rimettendo le parti innanzi a sé quale Giudice istruttore.
All'udienza, a trattazione scritta del 28.10.2020, le parti precisavano le conclusioni per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status; dichiarata la separazione personale dei coniugi (sent. n. 2197/2020 – pubbl. il 26.11.2020), la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per la definizione delle questioni accessorie.
2 Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore e concessi i termini ex art.183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale della ricorrente e prova testimoniale (nei limiti ammessi con ordinanza del 11.03.2022).
Con provvedimento del 07.11.2023, perdurando l'inadempimento del rispetto al CP_1 pagamento dell'assegno di mantenimento, in accoglimento dell'istanza ex art. 156 c.c. del 30.03.2023, veniva disposto il versamento diretto, in favore di Parte_1
, da parte d'Italia S.p.A. della somma mensile di € 400,00, come
[...] Per_2 disposto con ordinanza presidenziale del 29.07.2019.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza, a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. del 10.10.2024; con ordinanza del
25.02.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, assegnando i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
Solo parte ricorrente precisava le conclusioni, come da note scritte del 09.10.2024 e comparsa conclusionale, ritualmente depositata entro il primo termine ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione personale tra i coniugi
Avendo il Tribunale già pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con la sentenza non definitiva n. 2197/2020, pubbl. in data 26.11.2020, nessuna statuizione deve più essere assunta in punto di status.
3. Sull'addebito della separazione.
Com'è noto, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. n. 4038/2024; Cass. n.33961/2022).
Nella specie, esaminate le complessive emergenze istruttorie, va accolta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
In particolare, quanto dedotto circa l'atteggiamento sprezzante e denigratorio del marito, ha trovato puntuale riscontro nell'istruttoria svolta: il teste ha Testimone_1 dichiarato “preciso che più volte in mia presenza si è rivolto con termini offensivi nei
3 confronti di mia sorella, denigrandola e mortificandola relativamente alla gestione della casa in generale per qualunque aspetto la riguardasse. Non lasciava nessuna autonomia in ordine alle spese, neppure quelle relativa alla spesa giornaliera;
(…) ho visto personalmente il sig. spingere e trascinare mia sorella dal salone fino alla CP_1 camera da letto soltanto perché mia sorella gli aveva chiesto di non fumare dentro casa.
Mi ricordo che beveva spesso e in quelle occasioni diventava ancora più irascibile”; a sua volta, il teste ha riferito “Ricordo che nella primavera del 2018 Testimone_2 andai a casa loro a trovarli il pomeriggio e in quell'occasione la offese davanti me, beveva spesso, anche in quell'occasione stava bevendo birra (…). Preciso che la situazione è andata sempre peggiorando. A volte per il timore che aveva nei confronti del marito ricordo che mi ha riferito che ha dormito in macchina” (cfr. verbale di udienza del 30.03.2023). Tali circostanze sono state confermate anche dal teste Tes_3
madre della ricorrente, la quale ha dichiarato “Mio genero in mia presenza
[...] spesso trattava male mia figlia, la offendeva sull'aspetto fisica, ciò è accaduto spesso, sia
a casa loro che a casa mia in mia presenza, praticamente per tutto il periodo della loro unione. In mia presenza alcune volte l'ha spintonata. Tutto ciò accadeva soprattutto quando era un po' brillo. In merito alla circostanza n. 4 posso riferire che in alcuni episodi accaduti anche a casa mia il sig. rivolta a mia figlia frasi volte a ferirla CP_1 spesso diceva che non capiva nulla, che era grassa, a volte utilizzava anche degli epiteti volgari soprattutto quando rincasava dopo aver bevuto. Mia figlia in genere non reagiva per via dei bambini presenti, ma di solito mio genero la aggrediva verbalmente anche per delle questioni banali” (cfr. verbale di udienza del 08.02.2024).
Pertanto, in tale contesto, anche tenuto conto del breve lasso di tempo tra l'acuirsi di tali atteggiamenti del marito (primavera 2018) e la scelta di addivenire alla separazione
(marzo 2019), va pronunciata la separazione personale dei coniugi, dichiarando che la separazione è addebitabile al resistente, sig. . Controparte_1
La domanda di addebito della separazione alla ricorrente deve essere rigettata.
Le deduzioni del resistente sono, infatti, rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio dal momento che, assunte le determinazioni istruttorie, l'atteggiamento processuale assunto dal , non ha consentito di provare non solo la sussistenza delle condotte CP_1 contestate alla coniuge e, quindi, la violazione degli specifici doveri nascenti dal matrimonio, di all'art.143 c.c., ma anche che tali comportamenti siano stati la causa unica e prevalente della separazione, assumendo un'efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
4 4. Sull'affidamento dei figli minori.
Con istanza depositata telematicamente in data 12.10.2023 la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre “ritenendo che l'incolumità dei minori sia messa in pericolo”. L'istanza va disattesa per le ragioni che si espongono.
Com'è noto, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale. In ossequio a tale ratio, l'affidamento condiviso è divenuto la regola, alla quale è consentito derogare nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio o del sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore). Ne conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo, sulla inidoneità educativa dell'altro genitore (che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale) e sulla non rispondenza all'interesse prevalente del minore, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09;
Cass. 16593/08).
Tanto premesso, dalle complessive emergenze istruttorie non emergono elementi sufficienti da cui desumere, al netto del conflitto tra i coniugi, l'incapacità del padre di far fronte alle necessità materiali, educative e affettive dei minori. Non vi sono, dunque, ragioni per derogare, allo stato, all'esercizio concertato della responsabilità genitoriale.
In ordine al diritto di visita, i rapporti padre-figli potranno essere tendenzialmente regolamentati secondo le modalità indicate in fase presidenziale (- gli incontri tra il padre
e i minori si svolgano in tre pomeriggi della settimana (il lunedì, mercoledì e venerdì oppure il martedì, il giovedì e sabato), dalle ore 16.30 alle ore 19.30 o in altro orario, da concordare serenamente, in ragione delle diverse esigenze di lavoro, scolastiche, extra-scolastiche; - i minori trascorrano con il padre due domeniche al mese –la prima
e la terza oppure la seconda e la quarta - dalle ore 10.30 alle ore 19.30, (lo stesso orario può regolare, al momento, i giorni festivi), salvo diverso accordo tra le parti, tenendo
5 conto delle esigenze di studio e degli impegni extra-scolastici dei minori e dell'età del primogenito, , ormai di anni 16. Per_1
5. Sul contributo al mantenimento dei figli.
Quanto ai profili economici, occorre premettere che gli stessi si intendono limitati all'assegno di mantenimento in favore dei figli, e NT, dal momento che Per_1
l'ulteriore richiesta, di € 100,00 mensili a titolo di mantenimento per la moglie, formulata nell'atto introduttivo e non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, è da ritenersi implicitamente rinunciata (peraltro, alcuna statuizione sul punto è stata assunta in fase presidenziale).
Com'è noto, la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli risponde ad un superiore interesse della prole, non disponibile dalle parti, tanto è vero che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora il figlio, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne quale autonomo destinatario dell'assegno (cfr. Cass. n. 32529/2018).
Inoltre, si deve considerare che, a seguito della separazione dei coniugi, nel quantificare l'ammontare dell'assegno, deve osservarsi il principio di proporzionalità rispetto alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, per come sancito dall'art. 337-ter c.c., il che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto in costanza di convivenza (cfr. Cass. n.19455/2019), dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr. altresì Cass. n.25134/2018); in quest'ottica, lo standard di soddisfazione delle esigenze dei figli, a cui i genitori sono tenuti a far fronte anche a seguito della separazione personale, sussistendo per loro il dovere di mantenere, educare, istruire i figli di cui all'art. 147 c.c. che ora rimanda all'art. 315-bis c.c., è correlato anche al livello economico sociale dell'intero nucleo familiare (cfr. Cass. n.4811/2018).
Tanto premesso, nella specie, in mancanza di documentate sopravvenienze in ordine alle condizioni economiche delle parti e tenuto conto delle esigenze legate alla crescita dei minori (ormai di anni 16 e di anni 10), può confermarsi l'assegno mensile pari
6 complessivamente ad € 400,00 (in ragione di € 200,00 ciascuno), confermando, altresì,
l'ordine di versamento diretto ex art. 156, sesto comma c.c. ad Acciaierie d'Italia S.p.A.
6. Sulle spese di lite
L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1. accoglie la domanda di addebito della ricorrente e rigetta la domanda di addebito del resistente;
2. affida i figli minori, e NT, in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e rapporti di frequentazione con il padre regolati come in parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli Controparte_1
e NT, versando a la somma di €400,00 Per_1 Parte_1 mensili annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
oltre al concorso, nella misura del 50%, delle spese straordinaria come da protocollo vigente;
4. ordina ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, alle cui dipendenze lavora nato Controparte_1
a Grottaglie (TA) il 13.06.1981 ( ), di corrispondere CodiceFiscale_3 direttamente in favore della beneficiaria Parte_1
( ), la somma di € 400,00 mensile trattenendola C.F._1 mensilmente dalla retribuzione dovuta all'obbligato;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
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